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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 477 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• CP_1
con l'avv. AMERICO FRANCESCO
Resistente:
• Controparte_2
con il dott. MIGOTTO FRANCESCO, delegato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per: • Euro 2.500,00 ovvero CP_1 della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia 3. conseguentemente, se del caso anche
a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
• Euro 2.500,00 4. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
5. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del 8/10/2024) Si svolge istanza di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il bonus docenti stante la connessione per materia, quantomeno nei casi di identità del legale delle parti ricorrenti, ciò al precipuo fine di contenere il costo di tali giudizi.
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 adiva l'intestato Tribunale, chiedendo CP_1
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (Doc. 8 e 9), con la conseguente condanna del
[...]
all'accredito della somma complessiva di E 2.500,00 mediante tale Controparte_2 strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si e costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il CP_2 eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, , ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo CP_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_2
In particolare, per gli anni scolastici oggetto del ricorso, ha lavorato:
- nell'A.S. 2020/2021: dal 29/09/2020 al 30/06/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell' A.S. 2021/2022: dal 27/09/2021 al 31/08/2022 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2022/2023: dal 15/09/2022 al 30/06/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2023/2024: dal 12/09/2023 al 30/06/2024 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2024/2025: dal 18/09/2024 al 31/08/2025 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento e privo di ragione oggettiva, poiche ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed e stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come e noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennita rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non e sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosita dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiche un analogo sforzo e richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparita emerge anche dal fatto che la Carta e erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non e stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunita di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attivita didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione CP_2
Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attivita didattica annuale o fino al termine delle attivita , ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e il ricorso e stato notificato Cont sicuramente in data anteriore al 19.12.2024 (data di costituzione del ), rilievi questi che escludono in radice la possibilita di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualita richieste anche alla luce del fatto che il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto in data 12/5/2023 con l'inoltro, da parte della ricorrente, dell'atto Cont di diffida e messa in mora del (Doc 10 E 11).
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non e utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma puo essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimita ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attivita didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalita negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, con contratto a tempo indeterminato in scadenza al 30.06.2026 (doc 1 allegata alla nota conclusiva del 2.11.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di € 2.500,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalita con cui e stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari, e per le sole fasi in cui e stata svolta attivita difensiva, per la consolidata serialita del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente c.f. CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(PN) alla Via Andreis n. 2, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
• condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente CP_2 che liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali, esente dal versamento per CU (per come dichiarato in atti) con distrazione a favore del Procuratore antistatario
Pordenone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 477 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• CP_1
con l'avv. AMERICO FRANCESCO
Resistente:
• Controparte_2
con il dott. MIGOTTO FRANCESCO, delegato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per: • Euro 2.500,00 ovvero CP_1 della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia 3. conseguentemente, se del caso anche
a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
• Euro 2.500,00 4. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
5. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del 8/10/2024) Si svolge istanza di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il bonus docenti stante la connessione per materia, quantomeno nei casi di identità del legale delle parti ricorrenti, ciò al precipuo fine di contenere il costo di tali giudizi.
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 adiva l'intestato Tribunale, chiedendo CP_1
l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (Doc. 8 e 9), con la conseguente condanna del
[...]
all'accredito della somma complessiva di E 2.500,00 mediante tale Controparte_2 strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Si e costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il CP_2 eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, , ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo CP_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_2
In particolare, per gli anni scolastici oggetto del ricorso, ha lavorato:
- nell'A.S. 2020/2021: dal 29/09/2020 al 30/06/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell' A.S. 2021/2022: dal 27/09/2021 al 31/08/2022 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2022/2023: dal 15/09/2022 al 30/06/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2023/2024: dal 12/09/2023 al 30/06/2024 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
- nell'A.S. 2024/2025: dal 18/09/2024 al 31/08/2025 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualita di docente supplente fino al termine delle attivita didattiche presso la Scuola Primaria Montereale "P.david M.turoldo" Montereale Valcellina;
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento e privo di ragione oggettiva, poiche ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed e stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come e noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennita rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non e sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosita dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiche un analogo sforzo e richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparita emerge anche dal fatto che la Carta e erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non e stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunita di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attivita didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione CP_2
Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attivita didattica annuale o fino al termine delle attivita , ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e il ricorso e stato notificato Cont sicuramente in data anteriore al 19.12.2024 (data di costituzione del ), rilievi questi che escludono in radice la possibilita di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualita richieste anche alla luce del fatto che il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto in data 12/5/2023 con l'inoltro, da parte della ricorrente, dell'atto Cont di diffida e messa in mora del (Doc 10 E 11).
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non e utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma puo essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimita ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attivita didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalita negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, con contratto a tempo indeterminato in scadenza al 30.06.2026 (doc 1 allegata alla nota conclusiva del 2.11.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di € 2.500,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalita con cui e stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari, e per le sole fasi in cui e stata svolta attivita difensiva, per la consolidata serialita del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente c.f. CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(PN) alla Via Andreis n. 2, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
• condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
• condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente CP_2 che liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali, esente dal versamento per CU (per come dichiarato in atti) con distrazione a favore del Procuratore antistatario
Pordenone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti