Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6821/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 19667/2022 (ATP), tra
nato il [...] a [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via alla via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'avv. Brunella Bruno, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 6821 RG 2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ E' rimasto contumace l' , non costituitosi sebbene ritualmente citato in giudizio. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
19667/2022 relativo alla fase di ATP.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Parte ricorrente invero, lamenta presunte incongruenze e carenze nella CTU asserendo la sussistenza di una erronea metodologia valutativa nel considerare gli esiti della menomazione funzionale derivante dall'amputazione della coscia sinistra al terzo medio subita dal ricorrente.
Sostiene, in particolare, che il Ctu ha erroneamente considerato il possibile utilizzo di protesi per ridurre il deficit senza considerare la dedotta intolleranza alla protesi prescritta per l'insorgenza di una dermatite squamosa bollosa, tale da rendere necessario il non utilizzo della protesi. Deve, tuttavia, ritenersi che l'allegazione di parte ricorrente non trova riscontro nella documentazione sanitaria in atti né nelle risultanze dell'esame clinico diretto condotto dal Ctu in sede di visita peritale, restando pertanto non superato quanto osservato dal CTU in sede di replica alle osservazioni di parte alla bozza di ctu nella fase di ATP. Non risulta, invero, in alcun modo documentata la patologia conseguente ad una asserita intolleranza alla protesi, sicchè non può ritenersi fondata la tesi attorea. Deve, del resto, osservarsi che l'ausiliario del tribunale ha escluso la sussistenza del requisito per l'accompagnamento, fondandosi sulle risultanze dirimenti dell'esame obiettivo condotto sul ricorrente da cui ha desunto la conservata facoltà di compiere i passaggi posturali, di mantenere la stazione eretta e di deambulare “con doppio appoggio” in alternativa alla
“protesizzazione”.
Le allegazioni ulteriori di parte ricorrente appaiono del tutto generiche in riferimento alla sussistenza del requisito della necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita non risultando, invero, specificato quale sia stato il vizio contestato alla ctu della fase di atp in proposito. Deve, al riguardo, osservarsi che dalle risultanze della Ctu e in particolare dall'esito dell'esame clinico diretto, anche a prescindere dalla questione della utilizzabilità o meno della protesi prescritta per sopperire alla amputazione della coscia, non risultano inficiate le capacità del ricorrente nel compiere le attività basilari della vita senza bisogno di assistenza continua da parte di terzi, sicchè appaiono coerenti le conclusioni rassegnate secondo cui viene affermato nettamente e congruamente che alla luce del quadro clinico riscontrato non sussistano i requisiti previsti dalla legge al fine della concessione dell'accompagnamento. Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992.
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti reddituali previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali per la fase di ATP (cfr. dichiarazione sottoscritta dal ricorrente presente in atti, allegato 3 al ricorso per ATP), mentre nessuna pronuncia sulle spese si ritiene dovuta per la fase di opposizione stante la CP_ contumacia dell' convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c. per l'ATP; nulla sulle spese per il giudizio di opposizione;
liquida le spese di CTU, come da separato decreto.
Napoli, 14.01.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo