Articolo 12 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 agosto 1966
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Versione
31 dicembre 1998
Art. 12.
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. ((17)) Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .
---------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 1998 n. 417(in G.U. 1a s.s. 30.12.1998 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1998
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