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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1443/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paglianiti, domicilio eletto in Vibo
Valentia, viale della Musica n. 34,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso Controparte_2
l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in , Via Soderini n. 24, CP_2 resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“In via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124,
della Legge n. 107/2015 s.m.i., dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 s.m.i., per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
conseguentemente condannarsi il in persona del Controparte_1
ministro pro tempore al riconoscimento del beneficio stesso per tutti i suddetti anni
scolastici dal corrispondente valore complessivo di € 3.000,00. In via subordinata: -
previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 s.m.i., per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/2023 condannarsi il in persona del ministro Controparte_1
pro tempore al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore
2 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e comunque
oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita e agli interessi sulla
somma rivalutata dalla singole scadenze fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e
dei compensi di causa di cui il sottoscritto si dichiara anticipatario”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso “per indeterminatezza e ambiguità dell'oggetto” e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale per gli a. s. 2016/17, 2017/18, 2018/19.
All'udienza del 10 aprile 2025, la difesa attorea ha chiarito a verbale che le conclusioni del ricorso contengono un errore materiale, dovendosi la pretesa ritenere avanzata per gli anni scolastici indicati nella narrativa dell'atto introduttivo, vale a dire dal 2019/20 al 2024/25 compreso.
È stato quindi concesso termini all'Amministrazione resistente per note difensive.
L'Amministrazione ha quindi rinunciato all'eccezione di prescrizione quinquennale;
ha invece insistito per il rigetto della domanda in relazione agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per avere reso la ricorrente solo supplenze brevi e saltuarie.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata quindi discussa e decisa.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso posto che, come è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 3126/2011,
Cass. n. 820/2007, Cass. n. 17076/2004), nel rito del lavoro la valutazione di nullità
del ricorso introduttivo per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
3 dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa;
ipotesi,
questa, che non si riscontra nel caso in esame, posto che, nella specie, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda hanno consentito alla convenuta di apprestare adeguatamente le proprie difese e al giudice di impostare e svolgere l'attività
istruttoria indispensabile ai fini della decisione. Le censure formulate dalla società, d'altra parte, si incentrano in gran parte sulla genericità e sulla inattendibilità degli elementi di fatto indicati nel ricorso a sostegno delle pretese fatte valere, oltre che sulla omessa indicazione di altri elementi che si assumono idonei a modificare o a ridurre tali pretese, ed attengono quindi alla fondatezza della domanda più che alla insufficienza della esposizione degli elementi di fatto su cui questa si fonda.
Nel caso concreto, si è ravvisato un evidente errore materiale, stante la pacifica discrepanza tra la narrativa del ricorso e i correlati, coerenti documenti e le conclusioni, come anche chiarito dalla difesa attorea all'udienza del 10 aprile
2025.
Venendo al merito, la ricorrente afferma di essere una docente, attualmente in servizio presso l'Istituto “C. Varalli” di , in virtù di contratto a tempo CP_2
determinato con decorrenza dal 28.09.2024 e fino al 30.06.2025 per un numero pari a 18 ore settimanali (doc.1-);
Negli anni precedenti la ricorrente ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù di molteplici contratti a tempo determinato, come risultante dai contratti che si allegano e nello specifico:
- per l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“G. Maggiolini” di Parabiago, con contratto a tempo determinato dal 24.06.2019
al 30.06.2020 come risultante dal contratto a tempo determinato (Cfr. doc. 2);
4 - per l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Erasmo da Rotterdam” di Bollate - MI, con contratto a tempo determinato dal
20.01.2021 al 30.06.2021 (Cfr. doc. 3);
- per l'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Besta” di , con contratto a tempo determinato dal 21.10.2021 al CP_2
14.06.2022(Cfr. doc. 4);
- per l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“E. Mattei” di RHO – MI con contratto a tempo determinato dal 14.10.2022 al
15.06.2023 (Cfr. doc.5).
- per l'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Paolo Frisi” – plesso Cornaredo “OLMO” - di con contratto a tempo CP_2
determinato dal 28.09.2023 al 01.07.2024 (doc. 6)
Per tali anni scolastici, la ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
5 Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
6 dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
7 In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_6
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
8 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto,
tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica.
9 Si osserva, in particolare, che – quanto all'a. s. 2021/22 la nomina è stata disposta per 180 giorni mentre, con riferimento all'a. s. 2022/23 il periodo di servizio decorre dal 14 ottobre 2022 al 7 aprile 2023 con breve interruzione sino all1 aprile e ripresa il 12 aprile 2023 sino alla fine dell'anno scolastico, risultando anche in tal caso sussistenti i presupposti di legge.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha CP_1
allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Con specifico riferimento alla pretesa azionata per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1,
comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
[...]
al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti
10 musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito
imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_1
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione
della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero
dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025.
