CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 192 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/06/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FICOLA MARIA LAURA (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ; CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
AT DI difesa CP_2 CP_3
dall'Avv. CESARINI GIANLUCA;
APPELLATA
, difesa dall'Avv. Luca Patalini Controparte_4
INTERVENUTA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22981/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 29/11/2018.
Conclusioni dell'appellante: “1) con riferimento al conto corrente n. 41121740 accertato e dichiarato con riferimento al rapporto regolato sul c/c n. 41121740 la r.g. n. 1 invalidità della pattuizione e/o determinazione nonché applicazione di interessi debitori ultra-legali, di quelli usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e/o annuale, dei costi, competenze, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e comunque denominate, per tutti i motivi espressi e che pertanto il saldo di conto corrente ricalcolato con epurazione di tutte le somme non dovute in quanto addebitate in contrasto a norme imperative di legge ex art. 1418 c.c. per un complessivo importo pari ad euro 159.307,06 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in giudizio, è pari alla data del 31/12/2015 ad euro (+) 96.636,22 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in giudizio a seguito di espletamento della CTU per quanto richiesto in atti, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1
non è tenuto a pagare alla alcuna somma a fronte di questo rapporto di conto CP_3
corrente, data anche la inefficacia e/o invalidità della garanzia fideiussoria prestata a favore di questa banca per i motivi espressi ed in applicazione dei principi sottesi alla c.d. exceptio doli et nullitatis, e rigettare pertanto la domanda riconvenzionale esperita dalla nei suoi confronti, con ogni conseguente provvedimento in riforma della CP_3
sentenza di primo grado, per i motivi espressi su ogni punto ivi trattato;
2) con riferimento al contratto di finanziamento n. 4286279 del 14/02/2013 a) in via principale, accertata e dichiarata la nullità, invalidità e/o illiceità del contratto di finanziamento stipulato in data 14/02/2013 ex art. 1344 c.c., e art. 1418 c.c., in quanto prestito che è stato utilizzato per ripianare una precedente esposizione di conto corrente viziata, in tutto o in parte, da addebiti indebiti per contrasto a norme imperative di legge ex art. 1418 c.c., per i motivi espressi ed anche in ragione di quanto sopra accertato con riferimento al rapporto di cui al conto corrente n. 41121740, in questo caso, alla data del
14/02/2013 e che pertanto la società non è tenuta al pagamento di alcuna somma a CP_5
fronte di questo rapporto, avendo piuttosto la stessa maturato un credito in ragione delle somme pagate a fronte di questo contratto nullo per un importo non inferiore ad euro
29.465,69 ovvero alla misura che emergerà in corso di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato accertare e dichiarare che il Sig. non è tenuto al Pt_1
pagamento di alcuna somma a favore della a fronte di questo contratto data CP_3
anche la invalidità originaria e/o inefficacia della garanzia allo stesso riconnessa e/o comunque di qualsiasi ulteriore garanzia per i motivi espressi, ed in applicazione dei principi sottesi alla c.d. exceptio doli et nullitatis, ritenendo lo stesso liberato da ogni pretesa obbligazione a questo titolo azionata dalla banca, con ogni conseguente r.g. n. 2 provvedimento, in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi;
b) in via subordinata, accertata e dichiarata che il contratto di mutuo in è stato stipulato in violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, come integrato dall'art. 116 TUB, in combinato disposto con le norme di cui alla delibera CICR del 4/02/2003 e istruzioni di
Banca d'Italia, data la indicazione di un tasso effettivo complessivo riconnesso al prestito diverso e inferiore rispetto a quello reale e veritiero per tutti i motivi espressi al paragrafo 2.2. e/o comunque che il contratto in questione viola altresì l'art. 1283 c.c., nonché ulteriormente l'art. 117, comma quarto TUB, per tutti i motivi di nullità, rilevabili d'ufficio, espressi al paragrafo 3.2. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato - accertare e dichiarare, in via principale, che il Sig. non è tenuto al Pt_1
pagamento di alcuna somma a favore della a fronte di questo contratto viziato CP_3
ab origine per violazione delle norme imperative sopra richiamate, data anche la invalidità originaria e/o inefficacia della garanzia allo stesso riconnessa e/o comunque di qualsiasi ulteriore garanzia in accoglimento dei principi sottesi alla c.d. exceptio doli et nullitatis per i motivi espressi, ritenendo lo stesso liberato da ogni pretesa obbligazione a questo titolo azionata dalla con ogni conseguente CP_3
provvedimento, in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, che per effetto della rideterminazione delle
Con reciproche poste di dare ed avere tra le parti principali del rapporto e CP_3 anche in applicazione dell'art. 1241 c.c. e con decurtazione dunque degli interessi pagati Con dalla in eccedenza rispetto al tasso di cui all'art. 117, comma settimo TUB, in una misura comunque non inferiore ad euro 12.120,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino ad effettivo soddisfo ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa a fronte di questo contratto di mutuo in ragione della violazione accertata ex art.
Con 117, comma quarto TUB, il residuo dovuto dalla non è pari ad euro 109.393,38, come accertato nella sentenza di primo grado, ma alla diversa somma data dalla decurtazione delle somme pagate indebitamente e come sopra accertate, con ogni conseguente provvedimento, in riforma della sentenza di primo grado per i motivi espressi;
3) con riferimento al contratto di finanziamento n. 6482301 del 25/10/2010 accertata e dichiarata che il contratto di mutuo in è stato stipulato in violazione delle norme imperative di cui all'art. 117, comma quarto TUB, come integrato dall'art. 116
TUB, in combinato disposto con le norme di cui alla delibera CICR del 4/02/2003 e istruzioni di Banca d'Italia, data la indicazione di un tasso effettivo complessivo riconnesso al prestito diverso e inferiore rispetto a quello reale e veritiero per tutti i r.g. n. 3 motivi espressi al paragrafo 3.1. e/o comunque che il contratto in questione viola altresì
l'art. 1283 c.c., nonché ulteriormente l'art. 117, comma quarto TUB, per tutti i motivi di nullità, rilevabili d'ufficio, espressi al paragrafo 3.2., per l'effetto di quanto accertato e dichiarato - accertare e dichiarare, in via principale, che il Sig. non è tenuto al Pt_1
pagamento di alcuna somma a favore della a fronte di questo contratto viziato CP_3
ab origine per violazione delle norme imperative sopra richiamate, data anche la invalidità originaria e/o inefficacia della garanzia allo stesso riconnessa e/o comunque di qualsiasi ulteriore garanzia in accoglimento dei principi sottesi alla c.d. exceptio doli et nullitatis per i motivi espressi, ritenendo lo stesso liberato da ogni pretesa obbligazione a questo titolo azionata dalla con ogni conseguente CP_3
provvedimento, in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, che per effetto della rideterminazione delle Con reciproche poste di dare ed avere tra le parti principali del rapporto e CP_3 anche in applicazione dell'art. 1241 c.c. e con decurtazione dunque degli interessi pagati Con dalla in eccedenza rispetto al tasso di cui all'art. 117, comma settimo TUB, in una misura comunque non inferiore ad euro 12.872,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa a fronte di questo contratto di mutuo in ragione della violazione
Con accertata ex art. 117, comma quarto TUB, il residuo dovuto dalla non è pari ad euro
31.638,98, come accertato nella sentenza di primo grado, ma alla diversa somma data dalla decurtazione delle somme pagate indebitamente e come sopra accertate, con ogni conseguente provvedimento, in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi. - in ogni caso, disporre la compensazione tra tutte le somme dovute in ragione
Con dei titoli di cui sopra alla e quanto fosse eventualmente riconosciuto come dovuto da questa società alla anche in applicazione del disposto di cui all'art. 1853 CP_3
c.c., procedendo per l'effetto al ricalcolo dei reciproci saldi di dare ed avere tra le parti principali del rapporto, con ogni conseguente provvedimento anche a favore del Sig.
in ragione della posizione di garante dello stesso ed accessoria rispetto a quella Pt_1
Con della in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi;
- in ogni caso, condannare alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre spese CP_3
generali (15%), IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio, procedendo in via subordinata a compensare le spese legali del primo grado di giudizio e/o ad una loro decurtazione, in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi espressi.”.
r.g. n. 4 Conclusioni dell'appellata: “Rigettare integralmente l'interposto appello con conferma integrale della sentenza n. 22981/2018 emessa dal Tribunale di Roma, XVI
Sezione (già III) Civile, il 26.11.2018 e pubblicata il 29.11.2018, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata in tribunale di Roma aveva così disposto: «In accoglimento solo parziale delle contestazioni di parte attrice, accerta e dichiara che il conto corrente n. n. 41121740, alla data del 31.12.2015, presentava un saldo a debito della correntista pari ad euro 52.351,53. - Rigetta ogni ulteriore e diversa contestazione e domanda proposta dalla e da . - Indi in accoglimento, per CP_6 Parte_1
quanto di ragione, della domanda spiegata dalla convenuta in via riconvenzionale, condanna la e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_6 Parte_1
della della somma di euro 193.383,89, oltre interessi da calcolare Controparte_3
secondo le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione. - Condanna la CP_6
e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_1
quale mandataria della delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_3
in complessivi euro 11.259,00 – di cui euro 759,00 per spese vive ed euro 10.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. -
Pone in via definitiva a carico degli opponenti il pagamento del compenso in favore del
C.T.U., come liquidato con separato decreto.».
A monte di quel dispositivo lo scrutinio delle contestazioni mosse dagli attori in prime cure in relazione al conto corrente intrattenuto con la ed due contratti di CP_3
finanziamento.
Il conto corrente n. 41121740 era stato aggredito sotto molteplici profili: nullità
Par per difetto di forma del relativo contratto di apertura;
omessa indicazione dell' ; usurarietà degli interessi pattuiti e praticati;
indebita pratica dell'anatocismo ed applicazione della commissione di massimo scoperto.
Avuto riguardo ai due contratti di finanziamento ne è stata esclusa l'illiceità sia sotto il profilo della destinazione delle somme mutuate a ripianare l'esposizione debitoria, sia sotto il profilo dell'usura.
In conseguenza di ciò erano state respinte anche le domande risarcitorie collegate agli ipotizzati illeciti della banca.
r.g. n. 5 Veniva, invece, accolta la domanda riconvenzionale della banca perché in base alla CTU era determinato “ … in euro 52.351,53 il saldo debitore del conto corrente n.
41121740 alla data del 31.12.2015, e risultando dalla documentazione in atti che, alla data del 5 febbraio 2016, la Banca vantava un credito di euro 31.638,98 in relazione al contratto di finanziamento n. 6482301, ed un credito di euro 109.393,38 in dipendenza del contratto di finanziamento n. 4286279, la e vanno CP_6 Parte_1
condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della della Controparte_3 complessiva somma di euro 193.383,89. Sull'importo di cui sopra sono, poi, dovuti gli interessi di mora da calcolare, quanto al debito relativo al conto corrente, al tasso legale con decorrenza dal 01.01.2016, e, quanto agli ulteriori importi, al tasso convenzionale e con decorrenza dal 06.02.2016.”.
La decisione sulle spese di lite discendeva dall'applicazione della regola della soccombenza.
ha proposto appello. Parte_1
non si è costituita. CP_1
AT DI ha resistito al CP_2 CP_3
gravame.
E' intervenuta, quale cessionaria del credito Controparte_4
Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Va premesso che le perplessità svolte dall'appellante nella memoria conclusionale circa la legittimazione all'intervento di quale cessionaria del credito Controparte_4 non hanno ragione di porsi, risultando l'intervento corredato della GU ove venne pubblicato l'avviso di cessione di crediti e dell'estratto dei crediti ceduti tra i quali figura quello vantato verso l'appellante.
La produzione dei documenti è ammissibile perché successiva alla contestazione della legittimazione operata dalla controparte solo con la memoria conclusionale;
va al riguardo notato, con Cass. civ., sez. I , 20/01/2021 , n. 996 che “Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 c.p.c. , assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella
r.g. n. 6 diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una
o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall' art. 372 c.p.c.”.
Si procede alla disamina dei motivi di appello nell'ordine col quale essi sono stati esposti nella citazione, anche alla luce delle difese delle controparti.
Sulla nullità del contratto di apertura del C/C sottoscritto solo dalla correntista.
Il motivo, così come illustrato dall'appellante, risulta infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità stabilizzatasi nel senso che “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.” (Cass. civ. sez. I,
12/10/2023, n.28500).
Sul mancato accertamento, malgrado anche il rilievo formulato, della mancata pattuizione dei tassi di interessi relativi alle linee di credito, oltre che delle commissioni disponibilità fondi, commissioni oltre disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce e commissioni rinnovo fidi: violazione dell'art. 117, comma quarto
TUB, art. 1284, comma terzo TUB;
violazione dell'art. 117 bis TUB;
omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Secondo l'appellante nel contratto erano indicati i soli interessi per le somme impiegate oltre l'affidamento, difettando l'indicazione dei tassi praticati sugli importi intra fido ed i costi per le commissioni.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo perché il relativo tema non era stato tempestivamente introdotto in primo grado, dato che solo in sede di prima memoria ex art. 183 cpc gli attori avevano esteso la domanda mutandone causa petendi
e petitum.
Nel merito la violazione si rivela comunque insussistente dal momento che il conto corrente era sorto come non affidato e quindi uno soltanto era il tasso ipotizzabile r.g. n. 7 per l'impiego oltre le disponibilità.
Appare fondata la difesa dell'appellata laddove evidenzia che quando venne concesso il fido, dopo l'apertura del conto corrente, vennero anche pattuiti gli interessi nell'atto di rimodulazione e rientro degli affidamenti regolati in c/c (v. doc. 13, fascicolo di parte All. E).
Il motivo è pertanto respinto.
Sulla erronea statuizione in ordine alla rilevata nullità del conto corrente per
Par omessa indicazione dell' : violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, come integrato dall'art. 116 TUB, in combinato disposto con le norme di cui alla Delibera
CICR del 4/02/2003 e delle istruzioni di Banca d'Italia.
Anche tale doglianza è infondata perché la giurisprudenza di legittimità ha
Par chiarito, al riguardo, che l'erronea indicazione dell' non dà luogo ad alcuna nullità poiché non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 ; va infatti tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Civ., sez. I , 09/12/2021 ,
n. 39169), criterio al quale il tribunale si era attenuto.
Sulla erronea statuizione in ordine alla mancanza di pattuizione ed applicazione di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p. e art. 1815, comma secondo c.c.
Con tale motivo è censurata l'esclusione dell'usurarietà per via dell'errore costituito dall'aver considerato il costo della commissione di massimo scoperto su base trimestrale anziché annuale e per avere escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta sebbene la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 24675/2017) avesse limitato al solo contratto mutuo il proprio dictum. Anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva essere colpita per l'omessa indicazione contrattuale del tasso degli interessi risultante dalla sua applicazione, comunque da escludere perché in violazione, dopo il
1/01/2014, dell'art. 1, comma 629 della legge 147/2013.
Lo scrutinio di tale motivo ha richiesto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio affinché l'ausiliario, tenuto conto del costo della CMS su base annua,
r.g. n. 8 indicasse l'eventuale superamento delle soglie in materia di usura.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 era quindi stato conferito al CTU “…
l'incarico di rispondere ai quesiti già formulati dal Tribunale di Roma con il provvedimento in atti del 17 ottobre 2016, esaminando in particolare la questione sopra indicata e relativa alla CMS specificando se il relativo tasso indicato nei contratti sia trimestrale oppure annuale;
nel primo caso escluda comunque dal computo ai fini dell'eventuale superamento del tasso usurario la c.m.s., ma per il solo periodo antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione n° 2 del 28/1/09 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; ciò in armonia coi criteri indicati da Cass. Civ. SS.UU.
16303/18 secondo cui "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".”.
In adempimento di detto incarico l'ausiliario, all'esito di articolata ed argomentata disamina estesa anche ai rilievi dei consulenti di parte, che la Corte fa propria, ha escluso il superamento del tasso soglia - sia originariamente che in corso di rapporto - anche con riferimento alla CMS su base annuale,.
Del resto, l'usura sopravvenuta è irrilevante anche nel contratto di conto corrente
(oltre che di mutuo) ove il tasso originariamente pattuito divenga usurario in corso di rapporto per via dell'abbassamento dei tassi soglia e non per effetto di nuove determinazioni del tasso convenzionale (da ultimo, in motivazione, vedi Cass. civ. sez.
I, 01/04/2025, n.8669).
Avuto riguardo all'invocata illiceità dell'anatocismo dopo il 1/01/2014, per via r.g. n. 9 dell' art.1, comma 629 della legge 147/2013 il tema era stato affrontato dal primo giudice escludendo che vi fosse stato pagamento di interessi anatocistici in questi termini: “Orbene la lettera del citato secondo comma dell'art. 120 TUB – come modificata dalla legge 127/2013 – rende palese come, con tale norma, sia stato introdotto un divieto assoluto di anatocismo […]. Pur dovendosi ritenere operante – sia pure a decorrere solo dal 1.01.2014 – un divieto di anatocismo relativamente al conto corrente per cui è causa, non si è dato corso alla CTU per la verifica di eventuali indebiti conseguenti alla pattuita capitalizzazione trimestrale, in considerazione del fatto che, nel breve periodo in cui il rapporto è rimasto in essere dopo il 31.12.2013 risultano effettuate sul conto svariate rimesse per un ammontare complessivo superiore all'importo degli interessi debitori contabilizzati nel medesimo limitato arco temporale.
Pertanto, posto che le somme oggetto delle rimesse del correntista – anche se ripristinatorie – vanno certamente imputate primariamente a copertura degli interessi debitori scaduti, nel caso di specie detta doverosa imputazione (con susseguente estinzione degli interessi medesimi) ha di fatti annullato l'effetto dell'anatocismo; peraltro non pare superfluo rammentare che già nel marzo 2015 la ha CP_6
concordato un piano di rientro, rinunciando nel contempo a qualunque utilizzo di linee di credito per modo che le rimesse effettuate in forza di tale piano di rientro erano certamente solutorie”.
Motivazione che l'appellante ha aggredito perché frutto, a suo avviso, di indebita invasione di campo del giudice stante l'assenza di eccezione della banca sul punto;
in particolare ipotizza che per tale voce le siano stati indebitamente addebitati euro
1.526,00
Premesso che il tribunale si è attenuto al principio, molto recentemente ribadito, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". (Cass. civ. sez. I, 30/07/2024, n.21344), il motivo appare infondato perché, a fronte della domanda che invochi l'esclusione dell'anatocismo (sul presupposto che esso sia stato praticato), è compito del giudice verificare se quel fenomeno si sia in concreto verificato, senza che ciò implichi un'eccezione della controparte.
r.g. n. 10 Appare convincente l'argomentazione secondo la quale i pagamenti successivi al piano di rientro (escludente nuovi impieghi) dovevano essere imputati primariamente agli interessi scaduti che pertanto, una volta estinto il relativo debito, non potevano produrre ulteriori interessi.
Del resto l'appellante, nell'illustrazione del motivo, ha del tutto omesso di individuare, tra le movimentazioni del conto, lo specifico addebito ( o addebiti) di euro
1.526,00 a titolo di anatocismo.
Con riferimento alle erronee statuizioni rese sul contratto di mutuo n. 4286279 del 14/02/2013 2.1. Sull'erroneo mancato accertamento della nullità del mutuo in quanto servito solo per ripianare un saldo di conto corrente intriso in tutto o in parte di addebiti indebiti: violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1344 c.c., in combinato disposto con l'art. 1284, comma terzo c.c., dell'art. 117, comma primo e terzo del
TUB, dell'art. 117, comma quarto e settimo TUB, dell'art. 644 c.p., dell'art. 1815, comma secondo c.c., dell'art. 1283 c.c.
Il motivo deve essere respinto alla luce della recente pronuncia di Cass. civ. sez. un., 05/03/2025, n.5841secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.”.
Sull'erroneo mancato accertamento della illegittimità delle condizioni di cui al mutuo per violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, come integrato dall'art. 116
TUB, in combinato disposto con le norme della Delibera CICR del 4/02/2003 e istruzioni di Banca d'Italia Par
Il motivo, che ripropone il tema dell'erronea indicazione dell' , deve essere respinto per le medesime ragioni già indicate con riferimento al conto corrente.
r.g. n. 11 Eccezioni rilevabili d'ufficio ex art. 345 c.p.c.
3.1. Sul contratto di mutuo n.
6482301 del 25/10/2010: violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, come integrato dall'art. 116 TUB, in combinato disposto con le norme della Delibera CICR del
4/02/2003 e istruzioni di Banca d'Italia.
Sui contratti di mutuo n. 6482301 del 25/10/2010 e n. 4286279 del 14/02/2013: violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 117, comma quarto TUB
L'impugnante svolge due motivi di appello invocando il rilievo officioso, per la prima volta in questo grado, di nullità dei mutui sulla base di una perizia di parte fatta redigere dopo la conclusione del giudizio di primo grado e prodotta come allegato n. 3.
Va al riguardo notato, con Cass. civ. sez. I, 01/07/2024, n.17979, che “Nella rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale, i fatti costitutivi devono essere già tempestivamente allegati e, in mancanza di tali allegazioni, la questione di nullità non può essere sollevata per la prima volta in appello.”.
L'appellante non ha neppure allegato di aver sottoposto al primo giudice la questione della difformità del taeg indicato in contratto rispetto a quello effettivo, né quella relativa al regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Sulla condanna alle spese.
Il motivo è infondato perché il primo giudice ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza che guida il governo delle spese anche per il presente giudizio. Esse sono liquidate in misura superiore a quella media per l'elevato numero dei motivi di gravame.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione r.g. n. 12 disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in complessivo favore delle controparti costituite, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
c) pone a definitivo carico dell'appellante le spese della CTU già separatamente liquidate;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 13