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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 4672/2022
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
- provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa n. 4672/2022 R.G. iscritta a ruolo in data 26.7.2022, alla quale è stata riunita la causa RG 4758/2022 iscritta a ruolo in data 28.7.2022, promossa da
Pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in TREVISO, via OLIVI 38, presso l'Avv. INNOCENZO
D'ANGELO, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTE nonché da
) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
) elettivamente domiciliati in TREVISO, C.F._3
CALMAGGIORE 25, presso l'avv. WILLIAM ZAMPIERI, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTI contro
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._4
domiciliato in TREVISO, viale APPIANI 9, presso l'Avv. ANDREA GAJO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTO con la chiamata in causa di
E Controparte_2 [...]
[...]
CP_3
Controparte_4
HIAMATI CONTUMACI
[...]
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Piaccia alla a, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta, CP_5
Pagina 2 di 12 accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto CP_1
e disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1468/2022, emesso il 01/06/2022 dal
[...]
Tribunale di Treviso nel ricorso R.G.3319/2022
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare che non è dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto CP_1
quanto dallo stesso richiesto a titolo di indennità di occupazione e ridurre quindi la
[...]
somma dovuta a quanto indicato in decreto ingiuntivo a titolo di canoni di locazione non pagati con conseguente parziale revoca del decreto ingiuntivo n. 1468/2022, emesso il 01/06/2022 dal Tribunale di Treviso nel ricorso R.G.3319/2022
IN VIA SUBORDINATA IN GARANZIA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati
[...]
, Controparte_6
, in qualità di terzi chiamati in garanzia, a rispondere di CP_2 Controparte_3
quanto eventualmente sarà tenuta a rifondere a controparte l'odierna opponente o comunque a manlevare la stessa, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice
a qualsiasi titolo.
Vittoria di spese e competenze.
IN OGNI CASO
Si rifiuta il contraddittorio su ogni nuova istanza, domanda o eccezione contraria.
Per e Parte_2 Parte_3
Nel merito, in Via Principale:
- per le ragioni esposte, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Nel merito, in Via Subordinata:
- ridurre la somma dovuta ad € 5.906,00 o in quella minore o diversa ritenuta di Pt_4
Con refusione di spese, diritti ed onorari interamente rifusi con IVA e C.P.A.
Pagina 3 di 12 In Via Subordinata di garanzia: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna ad alcuna somma in danno ai sigg.ri e condannare i terzi chiamati in garanzia Parte_3 Parte_2
Controparte_6
ed i soci illimitatamente responsabili sigg.ri e a rifondere CP_6 Controparte_3
quanto sarà statuito e/o comunque a manlevarli.
Per CP_1
voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente notificato dai signori e in violazione Parte_3 Parte_2
di quanto disposto dall'art. 415 c.p.c. e dal decreto di fissazione d'udienza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1468/2022 emesso dal Tribunale di Treviso nei loro confronti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra , dalla sig.ra Parte_1 Parte_3
e dal sig. in quanto infondate per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti e, Parte_2
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1468/2022 emesso dal Tribunale di Treviso;
Nel merito in via subordinata:
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra
dalla sig.ra e dal sig. e, accertato e Parte_1 Parte_3 Parte_2
dichiarato l'inadempimento alle obbligazioni sugli stessi gravanti per le causali meglio descritte nel ricorso monitorio, condannare quest'ultimi al pagamento – in solido tra loro - in favore del
Sig. dell'importo complessivo di Euro 24.710,08 ovvero di quello risultante di CP_1
giustizia all'esito del presente procedimento;
In ogni caso:
Pagina 4 di 12 - con vittoria di spese e compensi professionali ex art. 91 c.p.c.;
- condannare la sig.ra la sig.ra e il sig. ai Parte_1 Parte_3 Parte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per aver agito nel presente giudizio in mala fede e/o con colpa grave attesa la pretestuosità delle opposizioni, al pagamento in favore del sig. CP_1
delle spese del presente giudizio ed al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi e/o
[...]
comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1468/2022 emesso in data 01/06/2022, il Tribunale di Treviso ha ingiunto a a ed a , quali Parte_1 Parte_3 Parte_2
coobbligati solidali, di pagare a la somma di euro 24.710,08 oltre CP_1
accessori.
Il decreto era fondato sul contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato in data 13.12.2011, con decorrenza dal giorno 01.01.2012, tra CP_1
e la società “Al Portico Snack AR S.n.c. di OL CA & C.”, con
[...]
canone mensile pattuito in euro 1.450,00.
La società conduttrice aveva ceduto la propria azienda, comprensiva dell'immobile locato, all'altra società “AR SA S.a.s. di BO SA & C.” con effetto dal mese di luglio 2012: cessione che era stata comunicata al locatore con raccomandata del 29.06.2012 e che aveva comportato il trasferimento del rapporto locativo in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978.
Successivamente AR SA S.a.s. aveva, a sua volta, ceduto l'azienda alla
[...]
e di ” e tale cessione, Controparte_6 Controparte_3
decorrente dal mese di maggio 2014, era stata comunicata al locatore con raccomandata in data 11.04.2014 e aveva, come la precedente, comportato il trasferimento del rapporto di locazione in capo alla nuova cessionaria, ai sensi della norma precitata.
Pagina 5 di 12 L'ultima cessionaria, si era poi resa morosa nel pagamento Controparte_6
dei canoni ed era stata, perciò, convenuta dal locatore innanzi al Tribunale di
Treviso per lo sfratto per morosità.
Il procedimento si era concluso con sentenza in data 11.05.2021, passata in giudicato, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di ordinato il rilascio dell'immobile locato e condannato la Controparte_6
conduttrice al pagamento dei canoni scaduti (quantificati in euro 10.710,00) e di quelli “maturandi sino all'effettivo rilascio, oltre ad interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Il rilascio era effettivamente avvenuto in data 28.03.2022, sicché era maturato, a carico di un ulteriore debito per euro 15.113,86, solo Controparte_6
parzialmente ridotto per effetto dei pignoramenti mobiliari eseguiti da CP_1
a carico della società debitrice e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Pertanto lo aveva agito in via monitoria contro e CP_1 Parte_3 [...]
, quali soci illimitatamente responsabili della prima conduttrice Al Pt_2
Portico Snack AR S.n.c. (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese), e contro quale socia accomandataria della seconda conduttrice AR Parte_1
SA S.a.s. (nel frattempo anch'essa cancellata dal registro delle imprese), facendo valere la loro responsabilità solidale ex art. 36 della L. 392/1978 e ottenendo, così, il decreto ingiuntivo di cui si è detto all'inizio.
Avverso il decreto hanno proposto opposizione, con distinti ricorsi, Pt_1
da un lato, e e , dall'altro, formulando
[...] Parte_3 Parte_2
identici motivi ed in particolare sostenendo: 1) di essere stati liberati dalle rispettive obbligazioni per non essersi il locatore opposto all'una e all'altra cessione di azienda;
2) in subordine, di non essere tenuti al pagamento del debito
Pagina 6 di 12 maturato, per “indennità di occupazione”, dopo la sentenza 11.05.2021 dichiarativa della risoluzione del contratto di locazione, dovendo tale debito essere imputato esclusivamente all'ultima conduttrice Controparte_6
Tanto la quanto la ed il hanno, inoltre, chiamato in Pt_1 Pt_3 Pt_2
causa e i soci illimitatamente responsabili e Controparte_6 CP_2
, chiedendo di essere dai medesimi tenuti indenni nel caso di Controparte_3
propria soccombenza, anche parziale, verso il locatore CP_1
I terzi chiamati non si sono costituiti e sono rimasti contumaci in entrambe le cause di opposizione.
Riunite le cause stesse, è stata concessa dal Giudice, con ordinanza del
17.02.2023, la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.09.2023, e poi a quella del 23.11.2023, per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 23.11.2023, risultata infruttuosa la mediazione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione al 22.04.2024.
La discussione è stata poi ulteriormente differita al 16.12.2024, quando, all'esito di udienza a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * *
Va innanzitutto respinta la preliminare eccezione, sollevata dal convenuto opposto , di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione CP_1
svolta da e , poiché il termine fissato dall'art. 415 Parte_3 Parte_2
comma 4° c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ha natura ordinatoria e non perentoria (Cass. 9222/2015).
Nel merito, le due opposizioni – separatamente proposte, con identici motivi, da e da e – sono infondate. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Gli attori opponenti sostengono, in primo luogo, di essere stati liberati dalle
Pagina 7 di 12 rispettive obbligazioni perché il locatore , ricevuta formale CP_1
comunicazione della prima cessione di azienda da Al Portico Snack AR S.n.c. a
AR SA S.a.s. (in data 29.06.2012) e della seconda cessione da AR SA
S.a.s. a (in data 11.04.2014), non aveva formulato alcuna Controparte_6
opposizione, pur avendone facoltà ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978.
La tesi non può essere accolta.
L'art. 36 della L. 392/1978, in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, prevede che il conduttore, nel cedere l'azienda, possa cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, dandone però comunicazione al locatore stesso mediante lettera raccomandata, e che in tal caso il locatore possa “opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
La norma stabilisce poi che, in assenza di opposizione del locatore, e dunque “nel caso di cessione” del contratto, “il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte” (pacifico che, nel caso di più cessioni a catena, tutti i successivi cedenti rispondano, in solido, dell'eventuale inadempimento dell'ultimo cessionario: Cass. 28809/2019,
13706/2017).
Dalla lettura della disposizione emerge con chiarezza che la mancata opposizione del locatore produce unicamente l'effetto di consentire la cessione del contratto dal lato del conduttore.
Tale cessione, però, non determina di per sé la liberazione del cedente, che si verifica solo quando il locatore rilasci, in tal senso, un'autonoma ed espressa manifestazione di volontà (“se non ha liberato il cedente”).
Nel caso di specie, non risulta – e non è stato neppure dedotto – che il locatore abbia dichiarato di liberare le due società cedenti, sicché gli opponenti CP_1
Pagina 8 di 12 e devono ritenersi tuttora obbligati, per i titoli in Pt_1 Pt_3 Pt_2
precedenza indicati.
La seconda doglianza, subordinata, è diretta a sostenere che i citati Pt_1
e debbano rispondere solo dei canoni di locazione maturati e non Pt_3 Pt_2
versati fino alla data della risoluzione del contratto di locazione e non siano, invece, tenuti al pagamento del debito successivamente maturato per “indennità di occupazione” a partire dalla risoluzione del contratto e fino all'effettivo rilascio dell'immobile locato (trattandosi, secondo la prospettazione delle parti opponenti, di debito che non trova la sua causa nel rapporto contrattuale ceduto, ma nella condotta omissiva dell'ultima cessionaria).
Anche questa tesi non è meritevole di accoglimento.
Invero, il menzionato art. 36 della L. 392/1978 prevede che il cedente sia obbligato in solido con il cessionario non solo per il pagamento del canone, bensì, in via generale, per tutte “le obbligazioni assunte” dal cessionario stesso in forza della cessione del contratto di locazione.
Tra queste obbligazioni, vi è anche quella di restituire il bene locato al termine del rapporto contrattuale o di pagare, altrimenti, fino al giorno di effettiva riconsegna del bene al locatore, “il corrispettivo convenuto”, salvo il risarcimento del maggior danno (artt. 1590 e 1591 c.c.).
Si tratta di un'obbligazione che, pur manifestando i suoi effetti dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto locativo, trova la sua fonte nel contratto di locazione.
Essa rientra pertanto, nel caso di cessione del contratto ex art. 36 L. 392/1978, nel novero delle “obbligazioni assunte” dal cessionario, del cui adempimento risponde anche il cedente, in via solidale.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte ha espressamente enunciato, nella
Pagina 9 di 12 sentenza n. 12896/2009 (pag.
8-9 della motivazione), il principio per cui “in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest'ultimo risponde dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il “beneficium ordinis” nel senso chiarito da Cass. n. 9486 del 2007. E ciò, va qui soggiunto e chiarito, in ordine a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto di locazione, anche a quelle risarcitorie connesse alla perdita o al deterioramento della cosa locata (art. 1588 cod. civ.), con la conseguenza che il locatore ceduto può rivolgersi al cedente anche per il risarcimento dei danni riconducibili all'attività del cessionario, giacché al potere esclusivo di scelta del cessionario da parte del cedente fa da contraltare l'esigenza che il locatore - che a tale scelta non ha titolo e che ha il potere di opporsi alla cessione solo per gravi motivi - sia tenuto indenne dalle negative conseguenze che possano derivargliene (per un'approfondita disamina della “ratio” della diversità della disciplina speciale rispetto a quella codicistica cfr. la citata Cass. n. 9486 del 2007)”.
Per le ragioni esposte, le opposizioni devono essere respinte.
Va invece accolta la domanda di manleva svolta dagli opponenti Parte_1
da un lato, e e dall'altro nei confronti dei terzi Parte_3 Parte_2
chiamati, perché il debito è sorto, pacificamente, a causa di inadempimenti riferibili in via esclusiva alla società ed ai soci Controparte_6
illimitatamente responsabili e . CP_7 Controparte_3
In ordine alle spese di lite, gli attori opponenti, in quanto soccombenti, sono tenuti alla loro rifusione in favore di . CP_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.,
D'altra parte, i terzi chiamati, poiché soccombenti sulla domanda di manleva, sono tenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori opponenti Pt_1
e Pt_3 Pt_2
Liquidazione come da dispositivo, sulla base dei parametri vigenti, a valori
Pagina 10 di 12 prossimi ai minimi, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, dovendosi inoltre tenere conto del fatto che le due opposizioni, pur riunite e trattate unitariamente, restano tra loro distinte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e respinge, altresì, Parte_1
l'opposizione proposta da e;
Parte_3 Parte_2
- per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1468/2022 emesso da questo Tribunale in data 01/06/2022;
- condanna i terzi chiamati e Controparte_6 CP_3
”, e , in solido tra loro, a manlevare e
[...] CP_2 CP_3
tenere indenni gli attori opponenti e Parte_1 Parte_3 [...]
di quanto ciascuno di questi abbia pagato e/o avrà pagato al convenuto Pt_2
opposto in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, nei limiti e CP_1
fino a concorrenza delle somme da esso portate;
- condanna gli attori opponenti da un lato, e e Parte_1 Parte_3
in via tra loro solidale, dall'altro, a rifondere al convenuto Parte_2
opposto le spese di lite, che liquida per la prima in euro 2.750,00 e CP_1
per i secondi in euro 2.750,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
- condanna i terzi chiamati e Controparte_6 CP_3
”, e , in solido tra loro, a rifondere agli
[...] CP_2 Controparte_3
attori opponenti da un lato, e e Parte_1 Parte_3 [...]
, dall'altro, le spese relative alla domanda di garanzia, che liquida per la Pt_2
prima in euro 2.750,00 e per i secondi in euro 2.750,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Pagina 11 di 12 Treviso, 3 ottobre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Laura Ceccon
Pagina 12 di 12
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 4672/2022
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
- provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa n. 4672/2022 R.G. iscritta a ruolo in data 26.7.2022, alla quale è stata riunita la causa RG 4758/2022 iscritta a ruolo in data 28.7.2022, promossa da
Pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in TREVISO, via OLIVI 38, presso l'Avv. INNOCENZO
D'ANGELO, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTE nonché da
) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
) elettivamente domiciliati in TREVISO, C.F._3
CALMAGGIORE 25, presso l'avv. WILLIAM ZAMPIERI, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTI contro
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._4
domiciliato in TREVISO, viale APPIANI 9, presso l'Avv. ANDREA GAJO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTO con la chiamata in causa di
E Controparte_2 [...]
[...]
CP_3
Controparte_4
HIAMATI CONTUMACI
[...]
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Piaccia alla a, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta, CP_5
Pagina 2 di 12 accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto CP_1
e disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1468/2022, emesso il 01/06/2022 dal
[...]
Tribunale di Treviso nel ricorso R.G.3319/2022
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare che non è dovuto dall'attrice opponente al convenuto opposto CP_1
quanto dallo stesso richiesto a titolo di indennità di occupazione e ridurre quindi la
[...]
somma dovuta a quanto indicato in decreto ingiuntivo a titolo di canoni di locazione non pagati con conseguente parziale revoca del decreto ingiuntivo n. 1468/2022, emesso il 01/06/2022 dal Tribunale di Treviso nel ricorso R.G.3319/2022
IN VIA SUBORDINATA IN GARANZIA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare i terzi chiamati
[...]
, Controparte_6
, in qualità di terzi chiamati in garanzia, a rispondere di CP_2 Controparte_3
quanto eventualmente sarà tenuta a rifondere a controparte l'odierna opponente o comunque a manlevare la stessa, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice
a qualsiasi titolo.
Vittoria di spese e competenze.
IN OGNI CASO
Si rifiuta il contraddittorio su ogni nuova istanza, domanda o eccezione contraria.
Per e Parte_2 Parte_3
Nel merito, in Via Principale:
- per le ragioni esposte, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Nel merito, in Via Subordinata:
- ridurre la somma dovuta ad € 5.906,00 o in quella minore o diversa ritenuta di Pt_4
Con refusione di spese, diritti ed onorari interamente rifusi con IVA e C.P.A.
Pagina 3 di 12 In Via Subordinata di garanzia: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna ad alcuna somma in danno ai sigg.ri e condannare i terzi chiamati in garanzia Parte_3 Parte_2
Controparte_6
ed i soci illimitatamente responsabili sigg.ri e a rifondere CP_6 Controparte_3
quanto sarà statuito e/o comunque a manlevarli.
Per CP_1
voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente notificato dai signori e in violazione Parte_3 Parte_2
di quanto disposto dall'art. 415 c.p.c. e dal decreto di fissazione d'udienza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1468/2022 emesso dal Tribunale di Treviso nei loro confronti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra , dalla sig.ra Parte_1 Parte_3
e dal sig. in quanto infondate per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti e, Parte_2
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1468/2022 emesso dal Tribunale di Treviso;
Nel merito in via subordinata:
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra
dalla sig.ra e dal sig. e, accertato e Parte_1 Parte_3 Parte_2
dichiarato l'inadempimento alle obbligazioni sugli stessi gravanti per le causali meglio descritte nel ricorso monitorio, condannare quest'ultimi al pagamento – in solido tra loro - in favore del
Sig. dell'importo complessivo di Euro 24.710,08 ovvero di quello risultante di CP_1
giustizia all'esito del presente procedimento;
In ogni caso:
Pagina 4 di 12 - con vittoria di spese e compensi professionali ex art. 91 c.p.c.;
- condannare la sig.ra la sig.ra e il sig. ai Parte_1 Parte_3 Parte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per aver agito nel presente giudizio in mala fede e/o con colpa grave attesa la pretestuosità delle opposizioni, al pagamento in favore del sig. CP_1
delle spese del presente giudizio ed al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi e/o
[...]
comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1468/2022 emesso in data 01/06/2022, il Tribunale di Treviso ha ingiunto a a ed a , quali Parte_1 Parte_3 Parte_2
coobbligati solidali, di pagare a la somma di euro 24.710,08 oltre CP_1
accessori.
Il decreto era fondato sul contratto di locazione di immobile ad uso commerciale stipulato in data 13.12.2011, con decorrenza dal giorno 01.01.2012, tra CP_1
e la società “Al Portico Snack AR S.n.c. di OL CA & C.”, con
[...]
canone mensile pattuito in euro 1.450,00.
La società conduttrice aveva ceduto la propria azienda, comprensiva dell'immobile locato, all'altra società “AR SA S.a.s. di BO SA & C.” con effetto dal mese di luglio 2012: cessione che era stata comunicata al locatore con raccomandata del 29.06.2012 e che aveva comportato il trasferimento del rapporto locativo in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978.
Successivamente AR SA S.a.s. aveva, a sua volta, ceduto l'azienda alla
[...]
e di ” e tale cessione, Controparte_6 Controparte_3
decorrente dal mese di maggio 2014, era stata comunicata al locatore con raccomandata in data 11.04.2014 e aveva, come la precedente, comportato il trasferimento del rapporto di locazione in capo alla nuova cessionaria, ai sensi della norma precitata.
Pagina 5 di 12 L'ultima cessionaria, si era poi resa morosa nel pagamento Controparte_6
dei canoni ed era stata, perciò, convenuta dal locatore innanzi al Tribunale di
Treviso per lo sfratto per morosità.
Il procedimento si era concluso con sentenza in data 11.05.2021, passata in giudicato, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di ordinato il rilascio dell'immobile locato e condannato la Controparte_6
conduttrice al pagamento dei canoni scaduti (quantificati in euro 10.710,00) e di quelli “maturandi sino all'effettivo rilascio, oltre ad interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Il rilascio era effettivamente avvenuto in data 28.03.2022, sicché era maturato, a carico di un ulteriore debito per euro 15.113,86, solo Controparte_6
parzialmente ridotto per effetto dei pignoramenti mobiliari eseguiti da CP_1
a carico della società debitrice e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e . CP_2 Controparte_3
Pertanto lo aveva agito in via monitoria contro e CP_1 Parte_3 [...]
, quali soci illimitatamente responsabili della prima conduttrice Al Pt_2
Portico Snack AR S.n.c. (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese), e contro quale socia accomandataria della seconda conduttrice AR Parte_1
SA S.a.s. (nel frattempo anch'essa cancellata dal registro delle imprese), facendo valere la loro responsabilità solidale ex art. 36 della L. 392/1978 e ottenendo, così, il decreto ingiuntivo di cui si è detto all'inizio.
Avverso il decreto hanno proposto opposizione, con distinti ricorsi, Pt_1
da un lato, e e , dall'altro, formulando
[...] Parte_3 Parte_2
identici motivi ed in particolare sostenendo: 1) di essere stati liberati dalle rispettive obbligazioni per non essersi il locatore opposto all'una e all'altra cessione di azienda;
2) in subordine, di non essere tenuti al pagamento del debito
Pagina 6 di 12 maturato, per “indennità di occupazione”, dopo la sentenza 11.05.2021 dichiarativa della risoluzione del contratto di locazione, dovendo tale debito essere imputato esclusivamente all'ultima conduttrice Controparte_6
Tanto la quanto la ed il hanno, inoltre, chiamato in Pt_1 Pt_3 Pt_2
causa e i soci illimitatamente responsabili e Controparte_6 CP_2
, chiedendo di essere dai medesimi tenuti indenni nel caso di Controparte_3
propria soccombenza, anche parziale, verso il locatore CP_1
I terzi chiamati non si sono costituiti e sono rimasti contumaci in entrambe le cause di opposizione.
Riunite le cause stesse, è stata concessa dal Giudice, con ordinanza del
17.02.2023, la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.09.2023, e poi a quella del 23.11.2023, per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 23.11.2023, risultata infruttuosa la mediazione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione al 22.04.2024.
La discussione è stata poi ulteriormente differita al 16.12.2024, quando, all'esito di udienza a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * *
Va innanzitutto respinta la preliminare eccezione, sollevata dal convenuto opposto , di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione CP_1
svolta da e , poiché il termine fissato dall'art. 415 Parte_3 Parte_2
comma 4° c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ha natura ordinatoria e non perentoria (Cass. 9222/2015).
Nel merito, le due opposizioni – separatamente proposte, con identici motivi, da e da e – sono infondate. Parte_1 Parte_3 Parte_2
Gli attori opponenti sostengono, in primo luogo, di essere stati liberati dalle
Pagina 7 di 12 rispettive obbligazioni perché il locatore , ricevuta formale CP_1
comunicazione della prima cessione di azienda da Al Portico Snack AR S.n.c. a
AR SA S.a.s. (in data 29.06.2012) e della seconda cessione da AR SA
S.a.s. a (in data 11.04.2014), non aveva formulato alcuna Controparte_6
opposizione, pur avendone facoltà ai sensi dell'art. 36 della L. 392/1978.
La tesi non può essere accolta.
L'art. 36 della L. 392/1978, in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, prevede che il conduttore, nel cedere l'azienda, possa cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, dandone però comunicazione al locatore stesso mediante lettera raccomandata, e che in tal caso il locatore possa “opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
La norma stabilisce poi che, in assenza di opposizione del locatore, e dunque “nel caso di cessione” del contratto, “il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte” (pacifico che, nel caso di più cessioni a catena, tutti i successivi cedenti rispondano, in solido, dell'eventuale inadempimento dell'ultimo cessionario: Cass. 28809/2019,
13706/2017).
Dalla lettura della disposizione emerge con chiarezza che la mancata opposizione del locatore produce unicamente l'effetto di consentire la cessione del contratto dal lato del conduttore.
Tale cessione, però, non determina di per sé la liberazione del cedente, che si verifica solo quando il locatore rilasci, in tal senso, un'autonoma ed espressa manifestazione di volontà (“se non ha liberato il cedente”).
Nel caso di specie, non risulta – e non è stato neppure dedotto – che il locatore abbia dichiarato di liberare le due società cedenti, sicché gli opponenti CP_1
Pagina 8 di 12 e devono ritenersi tuttora obbligati, per i titoli in Pt_1 Pt_3 Pt_2
precedenza indicati.
La seconda doglianza, subordinata, è diretta a sostenere che i citati Pt_1
e debbano rispondere solo dei canoni di locazione maturati e non Pt_3 Pt_2
versati fino alla data della risoluzione del contratto di locazione e non siano, invece, tenuti al pagamento del debito successivamente maturato per “indennità di occupazione” a partire dalla risoluzione del contratto e fino all'effettivo rilascio dell'immobile locato (trattandosi, secondo la prospettazione delle parti opponenti, di debito che non trova la sua causa nel rapporto contrattuale ceduto, ma nella condotta omissiva dell'ultima cessionaria).
Anche questa tesi non è meritevole di accoglimento.
Invero, il menzionato art. 36 della L. 392/1978 prevede che il cedente sia obbligato in solido con il cessionario non solo per il pagamento del canone, bensì, in via generale, per tutte “le obbligazioni assunte” dal cessionario stesso in forza della cessione del contratto di locazione.
Tra queste obbligazioni, vi è anche quella di restituire il bene locato al termine del rapporto contrattuale o di pagare, altrimenti, fino al giorno di effettiva riconsegna del bene al locatore, “il corrispettivo convenuto”, salvo il risarcimento del maggior danno (artt. 1590 e 1591 c.c.).
Si tratta di un'obbligazione che, pur manifestando i suoi effetti dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto locativo, trova la sua fonte nel contratto di locazione.
Essa rientra pertanto, nel caso di cessione del contratto ex art. 36 L. 392/1978, nel novero delle “obbligazioni assunte” dal cessionario, del cui adempimento risponde anche il cedente, in via solidale.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte ha espressamente enunciato, nella
Pagina 9 di 12 sentenza n. 12896/2009 (pag.
8-9 della motivazione), il principio per cui “in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest'ultimo risponde dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il “beneficium ordinis” nel senso chiarito da Cass. n. 9486 del 2007. E ciò, va qui soggiunto e chiarito, in ordine a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto di locazione, anche a quelle risarcitorie connesse alla perdita o al deterioramento della cosa locata (art. 1588 cod. civ.), con la conseguenza che il locatore ceduto può rivolgersi al cedente anche per il risarcimento dei danni riconducibili all'attività del cessionario, giacché al potere esclusivo di scelta del cessionario da parte del cedente fa da contraltare l'esigenza che il locatore - che a tale scelta non ha titolo e che ha il potere di opporsi alla cessione solo per gravi motivi - sia tenuto indenne dalle negative conseguenze che possano derivargliene (per un'approfondita disamina della “ratio” della diversità della disciplina speciale rispetto a quella codicistica cfr. la citata Cass. n. 9486 del 2007)”.
Per le ragioni esposte, le opposizioni devono essere respinte.
Va invece accolta la domanda di manleva svolta dagli opponenti Parte_1
da un lato, e e dall'altro nei confronti dei terzi Parte_3 Parte_2
chiamati, perché il debito è sorto, pacificamente, a causa di inadempimenti riferibili in via esclusiva alla società ed ai soci Controparte_6
illimitatamente responsabili e . CP_7 Controparte_3
In ordine alle spese di lite, gli attori opponenti, in quanto soccombenti, sono tenuti alla loro rifusione in favore di . CP_1
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.,
D'altra parte, i terzi chiamati, poiché soccombenti sulla domanda di manleva, sono tenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori opponenti Pt_1
e Pt_3 Pt_2
Liquidazione come da dispositivo, sulla base dei parametri vigenti, a valori
Pagina 10 di 12 prossimi ai minimi, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, dovendosi inoltre tenere conto del fatto che le due opposizioni, pur riunite e trattate unitariamente, restano tra loro distinte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e respinge, altresì, Parte_1
l'opposizione proposta da e;
Parte_3 Parte_2
- per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1468/2022 emesso da questo Tribunale in data 01/06/2022;
- condanna i terzi chiamati e Controparte_6 CP_3
”, e , in solido tra loro, a manlevare e
[...] CP_2 CP_3
tenere indenni gli attori opponenti e Parte_1 Parte_3 [...]
di quanto ciascuno di questi abbia pagato e/o avrà pagato al convenuto Pt_2
opposto in esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, nei limiti e CP_1
fino a concorrenza delle somme da esso portate;
- condanna gli attori opponenti da un lato, e e Parte_1 Parte_3
in via tra loro solidale, dall'altro, a rifondere al convenuto Parte_2
opposto le spese di lite, che liquida per la prima in euro 2.750,00 e CP_1
per i secondi in euro 2.750,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA;
- condanna i terzi chiamati e Controparte_6 CP_3
”, e , in solido tra loro, a rifondere agli
[...] CP_2 Controparte_3
attori opponenti da un lato, e e Parte_1 Parte_3 [...]
, dall'altro, le spese relative alla domanda di garanzia, che liquida per la Pt_2
prima in euro 2.750,00 e per i secondi in euro 2.750,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Pagina 11 di 12 Treviso, 3 ottobre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Laura Ceccon
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