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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54452 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 26/06/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAOLILLO DANILO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/04/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VIOLI FERRARI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
25/04/2001 ha contratto matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione sono nate le figlie (Roma, CP_1 Per_1
14/01/2003) e (Roma, 22/03/2007), ha dedotto che con decreto del Per_2
13/12/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, lo stesso è
obbligato a corrispondere alla , a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento delle due figlie, la somma mensile di euro 500,00, entrambi i genitori sono onerati dal pagamento delle spese extra afferenti le figlie in eguale misura, la casa familiare, sita in Roma Via dei Monti Tiburtini n.
510, in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno e gravata da mutuo cointestato, è assegnata alla moglie che vi abita unitamente alle figlie comuni;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal per Pt_1
le due figlie ad euro 700,00 mensili. 3
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e preso atto della disponibilità del ricorrente a corrispondere alla la CP_1
somma mensile di euro 650,00 per il mantenimento di e in Per_1 Per_2
via provvisoria ha confermato i provvedimenti separativi come vigenti,
eccezion fatta per l'importo dell'assegno di mantenimento per le due figlie che ha fissato in euro 650,00 mensili da marzo 2023; quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 10527/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza del 17/03/2024, il giudice istruttore, preso atto che in data 25/10/2023 è stata assunta con contratto di apprendista barista Per_1
part time, inquadrata al 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con retribuzione netta mensile pari a circa euro 600,00 per il primo anno, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto la riduzione ad euro 200,00 mensili con decorrenza da marzo 2024 dell'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre per . Per_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 28/01/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla memoria di replica ex art. Controparte_1
190 c.p.c. in quanto trattasi di produzione tardiva e non autorizzata.
La stessa, resistente, peraltro, non ha prodotto entro il termine assegnato dal giudice istruttore tutta la documentazione dal medesimo richiesta in vista della decisione della causa, non avendo allegato neanche la 4
dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, sì da non consentire al collegio di conoscere l'effettiva e complessiva situazione economico-
patrimoniale della medesima.
Nel merito, essendo stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, non avendo alcuno dei coniugi proposto domanda di assegno divorzile ed essendo entrambe le figlie maggiorenni, il collegio è chiamato a disciplinare unicamente il mantenimento di (2003), parzialmente autonoma, e (2007), Per_1 Per_2
entrambe conviventi con la madre alla quale va assegnata anche in questa sede la casa familiare di cui nelle more del giudizio la stessa è divenuta piena ed unica proprietaria avendo acquistato dall'ex coniuge la quota di proprietà del medesimo, circostanza dedotta solo negli scritti conclusionali e successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo il Tribunale, rilevato che non è intervenuto alcun significativo e rilevante mutamento nella condizione delle figlie, ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il padre
è tenuto a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base marzo 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di , occupata part time in forza di Per_1
contratto di apprendistato con retribuzione netta mensile pari a circa euro
700,00, nonché la somma mensile di euro 325,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base marzo 2023, a titolo di contributo per il mantenimento di fermo l'onere di ambo i genitori di Per_2
contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro Per_2
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014. 5
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge, infatti, che il ricorrente ha percepito nel 2023 una retribuzione netta mensile pari a circa euro 2.900,00
su dodici mensilità, analoga a quella percepita nel biennio precedente (2021-
2022), mentre la resistente nello stesso arco temporale ha percepito una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.600,00 su dodici mensilità e recentemente, anche grazie all'aiuto della famiglia d'origine, è divenuta piena proprietaria della casa di abitazione per la quale corrisponde un mutuo di circa euro 500,00 mensili, mutuo precedentemente cointestato e corrisposto pro quota anche dal Pt_1
Per completezza mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente di versamento diretto, in favore di
, dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, dovendo tale Per_1
domanda essere proposta direttamente dalla figlia ed essendo del tutto irrilevante lo scritto di allegato dal ricorrente. Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54452/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori e le condizioni separative, dispone che a far data dal mese di marzo 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2 6
(2007), la somma mensile di euro 325,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2023, e condanna il al Pt_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori e le condizioni separative, dispone che a far data dal mese di marzo 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
(2003), la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al Pt_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_1 Per_2
suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare alla resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54452 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 26/06/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAOLILLO DANILO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/04/1976), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VIOLI FERRARI CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
25/04/2001 ha contratto matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione sono nate le figlie (Roma, CP_1 Per_1
14/01/2003) e (Roma, 22/03/2007), ha dedotto che con decreto del Per_2
13/12/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, lo stesso è
obbligato a corrispondere alla , a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento delle due figlie, la somma mensile di euro 500,00, entrambi i genitori sono onerati dal pagamento delle spese extra afferenti le figlie in eguale misura, la casa familiare, sita in Roma Via dei Monti Tiburtini n.
510, in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno e gravata da mutuo cointestato, è assegnata alla moglie che vi abita unitamente alle figlie comuni;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal per Pt_1
le due figlie ad euro 700,00 mensili. 3
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e preso atto della disponibilità del ricorrente a corrispondere alla la CP_1
somma mensile di euro 650,00 per il mantenimento di e in Per_1 Per_2
via provvisoria ha confermato i provvedimenti separativi come vigenti,
eccezion fatta per l'importo dell'assegno di mantenimento per le due figlie che ha fissato in euro 650,00 mensili da marzo 2023; quindi ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 10527/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con ordinanza del 17/03/2024, il giudice istruttore, preso atto che in data 25/10/2023 è stata assunta con contratto di apprendista barista Per_1
part time, inquadrata al 5° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con retribuzione netta mensile pari a circa euro 600,00 per il primo anno, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha disposto la riduzione ad euro 200,00 mensili con decorrenza da marzo 2024 dell'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre per . Per_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 28/01/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla resistente alla memoria di replica ex art. Controparte_1
190 c.p.c. in quanto trattasi di produzione tardiva e non autorizzata.
La stessa, resistente, peraltro, non ha prodotto entro il termine assegnato dal giudice istruttore tutta la documentazione dal medesimo richiesta in vista della decisione della causa, non avendo allegato neanche la 4
dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, sì da non consentire al collegio di conoscere l'effettiva e complessiva situazione economico-
patrimoniale della medesima.
Nel merito, essendo stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, non avendo alcuno dei coniugi proposto domanda di assegno divorzile ed essendo entrambe le figlie maggiorenni, il collegio è chiamato a disciplinare unicamente il mantenimento di (2003), parzialmente autonoma, e (2007), Per_1 Per_2
entrambe conviventi con la madre alla quale va assegnata anche in questa sede la casa familiare di cui nelle more del giudizio la stessa è divenuta piena ed unica proprietaria avendo acquistato dall'ex coniuge la quota di proprietà del medesimo, circostanza dedotta solo negli scritti conclusionali e successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo il Tribunale, rilevato che non è intervenuto alcun significativo e rilevante mutamento nella condizione delle figlie, ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il padre
è tenuto a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base marzo 2024, a titolo di contributo per il mantenimento di , occupata part time in forza di Per_1
contratto di apprendistato con retribuzione netta mensile pari a circa euro
700,00, nonché la somma mensile di euro 325,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base marzo 2023, a titolo di contributo per il mantenimento di fermo l'onere di ambo i genitori di Per_2
contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
e con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro Per_2
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014. 5
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge, infatti, che il ricorrente ha percepito nel 2023 una retribuzione netta mensile pari a circa euro 2.900,00
su dodici mensilità, analoga a quella percepita nel biennio precedente (2021-
2022), mentre la resistente nello stesso arco temporale ha percepito una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.600,00 su dodici mensilità e recentemente, anche grazie all'aiuto della famiglia d'origine, è divenuta piena proprietaria della casa di abitazione per la quale corrisponde un mutuo di circa euro 500,00 mensili, mutuo precedentemente cointestato e corrisposto pro quota anche dal Pt_1
Per completezza mette conto evidenziare che non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente di versamento diretto, in favore di
, dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, dovendo tale Per_1
domanda essere proposta direttamente dalla figlia ed essendo del tutto irrilevante lo scritto di allegato dal ricorrente. Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54452/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori e le condizioni separative, dispone che a far data dal mese di marzo 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2 6
(2007), la somma mensile di euro 325,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2023, e condanna il al Pt_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori e le condizioni separative, dispone che a far data dal mese di marzo 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
(2003), la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al Pt_1
versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_1 Per_2
suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare alla resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi