Art. 15.
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. ((2a)) --------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n. 417(in G.U. 1a s.s. 30/12/1998 n. 52) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall' art. 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e dell' art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione."
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. ((2a)) --------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n. 417(in G.U. 1a s.s. 30/12/1998 n. 52) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall' art. 12, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e dell' art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione."