Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02876/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno datato 05.10.2021, notificato il 17.12.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9.12.2016 il ricorrente presentava domanda di rilascio della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992. Con provvedimento datato 5 ottobre 2021, notificato il 17.12.2021, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda con la seguente motivazione: “ VISTA l’istanza presentata in data 09.12.2016, con la quale lo straniero di origine algerina Sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-e residente a [...]in -OMISSIS-, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91; CONSIDERATO che dall’istruttoria esperita è emerso che il sopra nominato ha a suo carico una sentenza del Tribunale di Busta Arsizio del 23.05.2018, irrevocabile in data 31.07.2018, per il reato di cui all’art. 4 – comma 1 – della Legge 18.04.1975 n. 110 (porto abusivo d’armi – reato contestato presso l’Aeroporto di Malpensa, durante le operazioni di imbarco, con confisca di n. 2 coltelli); TENUTO CONTO del parere contrario espresso, per la predetta motivazioni, sia dalla Prefettura che dalla Questura di Milano; VISTA la nota ministeriale inserita in CIVES in data 20.11.2020, utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ, mod. e integr.; CONSIDERATO che l’interessato non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è decorso il termine assegnato; ATTESO che la condanna subita è comunque indice di inaffidabilità dell’istante e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza; RITENUTO che l’Amministrazione, nel considerare l’integrazione e la meritevolezza dello straniero ad essere accolto come cittadino, può tenere conto non solo delle condanne penali ma anche sei reati eventualmente prescritti o in altro modo estinti, o con perdono giudiziale, incidendo gli stessi sul giudizio attinente alla persona che può quindi essere ritenuta non affidabile e non 3 integrata nella collettività nazionale, a prescindere dal fatto che gli effetti penali di quella determinata condotta siano stai o meno rimossi; CONSIDERATO che l’eventuale estinzione o il perdono giudiziale non elidono la natura altamente discrezionale della decisione in merito alla concessione della cittadinanza ex art. 9 della L. 91/1992, anche in considerazione del fatto che la stessa non equivale al reato “mai commesso ”; RITENUTO che, pur in presenza di reato eventualmente estinto, la procedura volta all’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi della normativa suindicata, rientra pur sempre in un’attività altamente discrezionale della Pubblica amministrazione che semplicemente può valutare, come in questo caso, lo straniero non meritevole dell’attribuzione di uno status giuridico permanente quale la cittadinanza, che presuppone non soltanto l’interesse da parte del richiedente ed il suo pieno inserimento nella collettività che lo ospita, ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso; RITENUTO che il comportamento dell’istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può sempre essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza; RITENUTO, per quanto precede, che non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana; VISTI la legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ed il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ”.
Avverso tale atto sono mosse le seguenti critiche, contenute in un unico motivo di diritto:
Illegittimità del provvedimento impugnato, violazione dell’art. 3 l. 241/90, carenza di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere .
Si dice che il reato contestato è un reato contravvenzionale, la pena dell’arresto va da 6 mesi a due anni. Il ricorrente è stato trovato in possesso di due c.d. “ coltellini CO ”, che lo stesso deteneva nel bagaglio a mano al momento dell’imbarco presso l’aeroporto di Malpensa. Si trattava di due coltellini regolarmente acquistati come lui stesso documentava al momento dell’accertamento dell’illecito. Non vi è stato un tentativo di occultamento, si è trattato di un fatto di lieve entità. Il Giudice ha ritenuto di applicare la pena nel minimo edittale e di concedere le circostanze attenuanti generiche oltre al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha richiesto al Tribunale di Sorveglianza di Venezia la riabilitazione con urgenza.
Trattandosi, come detto, di un reato contravvenzionale, la cui modalità di condotta non denota alcuna tendenza criminale o inaffidabilità dell’istante, è oggettivo, si dice, che si tratti di un fatto connotato da non particolare gravità.
Si lamenta che è mancata l’attenzione al caso concreto, al percorso di vita antecedente e successivo ai fatti.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza n. 2799/2022; l’appello avverso tale provvedimento è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4579/2022.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va rigettato, poiché il provvedimento censurato si basa sul presupposto che a carico del ricorrente, successivamente alla presentazione dell’istanza, è stata emessa una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per il reato di cui all'art. 4, primo comma, della Legge 18 aprile 1975, n. 110. Non rileva, ai fini del decidere sulla legittimità dell’atto qui gravato, la sentenza di riabilitazione del 2023 (rilevante al più per una nuova istanza da parte del ricorrente), dato che la legittimità del provvedimento va valutata al momento della sua emissione.
La P.A. è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tali da poter escludere che l'inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa. Il fatto penale costituisce uno dei motivi di valutazione dell'istanza e, in disparte l'intervenuta riabilitazione, il dato fattuale costituisce un elemento che deve comunque essere valutato ai fini dell'inserimento del richiedente nel contesto nazionale, atteso che il disvalore sociale del comportamento tenuto, è stato comunque sanzionato per l'accertata antigiuridicità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 10/8/2023, n.13258).
Il reato accertato, per il contesto di luogo di verificazione, è stato idoneo a suscitare particolare allarme con riferimento alla sicurezza del traffico aereo, contesto che comporta particolare attenzione in materia di trasporto di armi negli aeroporti e a bordo degli aeromobili.
Ai fini della valutazione della gravità del fatto, occorre la sua contestualizzazione, sotto questo profilo, l’operato dell’Amministrazione va esente da critiche.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Possono compensarsi le spese, sussistendone sufficienti ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.