Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 98/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo e, per parte resistente, l'avv. Carleo.
L'avv. Rupolo insiste come da discussione già svolta all'udienza 29.04.2025 e si richiama al prospetto IL depositato. L'avv. Carleo contesta gli esiti della c.t.u. segnalando l'esperienza lavorativa pregressa del ricorrente. Si richiama a Cass. pen., n. 46428/2012. Ogni esposizione all'amianto ha un effetto causale e concorrente e il c.t.u. cade in errore quando considera irrilevante l'esperienza lavorativa anteriore a quella presso IE. Segnala inoltre che la c.t.u. cade in contraddizione quando esclude che l'esperienza lavorativa pregressa non sia rilevante anche considerando il periodo di latenza. Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 98/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrente
CONTRO
IE s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Trieste, Largo Don Bonifacio 1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6 marzo 2024, Parte_1 premesso di aver lavorato, con mansioni di impiegato tecnico addetto al controllo della produzione, a Monfalcone presso i cantieri e alle dipendenze di IE (già dal 01.11.1974 al 31.12.2001, ha agito in giudizio nei confronti CP_1 di quest'ultima per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione di un mesotelioma maligno a suo dire contratto in conseguenza dell'attività lavorativa e, in particolare, per l'esposizione all'amianto che questa ha comportato.
1.1. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività impiegatizia, avrebbe frequentato, per rilevanti porzioni del suo orario di lavoro, tutte le aree del cantiere di Monfalcone, ivi comprese le officine e il bacino, ciò che avveniva in considerazione dei suoi sopralluoghi, svolti contestualmente alle diverse attività usualmente ospitate dalle aree visitate. Ciò ha comportato la sua sensibile esposizione all'amianto, presente in grandi quantità negli ambienti di lavoro frequentati.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni e delle risultanze raccolte nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di IE a Monfalcone, e sulla base delle valutazioni eseguite nel tempo da IL e da Contarp, ha sostenuto che il suo stato patologico sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di IE, che pertanto dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
2. IE si è costituita in giudizio sostenendo l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da All'epoca in cui questi Parte_1 aveva prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società. Parte_1
3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello Parte_1 svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
4.1. In merito al concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e, soprattutto, in ordine al fatto che le sue attività impiegatizie implicassero la sua presenza in luoghi che, per la contestuale attività svolta dagli operai, erano contraddistinti da una massiccia presenza d'amianto, assume rilievo la deposizione del teste il quale, dopo aver precisato d'aver Testimone_1 lavorato con dal 1982 fino alla pensione, ha chiarito che «entrambi ci Parte_1 occupavamo dei servizi generali e ci occupavamo di tutto quanto atteneva all'impiantistica a terra di IE. Salvo il diverso servizio, il nostro lavoro era analogo, trovandoci a valutare, anche sotto punti di vista diversi, le stesse macchine e l'impiantistica in genere». Nel dettaglio, ha riferito che entrambi Tes_2 operavano sì in ufficio, «ma soprattutto sul campo e sull'impianto. In una ordinaria giornata lavorativa, si stava al massimo 2-3 ore in ufficio. Il tempo rimanente era dedicato al campo, anche in considerazione dei costanti lavori in corso. Durante gli accessi del tecnico in cantiere, continuavano a svolgersi sia le attività manuali strettamente produttive che quelle necessarie all'infrastruttura». Rispetto ai loro accessi
– ha riferito il teste - «non eravamo dotati di alcun d.p.i.. gli unici che ne disponevano erano i saldatori e coloro che usavano ossigeno e acetilene per tagliare le lamiere, oppure chi usava la mola a smeriglio. Si tratta di attività che generano polveri. In verità, nemmeno questi addetti indossavano le mascherine, almeno non sempre. Si tratta di attività che venivano svolte in concomitanza con i nostri accessi e in luoghi prossimi a quelli in cui eravamo». Con puntuale riferimento all'uso di amianto, «ricordo per esempio che nella salderia A venivano usati pannelli e resistenze d'amianto per via delle altissime temperature. Sia che eravamo presenti per verificare il Parte_1 funzionamento e la realizzazione delle resistenze e degli altri strumenti. Ricordo che camminavamo su tappeti di amianto da cui uscivano polveri. Al tempo non ci si poneva il problema dell'amianto. Questo della salderia A è solo un esempio. Un altro può essere quello della centrale termica. Erano svariati i contesti che abbiamo frequentato ed in cui si utilizzava comunemente l'amianto. Talvolta andavamo anche a bordo nave per controllare gli impianti provvisori di bordo che erano utili all'allestimento quando la nave era in banchina o in bacino. Anche in questi casi la produzione era in corso durante i nostri accessi. Nemmeno in quel contesto utilizzavamo mascherine. L'utilizzo delle mascherine è diventato obbligatorio nella seconda metà degli anni '80…In precedenza la società non consegnava le mascherine, se non a soggetti addetti a specifiche lavorazioni. Noi tecnici avevamo al massimo elmetto e guanti, oltre alla cassetta degli attrezzi….La situazione che ho descritto…attiene ad un periodo fino alla metà degli anni '80. Da quel momento divenne operativo un Ufficio addetto alla Sicurezza che impose queste misure di sicurezza per andare in giro in cantiere. Preciso che l'uso della mascherina era obbligatorio solo nelle aree considerate particolarmente pericolose, come la salderia o il bordo-nave se venivano svolte peculiari lavorazioni. Per girare in officina però, per esempio, la mascherina non era obbligatoria. Anche in quel contesto era tuttavia presente l'amianto, l'ambiente dell'officina era molto polveroso e in controluce erano ben visibili delle puntine riconducibili a quell'ambiente». Queste parole collimano con quelle di testimone che, dal Testimone_3
1982, è stato a capo dell'ufficio cui era addetto Il teste2 ha riferito che Parte_1
«l'ufficio di cui ero a capo si occupava di tutta l'impiantistica del cantiere presente nel piazzale e in tutte le aree del cantiere. si occupava della parte Parte_1 meccanica insieme a che seguiva la parte elettrica. Dopo la Tes_2 programmazione dei lavori, questi venivano seguiti in loco da Parte_1
Frequentava così il piazzale, tutte le officine e i contesti entro cui fossero collocati impianti…La frequentazione dei luoghi in cui erano collocati gli impianti era quotidiana. In certe giornate poteva capitare di stare fuori dall'ufficio per 8 o 10 ore, altre volte per un tempo più contenuto. L'attività era molto varia». Sull'esposizione all'amianto in occasione di queste “visite”, ha Tes_3 ricordato di aver «frequentato i luoghi fuori dall'ufficio con la stessa cadenza. Sono stato esposto all'amianto. In occasione dei nostri accessi, infatti, venivano contestualmente svolte delle lavorazioni che implicavano l'uso dell'amianto. Per esempio, questo accadeva rispetto alle saldature che venivano svolte per le navi della marina mercantile. Gli ambienti frequentati erano particolarmente polverosi. Non indossavamo dpi di protezione delle vie respiratorie. Tra l'82 e l'88 si cominciò a togliere l'amianto. Per esempio, demolimmo una salderia dove erano presenti dei cuscinetti. Io ho visto fisicamente l'amianto…e ho visto il suo diretto impiego da parte degli operai. Si tratta degli stessi luoghi che ha frequentato che seguiva tutti i contesti del cantiere in Parte_1 cui erano presenti gli operai e in cui costoro svolgevano le relative lavorazioni…Quando è stata disfatta la salderia, con dismissione della one side che conteneva amianto, l'attività è stata svolta in parte in nostra presenza. L'operazione generò polveri. Questo è solo un esempio. Operazioni analoghe, di dismissione di impianti o di semplici lavorazioni, implicanti l'uso dell'amianto e generatrici di polveri, erano quotidianamente svolte in tutti i contesti frequentati da . Parte_1
4.2. Una descrizione degli ambienti frequentati da si può evincere Parte_1 anche dal versante documentale. Integrando un proprio parere tecnico del 16 dicembre 1996, il Contarp, in data 10.04.1997, ha posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977» [cfr. doc. 33 ricorrente]. Ancora, con parere del 12.06.2000, è stato osservato che il limite legale di 0,1 fibre c/c era stato senz'altro raggiunto e/o superato fino al 30 settem-bre 1985, tra l'altro, per “tutte le figure professionali impegnate nelle Officine Pre-fabbricazione, o “salderie”, nelle Officine di allestimento apparato motore e blocco ciminiera …” [cfr. doc. 34 ricorrente].
4.3. Abbinando le testimonianze, già di per sé espressive dell'esposizione, con le risultanze documentali che fotografano l'esposizione medesima in luoghi che ha senz'altro frequentato, può ritenersi che costui abbia operato in un Parte_1 ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di IE dal 1974 al 2001: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Parte_1 ha operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dalla c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto indicato che è stato certamente esposto Parte_1 all'amianto, atteso che egli è contraddistinto da specifiche patologie ad esso correlate: placche jaline pleuriche diffuse e ispessimenti pleurici e mesotelioma pleurico. L'esperta ha quindi proseguito osservando che, «per quanto riguarda l'origine dell'esposizione è necessario ritenere, per lo meno con un criterio di probabilità molto elevata, anzi secondo lo scrivente pressochè con certezza, che quella lavorativa sia stata determinante in senso causale ai fini dell'insorgenza delle predette patologie. L'affermazione viene fatta sulla base di due considerazioni:
- l'osservare placche e ispessimenti della pleura, e un mesotelioma pleurico, contestuali, in un soggetto non esposto al minerale per fatti lavorativi è cosa praticamente impossibile (dallo scrivente, per quel che può valere l'esperienza clinica personale, non ritrovati esempi simili in letteratura, nè mai visto un caso del genere in un non esposto per motivi di lavoro in circa 40 anni di pratica professionale sul tema 'amianto');
- seguendo un criterio statistico-epidemiologico vediamo che la letteratura sull'argomento (quella già sopra richiamata, e quella indicata di seguito nell'elaborato) è unanime nell'affermare che la stragrande maggioranza delle patologie correlate all'amianto si osserva negli esposti per motivi di lavoro. Ciò vale per le placche pleuriche, per l'asbestosi e per il mesotelioma, affezioni nel complesso molto rare e pressochè inesistenti nella popolazione generale, invece frequenti nei lavoratori esposti. Da aggiungere poi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
in particolare dal 1974 al 2001 presso la IE comportavano per Parte_1 certo l'esposizione all'amianto, lo si ricava inoltre dalla copiosa documentazione agli atti relativamente alla presenza di amianto in IE…». In merito alla rilevanza dell'esperienza professionale presso la convenuta, la c.t.u. ha sottolineato che «nella storia lavorativa esistono poi mansioni precedenti che potrebbero essere sospettate, presuntivamente, come fonte di esposizione (dal 1968 al 1971 carpentiere;
dal 1971 al 1974 sempre carpentiere). Si tratta però di Pt_2 esposizioni presunte, e in alcun modo provate. A favore di un'esposizione concretamente oncogena in essere dal 1974 in poi (2001), va considerato il periodo di latenza. Conteggiato infatti dal 1974 sino alla data di manifestazione della patologia, nel marzo del 2023, è stato di circa 49 anni, nell'ambito di una piena compatibilità tra inizio dell'esposizione (per prassi: primo giorno di lavoro con esposizione oncogena) e sviluppo della malattia. Il periodo di latenza medio, calcolato dal primo giorno di lavoro alla data di presentazione della patologia, si colloca infatti intorno ai 30-40 anni;
periodi di latenza maggiori, pur possibili, sono improbabili ed anche eccezionali. Da ciò, seguendo un criterio statistico, l'esposizione oncogena più probabile è quella decorrente dal 1974 in poi, laddove quella presuntiva eventualmente avvenuta dal 1968 va ragionevolmente scartata (più di 55 anni), ritenuta improbabile. Seguendo pertanto un semplice criterio statistico l'esposizione oncogena più probabile è quella avvenuta dal 1974 in poi, che resta comunque prevalente rispetto alle eventuali altre». In ordine al nesso eziologico, ha aggiunto che, secondo i c.d. Criteri di Helsinki, per il mesotelioma sono indicati i seguenti «requisiti per l'attribuzione causale della patologia all'esposizione all'amianto: 1) conteggio di fibre nel polmone che superi il range di livello di fondo rilevato nel laboratorio coinvolto;
oppure: 2) presenza di lesioni radiografiche o patologiche di danno tissutale asbesto correlato (ad esempio asbestosi o placche pleuriche); oppure;
3) evidenza istopatologica di un contenuto anormale di amianto;
oppure: 4) “in assenza di questi markers sarà sufficiente per l'attribuzione una storia di significativa esposizione professionale, domestica o ambientale...”. Va precisato che i criteri indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 non devono essere contestuali, cioè tutti presenti, bensì sono alternativi;
la positività di uno dei criteri è sufficiente per correlare causalmente la patologia all'amianto. Nel caso del Sig. sono positivi i criteri di cui al punto 2 e di cui al punto 3 e Parte_1 al punto 4. Dal 'documento' sono inoltre di seguito indicati ulteriori elementi da considerare “...nel giudizio sulla eziologia lavorativa...”: a) “la grande maggioranza dei mesoteliomi sono dovuti all'esposizione all'amianto”; b) “i mesoteliomi possono verificarsi anche in casi con bassa esposizione all'amianto”; c) “tuttavia esposizioni ambientali di fondo di intensità molto bassa determinano solamente un rischio estremamente basso”; d) “all'incirca l'80% dei pazienti affetti da mesotelioma hanno avuto una esposizione lavorativa certa ad amianto e quindi dovrebbe essere sempre ricostruita una attenta anamnesi lavorativa e ambientale”; e) “anche un'esposizione breve o di basso livello dovrebbe essere considerata sufficiente per ritenere il mesotelioma correlato al lavoro svolto”; f) “è necessario che sia trascorso un minimo di 10 anni dalla prima esposizione per attribuire il mesotelioma all'esposizione all'amianto, sebbene nella maggior parte dei casi il periodo di latenza sia più lungo (e cioè dell'ordine di 30-40 anni)”; g) “il fumo non ha alcuna incidenza sul mesotelioma”. Su questi presupposti, l'esperta ha quindi evidenziato che «la sussistenza di nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto e le patologie accertate va ulteriormente confermata, considerando in particolare le circostanze esposte in maniera chiara dalla criteriologia indicata», con la precisazione che, se è vero che «...storie lavorative attendibili forniscono lo strumento più pratico e utile per valutare l'esposizione lavorativa ad amianto...Questo parametro è ben soddisfatto per il Sig.
tenuto conto della sicura presenza di amianto nel luogo di lavoro…È Parte_1 pur vero che il mesotelioma, come indicato dagli stessi criteri, può anche derivare da basse esposizioni (o di basso livello), e da esposizioni brevi, ma con la specifica che il rischio in tal caso è estremamente basso. Questo significa che esiste una correlazione tra l'incremento del rischio e l'intensità e la durata dell'esposizione». In definitiva, la c.t.u. ha ritenuto che possibile stabilire, «con una probabilità elevata, e anzi con certezza, …la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1974-2001 e patologie accertate, con specifico riguardo al mesotelioma». Il ragionamento del c.t.u. è condivisile perché asseconda le nitide indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, nel far ciò, delinea l'ipotesi della rilevanza dell'esposizione all'amianto allorché è stato dipendente presso Parte_1
IE come quella dotata dello spessore probabilistico maggiore. Ciò supera le opposte deduzioni formulate dal c.t.p. di IE e dalla sua difensa, anche all'udienza dell'11.06.2025. 6.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni»
[Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altre esperienze professionali, cui pure IE ha fatto cenno nelle proprie difese, non recide senz'altro il nesso di causalità accertato dal c.t.u. con riferimento al periodo in cui ha Parte_1 lavorato alle dipendenze della resistente. Può quindi osservarsi che, anche ritenendo che sia stato esposto all'amianto al di là dell'esperienza Parte_1 presso IE, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione. Nella specie, non vi sono elementi concreti per ritenere - né con certezza, né sulla base del criterio del “più probabile che non” - che le attività lavorative presso imprese terze abbiano determinato, autonomamente, l'infermità che ha concorso alla patologia di Quindi, non viene smentito il fatto che, tra le stesse Parte_1 concause, vada annoverata, con la rilevanza di cui s'è dato conto, l'esposizione addebitabile all'inadempimento di IE.
6.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 7. Sul piano delle conseguenze, alla luce del percorso clinico descritto da il c.t.u. ha rilevato che «presenta un quadro clinico tale da Parte_1 Parte_1 essere giudicato inoperabile, è sottoposto a immunoterapia…Tale quadro clinico, suscettibile di ulteriori modificazioni peggiorative, da valutarsi in ambito civilistico finalizzato al risarcimento, ad oggi può essere valutato quale danno biologico nella misura del 70% (settanta). A tale scopo nel caso di specie si considera che l'inizio della sintomatologia, ingravescente da mesotelioma, avveniva in modo documentato dal mese di marzo 2023. Seguivano i ricoveri e le varie cure sopra indicate nella parte documentale, sino ad oggi. Definibile pertanto, sotto il profilo del danno biologico, una temporanea inabilità decorrente dal marzo 2023, di 25 giorni di totale al 100%. Intuitivamente risulta molto elevato, e ai gradi massimi, il livello della sofferenza nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, e la piena consapevolezza del paziente in rapporto a un negativo prognostico. Sul punto va detto che il Sig. Parte_1 sempre vigile, è consapevole di essere affetto da una patologia tumorale maligna e che, per tale motivo, è a conoscenza della prognosi infausta quoad vitam, laddove è notorio, e descritto nelle croniche quotidiane, il triste destino degli ammalati di mesotelioma». Conclusivamente, dopo aver formulato alcune valutazioni in ordine alla situazione medico-personale del periziato, la c.t.u. ha ribadito questa quantificazione del danno, sottolineando l'estrema sofferenza del soggetto da aprile 2023 fino alla data delle operazioni peritali.
* 8. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di IE per il danno subito da Parte_1
8.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di IE rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione IL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota IL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita IL destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da IE - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'IL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
8.2. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., il quale ha riferito che ha riportato Parte_1 un danno biologico permanente nella misura del 70% e un'inabilità temporanea totale per 25 giorni.
8.2.1. Nel procedere alla liquidazione del danno biologico temporaneo, può farsi riferimento alla tabelle del tribunale di Milano e, nel dettaglio, considerare, rispetto all'inabilità temporanea al 100% per 25 giorni, la somma di euro 4.325,00 (173 x 25 x 100 : 100) Nel calcolo deve procedersi alla massima personalizzazione, in considerazione della particolare sofferenza che affligge il ricorrente. Del resto, lo stesso c.t.u. ha posto in luce la peculiare situazione che lo contraddistingue e le sofferenze psichiche legate al fatto che il paziente è perfettamente conscio della causa, del decorso e dell'esito finale della patologia in atto.
8.2.2. Quanto al danno biologico permanente, va ricordato che, a fini risarcitori, esso deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana [così Corte cost., n. 356/1991; Corte Cost., n. 184/1986]. Secondo le più recenti indicazioni della Cassazione, il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale [cfr. Cass., ord. n. 7513/2018]. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, solo qualora si sia concretizzato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
devono essersi verificate, in altri termini, conseguenze straordinarie, prive di base organica e quindi estranee alla determinazione medico legale. La Corte di cassazione sopra menzionata, nel forgiare un vero e proprio decalogo, ha espressamente chiarito che «in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Viceversa, «non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)». Ha quindi specificato che, «ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione». Proprio per considerare i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni, l'Osservatorio di Milano è intervenuto sulle note tabelle e, nell'edizione 2024, ha aggionrato l'elaborazione risalente al 2021, con la conferma che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico- relazionale”, valutando se l'importo ivi indicato, astrattamente compensativo del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Ciò nondimeno, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della c.t.u.. Chiarito quanto precede, va rilevato che la percentuale del 70%, sancita nelle operazioni peritali avviate il 12.12.2024, deve ritenersi utile a fotografare una situazione risalente al momento della diagnosi, avvenuta nell'aprile 2023, quando nato il [...], aveva 75 anni. La tabella milanese indica, a titolo di Parte_1 danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 75 anni e con la percentuale di invalidità del 70%, i seguenti importi standard: euro 397.848,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 198.923,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile. Si ritiene che la situazione psicologica in cui versa – incurabile e ben conscio del Parte_1 destino letale cui lo condurrà la patologia – meriti la massima personalizzazione della componente di sofferenza interiore, onde essa va quantificata nell'importo di euro 248.653,75. Il danno risarcibile ammonta dunque ad euro 646.501,75. Nel caso concreto, in cui il ricorrente agisce per la liquidazione del c.d. danno differenziale, al netto degli importi già corrisposti dall'IL, va considerato che «il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno -conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lg. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass., n. 13645/2019]. Nel dettaglio, «con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita IL destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 9112/2019]. Nella specie, è documentale che l'IL, con decorrenza dall'11.07.2023, abbia costituito una rendita in favore del ricorrente. In considerazione dei ratei già erogati e di quelli erogandi, come da prospetto relativo alla capitalizzazione del beneficio, [cfr. deposito del 27.05.2025] l'importo da detrarre ai fini del calcolo del danno differenziale è pari ad euro 44.729,18. Il danno differenziale è perciò pari ad euro 601.772,57 e IE va condannata a pagare quest'importo.
8.3. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza del danno, ovverossia il 01.04.2023, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione ad aprile 2023.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante il numero ridotto dei testi escussi, la sussistenza di consolidate conoscenze scientifiche utili rispetto all'indagine medico-legale e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. L'importo va altresì aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014 e distratto a favore dei difensori, antistatari.
9.2. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 366,00, importo ritenuto congruo e che va integralmente rifuso.
9.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna IE s.p.a. a corrispondere al ricorrente la somma di euro 601.772,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 01.04.2023 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 601.772,57 ad aprile 2023; condanna IE s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 366,00, accessori compresi, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 23.593,70, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 11 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 18.09.2024. 2 Sentito all'udienza del 12.06.2024.