Articolo 12 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 settembre 1993
Art. 12. 1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993