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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/12/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
23-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il Giudice Delegato Dott. Andrea BONETTI, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 23-1/2025 promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Coronas e Gianluca Coronas;
VISTA la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 2 luglio
2025;
VISTO il decreto di apertura della procedura emesso in data 24 luglio 2025;
VISTA la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC Avv. Milena Figus ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;
VISTE le osservazioni depositate da rappresentata dall'Avv. Angela Scillone, da Controparte_1
MO S.p.A. e da Agenzia delle Entrate;
VISTE le repliche del Gestore dell'OCC;
ESAMINATI gli atti;
PREMESSO che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte;
CONSIDERATO che la verifica della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è necessaria solo in presenza di contestazioni formali sulla convenienza da parte dei creditori, nel qual caso l'omologa può essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
IN FATTO
Il Sig. , dipendente presso il Ministero con Parte_1 Controparte_2 qualifica di Assistente Capo presso la Casa Circondariale di Nuoro, ha presentato domanda di
1 ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII per una situazione di sovraindebitamento complessiva di € 319.173,41.
Il sovraindebitamento trae origine dall'acquisto nel dicembre 2020 di un immobile sito in Suni (OR) via Roma n. 23 per € 185.000, finanziato tramite mutuo INPS, con l'intenzione di utilizzarlo come abitazione principale e di aprire una palestra nell'autorimessa annessa. Tuttavia, l'immobile ha manifestato importanti vizi strutturali e funzionali, specialmente all'impianto idrico e fognario, che hanno impedito l'utilizzo previsto e reso necessari interventi di ristrutturazione.
Trovatosi ad abitare in un immobile non utilizzabile, il ricorrente decide di stipulare un ulteriore contratto di finanziamento al fine di far eseguire alcuni lavori di ristrutturazione e di ripristino degli impianti elettrici, idrici e fognari dell'immobile. In quest'occasione gli viene proposto dalla finanziatrice di stipulare due diversi finanziamenti “gemelli”, con un ammortamento Controparte_1 di dieci anni da corrispondere mediante una cessione di quinto che grava per 829,00 euro mensili sulle retribuzioni del ricorrente (Cfr. cedolini – doc. 20 del ricorso).
I contratti vengono stipulati il 16.03.2021 e il denaro finanziato viene utilizzato per l'estinzione del debito residuo con la e per sopperire alle esigenze di Controparte_3 ristrutturazione dell'immobile appena acquistato (visura Crif S.p.A. – doc. 6).
Nel frattempo, considerata la situazione di particolare difficoltà economica intervenuta, il Sig. Pt_1 ha preferito concentrare le proprie risorse reddituali nel pagamento delle rate dei finanziamenti stipulati, accantonando il proposito di aprire per suo conto una palestra pubblica.
Dalla data di stipula degli ultimi due finanziamenti fino all'estate del 2022, il ricorrente ha sempre adempiuto alle proprie rate, ma non riuscendo più a conciliare le spese per il sostentamento familiare con le rate dei finanziamenti, ha sospeso il pagamento del finanziamento stipulato con MO
S.p.A. e non ha potuto pagare la rata trimestrale del mutuo stipulato con Inps per l'acquisto della prima casa.
Il piano proposto prevede:
• Durata: 112 rate mensili (9 anni e 4 mesi) da € 1.000,00 ciascuna
• Soddisfacimento creditori:
o Creditore ipotecario INPS: 40,957% (€ 91.532,44)
o Creditori privilegiati mobiliari: 20%
o Creditori chirografari: 10%
IN DIRITTO
Ammissibilità soggettiva e oggettiva
2 Il ricorrente possiede i requisiti soggettivi per accedere alla procedura, qualificandosi come
"consumatore" ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, non essendo imprenditore commerciale né professionista.
Sussistono altresì i presupposti oggettivi di cui all'art. 67 CCII, configurandosi una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. c), CCII.
Assenza di condizioni ostative
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII. In particolare, il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Valutazione del merito creditizio e osservazioni di Controparte_1
Le osservazioni di si articolano su tre profili principali: la contestazione della Controparte_1 meritevolezza del debitore, la rivendicazione della correttezza della propria valutazione del merito creditizio e la richiesta di non omologazione del piano per mancanza di convenienza.
