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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/08/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5680 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022, promossa da,
, in proprio e quale erede della SI.ra , con l'avv. Marzia Parte_1 Parte_2
Paci
Attore contro
e (ex soci della disciolta società Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con l'Avv. Simone Gori e con l'Avv. Marco Gori Controparte_3
Convenuti
e contro
, con l'Avv. Michelangelo Panebarco Controparte_4
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da incendio
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate per l'udienza del 7 febbraio 2025, e precisamente: attore: “Voglia, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i titoli e le ragion in atti, la responsabilità della in persona CP_5 Controparte_3 dei soci coamministratori e legali rappresentanti e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del SI. (C.F. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vinta 42/1, in proprio e quale erede della SI.ra Parte_2 ( ), della somma di € 30.386,80 ovvero della diversa somma C.F._2 ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze dell'odierna lite”. convenuti: “Piaccia al Tribunale di Firenze respingere le domande tutte proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, e, in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attrici, condannare la a manlevare e a Controparte_4 rilevare totalmente indenne e , quali soci della Controparte_1 Controparte_2 disciolta da ogni e qualsiasi condanna, ivi Controparte_3 compresa la condanna alle spese legali della presente causa e del procedimento per
ATP, il compenso liquidato in sede di ATP al CTU nonché gli interessi, per i motivi tutti già dedotti dalla disciolta . Controparte_3 terza chiamata in causa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, rimessa preliminarmente al Giudice ogni decisione in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente:
Nel merito:
-In tesi: respingere la domanda svolta dal ricorrente a carico della Controparte_3 perché infondata in fatto e diritto e comunque carente di prova e per l'effetto dichiarare assorbita o respinta la domanda di garanzia spiegata a carico della compagnia terza chiamata;
-In denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.9.5 CGA per estraneità del fatto al rischio locativo, e per l'effetto, in ogni caso sollevare la compagnia da qualsiasi onere risarcitorio derivante dalla chiamata in garanzia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: nel ribadire l'inopponibilità alla compagnia delle risultanze della perizia di ATP,
l'esponente insiste per il rinnovo della consulenza tecnica, anche in ragione degli oggettivi limiti e delle carenze dell'elaborato peritale a suo tempo redatto, con particolare riguardo alle cause dell'incendio e alla natura del vizio originario o sopravvenuto e/o delle eventuali carenze anche manutentive e/o eventuali difformità riscontrate a carico dell'impianto elettrico del fondo locato.”
Pag. 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il SI. ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare la responsabilità di , in qualità di socio e legale Controparte_1 rappresentante della e per l'effetto Controparte_3 condannarlo al pagamento in suo favore, in proprio e/o quale erede della sig.ra PT
, della somma di € 30.386,80, ovvero della diversa somma risultata di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di causa.
A fondamento della richiesta il sig. ha assunto che, in data 21.3.14, la propria PT madre aveva concesso in locazione al SI. quale Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante della il fondo sito in Firenze, via Belisario Vinta Controparte_3
n. 42 e che in data 6.9.19 lo stesso veniva interessato da un grave incendio a seguito del quale veniva riconsegnato alla proprietaria nel mese di giugno 2020 senza che i danni fossero stati ripristinati.
Fatta redigere ad un tecnico di propria fiducia una relazione sullo stato dell'impianto elettrico e sulle cause dell'incendio, la sig.ra promuoveva procedimento per PT
ATP ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., nel quale la convenuta rimaneva contumace.
Il procedimento di ATP si concludeva con il deposito da parte del CTU Ing. Per_1 di una relazione tecnica che imputava la responsabilità dell'incendio in via
[...] esclusiva alla convenuta Controparte_3
Sulla scorta della citata consulenza il sig. ha invocato la responsabilità del PT conduttore ai sensi dell'art.1588 c.c. ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nonché delle spese sostenute per il procedimento di ATP.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_3 preliminare la carenza di legittimazione attiva del sig. contestando le risultanze PT della Ctu resa nel procedimento di ATP nonché la quantificazione dei costi necessari al ripristino del fondo, istando per il rigetto del ricorso;
in ogni caso, la convenuta ha
Pag. 3 di 13 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa per essere da Controparte_4 questa manlevata in forza del contratto di assicurazione con la medesima stipulato.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_4 associandosi alle difese della convenuta, disconoscendo la validità delle conclusioni a cui si era pervenuti nella CTU depositata nel procedimento per ATP, eccependo la non opponibilità ad essa della predetta CTU, essendo rimasta estranea a tale giudizio.
La Compagnia ha rilevato, infine, che la propria garanzia sarebbe stata operativa ed efficace solo nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la responsabilità dell'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c..
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP espletata (R.G.
7125/2021) e della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della prova per testi e l'interrogatorio formale richiesto dalle parti.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, per come sopra trascritte, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
In via preliminare deve rilevarsi l'intervenuta costituzione dei sigg.ri e Controparte_1
quali unici soci della che, Controparte_2 Controparte_3 con atto del 30/12/2024 autenticato dal Notaio Dott. e registrato a Persona_2
Firenze il 13/1/2025 al n. 936 serie 1T, è stata dai medesimi sciolta (vedi comparsa di nuova costituzione del 3.02.2025 nonché doc.ti 10 e 11 alla stessa allegati).
Pertanto, la sentenza in parola spiegherà i suoi effetti nei confronti dei sigg.ri CP_1
e .
[...] Controparte_2
Occorre poi spendere due parole sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. per come sollevata dalla originaria convenuta in comparsa di PT Controparte_3 costituzione.
È ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei
Pag. 4 di 13 partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (Cass. civ., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24657). In questa prospettiva, “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 28/11/2007, n. 24657 per come richiamata tra le tante da Cass. civ. ord. 13163/24).
Pertanto, non essendo contestata la qualità di erede del sig. (ancorché Parte_1 documentata vedi doc.ti 10 e 11) nonché provata la mancata divisione allo stato dell'immobile de quo ancora in comunione con l'altra erede sig.ra (vedi CP_6 doc.to 1 allegato al I memoria ex art. 183 cpc, VI co., attorea), l'eccezione deve essere respinta e dichiarata la piena legittimazione attiva dell'attore ad intraprendere il presente giudizio.
Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.
E' pacifico che in data 21.03.2014, la SI.ra - de cuius del sig. - Parte_2 PT ha concesso in locazione al SI. , in qualità di socio e legale Controparte_1 rappresentante della ditta l' immobile ad uso Controparte_3 non abitativo sito in Via B. Vinta n° 42 (Firenze).
È pacifico altresì il fatto storico dell'incendio intervenuto in data 06.09.2019 all'interno del fondo in parola che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di
Firenze.
Nel Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco si legge:
Pag. 5 di 13 (….)
Ebbene si tratta di verificare la causa dell'incendio e se tale causa sia riconducibile alla responsabilità della all'epoca conduttrice dell'immobile, per le causali Controparte_3 indicate dal sig. nell'atto introduttivo. PT
Secondo costante giurisprudenza, il conduttore è responsabile del perimento della cosa locata qualora non provi che il danno si sia verificato per causa a lui non imputabile:
“Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria.” (cfr. Cass. civ., sez. III , 18/10/2024, n. 27089)1 e che
“…in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2018, n. 22823 nonché Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15721).
Si evidenzia, in primis, che parte convenuta al momento della sottoscrizione del contratto ha espressamente dichiarato:
Pag. 6 di 13 Tale dichiarazione assume un rilevante valore, non potendo valutarsi come una mera clausola di stile, dal momento che nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava appunto sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'uso che egli intenda farvi.
Nella fattispecie de qua il fondo sarebbe servito alla quale magazzino Controparte_3 per riporvi i propri attrezzi e materiali svolgendo la stessa attività di imbiancatura e verniciatura nonché di riparazione di serramenti e relative serrature (vedi doc.ti 9 e 11 parte convenuta).
E' documentato che l'impianto elettrico nel fondo per cui è causa fu realizzato nei primi mesi del 1998 come da 'Relazione tecnica di progetto' redatta dal perito industriale e cle lo stesso fu correttamente collaudato per come si evince dal Parte_3 relativo certificato del 25.05.1998 (vedi doc.ti 2 e 3 attorei).
Tale documentazione non è stata specificatamente contestata dalla difesa di parte convenuta.
Ora, prima di promuovere il presente giudizio, il sig. ha esperito un procedimento PT di ATP (rg. 7125/2021) volto ad accertare “…lo stato dei luoghi, le cause dell'incendio verificatosi in data 06.09.2019, i danni dallo stesso provocati al fondo (ivi compresi gli impianti e quant'altro in esso presente), e quantifichi i costi necessari per il ripristino dell'immobile e di tutti gli impianti. Ove la causa dell'incendio sia riconducibile all'impianto elettrico, accerti e dica il CTU se l'impianto elettrico fosse in origine a norma di legge, se sia stato poi sottoposto a modifiche, quale sia il periodo in cui tali modifiche siano state apportate (in particolar modo, se tali modifiche risalgono a periodo antecedente o successivo rispetto alla data del 21.3.2014 di inizio della locazione) e se tali interventi successivi siano stati eseguiti a norma di legge e nel rispetto della sicurezza dei luoghi”.
Il ctu nominato, Ing. - dopo aver compiutamente descritto lo stato dei Persona_1 luoghi, i danni provocati al fondo nonché quantificato i costi necessari per il ripristino
Pag. 7 di 13 dell'immobile e di tutti gli impianti – nel richiamare le conclusioni a cui erano giunti i
Vigili del Fuoco (“… Il tutto fa propendere che le cause scatenanti siano di natura elettrica (probabile corto circuito).”) nonché il progetto di impianto ed il certificato di colludo sopra citati ha affermato “…L'impianto elettrico può essere considerato “in origine a norma”, per la presenza di certificazione risalente al 1998 e anche a seguito delle evidenze emerse durante le operazioni peritali. - Durante le operazioni peritali, non è stato possibile determinare se le modifiche successive risalgano a periodo antecedente, o posteriore, rispetto alla data del 21.3.2014 di inizio della locazione. - Non è possibile affermare che gli interventi successivi siano stati eseguiti a norma di legge e nel rispetto della sicurezza dei luoghi.”.
Effettuate tali premesse il consulente ha così concluso “…Si ritiene, in conclusione, che nonostante l'impossibilità di collocare temporalmente le modifiche apportate, e
l'impossibilità di ottenere la conformità di quanto realizzato, la causa dell'incendio, verificatosi in data 06 settembre 2019, non sia direttamente riconducibile all'impianto elettrico inteso come installazione e materiali utilizzati, quanto piuttosto alla conduzione dell'impianto elettrico stesso (assenza di manutenzione annuale) di fondamentale importanza in un ambiente contenente potenzialmente anche materiale combustibile e infiammabile (ad es. solventi, legno, vernici, ecc.).”.
Pertanto, il Ctu ha ritenuto che “Durante le operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter fornire spiegazioni alternative sulla causa dell'incendio.” rispetto al 'corto circuito' ipotizzato dai Vigili del Fuoco.
L'istruttoria svolta ed in particolare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non hanno consentito di superare la presunzione di responsabilità del conduttore poiché quest'ultimo non ha fornito “…la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo” dal momento che non ha allegato neanche un documento da cui si possa evincere che almeno l'impiantistica elettrica sia stata oggetto di regolari e periodiche attività manutentive.
La prova testimoniale richiesta dalla convenuta conduttrice, difatti, non può essere valorizzata per dimostrare l'utilizzo delle prese elettriche presenti nel fondo da parte
Pag. 8 di 13 della stessa stante la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi ( Testimone_1 cfr. “Adr Non ho mai visto i macchinari elettroutensili presenti nel magazzino collegati alle prese elettriche.”) e (“ adr Non mi sembra di aver mai visto Parte_4 elettroutensili attaccati alle prese elettriche. Ho visto delle seghe sia elettriche che manuali e dei trapani in loco tutti trasportabili”) rispetto a quella di (“cap. CP_7
2 Potevano utilizzare elettroutensili per piccole lavorazioni ma nulla di importante.”).
Tali deposizioni non consentono di dimostrare comunque che la conduttrice non avesse apportato modifiche all'impianto elettrico o che avesse usato in maniera adeguata dello stesso il giorno in cui è divampato l'incendio.
Tantomeno è risultata dimostrata l'allegazione della difesa convenuta per la quale l'incendio sarebbe stato imputabile al malfunzionamento della pompa dell'acqua essendo del tutto inconferente la deposizione del teste (cfr. “Adr non Testimone_1 so dire dove la pompa fosse allacciata c'era un quadretto sopra la pompa ma no so dire dove fosse il quadro generale e da dove fosse presa l'alimentazione.”).
Si rammenta che in caso di danni, come nel caso di incendio, il conduttore convenuto in giudizio deve fornire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità, dimostrando, in primo luogo di avere esercitato, con la diligenza necessaria, la custodia del bene locato, come previsto dagli artt. 1588 e 1177 c.c..
Nel caso di specie, non solo difetta la prova gravante sul conduttore - proprio in virtù della materiale disponibilità della cosa e del contratto di locazione e dei conseguenti obblighi di custodia - di aver adempiuto all'obbligo di vigilare e mantenere il controllo della cosa locata ma anche non vi è dubbio che, pur volendo tener conto dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno allegata dalla difesa di parte convenuta, rimane a carico di questa finanche il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento e a superare la presunzione di cui all'art.1588 c.c..
Per questi motivi
deve ritenersi che sussista la responsabilità della conduttrice per l'incendio cagionato all'immobile locato.
I danni
Pag. 9 di 13 Il sig. ha chiesto il risarcimento dei costi peri i lavori di ripristino dell'immobile PT nonché per le spese sostenute nel procedimento di ATP (onorario del Ctu e spese legali).
Quanto alla prima voce di danno il consulente nominato nel procedimento di ATP ha accertato che “i costi per i lavori di ripristino” sono pari ad € 19.610,22 al netto di iva
(ovvero pari ad € 23.924,46 comprensiva di iva).
Si rammenta, difatti, che per Giurisprudenza consolidata il risarcimento del danno patrimoniale deve essere esteso anche agli oneri accessori e consequenziali
(da ultimo Cass. sentenza n. 9467 del 06/04/2023).
Non vi sono motivi per discostarsi dalla presente valutazione stante l'esaustività e correttezza dell'analisi operata dal consulente.
Con riferimento al rimborso delle spese di ATP, stante l'accoglimento della domanda attorea sicuramente sono dovute le spese sostenute per l'onorario del Ctu nominato pari ad € 3.070,30 come da decreto di liquidazione in atti (doc. 12 attoreo).
Devono essere poi riconosciute le spese legali sostenute in sede di Atp tenendo conto del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis (scaglione € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, il compenso era per la fase di studio di euro 540,00, per la fase introduttiva
€ 675,00, per la fase istruttoria € 1.010,00 che risulta pari ad € 2.225,00 oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA.
Sugli importi detti spetteranno rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di manleva
In via preliminare deve essere risolta l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice circa l'opponibilità della ctu redatta nel procedimento per ATP, cui la stessa non ha partecipato. Al riguardo si osserva che le risultanze di tale ctu, acquisite al presente giudizio, per quanto non opponibili alla compagnia convenuta (in quanto non chiamata a partecipare dalla propria assicurata al giudizio di ATP ove la stessa è rimasta, per sua scelta, contumace) costituiscono comunque una prova atipica liberamente valutabile dal giudice (in tale senso vedasi propria ordinanza del 27.marzo
2024).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel che “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio
Pag. 10 di 13 convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie;
in particolare il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo…anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (cfr.
Cass. 3/04/2017, n. 8603 nonché Cass. n. 20483/2018).
Orbene la ctu redatta nel corso del procedimento di ATP è stata ritualmente acquisita nel procedimento in corso e la richiesta rinnovazione della consulenza non avrebbe apportato alcuna utilità dal momento che la proprietà ha già provveduto ad eseguire i lavori necessari a ripristinare il fondo danneggiato a seguito dell'incendio di cui è causa.
Venendo al merito la non contesta la sussistenza del rapporto assicurativo CP_8 anzi richiama espressamente l'art.
3.9.5 CGA a norma del quale la compagnia risponde dei danni al fabbricato provocati da incendio nel solo caso di responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1588, 1589 e 1611 c.c. (doc. 4 terza chiamata in causa).
Pertanto, essendo stata accertata la responsabilità della conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. la compagnia è tenuta alla piena manleva.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico solidale dei sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2 [...]
per come liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, Controparte_3 aggiornata con il D.M. 147/22, tra i valori minimi e medi dello scaglione in cui rientra la domanda e per tutte le fasi del giudizio per essere stato già introdotto un procedimento per ATP.
Le spese di lite tra i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
vengono compensate in assenza di Controparte_3 contestazioni in punto di operatività della polizza ad opera della Compagnia assicurativa e stante la scelta degli stessi di non partecipare al procedimento di ATP e di non
Pag. 11 di 13 coinvolgere la Compagnia nello stesso;
circostanza quest'ultima che avrebbe potuto comportare anche una valutazione conciliativa della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Accoglie la domanda svolta dal sig. in proprio e quale erede della Parte_1
SI.ra , ed accerta la responsabilità della conduttrice Parte_2 [...]
(oggi disciolta) nella causazione dell'incendio del Controparte_3
6.9.2019 divampato nel fondo sito in Firenze, via Belisario Vinta n. 42 dalla medesima condotto in locazione;
2. Condanna i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a risarcire al sig. Controparte_3 PT
in proprio e quale erede della SI.ra , la somma di €
[...] Parte_2
19.610,22 oltre iva per i danni subiti dal fondo e di € 3.070,30 per spese di Ctu oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dalla domanda al saldo;
3. Condanna i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3 spese processuali del sig. , in proprio e quale erede della SI.ra Parte_1 PT
, che si liquidano in € 5.500,00 a titolo di compenso professionale, rimborso
[...] forfettario del 15%, iva e cap come per legge oltre spese vive documentate nonché oltre ad € 2.225,00 a titolo di compenso professionale nel procedimento di ATP oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
4. Accoglie la domanda di manleva formulata dai sigg.ri e Controparte_1 [...]
(ex soci della disciolta e, per CP_2 Controparte_3
l'effetto, condanna la a manlevare gli stessi da quanto gli stessi sono Controparte_9 stati condannati a corrispondere a parte attrice ai punti 2) e 3);
5. Compensa le spese di lite tra sigg.ri e (ex soci Controparte_1 Controparte_2 della disciolta e la . Controparte_3 Controparte_9
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 22 agosto 2025
Pag. 12 di 13 Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 26/09/2018, n. 22823: “L' art. 1588 c.c. , in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio).
