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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14260/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSUMECI ROSARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSUMECI ROSARIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORATELLA CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORATELLA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022 dal Giudice di Pace di Brescia, in persona della Dr.ssa Poma
Francesca, nel giudizio rubricato con numero di R.G. 387/2020;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
pagina 1 di 9 - il diritto di parte appellante, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente;
- che in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro-rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di detti Controparte_1 costi nella misura di € 1.362,77, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo
(€.510,26) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
- in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€ 1.362,77);
- per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella della ripetizione di indebito, condannare la convenuta società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
- solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto ed ex art 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al soddisfo;
- condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_1
doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.
pagina 2 di 9 Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito: rigettare tutti i motivi di appello per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata rispetto alle censure sollevate dalla parte appellante. Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Svolgimento del processo e motivi di impugnazione
L'odierna appellante, allegato di aver concluso un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 44-08005801 con la società di intermediazione finanziaria Prestinuova S.p.A., ora anticipatamente estinto, ricorreva Controparte_2
al Giudice di Pace di Brescia chiedendo la restituzione, ex art. 125 sexies T.U.B, dei costi per commissioni finanziarie e costi assicurativi anticipati mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, restituiti solo in misura parziale in sede di conteggio estintivo per euro
510,26 a titolo di abbuono commissioni bancarie.
In seguito alla costituzione di parte resistente, il Giudice di Pace di Brescia, con la sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022, oggi appellata, rigettava la domanda di parte ricorrente ritenendo inapplicabile l'art. 125 TUB nel testo vigente rilevando che “…quanto dedotto da parte attrice è privo di ogni riscontro in quanto l'art 30 della Direttiva 2008/48/CE a cui il decreto legislativo sul TUB ha dato attuazione ha previsto che "la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione". La legge nazionale di attuazione della direttiva risale al 19.10.2010 mentre il contratto di finanziamento al 28.02.2008. Con la riduzione del costo totale del credito operato dal debitore il criterio in assenza di specifiche norme a ciò destinate è stato da parte della banca l'equità posto che il contratto era del 2008. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
pagina 3 di 9 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte appellante chiedeva la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo: l'errata applicazione della norma di legge da parte del Giudice di prime cure. Rilevava infatti l'appellante che il testo dell'art. 125 TUB applicabile ratione temporis al contratto “statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR, visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile” segnalando altresì che il
Giudice di Prime Cure aveva errato “nel non disapplicare la relativa previsione contrattuale
(l'arbitraria nonché apodittica previsione di non rimborsabilità delle commissioni poiché non accompagnata da una chiara e puntuale indicazione delle attività prestate), ha ritenuto che i costi richiesti non andassero rimborsati come richiesto da parte appellante in primo grado perché oggetto di una clausola contrattuale pienamente valida”.
In seguito alla costituzione di parte appellata e al deposito delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. L'assenza del fascicolo di primo grado
Il fascicolo di primo grado non risulta acquisito agli atti né le parti hanno prodotto i fascicoli di parte relativi alla fase svoltasi innanzi al Giudice di Pace.
L'omessa acquisizione e produzione non è tuttavia ostativa alla decisione considerando che i fatti di causa, come si evince nel seguente paragrafo, sono sostanzialmente pacifici.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte” (Corte Cass. n. 10202/ 2023).
III. Il contratto
pagina 4 di 9 Risulta pacifica la sottoscrizione, in data 28.02.2008, di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 44-08005801, tra parte attrice e la società di intermediazione finanziaria Prestinuova S.p.A., ora estinto Controparte_2 anticipatamente tramite il pagamento del credito in un'unica soluzione.
Nello specifico queste sono le allegazioni in atto di citazione non contestate:
a) la stipula del contratto di finanziamento con la società Prestinuova S.p.A. ora Controparte_2
mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale da rimborsare in 120 rate da
[...]
€ 243,00;
b) l'estinzione anticipata del medesimo in corrispondenza della 48° rata;
c) – ratei di Commissioni finanziarie non maturati: € (€ 1.801,73/120) (numero totale delle rate) *72
(rate non scadute) = € 1.081,03;
– ratei di Costi assicurativi non maturati: € (€ 1.320,07/120) (numero totale delle rate) *72 (rate non scadute) = € 792,00;
per un totale di € 1.362,77, al netto di € 510,26 già abbuonati in sede di conteggio estintivo.
IV. L'individuazione della normativa applicabile
Parte attrice appellante lamenta la mancata restituzione delle somme anticipate ex art. 125 sexies e 125
T.U.B. nella sua previgente formulazione.
A riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto di non applicare né l'art. 125 T.U.B., nel testo vigente alla data di conclusione del contratto, stante la mancata adozione della delibera applicativa da parte del
CICR, né il vigente art. 125 sexies T.U.B., poiché entrato in vigore dopo la conclusione del contratto di finanziamento.
Sebbene sia condivisibile l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125 sexies T.U.B. ratione temporis, non può essere altrettanto condivisa l'inapplicabilità dell'art. 125 T.U.B.: la mancata adozione delle modalità attuative da parte del CICR può ritenersi a ciò ostativa.
Come stabilito dalla più recente giurisprudenza, infatti, «l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del
pagina 5 di 9 credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento». (Corte Cass. ordinanza n. 25977 del 6 settembre 2023).
Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti “… sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito
è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”. (Corte Cass. ordinanza n.
25977 del 6 settembre 2023).
La mancanza della norma attuativa non può, allora, privare il cliente del diritto al rimborso, anche considerato che il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto europeo, ormai orientato nel senso di riconoscere una effettiva tutela ai consumatori nell'ambito dei crediti al consumo (principio, da ultimo, ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022).
Del resto, anche gli interventi normativi successivi sono stati orientati nel senso di rafforzare le tutele previste a favore dei consumatori e tali interventi, unitamente alla disciplina comunitaria (direttiva
2008/48/CE), consentono di affermare che già prima dell'introduzione, nel 2010, della disciplina prevista nell'art. 125 sexies TUB, dovesse riconoscersi il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
La diversa interpretazione contenuta nella decisione censurata finirebbe con il privare il consumatore
"… di tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base della inesistenza di una norma secondaria, la delibera CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria”. (Corte Cass. ordinanza n. 25977 del 6 settembre 2023).
Alla luce di quanto sopra la sentenza gravata appare viziata poiché in contrasto con il dispositivo dell'art. 125 T.U.B. pagina 6 di 9 V. La restituzione integrale
In conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione e al quella della giurisprudenza europea, la restituzione deve avere ad oggetto «il costo totale del credito» e non solo i costi recurring. Come stabilito dalla Corte di Strasburgo, infatti, “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019).
In particolare, la Corte ha precisato che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori
e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». (sent. 11.09.2019 nella causa C-383/18) così
«l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito» (Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 richiamata anche da Cass. Civ., Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977).
VI. La nullità della clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata
L'applicabilità dell'art. 125 T.U.B. come sopra delineato non può comunque essere esclusa da una eventuale diversa previsione contrattuale.
La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, pagina 7 di 9 ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. […] L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche
d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagionerebbe uno squilibrio tra le parti, poiché consentirebbe al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto” (Cass. 19565/2020).
VII. La riforma della sentenza
In conseguenza di quanto sopra, questo Giudice in accoglimento dei motivi di appello e, in riforma integrale della sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022 dal Giudice di Pace di Brescia, parte appellata deve essere condannata a versare ad la somma di euro 1.362,77. Parte_1
VIII. Rivalutazione e interessi
Parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna della controparte al versamento della rivalutazione e degli interessi.
La richiesta della rivalutazione non può essere esaminata in quanto non formulata nelle conclusioni contenute nell'atto di appello.
Quanto agli interessi gli stessi non sono dovuti dalla data di anticipata estinzione del contratto non trattandosi di ipotesi di mora ex re.
In assenza di altra indicazione e di diverse emergenze documentali gli interessi ex art. 1284 comma IV
c.p.c. sono dovuti dalla data della domanda giudiziale.
IX. Le spese di lite
L'accoglimento della domanda comporta la ridefinizione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, vengono liquidati in euro 1.701,00 per il secondo grado, oltre IVA e
CPA e accessori come per legge, oltre rimborso di CU e marca.
pagina 8 di 9 Quanto al primo grado in assenza di diversa indicazione delle parti e di emergenze in merito all'attività svolta in primo grado si ritiene equa la liquidazione delle spese in un importo corrispondente a quello indicato del Giudice di Pace pari ad euro 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando;
- in totale riforma della sentenza n. 411 del Giudice di Pace di Brescia, pubblicata in data 29 aprile
2022, così provvede:
-condanna a versare ad la somma di Euro 1.362,77, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo come indicato in parte motiva;
-spese come in parte motiva.
Brescia, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14260/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSUMECI ROSARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSUMECI ROSARIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORATELLA CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CORATELLA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022 dal Giudice di Pace di Brescia, in persona della Dr.ssa Poma
Francesca, nel giudizio rubricato con numero di R.G. 387/2020;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
pagina 1 di 9 - il diritto di parte appellante, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente;
- che in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro-rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di detti Controparte_1 costi nella misura di € 1.362,77, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo
(€.510,26) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
- in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€ 1.362,77);
- per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella della ripetizione di indebito, condannare la convenuta società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
- solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto ed ex art 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al soddisfo;
- condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_1
doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.
pagina 2 di 9 Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito: rigettare tutti i motivi di appello per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata rispetto alle censure sollevate dalla parte appellante. Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Svolgimento del processo e motivi di impugnazione
L'odierna appellante, allegato di aver concluso un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 44-08005801 con la società di intermediazione finanziaria Prestinuova S.p.A., ora anticipatamente estinto, ricorreva Controparte_2
al Giudice di Pace di Brescia chiedendo la restituzione, ex art. 125 sexies T.U.B, dei costi per commissioni finanziarie e costi assicurativi anticipati mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, restituiti solo in misura parziale in sede di conteggio estintivo per euro
510,26 a titolo di abbuono commissioni bancarie.
In seguito alla costituzione di parte resistente, il Giudice di Pace di Brescia, con la sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022, oggi appellata, rigettava la domanda di parte ricorrente ritenendo inapplicabile l'art. 125 TUB nel testo vigente rilevando che “…quanto dedotto da parte attrice è privo di ogni riscontro in quanto l'art 30 della Direttiva 2008/48/CE a cui il decreto legislativo sul TUB ha dato attuazione ha previsto che "la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione". La legge nazionale di attuazione della direttiva risale al 19.10.2010 mentre il contratto di finanziamento al 28.02.2008. Con la riduzione del costo totale del credito operato dal debitore il criterio in assenza di specifiche norme a ciò destinate è stato da parte della banca l'equità posto che il contratto era del 2008. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
pagina 3 di 9 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte appellante chiedeva la riforma della sentenza sulla base di un unico motivo: l'errata applicazione della norma di legge da parte del Giudice di prime cure. Rilevava infatti l'appellante che il testo dell'art. 125 TUB applicabile ratione temporis al contratto “statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR, visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile” segnalando altresì che il
Giudice di Prime Cure aveva errato “nel non disapplicare la relativa previsione contrattuale
(l'arbitraria nonché apodittica previsione di non rimborsabilità delle commissioni poiché non accompagnata da una chiara e puntuale indicazione delle attività prestate), ha ritenuto che i costi richiesti non andassero rimborsati come richiesto da parte appellante in primo grado perché oggetto di una clausola contrattuale pienamente valida”.
In seguito alla costituzione di parte appellata e al deposito delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. L'assenza del fascicolo di primo grado
Il fascicolo di primo grado non risulta acquisito agli atti né le parti hanno prodotto i fascicoli di parte relativi alla fase svoltasi innanzi al Giudice di Pace.
L'omessa acquisizione e produzione non è tuttavia ostativa alla decisione considerando che i fatti di causa, come si evince nel seguente paragrafo, sono sostanzialmente pacifici.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte” (Corte Cass. n. 10202/ 2023).
III. Il contratto
pagina 4 di 9 Risulta pacifica la sottoscrizione, in data 28.02.2008, di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. 44-08005801, tra parte attrice e la società di intermediazione finanziaria Prestinuova S.p.A., ora estinto Controparte_2 anticipatamente tramite il pagamento del credito in un'unica soluzione.
Nello specifico queste sono le allegazioni in atto di citazione non contestate:
a) la stipula del contratto di finanziamento con la società Prestinuova S.p.A. ora Controparte_2
mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale da rimborsare in 120 rate da
[...]
€ 243,00;
b) l'estinzione anticipata del medesimo in corrispondenza della 48° rata;
c) – ratei di Commissioni finanziarie non maturati: € (€ 1.801,73/120) (numero totale delle rate) *72
(rate non scadute) = € 1.081,03;
– ratei di Costi assicurativi non maturati: € (€ 1.320,07/120) (numero totale delle rate) *72 (rate non scadute) = € 792,00;
per un totale di € 1.362,77, al netto di € 510,26 già abbuonati in sede di conteggio estintivo.
IV. L'individuazione della normativa applicabile
Parte attrice appellante lamenta la mancata restituzione delle somme anticipate ex art. 125 sexies e 125
T.U.B. nella sua previgente formulazione.
A riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto di non applicare né l'art. 125 T.U.B., nel testo vigente alla data di conclusione del contratto, stante la mancata adozione della delibera applicativa da parte del
CICR, né il vigente art. 125 sexies T.U.B., poiché entrato in vigore dopo la conclusione del contratto di finanziamento.
Sebbene sia condivisibile l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125 sexies T.U.B. ratione temporis, non può essere altrettanto condivisa l'inapplicabilità dell'art. 125 T.U.B.: la mancata adozione delle modalità attuative da parte del CICR può ritenersi a ciò ostativa.
Come stabilito dalla più recente giurisprudenza, infatti, «l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del
pagina 5 di 9 credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento». (Corte Cass. ordinanza n. 25977 del 6 settembre 2023).
Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti “… sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito
è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”. (Corte Cass. ordinanza n.
25977 del 6 settembre 2023).
La mancanza della norma attuativa non può, allora, privare il cliente del diritto al rimborso, anche considerato che il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna in modo conforme al diritto europeo, ormai orientato nel senso di riconoscere una effettiva tutela ai consumatori nell'ambito dei crediti al consumo (principio, da ultimo, ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263 del
22 dicembre 2022).
Del resto, anche gli interventi normativi successivi sono stati orientati nel senso di rafforzare le tutele previste a favore dei consumatori e tali interventi, unitamente alla disciplina comunitaria (direttiva
2008/48/CE), consentono di affermare che già prima dell'introduzione, nel 2010, della disciplina prevista nell'art. 125 sexies TUB, dovesse riconoscersi il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
La diversa interpretazione contenuta nella decisione censurata finirebbe con il privare il consumatore
"… di tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base della inesistenza di una norma secondaria, la delibera CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria”. (Corte Cass. ordinanza n. 25977 del 6 settembre 2023).
Alla luce di quanto sopra la sentenza gravata appare viziata poiché in contrasto con il dispositivo dell'art. 125 T.U.B. pagina 6 di 9 V. La restituzione integrale
In conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione e al quella della giurisprudenza europea, la restituzione deve avere ad oggetto «il costo totale del credito» e non solo i costi recurring. Come stabilito dalla Corte di Strasburgo, infatti, “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019).
In particolare, la Corte ha precisato che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori
e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». (sent. 11.09.2019 nella causa C-383/18) così
«l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito» (Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 richiamata anche da Cass. Civ., Sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977).
VI. La nullità della clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata
L'applicabilità dell'art. 125 T.U.B. come sopra delineato non può comunque essere esclusa da una eventuale diversa previsione contrattuale.
La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, pagina 7 di 9 ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. […] L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche
d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagionerebbe uno squilibrio tra le parti, poiché consentirebbe al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto” (Cass. 19565/2020).
VII. La riforma della sentenza
In conseguenza di quanto sopra, questo Giudice in accoglimento dei motivi di appello e, in riforma integrale della sentenza n. 411 pubblicata in data 29 aprile 2022 dal Giudice di Pace di Brescia, parte appellata deve essere condannata a versare ad la somma di euro 1.362,77. Parte_1
VIII. Rivalutazione e interessi
Parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna della controparte al versamento della rivalutazione e degli interessi.
La richiesta della rivalutazione non può essere esaminata in quanto non formulata nelle conclusioni contenute nell'atto di appello.
Quanto agli interessi gli stessi non sono dovuti dalla data di anticipata estinzione del contratto non trattandosi di ipotesi di mora ex re.
In assenza di altra indicazione e di diverse emergenze documentali gli interessi ex art. 1284 comma IV
c.p.c. sono dovuti dalla data della domanda giudiziale.
IX. Le spese di lite
L'accoglimento della domanda comporta la ridefinizione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, vengono liquidati in euro 1.701,00 per il secondo grado, oltre IVA e
CPA e accessori come per legge, oltre rimborso di CU e marca.
pagina 8 di 9 Quanto al primo grado in assenza di diversa indicazione delle parti e di emergenze in merito all'attività svolta in primo grado si ritiene equa la liquidazione delle spese in un importo corrispondente a quello indicato del Giudice di Pace pari ad euro 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando;
- in totale riforma della sentenza n. 411 del Giudice di Pace di Brescia, pubblicata in data 29 aprile
2022, così provvede:
-condanna a versare ad la somma di Euro 1.362,77, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo come indicato in parte motiva;
-spese come in parte motiva.
Brescia, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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