Sulla meritevolezza del debitore sostiene che il Sig. abbia determinato con colpa grave il proprio CP_1 Pt_1 sovraindebitamento attraverso una serie di scelte discutibili: l'acquisto di un immobile da ristrutturare nonostante la situazione economica precaria, la mancata valutazione preventiva dei vizi dell'immobile e l'indebitamento progressivo non sostenibile.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, la valutazione della meritevolezza deve essere condotta secondo un'interpretazione dinamica e non più statica del fenomeno del sovraindebitamento. Il legislatore, eliminando i precedenti parametri della ragionevole prospettiva di adempimento e della proporzionalità del credito, ha focalizzato il giudizio esclusivamente sull'elemento psicologico della condotta del debitore.
Nel caso di specie, le circostanze che hanno condotto al sovraindebitamento sono riconducibili a eventi oggettivi e imprevedibili: i vizi strutturali dell'immobile acquistato, emersi solo dopo la compravendita, che hanno impedito l'utilizzo previsto e reso necessari interventi di ristrutturazione non programmati.
Sulla valutazione del merito creditizio
I.FI.VE.R. argomenta di aver correttamente valutato il merito creditizio del Sig. , considerando Pt_1 lo stipendio netto superiore a € 2.300, l'assenza di segnalazioni negative e il profilo di rischio "9- basso" risultante dalle banche dati.
Tuttavia, tale valutazione appare superficiale e non conforme agli obblighi previsti dall'art. 124-bis
TUB.
3 La concessione di finanziamenti per complessivi € 75.000 a fronte di un reddito netto mensile di circa
€ 2.300, già gravato da precedenti cessioni, evidenzia carenze nella valutazione della sostenibilità dell'indebitamento.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Bologna, sentenza n. 79 del 2024,
"eventuali omissioni nelle dichiarazioni del consumatore non assumono rilevanza ostativa quando il finanziatore aveva l'onere di verificare il merito creditizio mediante consultazione di banche dati pertinenti".
Nel caso di specie, il rapporto tra rate mensili complessive (€ 829 per più le rate del mutuo CP_1
INPS) e reddito disponibile superava manifestamente le soglie di sostenibilità, rendendo evidente l'insostenibilità della situazione debitoria complessiva.
Conseguenze della violazione del merito creditizio
La violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio comporta, ai sensi dell'art. 69, comma
2, CCII, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Osservazioni di MO S.p.A. e valutazione del reddito familiare
Sulla sottovalutazione della capacità contributiva
MO S.p.A. contesta il calcolo del reddito disponibile, sostenendo che i due figli del debitore siano economicamente indipendenti e che il reddito familiare disponibile per il piano sarebbe quindi maggiore.
Tale argomentazione non appare fondata. La valutazione del reddito disponibile deve considerare le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo familiare. Come stabilito dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Salerno, sentenza n. 1 del 2025, "la verifica di fattibilità del piano richiede che le disponibilità economiche del debitore, al netto della rata mensile prevista dal piano, risultino idonee a garantire il sostentamento del nucleo familiare".
Nel caso di specie, il calcolo delle spese familiari (€ 1.138 mensili) per un nucleo di quattro persone appare congruo e in linea con i parametri di dignità sociale. La circostanza che i figli abbiano raggiunto la maggiore età non comporta automaticamente la loro esclusione dal computo delle spese familiari, dovendo considerarsi le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo.
Sulla conservazione del patrimonio immobiliare
MO evidenzia l'incongruenza tra la conservazione in capo al debitore dei beni immobili e l'esigua percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari.
Tuttavia, la conservazione dell'immobile di abitazione principale è espressamente prevista dall'art. 67, comma 5, CCII, che consente "il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore".
4 Inoltre, l'immobile di Suni, unico bene di rilievo, è gravato da ipoteca INPS per € 195.324,44 a fronte di un valore stimato di € 120.000. Nell'alternativa liquidatoria, il ricavato della vendita non sarebbe sufficiente nemmeno a soddisfare integralmente il creditore ipotecario, lasciando i creditori chirografari completamente insoddisfatti.
Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, secondo il Tribunale di Taranto, sentenza n. 65 del
2024, "per i crediti chirografari, diversamente da quelli privilegiati, non è previsto alcun limite minimo al di sotto del quale la falcidia risulti ingiustificabile, atteso che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma".
Nel caso di specie, la proposta del 10% per i creditori chirografari risulta comunque conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, che non garantirebbe loro alcun soddisfacimento considerata l'incapienza del patrimonio del debitore.
Valutazione complessiva delle osservazioni
Le osservazioni di entrambi i creditori non configurano formali contestazioni sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, limitandosi a richiedere un miglioramento dell'offerta economica senza dimostrare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 19 del 2025,
"la convenienza del piano debba essere valutata, non già nell'ottica del singolo creditore, bensì rispetto a quella di tutti i creditori e, quindi ed in ultima analisi, rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata".
Osservazioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate non si è opposta al piano, limitandosi a precisare che il proprio credito ammontava a € 752,83 (n. 5 partite relative a imposte indirette) anziché l'importo inizialmente indicato.
I crediti tributari, aventi natura privilegiata ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, vengono soddisfatti nella misura del 20%, percentuale che risulta comunque superiore a quanto ottenibile nell'alternativa liquidatoria, considerata l'incapienza del patrimonio del debitore.
Fattibilità del piano
Il piano risulta fattibile sotto il profilo economico, considerando:
La stabilità del rapporto di lavoro del debitore (dipendente pubblico a tempo indeterminato)
La congruità della rata mensile di € 1.000 rispetto al reddito disponibile
La durata compatibile con l'età del debitore e l'aspettativa di vita
Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
5 Le osservazioni di e MO S.p.A. non configurano formali contestazioni sulla Controparte_1 convenienza del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, limitandosi a richiedere un miglioramento dell'offerta economica senza dimostrare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Tuttavia, anche volendo valutare la convenienza, emerge chiaramente che:
a) Patrimonio immobiliare: L'immobile di Suni, unico bene di rilievo, è gravato da ipoteca INPS per € 195.324,44 a fronte di un valore stimato di € 120.000. Nell'alternativa liquidatoria, il ricavato della vendita non sarebbe sufficiente nemmeno a soddisfare integralmente il creditore ipotecario.
b) Creditori chirografari: Nell'alternativa liquidatoria, considerata l'incapienza del patrimonio, i creditori chirografari non otterrebbero alcun soddisfacimento, mentre il piano offre loro il 10% del credito.
Come stabilito dalla giurisprudenza, per il debitore-consumatore, l'alternativa liquidatoria rispetto alla quale valutare la convenienza del piano è costituita dalla liquidazione controllata prevista dal
Codice della Crisi e non da altre procedure esecutive individuali.
Falcidia dei contratti di cessione del quinto
Il piano prevede legittimamente la falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, in conformità all'art. 67, comma 3, CCII.
Valutazione del reddito familiare
Le osservazioni relative alla sottovalutazione della capacità contributiva del nucleo familiare non appaiono fondate. Il calcolo delle spese familiari (€ 1.138 mensili) per un nucleo di quattro persone appare congruo e in linea con i parametri di dignità sociale. La circostanza che i figli abbiano raggiunto la maggiore età non comporta automaticamente la loro esclusione dal computo delle spese familiari, dovendo considerarsi le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni svolte, il piano di ristrutturazione proposto dal Sig. risulta: Pt_1
-Giuridicamente ammissibile
-Economicamente fattibile
-Conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE
6 che il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dal deposito nell'apposita area del sito web del Tribunale di Oristano, previa epurazione dei dati sensibili;
che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'OCC; che l'OCC Avv. Milena Figus, quale Gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano e:
• riferisca per iscritto ogni sei mesi al Giudice sullo stato di esecuzione della procedura;
• depositi immediata informativa in caso di inesecuzione;
• depositi, al termine dell'esecuzione del piano, relazione finale ai sensi dell'art. 71, comma 4,
CCII;
DICHIARA chiusa la procedura.
Così deciso in Oristano, il16/12/2025.