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5680 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022, promossa da,
, in proprio e quale erede della SI.ra , con l'avv. Marzia Parte_1 Parte_2
Paci
Attore contro
e (ex soci della disciolta società Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con l'Avv. Simone Gori e con l'Avv. Marco Gori Controparte_3
Convenuti
e contro
, con l'Avv. Michelangelo Panebarco Controparte_4
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da incendio
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate per l'udienza del 7 febbraio 2025, e precisamente: attore: “Voglia, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i titoli e le ragion in atti, la responsabilità della in persona CP_5 Controparte_3 dei soci coamministratori e legali rappresentanti e Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del SI. (C.F. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Vinta 42/1, in proprio e quale erede della SI.ra Parte_2 ( ), della somma di € 30.386,80 ovvero della diversa somma C.F._2 ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze dell'odierna lite”. convenuti: “Piaccia al Tribunale di Firenze respingere le domande tutte proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, e, in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attrici, condannare la a manlevare e a Controparte_4 rilevare totalmente indenne e , quali soci della Controparte_1 Controparte_2 disciolta da ogni e qualsiasi condanna, ivi Controparte_3 compresa la condanna alle spese legali della presente causa e del procedimento per
ATP, il compenso liquidato in sede di ATP al CTU nonché gli interessi, per i motivi tutti già dedotti dalla disciolta . Controparte_3 terza chiamata in causa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, rimessa preliminarmente al Giudice ogni decisione in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente:
Nel merito:
-In tesi: respingere la domanda svolta dal ricorrente a carico della Controparte_3 perché infondata in fatto e diritto e comunque carente di prova e per l'effetto dichiarare assorbita o respinta la domanda di garanzia spiegata a carico della compagnia terza chiamata;
-In denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.9.5 CGA per estraneità del fatto al rischio locativo, e per l'effetto, in ogni caso sollevare la compagnia da qualsiasi onere risarcitorio derivante dalla chiamata in garanzia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: nel ribadire l'inopponibilità alla compagnia delle risultanze della perizia di ATP,
l'esponente insiste per il rinnovo della consulenza tecnica, anche in ragione degli oggettivi limiti e delle carenze dell'elaborato peritale a suo tempo redatto, con particolare riguardo alle cause dell'incendio e alla natura del vizio originario o sopravvenuto e/o delle eventuali carenze anche manutentive e/o eventuali difformità riscontrate a carico dell'impianto elettrico del fondo locato.”
Pag. 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il SI. ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare la responsabilità di , in qualità di socio e legale Controparte_1 rappresentante della e per l'effetto Controparte_3 condannarlo al pagamento in suo favore, in proprio e/o quale erede della sig.ra PT
, della somma di € 30.386,80, ovvero della diversa somma risultata di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di causa.
A fondamento della richiesta il sig. ha assunto che, in data 21.3.14, la propria PT madre aveva concesso in locazione al SI. quale Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante della il fondo sito in Firenze, via Belisario Vinta Controparte_3
n. 42 e che in data 6.9.19 lo stesso veniva interessato da un grave incendio a seguito del quale veniva riconsegnato alla proprietaria nel mese di giugno 2020 senza che i danni fossero stati ripristinati.
Fatta redigere ad un tecnico di propria fiducia una relazione sullo stato dell'impianto elettrico e sulle cause dell'incendio, la sig.ra promuoveva procedimento per PT
ATP ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., nel quale la convenuta rimaneva contumace.
Il procedimento di ATP si concludeva con il deposito da parte del CTU Ing. Per_1 di una relazione tecnica che imputava la responsabilità dell'incendio in via
[...] esclusiva alla convenuta Controparte_3
Sulla scorta della citata consulenza il sig. ha invocato la responsabilità del PT conduttore ai sensi dell'art.1588 c.c. ed ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nonché delle spese sostenute per il procedimento di ATP.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_3 preliminare la carenza di legittimazione attiva del sig. contestando le risultanze PT della Ctu resa nel procedimento di ATP nonché la quantificazione dei costi necessari al ripristino del fondo, istando per il rigetto del ricorso;
in ogni caso, la convenuta ha
Pag. 3 di 13 chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa per essere da Controparte_4 questa manlevata in forza del contratto di assicurazione con la medesima stipulato.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_4 associandosi alle difese della convenuta, disconoscendo la validità delle conclusioni a cui si era pervenuti nella CTU depositata nel procedimento per ATP, eccependo la non opponibilità ad essa della predetta CTU, essendo rimasta estranea a tale giudizio.
La Compagnia ha rilevato, infine, che la propria garanzia sarebbe stata operativa ed efficace solo nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la responsabilità dell'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c..
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP espletata (R.G.
