Art. 12. 1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 12 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
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28 settembre 1993
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