Il Giudice Delegato
Dott. Andrea BONETTI
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il Giudice Delegato Dott. Andrea BONETTI, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 23-1/2025 promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Coronas e Gianluca Coronas;
VISTA la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 2 luglio
2025;
VISTO il decreto di apertura della procedura emesso in data 24 luglio 2025;
VISTA la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC Avv. Milena Figus ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;
VISTE le osservazioni depositate da rappresentata dall'Avv. Angela Scillone, da Controparte_1
MO S.p.A. e da Agenzia delle Entrate;
VISTE le repliche del Gestore dell'OCC;
ESAMINATI gli atti;
PREMESSO che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte;
CONSIDERATO che la verifica della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è necessaria solo in presenza di contestazioni formali sulla convenienza da parte dei creditori, nel qual caso l'omologa può essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
IN FATTO
Il Sig. , dipendente presso il Ministero con Parte_1 Controparte_2 qualifica di Assistente Capo presso la Casa Circondariale di Nuoro, ha presentato domanda di
1 ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII per una situazione di sovraindebitamento complessiva di € 319.173,41.
Il sovraindebitamento trae origine dall'acquisto nel dicembre 2020 di un immobile sito in Suni (OR) via Roma n. 23 per € 185.000, finanziato tramite mutuo INPS, con l'intenzione di utilizzarlo come abitazione principale e di aprire una palestra nell'autorimessa annessa. Tuttavia, l'immobile ha manifestato importanti vizi strutturali e funzionali, specialmente all'impianto idrico e fognario, che hanno impedito l'utilizzo previsto e reso necessari interventi di ristrutturazione.
Trovatosi ad abitare in un immobile non utilizzabile, il ricorrente decide di stipulare un ulteriore contratto di finanziamento al fine di far eseguire alcuni lavori di ristrutturazione e di ripristino degli impianti elettrici, idrici e fognari dell'immobile. In quest'occasione gli viene proposto dalla finanziatrice di stipulare due diversi finanziamenti “gemelli”, con un ammortamento Controparte_1 di dieci anni da corrispondere mediante una cessione di quinto che grava per 829,00 euro mensili sulle retribuzioni del ricorrente (Cfr. cedolini – doc. 20 del ricorso).
I contratti vengono stipulati il 16.03.2021 e il denaro finanziato viene utilizzato per l'estinzione del debito residuo con la e per sopperire alle esigenze di Controparte_3 ristrutturazione dell'immobile appena acquistato (visura Crif S.p.A. – doc. 6).
Nel frattempo, considerata la situazione di particolare difficoltà economica intervenuta, il Sig. Pt_1 ha preferito concentrare le proprie risorse reddituali nel pagamento delle rate dei finanziamenti stipulati, accantonando il proposito di aprire per suo conto una palestra pubblica.
Dalla data di stipula degli ultimi due finanziamenti fino all'estate del 2022, il ricorrente ha sempre adempiuto alle proprie rate, ma non riuscendo più a conciliare le spese per il sostentamento familiare con le rate dei finanziamenti, ha sospeso il pagamento del finanziamento stipulato con MO
S.p.A. e non ha potuto pagare la rata trimestrale del mutuo stipulato con Inps per l'acquisto della prima casa.
Il piano proposto prevede:
• Durata: 112 rate mensili (9 anni e 4 mesi) da € 1.000,00 ciascuna
• Soddisfacimento creditori:
o Creditore ipotecario INPS: 40,957% (€ 91.532,44)
o Creditori privilegiati mobiliari: 20%
o Creditori chirografari: 10%
IN DIRITTO
Ammissibilità soggettiva e oggettiva
2 Il ricorrente possiede i requisiti soggettivi per accedere alla procedura, qualificandosi come
"consumatore" ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, non essendo imprenditore commerciale né professionista.
Sussistono altresì i presupposti oggettivi di cui all'art. 67 CCII, configurandosi una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. c), CCII.
Assenza di condizioni ostative
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII. In particolare, il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Valutazione del merito creditizio e osservazioni di Controparte_1
Le osservazioni di si articolano su tre profili principali: la contestazione della Controparte_1 meritevolezza del debitore, la rivendicazione della correttezza della propria valutazione del merito creditizio e la richiesta di non omologazione del piano per mancanza di convenienza.
Sulla meritevolezza del debitore sostiene che il Sig. abbia determinato con colpa grave il proprio CP_1 Pt_1 sovraindebitamento attraverso una serie di scelte discutibili: l'acquisto di un immobile da ristrutturare nonostante la situazione economica precaria, la mancata valutazione preventiva dei vizi dell'immobile e l'indebitamento progressivo non sostenibile.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, la valutazione della meritevolezza deve essere condotta secondo un'interpretazione dinamica e non più statica del fenomeno del sovraindebitamento. Il legislatore, eliminando i precedenti parametri della ragionevole prospettiva di adempimento e della proporzionalità del credito, ha focalizzato il giudizio esclusivamente sull'elemento psicologico della condotta del debitore.
Nel caso di specie, le circostanze che hanno condotto al sovraindebitamento sono riconducibili a eventi oggettivi e imprevedibili: i vizi strutturali dell'immobile acquistato, emersi solo dopo la compravendita, che hanno impedito l'utilizzo previsto e reso necessari interventi di ristrutturazione non programmati.
Sulla valutazione del merito creditizio
I.FI.VE.R. argomenta di aver correttamente valutato il merito creditizio del Sig. , considerando Pt_1 lo stipendio netto superiore a € 2.300, l'assenza di segnalazioni negative e il profilo di rischio "9- basso" risultante dalle banche dati.
Tuttavia, tale valutazione appare superficiale e non conforme agli obblighi previsti dall'art. 124-bis
TUB.
3 La concessione di finanziamenti per complessivi € 75.000 a fronte di un reddito netto mensile di circa
€ 2.300, già gravato da precedenti cessioni, evidenzia carenze nella valutazione della sostenibilità dell'indebitamento.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Bologna, sentenza n. 79 del 2024,
"eventuali omissioni nelle dichiarazioni del consumatore non assumono rilevanza ostativa quando il finanziatore aveva l'onere di verificare il merito creditizio mediante consultazione di banche dati pertinenti".
Nel caso di specie, il rapporto tra rate mensili complessive (€ 829 per più le rate del mutuo CP_1
INPS) e reddito disponibile superava manifestamente le soglie di sostenibilità, rendendo evidente l'insostenibilità della situazione debitoria complessiva.
Conseguenze della violazione del merito creditizio
La violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio comporta, ai sensi dell'art. 69, comma
2, CCII, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Osservazioni di MO S.p.A. e valutazione del reddito familiare
Sulla sottovalutazione della capacità contributiva
MO S.p.A. contesta il calcolo del reddito disponibile, sostenendo che i due figli del debitore siano economicamente indipendenti e che il reddito familiare disponibile per il piano sarebbe quindi maggiore.
Tale argomentazione non appare fondata. La valutazione del reddito disponibile deve considerare le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo familiare. Come stabilito dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Salerno, sentenza n. 1 del 2025, "la verifica di fattibilità del piano richiede che le disponibilità economiche del debitore, al netto della rata mensile prevista dal piano, risultino idonee a garantire il sostentamento del nucleo familiare".
Nel caso di specie, il calcolo delle spese familiari (€ 1.138 mensili) per un nucleo di quattro persone appare congruo e in linea con i parametri di dignità sociale. La circostanza che i figli abbiano raggiunto la maggiore età non comporta automaticamente la loro esclusione dal computo delle spese familiari, dovendo considerarsi le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo.
Sulla conservazione del patrimonio immobiliare
MO evidenzia l'incongruenza tra la conservazione in capo al debitore dei beni immobili e l'esigua percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari.
Tuttavia, la conservazione dell'immobile di abitazione principale è espressamente prevista dall'art. 67, comma 5, CCII, che consente "il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore".
4 Inoltre, l'immobile di Suni, unico bene di rilievo, è gravato da ipoteca INPS per € 195.324,44 a fronte di un valore stimato di € 120.000. Nell'alternativa liquidatoria, il ricavato della vendita non sarebbe sufficiente nemmeno a soddisfare integralmente il creditore ipotecario, lasciando i creditori chirografari completamente insoddisfatti.
Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, secondo il Tribunale di Taranto, sentenza n. 65 del
2024, "per i crediti chirografari, diversamente da quelli privilegiati, non è previsto alcun limite minimo al di sotto del quale la falcidia risulti ingiustificabile, atteso che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma".
Nel caso di specie, la proposta del 10% per i creditori chirografari risulta comunque conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, che non garantirebbe loro alcun soddisfacimento considerata l'incapienza del patrimonio del debitore.
Valutazione complessiva delle osservazioni
Le osservazioni di entrambi i creditori non configurano formali contestazioni sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, limitandosi a richiedere un miglioramento dell'offerta economica senza dimostrare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Come chiarito dalla giurisprudenza, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 19 del 2025,
"la convenienza del piano debba essere valutata, non già nell'ottica del singolo creditore, bensì rispetto a quella di tutti i creditori e, quindi ed in ultima analisi, rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata".
Osservazioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate non si è opposta al piano, limitandosi a precisare che il proprio credito ammontava a € 752,83 (n. 5 partite relative a imposte indirette) anziché l'importo inizialmente indicato.
I crediti tributari, aventi natura privilegiata ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, vengono soddisfatti nella misura del 20%, percentuale che risulta comunque superiore a quanto ottenibile nell'alternativa liquidatoria, considerata l'incapienza del patrimonio del debitore.
Fattibilità del piano
Il piano risulta fattibile sotto il profilo economico, considerando:
La stabilità del rapporto di lavoro del debitore (dipendente pubblico a tempo indeterminato)
La congruità della rata mensile di € 1.000 rispetto al reddito disponibile
La durata compatibile con l'età del debitore e l'aspettativa di vita
Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
5 Le osservazioni di e MO S.p.A. non configurano formali contestazioni sulla Controparte_1 convenienza del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, limitandosi a richiedere un miglioramento dell'offerta economica senza dimostrare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Tuttavia, anche volendo valutare la convenienza, emerge chiaramente che:
a) Patrimonio immobiliare: L'immobile di Suni, unico bene di rilievo, è gravato da ipoteca INPS per € 195.324,44 a fronte di un valore stimato di € 120.000. Nell'alternativa liquidatoria, il ricavato della vendita non sarebbe sufficiente nemmeno a soddisfare integralmente il creditore ipotecario.
b) Creditori chirografari: Nell'alternativa liquidatoria, considerata l'incapienza del patrimonio, i creditori chirografari non otterrebbero alcun soddisfacimento, mentre il piano offre loro il 10% del credito.
Come stabilito dalla giurisprudenza, per il debitore-consumatore, l'alternativa liquidatoria rispetto alla quale valutare la convenienza del piano è costituita dalla liquidazione controllata prevista dal
Codice della Crisi e non da altre procedure esecutive individuali.
Falcidia dei contratti di cessione del quinto
Il piano prevede legittimamente la falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, in conformità all'art. 67, comma 3, CCII.
Valutazione del reddito familiare
Le osservazioni relative alla sottovalutazione della capacità contributiva del nucleo familiare non appaiono fondate. Il calcolo delle spese familiari (€ 1.138 mensili) per un nucleo di quattro persone appare congruo e in linea con i parametri di dignità sociale. La circostanza che i figli abbiano raggiunto la maggiore età non comporta automaticamente la loro esclusione dal computo delle spese familiari, dovendo considerarsi le effettive condizioni economiche e abitative del nucleo.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni svolte, il piano di ristrutturazione proposto dal Sig. risulta: Pt_1
-Giuridicamente ammissibile
-Economicamente fattibile
-Conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE
6 che il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dal deposito nell'apposita area del sito web del Tribunale di Oristano, previa epurazione dei dati sensibili;
che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'OCC; che l'OCC Avv. Milena Figus, quale Gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano e:
• riferisca per iscritto ogni sei mesi al Giudice sullo stato di esecuzione della procedura;
• depositi immediata informativa in caso di inesecuzione;
• depositi, al termine dell'esecuzione del piano, relazione finale ai sensi dell'art. 71, comma 4,
CCII;
DICHIARA chiusa la procedura.
Così deciso in Oristano, il16/12/2025.
Il Giudice Delegato
Dott. Andrea BONETTI
7