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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 31/07/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Titoli di ha pronunciato seguente credito
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 12/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BOSCAROL MARCO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. OSLER ALESSANDRO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1186/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.12.2023.
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
nel merito
1. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni già proposte (anche in via istruttoria con la comparsa di costituzione in giudizio di primo grado e con le successive memorie) confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
2. condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di Euro 50.009,34 a titolo di Parte_1
capitale e spese di protesto, oltre interessi fino al saldo;
3. valutare il comportamento processuale ed anteriore di e sanzionarlo ex art 96, commi 1, 2 e 3 Controparte_1
C.P.C.;
in ogni caso
- condannare l'appellata alla integrale rifusione dei diritti,
onorari, spese ed accessori di causa, oltre Cap ed Iva come per
Legge.
Del procuratore di parte appellata:
1. in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto nell'interesse di stante il Parte_1
mancato ossequio da parte dell'appellante delle prescrizioni di cui all'articolo 342 c.p.c.;
2 2. in via principale: rigettare i motivi d'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano di Parte_1
data 21 dicembre 2023, n. 1186/2023 in quanto infondati in diritto ed in fatto, e, per l'effetto, confermare il provvedimento decisorio del Tribunale di Bolzano impugnato dall'appellante
(sentenza del Tribunale di Bolzano di data 21 dicembre 2023, n.
1186/2023);
3. in via subordinata: stante l'avvenuta proposizione tempestiva nel giudizio di primo grado di querela di falso, ai sensi dell'articolo 221 e seguenti c.p.c. ed avente ad oggetto le tre scritture private rappresentate dalle tre cambiali prodotte da in sede monitoria, procedere ai sensi dell'articolo Parte_1
222 e seguenti c.p.c. così come richiesto nell'interesse dell'odierna appellata nelle conclusioni del giudizio di primo grado;
4. con vittoria integrale dell'appellata relativamente alle spese e competenze dei giudizi di primo e di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 1186/2023 del 21.12.2023, con la quale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1671/2022 e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti Controparte_1
3 dell'opposto Parte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando: Pt_1
1. “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione” per una, a suo dire, scorretta ricostruzione dei fatti e per aver il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo opposto sostenendo che l'odierno appellante, quale giratario dei tre titoli cambiari azionati in sede monitoria, aveva omesso di allegare e provare un rapporto diretto con Controparte_1
così come anche il fondamento del credito del prenditore nei confronti dell'emittente; Parte_2
- “omessa valutazione di elementi fondamentali della
causa” per non aver, a suo dire, il Tribunale tenuto in adeguata considerazione il fatto che la prescrizione dell'azione causale era da ascriversi all'avvenuto temporaneo sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria delle cambiali oggetto di causa.
Chiedeva, quindi la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto da
[...]
nonché la condanna di quest'ultima al pagamento CP_1
in suo favore dell'importo di € 50.009,34 per capitale e spese sostenute per il protesto, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la signora contestando CP_1
le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
All'udienza del 19.02.2025, tenutasi in trattazione scritta
4 ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'assunto dell'appellante per cui l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.c.,
grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti,
nel caso in esame non coglie nel segno.
Infatti, secondo i principi ormai unanimemente adottati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. solo a titolo esemplificativo Cass. civ. n. 22186/2014; Cass. civ. n.
26334/2016), la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante e il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c..
Pertanto, l'inversione dell'onere della prova (astrazione processuale) non vale se non nei confronti del diretto debitore.
Tale conclusione non può trovare smentita nemmeno nel principio ricordato dall'appellante secondo cui “il mero
possessore di un titolo di credito cartolare, che non ne risulti né
5 prenditore, né giratario, deve provare, per esigerne il pagamento,
l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito” e dal quale vorrebbe far discendere che il prenditore e il giratario non devono (mai) fornire alcuna prova in ordine alla promessa di pagamento.
Tale conclusione è errata tenuto conto del fatto che l'inversione dell'onere della prova vale solo nei confronti del proprio diretto debitore. Quindi, per il giratario varrà solo nei confronti dell'immediato girante e per quanto riguarda il caso in esame, non varrà nel rapporto tra l'emittente CP_1
e il giratario il cui diretto debitore è
[...] Parte_1
Parte_2
2. In conclusione, considerato che il titolo cambiario è
inidoneo, di per sé, a costituire il fondamento del credito e seppure ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo debba intendersi per prova scritta qualsiasi documento che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, risulti astrattamente attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato,
come le cambiali di cui è causa, nel successivo giudizio di opposizione è comunque onere del creditore opposto fornire la prova del rapporto sottostante.
Considerato che il signor non ha mai offerto di Pt_1
provare, ma nemmeno dedotto quale fosse il rapporto sottostante, mentre l'attrice opponente in primo grado ha da subito contestato l'esistenza del rapporto causale fra essa
6 medesima e così come anche di quello Parte_2
cartolare che l'appellante assume come derivato proprio da quel rapporto causale, non è possibile nessuna valutazione in merito e ogni altra questione, tra cui l'eccezione di prescrizione, risulta assorbita.
3. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza di le spese del Parte_1
presente giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante alla signora
. Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1186/2023 del 21.12.2023 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da
7 parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 9 aprile 2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Titoli di ha pronunciato seguente credito
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 12/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BOSCAROL MARCO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. OSLER ALESSANDRO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1186/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.12.2023.
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
nel merito
1. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni già proposte (anche in via istruttoria con la comparsa di costituzione in giudizio di primo grado e con le successive memorie) confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
2. condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di Euro 50.009,34 a titolo di Parte_1
capitale e spese di protesto, oltre interessi fino al saldo;
3. valutare il comportamento processuale ed anteriore di e sanzionarlo ex art 96, commi 1, 2 e 3 Controparte_1
C.P.C.;
in ogni caso
- condannare l'appellata alla integrale rifusione dei diritti,
onorari, spese ed accessori di causa, oltre Cap ed Iva come per
Legge.
Del procuratore di parte appellata:
1. in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto nell'interesse di stante il Parte_1
mancato ossequio da parte dell'appellante delle prescrizioni di cui all'articolo 342 c.p.c.;
2 2. in via principale: rigettare i motivi d'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano di Parte_1
data 21 dicembre 2023, n. 1186/2023 in quanto infondati in diritto ed in fatto, e, per l'effetto, confermare il provvedimento decisorio del Tribunale di Bolzano impugnato dall'appellante
(sentenza del Tribunale di Bolzano di data 21 dicembre 2023, n.
1186/2023);
3. in via subordinata: stante l'avvenuta proposizione tempestiva nel giudizio di primo grado di querela di falso, ai sensi dell'articolo 221 e seguenti c.p.c. ed avente ad oggetto le tre scritture private rappresentate dalle tre cambiali prodotte da in sede monitoria, procedere ai sensi dell'articolo Parte_1
222 e seguenti c.p.c. così come richiesto nell'interesse dell'odierna appellata nelle conclusioni del giudizio di primo grado;
4. con vittoria integrale dell'appellata relativamente alle spese e competenze dei giudizi di primo e di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 1186/2023 del 21.12.2023, con la quale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1671/2022 e dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti Controparte_1
3 dell'opposto Parte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando: Pt_1
1. “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione” per una, a suo dire, scorretta ricostruzione dei fatti e per aver il Tribunale revocato il decreto ingiuntivo opposto sostenendo che l'odierno appellante, quale giratario dei tre titoli cambiari azionati in sede monitoria, aveva omesso di allegare e provare un rapporto diretto con Controparte_1
così come anche il fondamento del credito del prenditore nei confronti dell'emittente; Parte_2
- “omessa valutazione di elementi fondamentali della
causa” per non aver, a suo dire, il Tribunale tenuto in adeguata considerazione il fatto che la prescrizione dell'azione causale era da ascriversi all'avvenuto temporaneo sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria delle cambiali oggetto di causa.
Chiedeva, quindi la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del decreto ingiuntivo opposto da
[...]
nonché la condanna di quest'ultima al pagamento CP_1
in suo favore dell'importo di € 50.009,34 per capitale e spese sostenute per il protesto, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la signora contestando CP_1
le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
All'udienza del 19.02.2025, tenutasi in trattazione scritta
4 ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'assunto dell'appellante per cui l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.c.,
grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti,
nel caso in esame non coglie nel segno.
Infatti, secondo i principi ormai unanimemente adottati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. solo a titolo esemplificativo Cass. civ. n. 22186/2014; Cass. civ. n.
26334/2016), la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante e il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c..
Pertanto, l'inversione dell'onere della prova (astrazione processuale) non vale se non nei confronti del diretto debitore.
Tale conclusione non può trovare smentita nemmeno nel principio ricordato dall'appellante secondo cui “il mero
possessore di un titolo di credito cartolare, che non ne risulti né
5 prenditore, né giratario, deve provare, per esigerne il pagamento,
l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito” e dal quale vorrebbe far discendere che il prenditore e il giratario non devono (mai) fornire alcuna prova in ordine alla promessa di pagamento.
Tale conclusione è errata tenuto conto del fatto che l'inversione dell'onere della prova vale solo nei confronti del proprio diretto debitore. Quindi, per il giratario varrà solo nei confronti dell'immediato girante e per quanto riguarda il caso in esame, non varrà nel rapporto tra l'emittente CP_1
e il giratario il cui diretto debitore è
[...] Parte_1
Parte_2
2. In conclusione, considerato che il titolo cambiario è
inidoneo, di per sé, a costituire il fondamento del credito e seppure ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo debba intendersi per prova scritta qualsiasi documento che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, risulti astrattamente attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato,
come le cambiali di cui è causa, nel successivo giudizio di opposizione è comunque onere del creditore opposto fornire la prova del rapporto sottostante.
Considerato che il signor non ha mai offerto di Pt_1
provare, ma nemmeno dedotto quale fosse il rapporto sottostante, mentre l'attrice opponente in primo grado ha da subito contestato l'esistenza del rapporto causale fra essa
6 medesima e così come anche di quello Parte_2
cartolare che l'appellante assume come derivato proprio da quel rapporto causale, non è possibile nessuna valutazione in merito e ogni altra questione, tra cui l'eccezione di prescrizione, risulta assorbita.
3. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza di le spese del Parte_1
presente giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante alla signora
. Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1186/2023 del 21.12.2023 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da
7 parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 9 aprile 2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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