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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, al n. 1998, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” proposta da
, nata il [...], a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to DI COCCO ILARIA, del Foro di Roma
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato il [...], a [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to CAROPPO FRANCESCO, del Foro di Lecce, unitamente e disgiuntamente, all'avv. TORRE ANNA LUCIA, del Foro di Roma
-RESISTENTE- nonché
AVV. LAURA BRUNO, in qualità di Curatore speciale e difensore del minore Persona_1
INTERVENUTO-
[...]
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 22.05.2025.
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio , quale proprio ex coniuge, Parte_1 CP_1 nonché padre del comune figlio (nato il [...]), chiedendo Per_1 che, ai fini della futura regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del ridetto minore, venisse disposto, in revisione del vigente assetto personale, quanto segue, a norma dell'art. 473 bis.39 c.p.c.:
“1) accertare il diritto della sig.ra a vedere liberamente suo Parte_1 figlio senza che siano necessari gli incontri protetti;
2) modificare Per_1
i provvedimenti in vigore, così come indicati in premessa, sancendo l'affido condiviso del minore in luogo del vigente regime di Persona_1 affidamento esclusivo al padre dello stesso 3) disporre il diritto Per_1 materno di visita, che fosse comprensivo di pernotto, così come delineato da questa difesa o, in alternativa, fossero fissati tempi certi di permanenza del figlio presso la madre, tenendo in considerazione lo stato di salute della sig.ra e la necessità di vedere il più possibile il bambino nel breve Pt_1 periodo;
4) ammonire il sig. e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni a favore della sig.ra ”. Pt_1
Narrava che: con provvedimento, depositato il 09.12.2020, il TM di Roma aveva autorizzato gli incontri tra la sig.ra e il minore “con Pt_1 Per_1 modalità protette ed alla presenza di personale specialistico, tra la madre ed il minore, secondo modalità concordate tra il padre e i sanitari che hanno in cura la madre e che tengano conto del disagio derivante al minore da lunghi trasferimenti”; tale peculiare modalità di svolgimento degli incontri tra madre e figlio era stata, invero, disposta, proprio in ragione della condizione di salute della ricorrente, all'epoca ricoverata “per “Depressione Maggiore con sintomi psicotici” presso il Centro riabilitativo Gnosis. Tale depressione era scaturita dalla perdita della secondogenita , morta il primo maggio del Per_2
2017”; inoltre, nel 2018, alla sig.ra , era stato diagnosticato un Pt_1 carcinoma alla mammella sx, in seguito asportato;
con sentenza depositata il
09.11.2022, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalla ricorrente con il sig. nel gennaio 2021, il tumore diagnosticato alla sig.ra era CP_1 Pt_1 ricomparso “con metastasi ossee collocate prevalentemente sulla parte cervicale”; tale condizione aveva limitato notevolmente le funzioni motorie e lo stile di vita della sig.ra ; nonostante il sopraggiunto miglioramento Pt_1 delle condizioni psichiche della sig.ra , il sig. pretendeva che il Pt_1 CP_1 minore incontrasse la madre “solo ed esclusivamente in presenza Per_1 di educatori facenti capo all'equipe affido ; inoltre, il sig. non Per_3 CP_1 consentiva alla sig.ra di poter sentire o videochiamare liberamente il Pt_1 figlio anche gli incontri tra il minore e i parenti materni erano Per_1 ostacolati dal sig. il 27.12.2023, peraltro, la sig.ra era stata CP_1 Pt_1 dimessa dalla Comunità presso cui era in cura, in ragione dell'esito positivo dell'espletato percorso riabilitativo;
in ragione di ciò, erano ormai venute meno le peculiari ragioni in fatto, in considerazione delle quali, erano state disposte le anzidette modalità protette, quanto allo svolgimento degli incontri tra madre e figlio;
la sig.ra era, pertanto, tornata a vivere a casa con la Pt_1 madre;
nonostante ciò, il sig. pretendeva che lo svolgimento dei detti CP_1 incontri continuasse, comunque, ad avvenire in modalità protetta;
dal
05.01.2024, la sig.ra non aveva più visto suo figlio;
da ultimo, Pt_1 oltretutto, la sig.ra aveva avuto un repentino peggioramento delle sue Pt_1 condizioni di salute;
in considerazione di ciò, ovviamente, al minore avrebbe dovuto essere assicurata la possibilità di trascorrere più tempo con la madre.
Nel corso del giudizio, venivano, pertanto, acquisite al procedimento le relazioni rese, rispettivamente, dai SS di Giurdignano (LE), di Ladispoli e di
Roma, “in ordine alle condizioni di vita e di salute del minore Per_1
, alla relazione del minore con la madre e con il padre, alla rispondenza
[...] del collocamento presso i nonni paterni alle esigenze del minore, al regime di collocamento e visita più confacente agli interessi dello stesso” (vedasi provvedimento depositato in data 22.04.2024).
Orbene, con provvedimento depositato in data 17.07.2024, alla luce del contenuto delle relazioni medio tempore rese dai SS di Roma, Prot. 117804, del 14.06.2024, il Giudice delegato disponeva, in via d'urgenza, “che essi
Enti calendarizzassero il diritto di visita madre-minore, anche in difetto di intesa tra le parti, indicando, per il periodo in cui il minore sarebbe stato presso la madre a Roma (nonché nella casa di al mare), le modalità Pt_2 che gli stessi Servizi avrebbero attuato, per supportare madre e minore nella loro frequentazione, nonché per verificare e vigilare sull'andamento della relazione tra gli stessi, dimodoché il diritto di visita si svolgesse senza pregiudizio per il minore”.
In data 14.08.2024, si costituiva il resistente, il quale chiedeva: “1)
Confermare l'affido esclusivo del minore , al padre Persona_1 CP_1 , con collocamento presso i nonni paterni;
2) Accertare il diritto di
[...] visita della Sig.ra , in modalità protetta, con l'attivazione dei Parte_1 servizi sociali competenti per territorio e con esclusione del pernotto, ove non sia acquisita perizia psichiatrica, che accerti che la signora è guarita Pt_1 dalla patologie di cui era affetta;
3) Stabilire un calendario di incontri, che consideri la distanza tra le residenze di madre e figlio e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino;
4) Disporre, a parziale modifica del provvedimento in vigore, un contributo al mantenimento del minore, le cui esigenze con la crescita andranno ad aumentare, nella misura di euro
350,00 mensili, oltre rivalutazione, comprensive di spese straordinarie, che la Signora dovrà corrispondere al Signor o nella maggiore o Pt_1 CP_1 minore somma che l'On.le Tribunale riterrà di liquidare”.
Deduceva che: a seguito della morte della figlia (avvenuta il Per_4
01.05.2017), la sig.ra era entrata “in una profonda e grave crisi Pt_1 depressiva che l'aveva portata in uno stato abbandonico di sé e del piccolo
; nel momento in cui la sig.ra aveva iniziato ad avere Per_1 Pt_1 comportamenti autolesionistici, egli (id est il resistente) aveva cercato degli aiuti;
egli svolgeva la professione di insegnante;
la sig.ra era stata Pt_1 ricoverata, presso la struttura terapeutica riabilitativa “Gnosis Castelluccia”, di Marino, “dopo aver tentato più volte ed in diverso modo il suicidio”; il
Tribunale per i Minorenni era stato coinvolto al fine di regolamentare i rapporti tra il minore e i genitori, tenuto conto delle difficoltà del caso;
attualmente, egli viveva, unitamente al minore, in Giurdignano;
egli faceva il possibile per portare il figlio dalla madre a Roma.
In sede di udienza del 10.12.2024, il Giudice delegato, evidenziata la necessità di predisporre un calendario provvisorio degli incontri tra madre e figlio minore, unitamente alla necessità di affidare al padre il compito di provvedere ai trasporti del figlio, da Giurdignano a Roma, alla luce delle precarie condizioni di salute della madre, disponeva quanto segue:
“DISPONE, quanto agli incontri, quanto di seguito: il minore si intratterrà, continuativamente, con la madre, in Roma, per tutto il periodo coincidente con le imminenti vacanze natalizie, dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, fino al con la possibilità, per il padre, di vedere il figlio e di intrattenersi con lo stesso, per quasi tutta la giornata, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, sicché, nel giorno della Epifania, in tarda mattinata, cioè alle ore 13,00, compatibilmente con gli orari ferroviari, il padre provvederà al prelevamento del minore e al suo riaccompagnamento in Giurdignano;
DISPONE, sempre in relazione al periodo delle vacanze di
Natale, che un parente del minore del ramo materno, la cui identità verrà comunicata al padre, almeno tre gg. prima, provvederà al prelevamento del minore da Giurdignano, e, invece, che il padre provvederà al suo riaccompagnamento;
ESTENDE il predetto regime di incontri anche alle vacanze pasquali, prevedendo, sin da ora, che il minore dovrà ripartire da
Roma, per Lecce, nel pomeriggio del Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il minore potrà intrattenersi, continuativamente, con la madre, a partire dalla sera del Venerdì Santo;
la madre potrà, inoltre, vedere il minore e intrattenersi continuativamente con lo stesso, per almeno due fine settimana al mese, con la precisazione che la partenza da Giurdignano dovrà avvenire nel pomeriggio di venerdì, onde consentire la permanenza continuativa del minore con la madre, per almeno l'intera giornata del sabato e almeno metà giornata della domenica successiva;
DISPONE che, quanto agli incontri materni inframensili, così come sopra previsti, provvedano, a turno, agli incombenti, rispettivamente, del prelevamento da Giurdignano, della consegna alla madre in Roma del minore, e, poi, al suo sicuro riaccompagnamento, in Giurdignano, una volta, lo stesso padre, il quale si farà carico degli oneri economici degli spostamenti correlati alle visite, e, un'altra volta, la nonna materna, o altro parente del ramo parentale materno, sia esso parente in linea retta o parente in linea collaterale, che abbia a riscuotere la fiducia della madre;
quale curatore speciale del Pt_3 minore, l'Avv. Laura Bruno, affinché la stessa possa costituirsi in giudizio, nelle more dell'udienza di prosieguo, nella duplice veste di Curatore e difensore del minore, e possa procedere, nel più breve tempo possibile, all'ascolto del minore, raccogliendone desideri, aspirazioni, progetti e preoccupazioni;
EVIDENZIA la provvisorietà del disposto regime di incontri”.
In data 14.01.2025, si costituiva in giudizio il nominato Curatore speciale del minore, Avv. Laura Bruno, la quale chiedeva disporsi l'ascolto del detto minore. All'udienza del 22.05.2025, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le rispettive conclusioni, chiedendo, concordemente, emettersi un provvedimento di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, stante il sopravvenuto decesso, nelle more della detta udienza, della ricorrente Pt_1
(avvenuto in data 02.02.2025).
[...]
Il Giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di emissione di un provvedimento di formale definizione del giudizio, che contenga l'espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere, in relazione a tutte le questioni controverse, di cui le parti hanno, per l'appunto, dibattuto, prima che sopraggiungesse la dipartita della genitrice,
l'intervenuto decesso di , avvenuto il 02.02.2025, Parte_1 Parte_1 ha, infatti, determinato il venir meno di tutte le ragioni sostanziali del contenzioso che ha visto contrapposti i due genitori del piccolo in Per_1 relazione alle rispettive richieste conclusive, così come formulate nei propri atti introduttivi e, quindi, reiterate nei successivi atti difensivi e verbali di udienza.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, conformemente, del resto, a quanto espressamente e congiuntamente richiesto nel verbale di udienza del 22.05.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 1998/2024 R.G., introdotto, in data 21.03.2024, con domanda proposta da contro Parte_1
, così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento definitorio a tutti gli Enti già officiati del caso. Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, al n. 1998, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” proposta da
, nata il [...], a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to DI COCCO ILARIA, del Foro di Roma
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato il [...], a [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to CAROPPO FRANCESCO, del Foro di Lecce, unitamente e disgiuntamente, all'avv. TORRE ANNA LUCIA, del Foro di Roma
-RESISTENTE- nonché
AVV. LAURA BRUNO, in qualità di Curatore speciale e difensore del minore Persona_1
INTERVENUTO-
[...]
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 22.05.2025.
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio , quale proprio ex coniuge, Parte_1 CP_1 nonché padre del comune figlio (nato il [...]), chiedendo Per_1 che, ai fini della futura regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti del ridetto minore, venisse disposto, in revisione del vigente assetto personale, quanto segue, a norma dell'art. 473 bis.39 c.p.c.:
“1) accertare il diritto della sig.ra a vedere liberamente suo Parte_1 figlio senza che siano necessari gli incontri protetti;
2) modificare Per_1
i provvedimenti in vigore, così come indicati in premessa, sancendo l'affido condiviso del minore in luogo del vigente regime di Persona_1 affidamento esclusivo al padre dello stesso 3) disporre il diritto Per_1 materno di visita, che fosse comprensivo di pernotto, così come delineato da questa difesa o, in alternativa, fossero fissati tempi certi di permanenza del figlio presso la madre, tenendo in considerazione lo stato di salute della sig.ra e la necessità di vedere il più possibile il bambino nel breve Pt_1 periodo;
4) ammonire il sig. e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni a favore della sig.ra ”. Pt_1
Narrava che: con provvedimento, depositato il 09.12.2020, il TM di Roma aveva autorizzato gli incontri tra la sig.ra e il minore “con Pt_1 Per_1 modalità protette ed alla presenza di personale specialistico, tra la madre ed il minore, secondo modalità concordate tra il padre e i sanitari che hanno in cura la madre e che tengano conto del disagio derivante al minore da lunghi trasferimenti”; tale peculiare modalità di svolgimento degli incontri tra madre e figlio era stata, invero, disposta, proprio in ragione della condizione di salute della ricorrente, all'epoca ricoverata “per “Depressione Maggiore con sintomi psicotici” presso il Centro riabilitativo Gnosis. Tale depressione era scaturita dalla perdita della secondogenita , morta il primo maggio del Per_2
2017”; inoltre, nel 2018, alla sig.ra , era stato diagnosticato un Pt_1 carcinoma alla mammella sx, in seguito asportato;
con sentenza depositata il
09.11.2022, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalla ricorrente con il sig. nel gennaio 2021, il tumore diagnosticato alla sig.ra era CP_1 Pt_1 ricomparso “con metastasi ossee collocate prevalentemente sulla parte cervicale”; tale condizione aveva limitato notevolmente le funzioni motorie e lo stile di vita della sig.ra ; nonostante il sopraggiunto miglioramento Pt_1 delle condizioni psichiche della sig.ra , il sig. pretendeva che il Pt_1 CP_1 minore incontrasse la madre “solo ed esclusivamente in presenza Per_1 di educatori facenti capo all'equipe affido ; inoltre, il sig. non Per_3 CP_1 consentiva alla sig.ra di poter sentire o videochiamare liberamente il Pt_1 figlio anche gli incontri tra il minore e i parenti materni erano Per_1 ostacolati dal sig. il 27.12.2023, peraltro, la sig.ra era stata CP_1 Pt_1 dimessa dalla Comunità presso cui era in cura, in ragione dell'esito positivo dell'espletato percorso riabilitativo;
in ragione di ciò, erano ormai venute meno le peculiari ragioni in fatto, in considerazione delle quali, erano state disposte le anzidette modalità protette, quanto allo svolgimento degli incontri tra madre e figlio;
la sig.ra era, pertanto, tornata a vivere a casa con la Pt_1 madre;
nonostante ciò, il sig. pretendeva che lo svolgimento dei detti CP_1 incontri continuasse, comunque, ad avvenire in modalità protetta;
dal
05.01.2024, la sig.ra non aveva più visto suo figlio;
da ultimo, Pt_1 oltretutto, la sig.ra aveva avuto un repentino peggioramento delle sue Pt_1 condizioni di salute;
in considerazione di ciò, ovviamente, al minore avrebbe dovuto essere assicurata la possibilità di trascorrere più tempo con la madre.
Nel corso del giudizio, venivano, pertanto, acquisite al procedimento le relazioni rese, rispettivamente, dai SS di Giurdignano (LE), di Ladispoli e di
Roma, “in ordine alle condizioni di vita e di salute del minore Per_1
, alla relazione del minore con la madre e con il padre, alla rispondenza
[...] del collocamento presso i nonni paterni alle esigenze del minore, al regime di collocamento e visita più confacente agli interessi dello stesso” (vedasi provvedimento depositato in data 22.04.2024).
Orbene, con provvedimento depositato in data 17.07.2024, alla luce del contenuto delle relazioni medio tempore rese dai SS di Roma, Prot. 117804, del 14.06.2024, il Giudice delegato disponeva, in via d'urgenza, “che essi
Enti calendarizzassero il diritto di visita madre-minore, anche in difetto di intesa tra le parti, indicando, per il periodo in cui il minore sarebbe stato presso la madre a Roma (nonché nella casa di al mare), le modalità Pt_2 che gli stessi Servizi avrebbero attuato, per supportare madre e minore nella loro frequentazione, nonché per verificare e vigilare sull'andamento della relazione tra gli stessi, dimodoché il diritto di visita si svolgesse senza pregiudizio per il minore”.
In data 14.08.2024, si costituiva il resistente, il quale chiedeva: “1)
Confermare l'affido esclusivo del minore , al padre Persona_1 CP_1 , con collocamento presso i nonni paterni;
2) Accertare il diritto di
[...] visita della Sig.ra , in modalità protetta, con l'attivazione dei Parte_1 servizi sociali competenti per territorio e con esclusione del pernotto, ove non sia acquisita perizia psichiatrica, che accerti che la signora è guarita Pt_1 dalla patologie di cui era affetta;
3) Stabilire un calendario di incontri, che consideri la distanza tra le residenze di madre e figlio e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del bambino;
4) Disporre, a parziale modifica del provvedimento in vigore, un contributo al mantenimento del minore, le cui esigenze con la crescita andranno ad aumentare, nella misura di euro
350,00 mensili, oltre rivalutazione, comprensive di spese straordinarie, che la Signora dovrà corrispondere al Signor o nella maggiore o Pt_1 CP_1 minore somma che l'On.le Tribunale riterrà di liquidare”.
Deduceva che: a seguito della morte della figlia (avvenuta il Per_4
01.05.2017), la sig.ra era entrata “in una profonda e grave crisi Pt_1 depressiva che l'aveva portata in uno stato abbandonico di sé e del piccolo
; nel momento in cui la sig.ra aveva iniziato ad avere Per_1 Pt_1 comportamenti autolesionistici, egli (id est il resistente) aveva cercato degli aiuti;
egli svolgeva la professione di insegnante;
la sig.ra era stata Pt_1 ricoverata, presso la struttura terapeutica riabilitativa “Gnosis Castelluccia”, di Marino, “dopo aver tentato più volte ed in diverso modo il suicidio”; il
Tribunale per i Minorenni era stato coinvolto al fine di regolamentare i rapporti tra il minore e i genitori, tenuto conto delle difficoltà del caso;
attualmente, egli viveva, unitamente al minore, in Giurdignano;
egli faceva il possibile per portare il figlio dalla madre a Roma.
In sede di udienza del 10.12.2024, il Giudice delegato, evidenziata la necessità di predisporre un calendario provvisorio degli incontri tra madre e figlio minore, unitamente alla necessità di affidare al padre il compito di provvedere ai trasporti del figlio, da Giurdignano a Roma, alla luce delle precarie condizioni di salute della madre, disponeva quanto segue:
“DISPONE, quanto agli incontri, quanto di seguito: il minore si intratterrà, continuativamente, con la madre, in Roma, per tutto il periodo coincidente con le imminenti vacanze natalizie, dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, fino al con la possibilità, per il padre, di vedere il figlio e di intrattenersi con lo stesso, per quasi tutta la giornata, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, sicché, nel giorno della Epifania, in tarda mattinata, cioè alle ore 13,00, compatibilmente con gli orari ferroviari, il padre provvederà al prelevamento del minore e al suo riaccompagnamento in Giurdignano;
DISPONE, sempre in relazione al periodo delle vacanze di
Natale, che un parente del minore del ramo materno, la cui identità verrà comunicata al padre, almeno tre gg. prima, provvederà al prelevamento del minore da Giurdignano, e, invece, che il padre provvederà al suo riaccompagnamento;
ESTENDE il predetto regime di incontri anche alle vacanze pasquali, prevedendo, sin da ora, che il minore dovrà ripartire da
Roma, per Lecce, nel pomeriggio del Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il minore potrà intrattenersi, continuativamente, con la madre, a partire dalla sera del Venerdì Santo;
la madre potrà, inoltre, vedere il minore e intrattenersi continuativamente con lo stesso, per almeno due fine settimana al mese, con la precisazione che la partenza da Giurdignano dovrà avvenire nel pomeriggio di venerdì, onde consentire la permanenza continuativa del minore con la madre, per almeno l'intera giornata del sabato e almeno metà giornata della domenica successiva;
DISPONE che, quanto agli incontri materni inframensili, così come sopra previsti, provvedano, a turno, agli incombenti, rispettivamente, del prelevamento da Giurdignano, della consegna alla madre in Roma del minore, e, poi, al suo sicuro riaccompagnamento, in Giurdignano, una volta, lo stesso padre, il quale si farà carico degli oneri economici degli spostamenti correlati alle visite, e, un'altra volta, la nonna materna, o altro parente del ramo parentale materno, sia esso parente in linea retta o parente in linea collaterale, che abbia a riscuotere la fiducia della madre;
quale curatore speciale del Pt_3 minore, l'Avv. Laura Bruno, affinché la stessa possa costituirsi in giudizio, nelle more dell'udienza di prosieguo, nella duplice veste di Curatore e difensore del minore, e possa procedere, nel più breve tempo possibile, all'ascolto del minore, raccogliendone desideri, aspirazioni, progetti e preoccupazioni;
EVIDENZIA la provvisorietà del disposto regime di incontri”.
In data 14.01.2025, si costituiva in giudizio il nominato Curatore speciale del minore, Avv. Laura Bruno, la quale chiedeva disporsi l'ascolto del detto minore. All'udienza del 22.05.2025, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le rispettive conclusioni, chiedendo, concordemente, emettersi un provvedimento di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, stante il sopravvenuto decesso, nelle more della detta udienza, della ricorrente Pt_1
(avvenuto in data 02.02.2025).
[...]
Il Giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Merita senz'altro di essere accolta, in questa sede, la concorde richiesta di emissione di un provvedimento di formale definizione del giudizio, che contenga l'espressa declaratoria di cessazione della materia del contendere, in relazione a tutte le questioni controverse, di cui le parti hanno, per l'appunto, dibattuto, prima che sopraggiungesse la dipartita della genitrice,
l'intervenuto decesso di , avvenuto il 02.02.2025, Parte_1 Parte_1 ha, infatti, determinato il venir meno di tutte le ragioni sostanziali del contenzioso che ha visto contrapposti i due genitori del piccolo in Per_1 relazione alle rispettive richieste conclusive, così come formulate nei propri atti introduttivi e, quindi, reiterate nei successivi atti difensivi e verbali di udienza.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, conformemente, del resto, a quanto espressamente e congiuntamente richiesto nel verbale di udienza del 22.05.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 1998/2024 R.G., introdotto, in data 21.03.2024, con domanda proposta da contro Parte_1
, così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento definitorio a tutti gli Enti già officiati del caso. Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore