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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 993/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 24 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] (Cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in C.F._1 Livorno, alla Via Ricasoli n. 118, presso e nello studio dell'avv. Franca Aureli, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso ATPO n. 2066/2023 R.G. del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, valido per ogni fase e grado del giudizio, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica in formato pdf. inserita nella busta elettronica del ricorso;
OPPONENTE E
elettivamente domiciliato in Controparte_1 Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella, che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Notaio dott. in Roma, 22 Per_2 marzo 2024, allegata;
RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso, ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c., depositato il 20.3.2024 e ritualmente notificato,
[...]
, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ha convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l per ivi sentir “accertare e dichiarare che il giovane è, dalla data CP_1 Persona_1 della domanda amministrativa (10.06.2022), o dalla diversa data che dovesse risultare dalla CTU, minore invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai sensi della Legge n. 289/1990, con diritto a percepire l'indennità mensile di frequenza, in ogni caso con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di CP_1 dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e delle relative domande;
nel merito, di rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e CTU medico-legale e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente opposizione è stata tempestivamente proposta.
5. Come risulta dai documenti in atti, nell'ambito del procedimento per ATP, il CTU nominato dall'intestato Tribunale ha depositato la propria consulenza medico-legale in data 18.01.2024, così concludendo: “si può affermare che il minore non presenta minorazioni tali da determinare difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e pertanto non è invalido” (doc. 5 fasc. ). Per_1
pagina 1 di 2 6. Il Giudice adito aveva fissato il termine del 24.2.2024 per manifestare l'eventuale dissenso alla CTU.
7. La ricorrente ha depositato in data 20.2.2024 rituale atto di dissenso ex art. 445-bis, comma 4 c.p.c., contestando le risultanze e le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio (doc. 2 fasc. ). Per_1
8. Disposta una ulteriore CTU medico-legale sulla persona di , il CTU incaricato, dott. Persona_1 [...]
all'esito delle indagini peritali effettuate, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Esaminati gli atti e Per_3 documenti, visitato , trasmessa la relazione di CTU alle CTP, si ritiene che l'allora minore Persona_1
non fosse affetto da patologia determinante il requisito sanitario dell'indennità di frequenza Persona_1 sia all'epoca della domanda della domanda amministrativa, sia successivamente e fino al compimento della maggiore età.”.
9. Tali conclusioni, rispetto alle quali le parti e i loro CT non hanno formulato rilievi, vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
10. Pertanto, deve dichiararsi la insussistenza in capo ad del requisito sanitario della Persona_1 prestazione dedotta (indennità di frequenza).
11. Le spese di lite del procedimento per ATP e del presente giudizio di opposizione devono essere compensate per legge essendo presente in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
12. Per i medesimi motivi le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati decreti, devono gravare in via definitiva sull CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo ad del requisito sanitario della prestazione dedotta Persona_1 (indennità di frequenza), sia, all'epoca della domanda della domanda amministrativa, sia, successivamente e fino al compimento della maggiore età;
- compensa per legge le spese di lite del procedimento per ATP e del presente giudizio di opposizione;
- pone in via definitiva a carico dell le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati CP_1 decreti.
Firenze, 24 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 24 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 Persona_1 nato in [...] in data [...] (Cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in C.F._1 Livorno, alla Via Ricasoli n. 118, presso e nello studio dell'avv. Franca Aureli, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso ATPO n. 2066/2023 R.G. del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, valido per ogni fase e grado del giudizio, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica in formato pdf. inserita nella busta elettronica del ricorso;
OPPONENTE E
elettivamente domiciliato in Controparte_1 Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella, che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Notaio dott. in Roma, 22 Per_2 marzo 2024, allegata;
RESISTENTE ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso, ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c., depositato il 20.3.2024 e ritualmente notificato,
[...]
, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ha convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l per ivi sentir “accertare e dichiarare che il giovane è, dalla data CP_1 Persona_1 della domanda amministrativa (10.06.2022), o dalla diversa data che dovesse risultare dalla CTU, minore invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai sensi della Legge n. 289/1990, con diritto a percepire l'indennità mensile di frequenza, in ogni caso con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di CP_1 dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e delle relative domande;
nel merito, di rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e CTU medico-legale e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente opposizione è stata tempestivamente proposta.
5. Come risulta dai documenti in atti, nell'ambito del procedimento per ATP, il CTU nominato dall'intestato Tribunale ha depositato la propria consulenza medico-legale in data 18.01.2024, così concludendo: “si può affermare che il minore non presenta minorazioni tali da determinare difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e pertanto non è invalido” (doc. 5 fasc. ). Per_1
pagina 1 di 2 6. Il Giudice adito aveva fissato il termine del 24.2.2024 per manifestare l'eventuale dissenso alla CTU.
7. La ricorrente ha depositato in data 20.2.2024 rituale atto di dissenso ex art. 445-bis, comma 4 c.p.c., contestando le risultanze e le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio (doc. 2 fasc. ). Per_1
8. Disposta una ulteriore CTU medico-legale sulla persona di , il CTU incaricato, dott. Persona_1 [...]
all'esito delle indagini peritali effettuate, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “Esaminati gli atti e Per_3 documenti, visitato , trasmessa la relazione di CTU alle CTP, si ritiene che l'allora minore Persona_1
non fosse affetto da patologia determinante il requisito sanitario dell'indennità di frequenza Persona_1 sia all'epoca della domanda della domanda amministrativa, sia successivamente e fino al compimento della maggiore età.”.
9. Tali conclusioni, rispetto alle quali le parti e i loro CT non hanno formulato rilievi, vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
10. Pertanto, deve dichiararsi la insussistenza in capo ad del requisito sanitario della Persona_1 prestazione dedotta (indennità di frequenza).
11. Le spese di lite del procedimento per ATP e del presente giudizio di opposizione devono essere compensate per legge essendo presente in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
12. Per i medesimi motivi le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati decreti, devono gravare in via definitiva sull CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza in capo ad del requisito sanitario della prestazione dedotta Persona_1 (indennità di frequenza), sia, all'epoca della domanda della domanda amministrativa, sia, successivamente e fino al compimento della maggiore età;
- compensa per legge le spese di lite del procedimento per ATP e del presente giudizio di opposizione;
- pone in via definitiva a carico dell le spese delle due CTU medico-legali, liquidate come da separati CP_1 decreti.
Firenze, 24 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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