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione
convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per la complessiva somma di euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
11 3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
SC ON
12
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1443/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paglianiti, domicilio eletto in Vibo
Valentia, viale della Musica n. 34,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso Controparte_2
l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in , Via Soderini n. 24, CP_2 resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“In via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124,
della Legge n. 107/2015 s.m.i., dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 s.m.i., per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
conseguentemente condannarsi il in persona del Controparte_1
ministro pro tempore al riconoscimento del beneficio stesso per tutti i suddetti anni
scolastici dal corrispondente valore complessivo di € 3.000,00. In via subordinata: -
previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 s.m.i., per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/2023 condannarsi il in persona del ministro Controparte_1
pro tempore al pagamento della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore
2 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e comunque
oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita e agli interessi sulla
somma rivalutata dalla singole scadenze fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e
dei compensi di causa di cui il sottoscritto si dichiara anticipatario”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso “per indeterminatezza e ambiguità dell'oggetto” e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale per gli a. s. 2016/17, 2017/18, 2018/19.
All'udienza del 10 aprile 2025, la difesa attorea ha chiarito a verbale che le conclusioni del ricorso contengono un errore materiale, dovendosi la pretesa ritenere avanzata per gli anni scolastici indicati nella narrativa dell'atto introduttivo, vale a dire dal 2019/20 al 2024/25 compreso.
È stato quindi concesso termini all'Amministrazione resistente per note difensive.
L'Amministrazione ha quindi rinunciato all'eccezione di prescrizione quinquennale;
ha invece insistito per il rigetto della domanda in relazione agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per avere reso la ricorrente solo supplenze brevi e saltuarie.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata quindi discussa e decisa.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso posto che, come è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 3126/2011,
Cass. n. 820/2007, Cass. n. 17076/2004), nel rito del lavoro la valutazione di nullità
del ricorso introduttivo per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
3 dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa;
ipotesi,
questa, che non si riscontra nel caso in esame, posto che, nella specie, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda hanno consentito alla convenuta di apprestare adeguatamente le proprie difese e al giudice di impostare e svolgere l'attività
istruttoria indispensabile ai fini della decisione. Le censure formulate dalla società, d'altra parte, si incentrano in gran parte sulla genericità e sulla inattendibilità degli elementi di fatto indicati nel ricorso a sostegno delle pretese fatte valere, oltre che sulla omessa indicazione di altri elementi che si assumono idonei a modificare o a ridurre tali pretese, ed attengono quindi alla fondatezza della domanda più che alla insufficienza della esposizione degli elementi di fatto su cui questa si fonda.
Nel caso concreto, si è ravvisato un evidente errore materiale, stante la pacifica discrepanza tra la narrativa del ricorso e i correlati, coerenti documenti e le conclusioni, come anche chiarito dalla difesa attorea all'udienza del 10 aprile
2025.
Venendo al merito, la ricorrente afferma di essere una docente, attualmente in servizio presso l'Istituto “C. Varalli” di , in virtù di contratto a tempo CP_2
determinato con decorrenza dal 28.09.2024 e fino al 30.06.2025 per un numero pari a 18 ore settimanali (doc.1-);
Negli anni precedenti la ricorrente ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù di molteplici contratti a tempo determinato, come risultante dai contratti che si allegano e nello specifico:
- per l'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“G. Maggiolini” di Parabiago, con contratto a tempo determinato dal 24.06.2019
al 30.06.2020 come risultante dal contratto a tempo determinato (Cfr. doc. 2);
4 - per l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Erasmo da Rotterdam” di Bollate - MI, con contratto a tempo determinato dal
20.01.2021 al 30.06.2021 (Cfr. doc. 3);
- per l'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Besta” di , con contratto a tempo determinato dal 21.10.2021 al CP_2
14.06.2022(Cfr. doc. 4);
- per l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“E. Mattei” di RHO – MI con contratto a tempo determinato dal 14.10.2022 al
15.06.2023 (Cfr. doc.5).
- per l'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto
“Paolo Frisi” – plesso Cornaredo “OLMO” - di con contratto a tempo CP_2
determinato dal 28.09.2023 al 01.07.2024 (doc. 6)
Per tali anni scolastici, la ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
5 Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
6 dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
7 In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_6
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
8 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto,
tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica.
9 Si osserva, in particolare, che – quanto all'a. s. 2021/22 la nomina è stata disposta per 180 giorni mentre, con riferimento all'a. s. 2022/23 il periodo di servizio decorre dal 14 ottobre 2022 al 7 aprile 2023 con breve interruzione sino all1 aprile e ripresa il 12 aprile 2023 sino alla fine dell'anno scolastico, risultando anche in tal caso sussistenti i presupposti di legge.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha CP_1
allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Con specifico riferimento alla pretesa azionata per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1,
comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
[...]
al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti
10 musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito
imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_1
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione
della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero
dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025.
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione
convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per la complessiva somma di euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
11 3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
SC ON
12