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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2189 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Parte_1
Calatafimi-Segesta, Contrada Chiusi, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi del foro di Palermo
Ricorrente
Contro
L' Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore,
resistente contumace
e nei confronti
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv Antonino Rizzo e dall'Avv.
NI SA
Resistente
OGGETTO: debito previdenziale CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente, Parte_1
lamentava di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 notificata addì 30.11.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito n.59920170002367660000, per un importo di euro 1.919,85
presumibilmente notificato in data 14.12.2017; n.59920180000910472000, per un importo di euro 391,15 presumibilmente notificato in data 09.07.2018; n.59920180001703202000, per un importo di euro 2.424,20 presumibilmente notificato in data 13.08.2018; n.
59920180001844621000, per un importo di euro 2.047,76 presumibilmente notificato in data
30.10.2018; n. 59920180002096731000, per un importo di euro 12.379,39 presumibilmente notificato in data 04.12.2018; n. 59920180002100468000, per un importo di euro 244,98 presumibilmente notificato in data 04.12.2018 e n. 59920180003079804000, per un importo di euro 5.946,94 presumibilmente notificato in data 25.12.2018. deduceva infatti di non aver mai ricevuto, prima della cartella sopra indicata, la notifica degli avvisi di addebito;
specificava che le somme portate dall'avviso di addebito n. 59920180003079804000 erano relative a contributi previdenziali modello IVS per l'anno 2016, mentre le somme portate dagli CP_2
avvisi di addebito n. 59920170002367660000, n.59920180000910472000,
n.59920180001703202000, n.59920180001844621000, n.59920180002096731000 e n.59920180002100468000 erano relative a contributi previdenziali modello DM 10 per CP_2
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Tatti comunque mai notificati al ricorrente. Chiedeva pertanto l'accertamento dell'avvenuta prescrizione.
Si costituiva l'ente previdenziale deducendo l'infondatezza del ricorso atteso la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento avvenuta in data 30.11.2024 a tal fine allegava le singole relate di notifiche eseguite presso il domicilio digitale del ricorrente
Email_1 Allegava infatti avvisi di addebito debitamente notificati: n.59920170002367660000
contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 07/2015 a 12/2015
notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 14/12/2017 14.12.22;
n.59920180000910472000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 02/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 09/07/; n.
59920180001703202000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 03/2018 a 05/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 13/08/2018; n.·
59920180001844621000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 07/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 30/10/2018; n.
59920180002096731000 contenente note di rettifica da DM azienda con dipendenti da 06/2015
a 05/2017 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018; n.
59920180002100468000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 08/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018. Evidenziava
altresì che, stante la regolarità della notifica e in assenza di impugnativa impugnati ex art. 24
del D.Lgs. 46/99, i titoli erano divenuti definitivamente esecutivi, con conseguente irretrattabilità dei crediti da essi portati. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 17.12.2025.
Preliminarmente si dichiara la contumacia dell' Controparte_1
regolarmente citata e non comparsa.
Ed invero si osserva che il ricorrente lamenta l'avvenuta prescrizione dei debiti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 che asserisce di aver ricevuto in notifica nel novembre del 2024. In merito a tale censura va rilevato che la
[...]
omette però di depositare la relativa relata di notifica al fine di Parte_1
verificare l'effettiva notifica asserita addì 30.11.2024. Dalla lettura dell'atto opposto si evince che è stato redatto in data 3.05.2024. Non è pertanto possibile verificare con certezza la data di notifica, circostanza questa dirimente ai fini della decisione. Infatti, dalla visione degli atti allegati dall' si evince che le intimazioni riportate nell'intimazione opposta sono state CP_2 tutte notificate entro i termini prescrizione anche in considerazione dei provvedimenti legislativi che sono intervenuti durante il periodo di pandemia.
Ed invero quella n.59920170002367660000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 07/2015 a 12/2015 è stata notificata con pec all'indirizzo
OINOS@PEC.IT il 14/12/2017 con prescrizione al 14.12.22 ma considerando il periodo di sospensione durante la pandemia, prescrizione al 08.06.24; quella n.59920180000910472000
contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 02/2018 notificata con pec all'indirizzo il 09/07/2018 con prescrizione 10.7.23 considerando il Email_1
periodo di sospensione covid prescrizione al 02.01.2025; quella n. 59920180001703202000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 03/2018 a 05/2018
notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 13/08/2018 con prescrizione al 03.08.23
considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 26.01.2025; quella n.·
59920180001844621000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 07/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 30/10/2018 con prescrizione al 30.10.23 considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 20.04.2025; quella n.
59920180002096731000 contenente note di rettifica da DM azienda con dipendenti da 06/2015
a 05/2017 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018 prescritta al 04.12.23
considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 29.05.2025; quella n.
59920180002100468000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 08/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018 prescritta al
4.12.23 considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 29.05.2025. Tale documentazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, pur essendo stata depositata unitamente alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida,
applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4,
comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP
come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
dichiara la contumacia dell' Controparte_1
rigetta il ricorso della confermando l'atto di intimazione di Parte_1
pagamento n.29920249007853021/000
condanna la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15%
per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2189 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Parte_1
Calatafimi-Segesta, Contrada Chiusi, snc, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi del foro di Palermo
Ricorrente
Contro
L' Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore,
resistente contumace
e nei confronti
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv Antonino Rizzo e dall'Avv.
NI SA
Resistente
OGGETTO: debito previdenziale CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente, Parte_1
lamentava di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 notificata addì 30.11.2024 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito n.59920170002367660000, per un importo di euro 1.919,85
presumibilmente notificato in data 14.12.2017; n.59920180000910472000, per un importo di euro 391,15 presumibilmente notificato in data 09.07.2018; n.59920180001703202000, per un importo di euro 2.424,20 presumibilmente notificato in data 13.08.2018; n.
59920180001844621000, per un importo di euro 2.047,76 presumibilmente notificato in data
30.10.2018; n. 59920180002096731000, per un importo di euro 12.379,39 presumibilmente notificato in data 04.12.2018; n. 59920180002100468000, per un importo di euro 244,98 presumibilmente notificato in data 04.12.2018 e n. 59920180003079804000, per un importo di euro 5.946,94 presumibilmente notificato in data 25.12.2018. deduceva infatti di non aver mai ricevuto, prima della cartella sopra indicata, la notifica degli avvisi di addebito;
specificava che le somme portate dall'avviso di addebito n. 59920180003079804000 erano relative a contributi previdenziali modello IVS per l'anno 2016, mentre le somme portate dagli CP_2
avvisi di addebito n. 59920170002367660000, n.59920180000910472000,
n.59920180001703202000, n.59920180001844621000, n.59920180002096731000 e n.59920180002100468000 erano relative a contributi previdenziali modello DM 10 per CP_2
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Tatti comunque mai notificati al ricorrente. Chiedeva pertanto l'accertamento dell'avvenuta prescrizione.
Si costituiva l'ente previdenziale deducendo l'infondatezza del ricorso atteso la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento avvenuta in data 30.11.2024 a tal fine allegava le singole relate di notifiche eseguite presso il domicilio digitale del ricorrente
Email_1 Allegava infatti avvisi di addebito debitamente notificati: n.59920170002367660000
contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 07/2015 a 12/2015
notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 14/12/2017 14.12.22;
n.59920180000910472000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 02/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 09/07/; n.
59920180001703202000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 03/2018 a 05/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 13/08/2018; n.·
59920180001844621000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 07/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 30/10/2018; n.
59920180002096731000 contenente note di rettifica da DM azienda con dipendenti da 06/2015
a 05/2017 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018; n.
59920180002100468000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 08/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018. Evidenziava
altresì che, stante la regolarità della notifica e in assenza di impugnativa impugnati ex art. 24
del D.Lgs. 46/99, i titoli erano divenuti definitivamente esecutivi, con conseguente irretrattabilità dei crediti da essi portati. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in discussione e decisione al 17.12.2025.
Preliminarmente si dichiara la contumacia dell' Controparte_1
regolarmente citata e non comparsa.
Ed invero si osserva che il ricorrente lamenta l'avvenuta prescrizione dei debiti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249007853021/000 che asserisce di aver ricevuto in notifica nel novembre del 2024. In merito a tale censura va rilevato che la
[...]
omette però di depositare la relativa relata di notifica al fine di Parte_1
verificare l'effettiva notifica asserita addì 30.11.2024. Dalla lettura dell'atto opposto si evince che è stato redatto in data 3.05.2024. Non è pertanto possibile verificare con certezza la data di notifica, circostanza questa dirimente ai fini della decisione. Infatti, dalla visione degli atti allegati dall' si evince che le intimazioni riportate nell'intimazione opposta sono state CP_2 tutte notificate entro i termini prescrizione anche in considerazione dei provvedimenti legislativi che sono intervenuti durante il periodo di pandemia.
Ed invero quella n.59920170002367660000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 07/2015 a 12/2015 è stata notificata con pec all'indirizzo
OINOS@PEC.IT il 14/12/2017 con prescrizione al 14.12.22 ma considerando il periodo di sospensione durante la pandemia, prescrizione al 08.06.24; quella n.59920180000910472000
contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 02/2018 notificata con pec all'indirizzo il 09/07/2018 con prescrizione 10.7.23 considerando il Email_1
periodo di sospensione covid prescrizione al 02.01.2025; quella n. 59920180001703202000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo da 03/2018 a 05/2018
notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 13/08/2018 con prescrizione al 03.08.23
considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 26.01.2025; quella n.·
59920180001844621000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 07/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 30/10/2018 con prescrizione al 30.10.23 considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 20.04.2025; quella n.
59920180002096731000 contenente note di rettifica da DM azienda con dipendenti da 06/2015
a 05/2017 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018 prescritta al 04.12.23
considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 29.05.2025; quella n.
59920180002100468000 contenente contributi per insoluto DM azienda con dipendenti periodo 08/2018 notificata con pec all'indirizzo OINOS@PEC.IT il 04/12/2018 prescritta al
4.12.23 considerando il periodo di sospensione covid prescrizione al 29.05.2025. Tale documentazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, pur essendo stata depositata unitamente alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida,
applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4,
comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP
come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
dichiara la contumacia dell' Controparte_1
rigetta il ricorso della confermando l'atto di intimazione di Parte_1
pagamento n.29920249007853021/000
condanna la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15%
per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa