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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1765 R.G.A.C. per l'anno 2022, promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Ricadi (VV) alla Via Chiusa n° 10, presso e nello Studio dell'avv.
Pasquale Mobrici che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore-legale rappresentante p.t. Avv. Teresa Ferrara, rappresentata e difesa, nella suddetta qualità, da sé stessa, ex art. 86 C.p.c., giusta delibera assembleare del 08.05.2023;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. R.G. 2099/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata il 14.09.2022, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione innanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 333/2020 con cui veniva intimato al pagamento della somma pagina 1 di 10 di € 883,47 a titolo di spese condominiali, nei confronti del Controparte_1
, oltre interessi legali, nonché spese e competenze del procedimento
[...] monitorio. A fondamento dell'opposizione preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo all'amministratore del Condominio intimante CP_2
Teresa Ferrara, in quanto la stessa non aveva fornito la prova dell'asserita qualità.
Eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo in fatto di essere proprietario di un immobile sito in contrada Priscopio di Zambrone, Foglie di mappa 7 p.lla 806, che per la sua natura e conformazione non fa parte del
. Nel merito, ha dedotto l'annullabilità delle delibere Controparte_1 condominiali di ripartizione delle spese del 31.08.2019 per non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione dell'assemblea né i verbali di approvazione dei prospetti di ripartizione delle spese ingiunte ed il bilancio consuntivo, precisando di aver impugnato le delibere condominiali in un separato giudizio.
Si costitutiva il , eccependo in via pregiudiziale la Controparte_1 nullità della citazione. In via preliminare ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, specificando sul punto che si tratta invero di rappresentanza processuale. Ha dedotto di aver la rappresentanza a stare in giudizio in forza della deliberazione assembleare a far data dal 28 agosto 2016. Ha inoltre precisato che nel caso in cui si debba agire per la riscossione delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Ha inoltre contestato la carenza di legittimazione passiva del , sull'assunto Pt_1 che lo stesso ha diverse volte partecipato alle assemblee condominiali, rivestendone in alcuni casi la presidenza e che in ogni caso per espressa previsione dell'art. 1117
c.c. le disposizioni sul condominio negli edifici si applicano in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici abbiano parti comuni, quali nel caso di specie i cancelli di ingresso e di uscita al complesso immobiliare, le strade di transito all'interno di esso e gli impianti idrico, fognario e di illuminazione delle parti comuni.
Nel merito ha contestato l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e ha dedotto di aver notificato al l'avviso Pt_1 di convocazione dell'assemblea con missiva del 02.08.2019 nonché di avergli trasmesso il relativo verbale con missiva del 05.09.2019 e che con successive pagina 2 di 10 missive del 14.11.2019, 26.06.2020 e 14.07.2020 gli veniva intimato il pagamento delle quote condominiali di sua spettanza. Ha inoltre specificato che in ogni caso il non ha impugnato la delibera assembleare nei tempi e nei modi previsti Pt_1 dall'art. 1137 c.c., formulando domanda riconvenzionale nell'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 2099/2022, rigettava la spiegata opposizione e statuiva la dovutezza delle somme ingiunte, posto che, da un lato, il aveva dimostrato per facta concludentia di far parte del Pt_1 Controparte_1
e dall'altro che quest'ultimo condominio aveva provato di aver
[...] regolarmente notificato sia la convocazione dell'assemblea per il giorno 31.08.2019 sia il verbale redatto in seno alla stessa con cui venivano stabiliti i prospetti di ripartizione delle spese ingiunte.
Proponeva pertanto appello , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di
Pace ha erroneamente stabilito che l'immobile di sua proprietà fa parte del
, trattandosi di una villa indipendente che non ha Controparte_1 spazi in comune con gli edifici deli altri condomini e che sul punto non è sufficiente aver partecipato alle assemblee condominiali.
Ha inoltre chiesto la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 66 disp.att.c.c. nella parte in cui erroneamente il Giudice di pace ha stabilito che vi è prova che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il 31.08.19 per l'approvazione delle spese ingiunte, sia stato comunicato all'odierno appellante.
Ha specificato sul punto che le comunicazioni de quo sono state inviate tramite email ad un indirizzo sconosciuto e che in ogni caso il non ha prodotto CP_1 alcuna prova della ricezione.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 333/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e, per l'effetto, - condannare il
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da Controparte_3 distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
pagina 3 di 10 Si è costituito il che in via del tutto preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché spiegato contro una sentenza inappellabile, in quanto pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità.
Sul punto ha rilevato che la sentenza che controparte ha gravato con l'appello è quella con la quale è stato definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
333/2020 dell'importo di € 883,47, che pertanto ha determinato il valore del giudizio di primo grado. Ha rilevato che secondo il disposto di cui all'art. 113, II comma,
C.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, fatte salve le cause relative ai contratti conclusi per moduli o formulari (art. 1342 C.c.), nel cui ambito non rientra quella definita con la sentenza impugnata.
Tale disposizione è espressamente richiamata dall'art. 339, II comma, C.p.c., nel quale è stabilito che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”.
Ciò posto ha dedotto che parte appellante non ha denunciato nessuna di esse, lamentando solo la violazione dell'art. 115 C.p.c. e dell'art. 66, III comma, Disp. Att.
C.c., norme che non rientrano tra quelle sul procedimento, non assurgono a norme costituzionali o comunitarie, né attengono ai principi regolatori della materia (nel caso che ci occupa il condominio). Con particolare riguardo all'asserita violazione dell'art. 66, III comma Disp. Att. C.c., ha evidenziato che detta norma, pur inerente al condominio, non riguarda i principi regolatori della materia, ma semplicemente detta le modalità di comunicazione dell'avviso della convocazione dell'assemblea.
In via subordinata, ha in ogni caso dedotto l'infondatezza dell'appello, evidenziando che per il riconoscimento dell'esistenza delle parti comuni non è necessaria, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, un'espressa previsione di esse nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare (di proprietà esclusiva) per espressa previsione dell'art. 1117, I comma, C.c., vigendo dunque una presunzione di
“condominialità” di tali parti, che può essere superata solo se il titolo disponga diversamente.
pagina 4 di 10 Quanto al secondo profilo di censura, ha rilevato che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 31/0/2019 e il relativo verbale sono stati comunicati all'indirizzo di posta elettronica indicato, all'Amministratore, da fin da Parte_1 quando è entrato a far parte del condominio, per tutte le comunicazioni relative all'amministrazione del condominio e che tale indirizzo è sempre utilizzato anche dallo stesso per le sue comunicazioni all'Amministratore. Ha da ultimo Pt_1 rilevato che nelle fattispecie come quella per cui è causa, è stato lo stesso condomino ad indicare il mezzo attraverso il quale trasmettere le comunicazioni relative all'amministrazione di condominio, chiedendo che esse fossero fatte attraverso tale mezzo e pertanto la comunicazione così fatta è assolutamente valida, avendo rispettato la forma indicata dal CP_1
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso una sentenza inappellabile per espressa disposizione di legge (artt. 339, III comma, e 113,
II comma, C.p.c.), dunque fuori dai casi previsti dalla legge, con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c.; e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
C.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 10.12.2024 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello così come proposto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 339 c.p.c. e 113
c.p.c., II comma. Orbene, è pacifico che la sentenza impugnata sia stata pronunciata ex art. 113 c.p.c., II comma, a mente del quale il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, posto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado era di valori pari ad euro 883,47, così come indicato dall'attore nel giudizio di primo grado.
pagina 5 di 10 Deve quindi trovare applicazione l'art. 339 comma terzo c.p.c., secondo cui le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Dunque, chi appelli una sentenza emessa in una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro, come nel caso in esame, ha l'onere di indicare, quale motivo d'appello, la violazione, da parte del giudice di pace, di norme sul procedimento e/o costituzionali, nonché di principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di appello la violazione di norme sul procedimento, né la violazione di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia.
Ed invero, nell'atto d'impugnazione, l'appellante si è limitato a sostenere che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 66 Disp. Att. C.c.
Ebbene, quanto alla violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura non si profila di matrice procedurale, dal momento che non la si può considerare né come norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né come principio regolatore della materia. Si attaglia al caso di specie il principio come chiarito dalla Suprema Corte per cui “la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale” (Cass.
Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Piuttosto, al di là della prospettazione di parte, è fuori discussione che le doglianze attingano la decisione impugnata esclusivamente sul piano del merito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360,
pagina 6 di 10 comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti con-sentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass., n. 23940/2017).
Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, del preteso travisamento nella valutazione delle risultanze istruttorie.
In conclusione, può rilevarsi come qualsivoglia censura afferente la correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice nel percorso valutativo delle prove sia idonea a configurare vizio di motivazione e non violazione di norme sul procedimento.
Non è superfluo aggiungere che la sentenza secondo equità pronunciata dal Giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione, “salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili” (Cass. n. 17897/2011).
Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 66 Disp. Att. C.c., a ben vedere, nella specie il Giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il era stato Pt_1 correttamente informato dello svolgimento dell'assemblea condominiale e che in ogni caso, avrebbe dovuto impugnare la delibera nel termine perentorio stabilito dall'art. 1137 c.c. Anche in tal caso, piuttosto che la violazione di principi informatori della materia, l'appellante ha censurato la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di prime cure, limitandosi ad evidenziare i punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti e, dunque, ha censurato la sentenza per un error in iudicando, inammissibile ai sensi dell'art. 339 co. III c.p.c..
In altre parole, si è in presenza della deduzione di pretesi errores in judicando in senso stretto, che attengono al merito delle questioni controverse, in alcun modo sussumibili in qualcuna delle ipotesi in cui il vigente art. 339, comma 3, cit. consente l'appello a motivi limitati (si veda in tal senso Cass., ord. 5287 / 2012, secondo cui “Il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare,
pagina 7 di 10 in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando".
Dall'altro lato va osservato che la violazione dei principi regolatori della materia che consentono l'appello non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017:) "In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto"). Ed infatti, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Di talché, l'appello che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione per poi essere verificati dal giudice prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione. (cfr. Cass. 284/07; Cass.
8466/10, richiamate in motivazione nella pronuncia 3005/14; Tribunale Nocera
Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360).
In definitiva l'appello così come proposto va dichiarato inammissibile, ritenendosi assorbite tutte le altre questioni, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 ed € 1,100 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante soccombente in considerazione dell'esito del presente giudizio è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18 L. n.
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1.dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, per come chiarito in parte motiva.
Vibo Valentia, 4 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1765 R.G.A.C. per l'anno 2022, promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Ricadi (VV) alla Via Chiusa n° 10, presso e nello Studio dell'avv.
Pasquale Mobrici che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore-legale rappresentante p.t. Avv. Teresa Ferrara, rappresentata e difesa, nella suddetta qualità, da sé stessa, ex art. 86 C.p.c., giusta delibera assembleare del 08.05.2023;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. R.G. 2099/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata il 14.09.2022, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione innanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 333/2020 con cui veniva intimato al pagamento della somma pagina 1 di 10 di € 883,47 a titolo di spese condominiali, nei confronti del Controparte_1
, oltre interessi legali, nonché spese e competenze del procedimento
[...] monitorio. A fondamento dell'opposizione preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo all'amministratore del Condominio intimante CP_2
Teresa Ferrara, in quanto la stessa non aveva fornito la prova dell'asserita qualità.
Eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo in fatto di essere proprietario di un immobile sito in contrada Priscopio di Zambrone, Foglie di mappa 7 p.lla 806, che per la sua natura e conformazione non fa parte del
. Nel merito, ha dedotto l'annullabilità delle delibere Controparte_1 condominiali di ripartizione delle spese del 31.08.2019 per non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione dell'assemblea né i verbali di approvazione dei prospetti di ripartizione delle spese ingiunte ed il bilancio consuntivo, precisando di aver impugnato le delibere condominiali in un separato giudizio.
Si costitutiva il , eccependo in via pregiudiziale la Controparte_1 nullità della citazione. In via preliminare ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, specificando sul punto che si tratta invero di rappresentanza processuale. Ha dedotto di aver la rappresentanza a stare in giudizio in forza della deliberazione assembleare a far data dal 28 agosto 2016. Ha inoltre precisato che nel caso in cui si debba agire per la riscossione delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Ha inoltre contestato la carenza di legittimazione passiva del , sull'assunto Pt_1 che lo stesso ha diverse volte partecipato alle assemblee condominiali, rivestendone in alcuni casi la presidenza e che in ogni caso per espressa previsione dell'art. 1117
c.c. le disposizioni sul condominio negli edifici si applicano in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici abbiano parti comuni, quali nel caso di specie i cancelli di ingresso e di uscita al complesso immobiliare, le strade di transito all'interno di esso e gli impianti idrico, fognario e di illuminazione delle parti comuni.
Nel merito ha contestato l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e ha dedotto di aver notificato al l'avviso Pt_1 di convocazione dell'assemblea con missiva del 02.08.2019 nonché di avergli trasmesso il relativo verbale con missiva del 05.09.2019 e che con successive pagina 2 di 10 missive del 14.11.2019, 26.06.2020 e 14.07.2020 gli veniva intimato il pagamento delle quote condominiali di sua spettanza. Ha inoltre specificato che in ogni caso il non ha impugnato la delibera assembleare nei tempi e nei modi previsti Pt_1 dall'art. 1137 c.c., formulando domanda riconvenzionale nell'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 2099/2022, rigettava la spiegata opposizione e statuiva la dovutezza delle somme ingiunte, posto che, da un lato, il aveva dimostrato per facta concludentia di far parte del Pt_1 Controparte_1
e dall'altro che quest'ultimo condominio aveva provato di aver
[...] regolarmente notificato sia la convocazione dell'assemblea per il giorno 31.08.2019 sia il verbale redatto in seno alla stessa con cui venivano stabiliti i prospetti di ripartizione delle spese ingiunte.
Proponeva pertanto appello , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di
Pace ha erroneamente stabilito che l'immobile di sua proprietà fa parte del
, trattandosi di una villa indipendente che non ha Controparte_1 spazi in comune con gli edifici deli altri condomini e che sul punto non è sufficiente aver partecipato alle assemblee condominiali.
Ha inoltre chiesto la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 66 disp.att.c.c. nella parte in cui erroneamente il Giudice di pace ha stabilito che vi è prova che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il 31.08.19 per l'approvazione delle spese ingiunte, sia stato comunicato all'odierno appellante.
Ha specificato sul punto che le comunicazioni de quo sono state inviate tramite email ad un indirizzo sconosciuto e che in ogni caso il non ha prodotto CP_1 alcuna prova della ricezione.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 333/2020 emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia e, per l'effetto, - condannare il
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da Controparte_3 distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
pagina 3 di 10 Si è costituito il che in via del tutto preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché spiegato contro una sentenza inappellabile, in quanto pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità.
Sul punto ha rilevato che la sentenza che controparte ha gravato con l'appello è quella con la quale è stato definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
333/2020 dell'importo di € 883,47, che pertanto ha determinato il valore del giudizio di primo grado. Ha rilevato che secondo il disposto di cui all'art. 113, II comma,
C.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, fatte salve le cause relative ai contratti conclusi per moduli o formulari (art. 1342 C.c.), nel cui ambito non rientra quella definita con la sentenza impugnata.
Tale disposizione è espressamente richiamata dall'art. 339, II comma, C.p.c., nel quale è stabilito che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”.
Ciò posto ha dedotto che parte appellante non ha denunciato nessuna di esse, lamentando solo la violazione dell'art. 115 C.p.c. e dell'art. 66, III comma, Disp. Att.
C.c., norme che non rientrano tra quelle sul procedimento, non assurgono a norme costituzionali o comunitarie, né attengono ai principi regolatori della materia (nel caso che ci occupa il condominio). Con particolare riguardo all'asserita violazione dell'art. 66, III comma Disp. Att. C.c., ha evidenziato che detta norma, pur inerente al condominio, non riguarda i principi regolatori della materia, ma semplicemente detta le modalità di comunicazione dell'avviso della convocazione dell'assemblea.
In via subordinata, ha in ogni caso dedotto l'infondatezza dell'appello, evidenziando che per il riconoscimento dell'esistenza delle parti comuni non è necessaria, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, un'espressa previsione di esse nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare (di proprietà esclusiva) per espressa previsione dell'art. 1117, I comma, C.c., vigendo dunque una presunzione di
“condominialità” di tali parti, che può essere superata solo se il titolo disponga diversamente.
pagina 4 di 10 Quanto al secondo profilo di censura, ha rilevato che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 31/0/2019 e il relativo verbale sono stati comunicati all'indirizzo di posta elettronica indicato, all'Amministratore, da fin da Parte_1 quando è entrato a far parte del condominio, per tutte le comunicazioni relative all'amministrazione del condominio e che tale indirizzo è sempre utilizzato anche dallo stesso per le sue comunicazioni all'Amministratore. Ha da ultimo Pt_1 rilevato che nelle fattispecie come quella per cui è causa, è stato lo stesso condomino ad indicare il mezzo attraverso il quale trasmettere le comunicazioni relative all'amministrazione di condominio, chiedendo che esse fossero fatte attraverso tale mezzo e pertanto la comunicazione così fatta è assolutamente valida, avendo rispettato la forma indicata dal CP_1
Per tutti questi motivi ha chiesto di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso una sentenza inappellabile per espressa disposizione di legge (artt. 339, III comma, e 113,
II comma, C.p.c.), dunque fuori dai casi previsti dalla legge, con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c.; e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
C.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 10.12.2024 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello così come proposto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 339 c.p.c. e 113
c.p.c., II comma. Orbene, è pacifico che la sentenza impugnata sia stata pronunciata ex art. 113 c.p.c., II comma, a mente del quale il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, posto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado era di valori pari ad euro 883,47, così come indicato dall'attore nel giudizio di primo grado.
pagina 5 di 10 Deve quindi trovare applicazione l'art. 339 comma terzo c.p.c., secondo cui le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Dunque, chi appelli una sentenza emessa in una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro, come nel caso in esame, ha l'onere di indicare, quale motivo d'appello, la violazione, da parte del giudice di pace, di norme sul procedimento e/o costituzionali, nonché di principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di appello la violazione di norme sul procedimento, né la violazione di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia.
Ed invero, nell'atto d'impugnazione, l'appellante si è limitato a sostenere che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 66 Disp. Att. C.c.
Ebbene, quanto alla violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura non si profila di matrice procedurale, dal momento che non la si può considerare né come norma procedimentale o costituzionale o comunitaria, né come principio regolatore della materia. Si attaglia al caso di specie il principio come chiarito dalla Suprema Corte per cui “la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale” (Cass.
Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Piuttosto, al di là della prospettazione di parte, è fuori discussione che le doglianze attingano la decisione impugnata esclusivamente sul piano del merito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360,
pagina 6 di 10 comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti con-sentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass., n. 23940/2017).
Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, del preteso travisamento nella valutazione delle risultanze istruttorie.
In conclusione, può rilevarsi come qualsivoglia censura afferente la correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice nel percorso valutativo delle prove sia idonea a configurare vizio di motivazione e non violazione di norme sul procedimento.
Non è superfluo aggiungere che la sentenza secondo equità pronunciata dal Giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione, “salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili” (Cass. n. 17897/2011).
Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 66 Disp. Att. C.c., a ben vedere, nella specie il Giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il era stato Pt_1 correttamente informato dello svolgimento dell'assemblea condominiale e che in ogni caso, avrebbe dovuto impugnare la delibera nel termine perentorio stabilito dall'art. 1137 c.c. Anche in tal caso, piuttosto che la violazione di principi informatori della materia, l'appellante ha censurato la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di prime cure, limitandosi ad evidenziare i punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti e, dunque, ha censurato la sentenza per un error in iudicando, inammissibile ai sensi dell'art. 339 co. III c.p.c..
In altre parole, si è in presenza della deduzione di pretesi errores in judicando in senso stretto, che attengono al merito delle questioni controverse, in alcun modo sussumibili in qualcuna delle ipotesi in cui il vigente art. 339, comma 3, cit. consente l'appello a motivi limitati (si veda in tal senso Cass., ord. 5287 / 2012, secondo cui “Il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare,
pagina 7 di 10 in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando".
Dall'altro lato va osservato che la violazione dei principi regolatori della materia che consentono l'appello non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017:) "In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto"). Ed infatti, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Di talché, l'appello che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che, non essendo oggettivizzati in norme, devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione per poi essere verificati dal giudice prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione. (cfr. Cass. 284/07; Cass.
8466/10, richiamate in motivazione nella pronuncia 3005/14; Tribunale Nocera
Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360).
In definitiva l'appello così come proposto va dichiarato inammissibile, ritenendosi assorbite tutte le altre questioni, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 ed € 1,100 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante soccombente in considerazione dell'esito del presente giudizio è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18 L. n.
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1.dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, per come chiarito in parte motiva.
Vibo Valentia, 4 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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