Articolo 13 della Legge 6 agosto 1966, n. 625
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 settembre 1966
Art. 13.
Gli articoli 4 e 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , sono abrogati. I compiti attribuiti alle Commissioni provinciali e alla Commissione centrale ivi previste, ai fini del collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge n. 1539 del 1962 , sono devoluti rispettivamente alle Commissioni provinciali e a quelle regionali di cui agli articoli 7 e seguenti della presente legge.
I ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione centrale alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinviati d'ufficio alle Commissioni provinciali competenti per territorio, di cui al precedente articolo 7, le quali procederanno al riesame degli atti a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , alle parole: "sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto", sono sostituite le seguenti: "sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio".
Entrata in vigore il 3 settembre 1966