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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 75/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 75/2021 R.G. promossa da:
C.F. e P.I. con sede legale in Cerretto Parte_1 P.IVA_1
Castello (BI), via Quintino Sella n. 19/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dal prof. avv. Tommaso Ubertazzi del foro di Milano, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Milano, corso di Porta Ticinese n. 60
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati
Pasquale Palmieri, PEC e Rossana Email_2
Filacchione, PEC entrambi del foro di Email_3
1 Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, via Monte
Napoleone n. 8
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2020, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 418/2020, emessa dal Tribunale di Vercelli,
pubblicata il 12 ottobre 2020 e non notificata.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui CP_1 Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto fallimento dell'
[...]
comunicato dall'avv. Tommaso Umbertazzi alla Corte e alla Parte_1
parte Appellata, unitamente alla produzione della sentenza di fallimento, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 28 settembre 2022, rilevato non essere intervenuta, sino a quella data, costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
3
R.G. 75/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente - relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 75/2021 R.G. promossa da:
C.F. e P.I. con sede legale in Cerretto Parte_1 P.IVA_1
Castello (BI), via Quintino Sella n. 19/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dal prof. avv. Tommaso Ubertazzi del foro di Milano, PEC , presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Milano, corso di Porta Ticinese n. 60
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati
Pasquale Palmieri, PEC e Rossana Email_2
Filacchione, PEC entrambi del foro di Email_3
1 Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, via Monte
Napoleone n. 8
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2020, l'Appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 418/2020, emessa dal Tribunale di Vercelli,
pubblicata il 12 ottobre 2020 e non notificata.
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui CP_1 Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
A seguito della comunicazione dell'intervenuto fallimento dell'
[...]
comunicato dall'avv. Tommaso Umbertazzi alla Corte e alla Parte_1
parte Appellata, unitamente alla produzione della sentenza di fallimento, questa Corte, nel corso dell'udienza tenutasi in data 28 settembre 2022, rilevato non essere intervenuta, sino a quella data, costituzione volontaria o riassunzione ex artt. 299 ss c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l'evento interruttivo ex artt. 299 ss c.p.c. è stato riconosciuto sussistente da questa Corte, nel corso della predetta udienza, e che la sua sussistenza risultava conosciuta dalle Parti.
Rilevato che, ai sensi del disposto dell'art. 305 c.p.c., il processo interrotto “deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Rilevato che il presente processo non risulta essere stato proseguito né riassunto entro il predetto termine perentorio.
Rilevato che, all'udienza fissata in data 24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, non sono state presentate osservazioni, né diverse
2 richieste delle parti e risulta pertanto confermato in difetto di tempestive iniziative di riassunzione del giudizio.
Rilevato che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarabile anche d'ufficio, ex art. 307 ultimo comma c.p.c..
Ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 305, 307 c.p.c..
Dichiara estinto il presente processo di appello, per mancata riassunzione e prosecuzione dello stesso entro il previsto termine di legge.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
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