Sentenza 19 ottobre 1962
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La condanna generica al risarcimento dei danni ha il contenuto di una declaratoria iuris ed a legittimarne la pronunzia e sufficiente la prova di un fatto che sia produttivo di conseguenze dannose anche potenzialmente e che ne rende probabile l'esistenza in concreto sulla base di una ragionevole presunzione. In particolare, per quanto concerne la materia contrattuale, il danno ,pur nel difetto di una generica dimostrazione, puo considerarsi in re ipsa ogni qualvolta esso risulti dalla natura ed entita dei fatti posti a base dell'accertato inadempimento. La rivalsa dei danni puo articolarsi in due distinti giudizi, nei quali venga accertato rispettivamente la esistenza del diritto e la quantita della prestazione, e tale facolta e rimessa alla iniziativa della parte istante. Tuttavia, qualora venga istituito un unico giudizio per entrambe le domande, la limitazione del petitum alla condanna generica, col conseguente rinvio della liquidazione del danno in separata Sede, non puo mai essere disposta dal giudice ed e consentita all'attore solo se la controparte vi aderisca o non si opponga.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/1962, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1962 |
Testo completo
La condanna generica al risarcimento dei danni ha il contenuto di una declaratoria iuris ed a legittimarne la pronunzia e sufficiente la prova di un fatto che sia produttivo di conseguenze dannose anche potenzialmente e che ne rende probabile l'esistenza in concreto sulla base di una ragionevole presunzione. In particolare, per quanto concerne la materia contrattuale, il danno ,pur nel difetto di una generica dimostrazione, puo considerarsi in re ipsa ogni qualvolta esso risulti dalla natura ed entita dei fatti posti a base dell'accertato inadempimento. La rivalsa dei danni puo articolarsi in due distinti giudizi, nei quali venga accertato rispettivamente la esistenza del diritto e la quantita della prestazione, e tale facolta e rimessa alla iniziativa della parte istante. Tuttavia, qualora venga istituito un unico giudizio per entrambe le domande, la limitazione del petitum alla condanna generica, col conseguente rinvio della liquidazione del danno in separata Sede, non puo mai essere disposta dal giudice ed e consentita all'attore solo se la controparte vi aderisca o non si opponga.*