7125/2021) e della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della prova per testi e l'interrogatorio formale richiesto dalle parti.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, per come sopra trascritte, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
In via preliminare deve rilevarsi l'intervenuta costituzione dei sigg.ri e Controparte_1
quali unici soci della che, Controparte_2 Controparte_3 con atto del 30/12/2024 autenticato dal Notaio Dott. e registrato a Persona_2
Firenze il 13/1/2025 al n. 936 serie 1T, è stata dai medesimi sciolta (vedi comparsa di nuova costituzione del 3.02.2025 nonché doc.ti 10 e 11 alla stessa allegati).
Pertanto, la sentenza in parola spiegherà i suoi effetti nei confronti dei sigg.ri CP_1
e .
[...] Controparte_2
Occorre poi spendere due parole sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. per come sollevata dalla originaria convenuta in comparsa di PT Controparte_3 costituzione.
È ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei
Pag. 4 di 13 partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (Cass. civ., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24657). In questa prospettiva, “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 28/11/2007, n. 24657 per come richiamata tra le tante da Cass. civ. ord. 13163/24).
Pertanto, non essendo contestata la qualità di erede del sig. (ancorché Parte_1 documentata vedi doc.ti 10 e 11) nonché provata la mancata divisione allo stato dell'immobile de quo ancora in comunione con l'altra erede sig.ra (vedi CP_6 doc.to 1 allegato al I memoria ex art. 183 cpc, VI co., attorea), l'eccezione deve essere respinta e dichiarata la piena legittimazione attiva dell'attore ad intraprendere il presente giudizio.
Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.
E' pacifico che in data 21.03.2014, la SI.ra - de cuius del sig. - Parte_2 PT ha concesso in locazione al SI. , in qualità di socio e legale Controparte_1 rappresentante della ditta l' immobile ad uso Controparte_3 non abitativo sito in Via B. Vinta n° 42 (Firenze).
È pacifico altresì il fatto storico dell'incendio intervenuto in data 06.09.2019 all'interno del fondo in parola che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di
Firenze.
Nel Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco si legge:
Pag. 5 di 13 (….)
Ebbene si tratta di verificare la causa dell'incendio e se tale causa sia riconducibile alla responsabilità della all'epoca conduttrice dell'immobile, per le causali Controparte_3 indicate dal sig. nell'atto introduttivo. PT
Secondo costante giurisprudenza, il conduttore è responsabile del perimento della cosa locata qualora non provi che il danno si sia verificato per causa a lui non imputabile:
“Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria.” (cfr. Cass. civ., sez. III , 18/10/2024, n. 27089)1 e che
“…in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico” (Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2018, n. 22823 nonché Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15721).
Si evidenzia, in primis, che parte convenuta al momento della sottoscrizione del contratto ha espressamente dichiarato:
Pag. 6 di 13 Tale dichiarazione assume un rilevante valore, non potendo valutarsi come una mera clausola di stile, dal momento che nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava appunto sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per l'uso che egli intenda farvi.
Nella fattispecie de qua il fondo sarebbe servito alla quale magazzino Controparte_3 per riporvi i propri attrezzi e materiali svolgendo la stessa attività di imbiancatura e verniciatura nonché di riparazione di serramenti e relative serrature (vedi doc.ti 9 e 11 parte convenuta).
E' documentato che l'impianto elettrico nel fondo per cui è causa fu realizzato nei primi mesi del 1998 come da 'Relazione tecnica di progetto' redatta dal perito industriale e cle lo stesso fu correttamente collaudato per come si evince dal Parte_3 relativo certificato del 25.05.1998 (vedi doc.ti 2 e 3 attorei).
Tale documentazione non è stata specificatamente contestata dalla difesa di parte convenuta.
Ora, prima di promuovere il presente giudizio, il sig. ha esperito un procedimento PT di ATP (rg. 7125/2021) volto ad accertare “…lo stato dei luoghi, le cause dell'incendio verificatosi in data 06.09.2019, i danni dallo stesso provocati al fondo (ivi compresi gli impianti e quant'altro in esso presente), e quantifichi i costi necessari per il ripristino dell'immobile e di tutti gli impianti. Ove la causa dell'incendio sia riconducibile all'impianto elettrico, accerti e dica il CTU se l'impianto elettrico fosse in origine a norma di legge, se sia stato poi sottoposto a modifiche, quale sia il periodo in cui tali modifiche siano state apportate (in particolar modo, se tali modifiche risalgono a periodo antecedente o successivo rispetto alla data del 21.3.2014 di inizio della locazione) e se tali interventi successivi siano stati eseguiti a norma di legge e nel rispetto della sicurezza dei luoghi”.
Il ctu nominato, Ing. - dopo aver compiutamente descritto lo stato dei Persona_1 luoghi, i danni provocati al fondo nonché quantificato i costi necessari per il ripristino
Pag. 7 di 13 dell'immobile e di tutti gli impianti – nel richiamare le conclusioni a cui erano giunti i
Vigili del Fuoco (“… Il tutto fa propendere che le cause scatenanti siano di natura elettrica (probabile corto circuito).”) nonché il progetto di impianto ed il certificato di colludo sopra citati ha affermato “…L'impianto elettrico può essere considerato “in origine a norma”, per la presenza di certificazione risalente al 1998 e anche a seguito delle evidenze emerse durante le operazioni peritali. - Durante le operazioni peritali, non è stato possibile determinare se le modifiche successive risalgano a periodo antecedente, o posteriore, rispetto alla data del 21.3.2014 di inizio della locazione. - Non è possibile affermare che gli interventi successivi siano stati eseguiti a norma di legge e nel rispetto della sicurezza dei luoghi.”.
Effettuate tali premesse il consulente ha così concluso “…Si ritiene, in conclusione, che nonostante l'impossibilità di collocare temporalmente le modifiche apportate, e
l'impossibilità di ottenere la conformità di quanto realizzato, la causa dell'incendio, verificatosi in data 06 settembre 2019, non sia direttamente riconducibile all'impianto elettrico inteso come installazione e materiali utilizzati, quanto piuttosto alla conduzione dell'impianto elettrico stesso (assenza di manutenzione annuale) di fondamentale importanza in un ambiente contenente potenzialmente anche materiale combustibile e infiammabile (ad es. solventi, legno, vernici, ecc.).”.
Pertanto, il Ctu ha ritenuto che “Durante le operazioni peritali non sono emersi elementi tali da poter fornire spiegazioni alternative sulla causa dell'incendio.” rispetto al 'corto circuito' ipotizzato dai Vigili del Fuoco.
L'istruttoria svolta ed in particolare l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non hanno consentito di superare la presunzione di responsabilità del conduttore poiché quest'ultimo non ha fornito “…la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo” dal momento che non ha allegato neanche un documento da cui si possa evincere che almeno l'impiantistica elettrica sia stata oggetto di regolari e periodiche attività manutentive.
La prova testimoniale richiesta dalla convenuta conduttrice, difatti, non può essere valorizzata per dimostrare l'utilizzo delle prese elettriche presenti nel fondo da parte
Pag. 8 di 13 della stessa stante la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi ( Testimone_1 cfr. “Adr Non ho mai visto i macchinari elettroutensili presenti nel magazzino collegati alle prese elettriche.”) e (“ adr Non mi sembra di aver mai visto Parte_4 elettroutensili attaccati alle prese elettriche. Ho visto delle seghe sia elettriche che manuali e dei trapani in loco tutti trasportabili”) rispetto a quella di (“cap. CP_7
2 Potevano utilizzare elettroutensili per piccole lavorazioni ma nulla di importante.”).
Tali deposizioni non consentono di dimostrare comunque che la conduttrice non avesse apportato modifiche all'impianto elettrico o che avesse usato in maniera adeguata dello stesso il giorno in cui è divampato l'incendio.
Tantomeno è risultata dimostrata l'allegazione della difesa convenuta per la quale l'incendio sarebbe stato imputabile al malfunzionamento della pompa dell'acqua essendo del tutto inconferente la deposizione del teste (cfr. “Adr non Testimone_1 so dire dove la pompa fosse allacciata c'era un quadretto sopra la pompa ma no so dire dove fosse il quadro generale e da dove fosse presa l'alimentazione.”).
Si rammenta che in caso di danni, come nel caso di incendio, il conduttore convenuto in giudizio deve fornire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità, dimostrando, in primo luogo di avere esercitato, con la diligenza necessaria, la custodia del bene locato, come previsto dagli artt. 1588 e 1177 c.c..
Nel caso di specie, non solo difetta la prova gravante sul conduttore - proprio in virtù della materiale disponibilità della cosa e del contratto di locazione e dei conseguenti obblighi di custodia - di aver adempiuto all'obbligo di vigilare e mantenere il controllo della cosa locata ma anche non vi è dubbio che, pur volendo tener conto dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno allegata dalla difesa di parte convenuta, rimane a carico di questa finanche il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento e a superare la presunzione di cui all'art.1588 c.c..
Per questi motivi
deve ritenersi che sussista la responsabilità della conduttrice per l'incendio cagionato all'immobile locato.
I danni
Pag. 9 di 13 Il sig. ha chiesto il risarcimento dei costi peri i lavori di ripristino dell'immobile PT nonché per le spese sostenute nel procedimento di ATP (onorario del Ctu e spese legali).
Quanto alla prima voce di danno il consulente nominato nel procedimento di ATP ha accertato che “i costi per i lavori di ripristino” sono pari ad € 19.610,22 al netto di iva
(ovvero pari ad € 23.924,46 comprensiva di iva).
Si rammenta, difatti, che per Giurisprudenza consolidata il risarcimento del danno patrimoniale deve essere esteso anche agli oneri accessori e consequenziali
(da ultimo Cass. sentenza n. 9467 del 06/04/2023).
Non vi sono motivi per discostarsi dalla presente valutazione stante l'esaustività e correttezza dell'analisi operata dal consulente.
Con riferimento al rimborso delle spese di ATP, stante l'accoglimento della domanda attorea sicuramente sono dovute le spese sostenute per l'onorario del Ctu nominato pari ad € 3.070,30 come da decreto di liquidazione in atti (doc. 12 attoreo).
Devono essere poi riconosciute le spese legali sostenute in sede di Atp tenendo conto del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis (scaglione € 5.201 a € 26.000), applicando i valori medi, il compenso era per la fase di studio di euro 540,00, per la fase introduttiva
€ 675,00, per la fase istruttoria € 1.010,00 che risulta pari ad € 2.225,00 oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA.
Sugli importi detti spetteranno rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo.
La domanda di manleva
In via preliminare deve essere risolta l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice circa l'opponibilità della ctu redatta nel procedimento per ATP, cui la stessa non ha partecipato. Al riguardo si osserva che le risultanze di tale ctu, acquisite al presente giudizio, per quanto non opponibili alla compagnia convenuta (in quanto non chiamata a partecipare dalla propria assicurata al giudizio di ATP ove la stessa è rimasta, per sua scelta, contumace) costituiscono comunque una prova atipica liberamente valutabile dal giudice (in tale senso vedasi propria ordinanza del 27.marzo
2024).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel che “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio
Pag. 10 di 13 convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie;
in particolare il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo…anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (cfr.
Cass. 3/04/2017, n. 8603 nonché Cass. n. 20483/2018).
Orbene la ctu redatta nel corso del procedimento di ATP è stata ritualmente acquisita nel procedimento in corso e la richiesta rinnovazione della consulenza non avrebbe apportato alcuna utilità dal momento che la proprietà ha già provveduto ad eseguire i lavori necessari a ripristinare il fondo danneggiato a seguito dell'incendio di cui è causa.
Venendo al merito la non contesta la sussistenza del rapporto assicurativo CP_8 anzi richiama espressamente l'art.
3.9.5 CGA a norma del quale la compagnia risponde dei danni al fabbricato provocati da incendio nel solo caso di responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1588, 1589 e 1611 c.c. (doc. 4 terza chiamata in causa).
Pertanto, essendo stata accertata la responsabilità della conduttrice ai sensi dell'art. 1588 c.c. la compagnia è tenuta alla piena manleva.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico solidale dei sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2 [...]
per come liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, Controparte_3 aggiornata con il D.M. 147/22, tra i valori minimi e medi dello scaglione in cui rientra la domanda e per tutte le fasi del giudizio per essere stato già introdotto un procedimento per ATP.
Le spese di lite tra i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
vengono compensate in assenza di Controparte_3 contestazioni in punto di operatività della polizza ad opera della Compagnia assicurativa e stante la scelta degli stessi di non partecipare al procedimento di ATP e di non
Pag. 11 di 13 coinvolgere la Compagnia nello stesso;
circostanza quest'ultima che avrebbe potuto comportare anche una valutazione conciliativa della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Accoglie la domanda svolta dal sig. in proprio e quale erede della Parte_1
SI.ra , ed accerta la responsabilità della conduttrice Parte_2 [...]
(oggi disciolta) nella causazione dell'incendio del Controparte_3
6.9.2019 divampato nel fondo sito in Firenze, via Belisario Vinta n. 42 dalla medesima condotto in locazione;
2. Condanna i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a risarcire al sig. Controparte_3 PT
in proprio e quale erede della SI.ra , la somma di €
[...] Parte_2
19.610,22 oltre iva per i danni subiti dal fondo e di € 3.070,30 per spese di Ctu oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dalla domanda al saldo;
3. Condanna i sigg.ri e (ex soci della disciolta Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3 spese processuali del sig. , in proprio e quale erede della SI.ra Parte_1 PT
, che si liquidano in € 5.500,00 a titolo di compenso professionale, rimborso
[...] forfettario del 15%, iva e cap come per legge oltre spese vive documentate nonché oltre ad € 2.225,00 a titolo di compenso professionale nel procedimento di ATP oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
4. Accoglie la domanda di manleva formulata dai sigg.ri e Controparte_1 [...]
(ex soci della disciolta e, per CP_2 Controparte_3
l'effetto, condanna la a manlevare gli stessi da quanto gli stessi sono Controparte_9 stati condannati a corrispondere a parte attrice ai punti 2) e 3);
5. Compensa le spese di lite tra sigg.ri e (ex soci Controparte_1 Controparte_2 della disciolta e la . Controparte_3 Controparte_9
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 22 agosto 2025
Pag. 12 di 13 Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 26/09/2018, n. 22823: “L' art. 1588 c.c. , in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio).