Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 1 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1082 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a RI BR (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 25.01.65, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE TAGLIAFERRO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
, (già P.I. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGINA P.IVA_1
MARIA CARUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 7.05.2015,
ha convenuto in giudizio il . La Parte_1 Controparte_2 difesa dell'attore ha allegato che:
- L'attore è stato assunto in data 4.01.2002 con contratto a tempo indeterminato dalla Sibaritide S.p.A., azienda che si occupava di smaltimento di rifiuti.
- L'attore, inquadrato nel livello VI B, parametro retributivo B del C.C.N.L. di settore, svolgeva le mansioni di coordinatore e responsabile del servizio RSU, raccolta rifiuti solido urbani, e RD, raccolta differenziata fino al 14.06.2010, prestando la sua attività lavorativa presso la sede di della Sibaritide S.p.A. _1
- In data 15.03.2010 veniva intimato il licenziamento con decorrenza dal 15.06.2010, stante la messa in liquidazione della stessa società datrice e la cessazione dello svolgimento del servizio di igiene ambientale, a seguito di procedimento di licenziamento collettivo di tutto il personale in forza presso la società Sibaritide S.p.A., costituito da oltre 100 dipendenti, impegnato nel servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati per l'intero territorio della sibaritide.
- La società Sibaritide S.p.A. era titolare di contratti per il servizio della raccolta differenziata e raccolta dei solidi urbani ed assimilati, nonché in attività similari, oltre che in favore del e del relativo territorio, anche dell'intero territorio della Sibaritide, _1 _1 esteso da a Rocca Imperiale. Pt_2
- In seguito all'incontro presso la con gli amministratori dei Comuni Controparte_3 della stessa area della Sibaritide e le è stato stabilito che, posta il liquidazione la Pt_3
Sibaritide S.p.A., i Comuni avrebbero gestito in forma consorziata i servizi attinenti all'igiene e all'ambiente, con affidamento e previa indizione di apposita gara di appalto.
- È stato altresì stabilito che, nelle more, stante l'indifferibilità dei servizi di RSU e RD, i Sindaci dei Comuni avrebbero affidato il servizio anche attraverso trattativa privata o ordinanze contingibili e urgenti, sì da garantire la continuità dei servizi e il mantenimento del personale già in essere.
- Il di , con ordinanza sindacale n. 55 del 26.02.2010, ha disposto _1 _1
l'affidamento temporaneo e diretto del servizio ad poi prorogato fino CP_4 all'espletamento della procedura pubblica, conclusasi con l'aggiudicazione in favore dell' del Servizio di Igiene Urbana e R.D. per il Comune di . CP_4 _1
- invero, dopo tale affidamento provvisorio, con delibera n. 254 del 20.09.2010 della Giunta Comunale, il ha deliberato l'esperimento della gara d'appalto. Con successiva _1 delibera di giunta comunale n. 308 del 21.12.2010 è stato deliberato di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara d'appalto.
- Il ha richiesto alla Sibaritide S.p.A. i nominativi del personale già in forza alla _1 stessa, per formare l'elenco dei dipendenti che dovevano essere assunti dalla subentrante società e la Sibaritide S.p.A. con nota del 21.09.2009 prot. n. 850/VC/gp ha CP_4 trasmesso l'elenco dei suoi dipendenti addetti al servizio igiene urbana del _1
, in cui figurava anche il nome di .
[...] Parte_1
- Il dunque, sulla base di detto elenco, ha predisposto l'elenco del personale da _1 assumere da parte della subentrante per l'espletamento della procedura ex art. 6 del CCNL applicabile, in attuazione della previsione stabilita nel capitolato speciale d'appalto.
- Il Comune di con nota prot. 1035 del 11.01.2011 scriveva alla Stazione Unica _1
Appaltante indicando ciò che nel capitolato doveva essere incluso, con relativo elenco del personale da impiegare, ma non è stato inserito nell'elenco. Parte_1
- , invero, quale dipendente di Sibaritide S.p.a. con mansioni di Parte_1 impiegato di livello 6B, pur essendo presente nell'elenco trasmesso dalla stessa società al non è infatti stato inserito nell'elenco dei costi del personale inviato dall'ente _1 Parte comunale alla , in cui mancava l'unica posizione di impiegato di livello 6B, pur mantenendosi il numero di 67 dipendenti complessivi.
- Nella nota del 27.01.2011, invece, inviata a mezzo mail dalla Stazione Unica Appaltante a firma della dott.ssa al Sindaco del Comune di , ricevuta al prot. n. 4115 Per_1 _1 del 28.01.2011, il nominativo di era presente, con la qualifica di impiegato di livello Pt_1 6b, per come risultante dal capitolato speciale d'appalto, pag. 14, art. 26.
- In sostanza, in un primo capitolato speciale d'appalto era stato inserito Parte_1 con la sua posizione di impiegato di livello 6B, ma il Comune ha approvato un altro capitolato speciale d'appalto con delibera n. 12 dell'8.02.2011 escludendo l'attore dall'elenco dei dipendenti da assumere, eliminando la posizione di impiegato di livello 6B, con un numero complessivo di dipendenti da assumere da parte della ditta subentrante di 65 unità.
- Con successiva delibera di giunta comunale n. 49 del 23.03.2011, stante un errore nello schema del capitolato approvato di trascrizione dell'importo dell'appalto, si è provveduto a dare atto della modifica come segnalata dalla Stazione Unica Appaltante, restando il capitolato invariato per il resto, anche quanto all'esclusione di . Parte_1
- Nel capitolato speciale è stato previsto l'impiego da parte della ditta aggiudicatrice del personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi e salvaguardare il livello occupazionale della ditta cessante.
- Tale obbligo è stato assunto in base alla specifica disposizione di cui all'art. 6 CCNL settore igiene ambientale del 5.04.2008. R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 3 di 16
- Essendo subentrata alla Sibaritide S.p.A. la società ha provveduto ad assumere CP_4 tutto il personale già in forza a quest'ultima, sia in applicazione della lex specialis e sia in attuazione dell'art. 6 CCNL settore igiene ambientale.
- In sostanza, il ha escluso dall'elenco del Controparte_1 Parte_1 personale da assumere da parte della ditta subentrante, nonostante risultasse nell'elenco ricevuto da Sibaritide S.p.A..
Ecoross, peraltro, procedeva alla assunzione anche dei dipendenti della sibaritide impegnati nel servizio di igiene ambientale per gli altri comuni dell'area della Sibaritide, tra cui;
_1
- L'attore non è quindi stato assunto da nonostante la maggiore anzianità di CP_4 servizio, avendo prestato attività lavorativa per 8 anni alle dipendenze di Sibaritide S.p.A. nel servizio di RSU e RD.
- L'attore ha avanzato diverse lamentele e richieste nei confronti dell'ente comunale per porre rimedio a quello che in un primo momento poteva sembrare un errore di compilazione da parte del Comune. Il Comune, tuttavia, ha opposto un'immotivata netta chiusura all'integrazione del nominativo del medesimo nell'elenco del personale da assumere, manifestando un chiaro intendo escludente, incurante delle conseguenze, tanto discriminatorio quanto illegittimo e gravemente pregiudizievole per il futuro lavorativo dell'attore, da allora in stato di inoccupazione.
- L'attore ha sollecitato a procedere alla sua assunzione, ricevendo un rifiuto CP_4 motivato dalla sua non presenza nell'elenco predisposto dall'ente comunale.
- Ciò ha arrecato grave pregiudizio all'attore in quanto dopo 8 anni di lavoro alle dipendenze di Sibaritide S.p.A., nonostante avesse diritto al pari – se non di più, stante la maggiore anzianità lavorativa – degli altri dipendenti alla prosecuzione occupazionale mediante assunzione da parte diEcoross s.r.l., si è ritrovato senza posto di lavoro, per una immotivata ed illegittima volontà escludente del Comune di . _1
- La situazione imponeva al più diligente e corretta condotta, in quanto Controparte_1 la mancata assunzione è avvenuta per l'ingiusta ed errata esclusione dell'attore dall'elenco dei dipendenti impegnati dalla Sibaritide S.p.A. nel servizio di RSU e RD per il Comune di
. _1
- Per contro, gli altri dipendenti della Sibaritide S.p.A. sono stati assunti da dal CP_4
2010 e prestano tuttora attività lavorativa alle dipendenze di detta società nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e parimenti per gli altri dipendenti impegnati negli altri comuni della sibaritide.
- La volontà escludente è desumibile dalla condotta posta in essere dal , Controparte_1 in quanto, nel formare l'elenco sulla cui base avvenivano le assunzioni, era consapevole della presenza di nell'elenco fornitogli dalla Sibaritide S.p.A. proprio Parte_1 per l'espletamento della procedura di passaggio del personale dalla cessante alla subentrante ditta nel servizio di raccolta rifiuti e assimilati.
- La volontà escludente è persistita nonostante le rimostranze di , in Parte_1 quanto a fronte delle sue richieste, il Comune si è opposto al suo inserimento in modo immotivato e con grave condotta inadempiente, incurante delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
- La condotta del è ingiusta, illecita ed illegittima, ponendosi altresì in Controparte_1 violazione del principio di correttezza e buona fede, nonché di diligenza.
- La previsione contenuta nel capitolato speciale d'appalto, di salvaguardare i livelli occupazionali della società cessante, è clausola legittima compatibile con i principi costituzionali e con la giurisprudenza comunitaria, in quanto trattasi di clausola sociale inserita nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, quale previsione aggiuntiva delle disposizioni del CCNL di settore, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 4 di 16
dell'art. 2112 c.c. ed avallata dalla giurisprudenza costituzionale, che l'ha ritenuta non contrastante con l'art. 41 Cost. nei contratti di cui all'art. 69 d. lgs. N. 163/2006.
- Tale clausola di valenza sociale involge legittimamente l'impiego del personale in forza alla ditta cessante da parte della subentrante nel servizio di igiene ambientale, secondo la previsione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, costituendo in sostanza strumento di tutela dell'occupazione per come altresì indicato nel CCNL di settore.
- Inoltre, l'art. 29, 3 co. d. lgs. 276/2003 prevede l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
- L'obbligo è sancito dalla fonte contrattuale, cui si aggiunge la previsione per la stazione appaltante di cui all'art. 69 d. lgs. 163/2006, che prevede, nella lex specialis di gara, una clausola similare, secondo cui le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto.
- La clausola sociale trova applicazione sia nel caso in cui venga applicato dall'impresa subentrante il medesimo contratto collettivo dell'appaltatore uscente, sia nel caso in cui la lex specialis di gara preveda espressamente una clausola similare o l'osservanza della norma contrattuale. Dal che il diritto di all'assunzione da parte della ditta Parte_1 subentrante, dunque, deriva sia dalla disposizione dell'art. 6 CCNL di settore, sia per espressa previsione del capitolato speciale d'appalto, sulla base della richiamata disposizione di legge.
- La responsabilità del convenuto deriva dalla sua condotta di non aver dato _1 correttamente seguito alla disposizione contenuta nella lex specialis d'appalto e all'art. 6 CCNL applicabile, costituendo essa fonte di obbligo, oltre che per la subentrante, per lo stesso comune ed in favore dei dipendenti della società cessante.
- Tale clausola, è ascrivibile alla fattispecie del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., stante la finalità di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori in uscita dalla ditta cessante con la ditta subentrante, in ipotesi di successione nell'appalto.
- È, quindi, configurabile la fattispecie del contratto in favore di terzo perché la stessa previsione di prosecuzione lavorativa interviene a favore dei dipendenti.
Nella fattispecie concreta, la mancata realizzazione di una tale clausola di garanzia occupazionale in danno all'attore va attribuita alla responsabilità dell'ente comunale convenuto.
- In presenza di tale clausola sociale, l'obbligo assunto dalla ditta subentrante e dal Comune di corrisponde ad un diritto soggettivo in capo al lavoratore. _1
Inoltre, la clausola sociale è stata attuata per tutti gli altri dipendenti, a dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa fattispecie nella situazione in esame, tranne che immotivatamente in favore dell'attore.
- Ricorre, pertanto, la fattispecie del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. I dipendenti verso cui è stato assunto l'obbligo di assunzione sono stati individuati nel personale già in forza alla società cessante, per come indicato nell'elenco fornito da Sibaritide S.p.A., già impegnati nello stesso servizio per conto degli altri comuni del territorio della Sibaritide, compreso e che sono stati assunti da ivi _1 CP_4 inclusi quelli che erano stati assunti a tempo determinato e che hanno in seguito ottenuto giudizialmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- La configurazione della fattispecie giuridica dell'assunzione in favore del e della Pt_1 fondatezza della domanda proposta, sono dimostrate dalla avvenuta esecuzione della clausola sociale a beneficio del personale dipendente della cessante, con l'avvenuto assorbimento da parte della subentrante.
- L'obbligo di assunzione in favore di non è stato ottemperato per Parte_1 condotta colpevole ed inadempiente del , che lo ha escluso senza Controparte_1 ragione e determinando la sostanziale perdita del posto di lavoro, con mancata percezione R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 5 di 16
del relativo reddito lavorativo dal 15.06.2010, violando altresì l'ente i principi di correttezza, diligenza e buona fede.
- Con ciò si è determinato un gravissimo danno nei confronti dell'attore, anche in considerazione della particolare crisi occupazionale nel medio e nel lungo tempo, tenuto conto del fatto che il è in disoccupazione, mentre ad oggi la gestisce il Pt_1 CP_4 servizio di igiene ambientale per il Comune di ed anche per gli altri comuni _1 dell'area della sibaritide, tra cui . _1
- L'attore con nota del 29.11.2013 ha nuovamente sollecitato la soluzione della vicenda per la mancata assunzione e ha diffidato il dal persistere in tale illecita condotta, _1 preannunciando diversamente azione di risarcimento danni per la mancata occupazione ovvero per la perdita del posto di lavoro e del relativo reddito, ma la richiesta è rimasta inevasa.
- In relazione al quantum della pretesa, l'evento lesivo è riconducibile temporalmente fin dall'epoca della mancata assunzione, in quanto in tale momento si consumava il pregiudizio subito dall'attore, ossia dal 15.06.2010, data in cui l' ha provveduto CP_4 all'assunzione degli altri dipendenti. Invero, il danno è inoltre riferibile sia alle non percepite retribuzioni dal giorno della mancata assunzione (15.06.2010), che alla perdita del posto di lavoro con la società nonché alla perdita delle successive chance CP_4 occupazionali.
- In particolare, risulta disoccupato, ricevendo modeste provvidenze Parte_1 economiche pari nell'anno 2013 ad € 4.642,16, come da relativo CUD 2014 allegato.
- In relazione alle retribuzioni perse, le stesse devono essere considerate come decorrenti dal 15.06.2010 e vanno commisurate all'inquadramento nel livello VI B parametro retributivo B del CCNL di settore, secondo le mansioni che l'attore svolgeva di coordinatore e responsabile del servizio RSU e RD fino al 14.06.2010 alle dipendenze della cessante
Sibaritide S.p.A., secondo il trattamento economico rinvenibile dalle pregresse buste paga.
- Più specificatamente il reddito lavorativo che l'attore percepiva e che è venuto meno è pari a circa € 42.000,00 annui.
- Il danno da perdita del reddito lavorativo va attualizzato, in quanto l' è ancora CP_4 tutt'oggi impegnata nell'espletamento dell'appalto per il Comune di , così come _1 per gli altri comuni dell'area della sibaritide, utilizzando i dipendenti assunti dalla società Sibaritide S.p.a..
- Il totale delle retribuzioni perse da per la mancata assunzione si Parte_1 indicano quindi in € 300.000,00, oltre quelle future per il procrastinarsi dell'inadempimento e della non occupazione fino al soddisfo, facendosi riferimento alla retribuzione globale di pertinenza.
- Il pregiudizio involge altresì la perdita del posto di lavoro, con consequenziale ulteriore mancato reddito lavorativo, nonché la perdita di chance di ulteriori occasioni di lavoro.
- Sotto tale ultimo profilo la perdita di chance va considerata per gli ulteriori affidamenti in appalto del servizio di igiene ambientale alla stessa società o per le future successive ditte subentranti nel servizio di igiene ambientale, stante la consolidata previsione della garanzia occupazionale nel settore della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
- Data l'essenzialità e la rilevanza del servizio per l'igiene ambientale pubblica, infatti, considerata l'indispensabilità del servizio e la persistente previsione normativa e contrattuale di salvaguardia dei livelli occupazionali per il personale da impiegare in prosecuzione e continuità del servizio al fine di garantire l'efficienza del servizio e per la tutela di esigenze sociali occupazionali, l'attore avrebbe potuto con altissima probabilità continuare a svolgere la sua attività lavorativa al pari degli altri dipendenti anche in futuro ed in sostanza per la sua intera vita lavorativa. R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 6 di 16
- Tale aspetto del danno, stante la continuità del servizio di igiene ambientale e la garanzia di una tale clausola sociale di assunzione, configura concretamente la fattispecie della perdita di chance occupazionale.
- È infatti verosimile che se l'attore fosse stato assunto da stante CP_4 l'indispensabilità del servizio, lo stesso avrebbe potuto avere una determinata garanzia occupazionale in continuità e con esso il relativo reddito lavorativo.
- Il danno subito dall'attore è, in definitiva, riconducibile complessivamente a più profili, ossia alla perdita delle retribuzioni non percepite per la mancata assunzione, alla perdita del posto di lavoro e alla perdita delle ulteriori chance occupazionali.
- In definitiva l'ente convenuto ha condizionato negativamente e pesantemente la vita dell'attore e il suo futuro occupazionale. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Previa declaratoria di responsabilità dell'ente comunale convenuto per la mancata assunzione di da parte della subentrante società Parte_1 CP_4 nel servizio di igiene ambientale, stante il suo grave inadempimento per aver
[...] escluso l'attore dall'elenco del personale da assumere da parte della subentrante società condannare il , in persona del Sindaco CP_4 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella misura complessiva di € 600.000,00 di cui indicativamente € 300.000,00 a titolo di perdita di retribuzioni, € 200.000,00 a titolo di perdita del lavoro e € 100.000,00 a titolo di perdita delle ulteriori chance occupazionali, salvo migliori rispettive determinazioni da quantificarsi in corso di causa, ovvero alle somme maggiori o minori che si riterranno di ragione e giustizia, eventualmente da liquidare in via equitativa anche solo con riferimento al danno per perdita del lavoro e per perdita delle ulteriori chance occupazionali, rapportando temporalmente il danno per perdita delle retribuzioni dal 15.06.2010 fino all'emissione della pronuncia giudiziale ed in relazione alla prosecuzione del servizio di igiene ambientale in questione da parte della subentrante CP_4
o di altre imprese nelle more subentranti, secondo la retribuzione annua/mensile di pertinenza e del tempo di inoccupazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. b. Con ogni altro consequenziale provvedimento. c. Con vittoria di spese e competenze di lite come per legge, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.08.2015 si è costituito in giudizio il , allegando che: Controparte_2
- In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, in quanto parte estranea alla vicenda intercorsa tra le parti, atteso che il
[...] _1 convenuto non ha mai stipulato alcun contratto con l'odierno attore né ha alcuna partecipazione nella società subentrante Ecoross s.r.l..
- Pretestuosa e priva di fondamento è la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.
- Con l'ordinanza n. 55 del 26.02.2010 il Sindaco di ha affidato alla ditta Controparte_2 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della raccolta CP_4 differenziata per un periodo di sei mesi, prorogati successivamente con ordinanza n. 222 del
30.12.2010 e ciò in seguito alla messa in liquidazione in data 04.12.2009, consolidatasi in data 16.12.2009 della società Sibaritide S.p.A., che non poteva più svolgere alcun servizio su tutto il territorio.
- considerato che la mancanza di tale servizio avrebbe comportato un gravo disagio ambientale dell'intero territorio comunale, nell'attesa di indizione di una regolare gara d'appalto ad evidenza pubblica, si rese necessario ed improcrastinabile l'affidamento del servizio sopra indicato ad CP_4 R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 7 di 16
- Successivamente è stato dichiarato il fallimento della ditta Sibaritide S.p.A..
- In data 29.02.2012 rep. n. 14657 è stato stipulato il Contratto di Affidamento del Servizio di
Igiene Urbana del Comune di con la avente sede a Controparte_2 CP_4
, il cui art. 15 relativo al personale prevedeva che l'appaltatore avrebbe dovuto _1 impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi e salvaguardare il livello occupazionale della Ditta cessante
(Sibaritide S.p.A.), per come previsto dal CCNL di categoria FISE-ASSOAMBIENTE del 30.04.2003 e s.m.i. (per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque). L'Amministrazione Comunale si obbligava a fornire all'aggiudicatario dell'appalto l'elenco e nominativo del personale oggetto di subentro alla cessante.
- Per come riportato nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 25 il personale in dotazione dell'affidataria del servizio era costituito da n. 65 unità lavorative con contratto full-time.
- Dall'elenco trasmesso dal alla ditta l'attore Controparte_2 CP_4 non è inserito nell'elenco delle 65 unità, in quanto lo stesso non era mai stato assunto presso il cantiere di , bensì in diversi Comuni dell'ambito territoriale in cui Controparte_2 operava la Sibaritide S.p.A. e, altresì, non era stato inserito nell'elenco inviato a norma dell'art. 6 del CCNL.
- Detta disposizione disciplina la gestione e l'affidamento dei servizi di raccolta dei RSU e prevede testualmente che “in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi… tra le imprese che applicano il CCNL … l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato… addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”.
- Detta norma configura un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore all'assunzione ex novo presso l'azienda subentrante, alla sussistenza delle condizioni previste, tra cui in particolare 1) l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato con l'impresa cessante;
2) la circostanza che il lavoratore era adibito in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento; 3) il periodo di 240 giorni di assunzione antecedenti l'inizio della nuova gestione.
- Dalla documentazione prodotta dall'odierno attore sembra non poter essere contestata l'esistenza di un contratto tra lo stesso e la ditta cessante (Sibaritide s.p.a.), così come sembra pacifico quella relativa alle mansioni svolte dall'attore di coordinatore e responsabile del servizio di RSU e RD.
- Infondata è, tuttavia, la circostanza relativa al fatto che l'attore fosse adibito in via ordinaria allo specifico appalto per la raccolta RSU del Comune di (unico nuovo servizio _1 dato in appalto alla . CP_4
- La infatti, non ricomprendeva tra i lavoratori addetti allo specifico cantiere di CP_4
, in quanto lo stesso non operava in quel cantiere Controparte_2 Parte_1 ma svolgeva le sue mansioni su tutto il territorio comprendente diversi Comuni dell'alto
Ionio.
- Volendo, dunque, applicare l'art. 6 CCNL alla lettera, laddove è previsto il diritto all'assunzione ex novo unicamente per i lavoratori addetti in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, l'attore non può considerarsi tale, in quanto svolgeva mansioni impiegatizie nell'ambito dell'intera attività della Sibaritide S.p.A. e non era, dunque, addetto in via ordinaria allo specifico cantiere di . Controparte_2
- La norma di cui all'art. 6 CCNL non può essere applicata indiscriminatamente ovvero spingersi a ricomprendere tutte le posizioni lavorative dell'impresa cessante, in particolare quelle non addette allo specifico appalto/affidamento. R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 8 di 16
- appaltatrice del servizio, individuate le necessità, sempre nel rispetto della sua CP_4 autonomia organizzativa e gestionale, in conformità alle norme vigenti, doveva continuare a usare il personale già operante presso la Sibaritide S.p.A. nel numero delle 65 unità comunicate nell'elenco dal Comune di , nel quale non era presente Controparte_2 [...]
perché non ne faceva parte. Parte_1
- era impiegato tecnico con mansioni di coordinatore e responsabile di Parte_1 tutta l'attività della Sibaritide S.p.A. sottoposta a fallimento ma non specificatamente addetto al cantiere per la raccolta dei RSU del Comune di . Controparte_2
- A conforto di quanto esposto, con l'ordinanza del 23.03.2011 emessa dal Tribunale di Rossano nell'ambito del procedimento n. 2785/2010 R.G., sezione lavoro e previdenza è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'odierno attore nei confronti di e del . CP_4 Controparte_2
- Non si comprende, dunque, da cosa il convenuto debba difendersi ed in ogni modo _1 non è addebitabile all'ente alcuna responsabilità per il presunto danno occorso, avendo il agito in piena legittimità e nel rispetto delle norme vigenti. _1
- Si contesta in toto quanto affermato dall'attore poiché per tali fatti si impone una prova rigorosa soprattutto in ordine al nesso causale tra il chiesto e il danno, che allo stato, si nega decisamente.
Ciò posto, il ha concluso chiedendo al Tribunale Controparte_2 adito: a. In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
. Controparte_2
b. In subordine, nel merito rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto.
c. Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al
[...]
per la pretesa avanzata da parte attrice il quale ha agito nella Controparte_2 piena legittimità di atti. d. Nella denegata ipotesi di accoglimento, e per i motivi esposti, ridurre la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in misura equitativa. e. Con vittoria di spese e competenze di lite. f. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, disporre la compensazione delle spese di lite. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, all'udienza del 4.06.2018 il giudizio è stato interrotto, tenuto conto della fusione dei Controparte_5
e di , intervenuta con L.R. n. 2/2018 che ha istituito il _1 Controparte_1
.
[...]
Ritualmente riassunto il procedimento e costituitosi in giudizio il
[...]
con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data Controparte_1 5.11.2018, la causa è stata istruita mediante l'escussione di quattro testimoni. All'esito dei rinvii disposti, all'udienza del 02.07.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale
Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 9 di 16
l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuta assorbita, ad esempio, ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016).
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte attrice.
Tali allegazioni (così come, in generale le produzioni documentali) non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 nonché Cass. Civ. sent. n. 22970 del 2004). Il riferimento è, in particolare, all'intero contenuto della comparsa conclusionale, volto a stravolgere, con artificiose costruzioni e inconferenti riferimenti giurisprudenziali, il petitum e la causa petendi evocati sin dall'atto introduttivo e non modificati nei rigorosi termini delle preclusioni assertive ex art. 183 c. 6 I termine c.p.c. Invero, che il sia stato utilizzato da per circa 2 anni e che si sia costituito Pt_1 CP_4 un rapporto di lavoro tra il ed rappresentano non solo deduzioni nuove, per la Pt_1 CP_4 prima volta proposte in sede di comparsa conclusionale e, come tali, inammissibili;
ma anche attività assertiva totalmente dissonante rispetto a quanto dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio e con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. Le medesime considerazioni devono essere estese anche alla asserita “garanzia” del comune nella prosecuzione del rapporto – sorvolando in ordine alla pregnanza giuridica della evocazione - e all'affidamento leso in presenza di atto favorevole per il destinatario, facendo riferimento, peraltro, a principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di attività procedimentale della
P.A. dinanzi ad una istanza del privato. La lesione dell'affidamento e della buona fede – accanto alle precisazioni che saranno di seguito esposte nel corso della motivazione -, così come l'obbligo del di rispondere _1 all'istanza del con esplicito riferimento all'art. 2 della l. 241 del 1990, non solo rappresentano Pt_1 deduzioni assertive mai prima espresse, ma evocano causae petendi diverse da quelle R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 10 di 16
originariamente evocate, che si traducono, a tacer d'altro, in un tardivo – e come tale inammissibile
– mutamento di uno degli elementi costitutivi della domanda.
4. Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere integralmente respinta.
4.1. Come si evince agevolmente dal petitum e dalla causa petendi evocati nei rigorosi termini delle preclusioni assertive, la parte attrice ha agito in giudizio nei confronti del _1
(poi ), lamentando che il proprio diritto soggettivo
[...] Controparte_1 all'assunzione presso sarebbe stato leso da una condotta colposa dell'ente convenuto, CP_4 il quale avrebbe omesso di comunicare il nominativo del alla società - subentrata Pt_1 CP_4 nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana nell'area del Comune di
–, così pregiudicando il proprio diritto all'assunzione sin dal 15.6.10 presso la società _1 subentrante, chiamata ad assorbire i dipendenti precedentemente impiegati presso Sibaritide S.p.A.. Nell'atto introduttivo, infatti, il ha espressamente dedotto che “Il Pt_1 _1
richiedeva alla Sibaritide S.p.A. i nominativi del personale già in forza alla stessa, per
[...] formare l'elenco dei dipendenti che dovevano essere assunti dalla subentrante società CP_6
.la Sibaritide S.p.A. con nota del 21.09.2009 prot. n. 850/VC/gp trasmetteva l'elenco dei suoi
[...] dipendenti addetti al servizio igiene urbana del Comune di , in cui era inserito anche il _1 nome di . Parte_1
Il , sulla base dell'elenco ricevuto, procedeva a predisporre l'elenco Controparte_1 del personale da assumere da parte della subentrante per l'espletamento della procedura ex art. 6 del richiamato C.C.N.L. e in attuazione della previsione stabilita nel capitolato speciale d'appalto. In particolare, con nota prot. 1035 dell' 11.01.2011 il Comune di scriveva alla _1
Stazione Unica Appaltante, indicando ciò che nel capitolato doveva essere incluso, con relativo elenco del personale da impiegare, ma il non risulta inserito” (pag. 3 e 4 dell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio). Ha, poi, precisato “la mancata assunzione con perdita del posto di lavoro è venuta a consumarsi per responsabilità dello stesso ente comunale, quale conseguenza dell'ingiusta ed errata esclusione del dall'elenco dei dipendenti impegnati dalla Sibaritide S.p.A. Parte_1 nello stesso servizio di RSU e RD per il Comune di . _1 Di contro, gli altri dipendenti della Sibaritide S.p.A. assunti dall' sin dal 2010 CP_4 a tutt'oggi prestano attività lavorativa alle dipendenze della stessa società, sempre nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e, parimenti, per gli altri dipendenti impegnati negli altri comuni della sibaritide.
Tale volontà escludente è desumibile dalla condotta posta in essere dal _1
, in quanto, nel formare l'elenco sulla cui base avvenivano poi le assunzioni, era
[...] consapevole della presenza di nell'elenco fornitogli dalla Sibaritide S.p.A. proprio Parte_1 per l'espletamento della procedura di passaggio del personale dalla cessante alla subentrante ditta nel servizio di raccolta rifiuti e assimilati” (così pag. 7 dell'atto introduttivo). Pertanto, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, inequivoche le deduzioni dell'attore formulate nei termini di decadenza delle preclusioni assertive, che fanno riferimento al proprio diritto leso dalla condotta colposa dell'ente comunale, rappresentata dal mancato inserimento, nell'elenco da trasmettere peraltro alla stazione appaltante, del nominativo del Pt_1 Di qui non solo l'inammissibilità ma la incongruità rispetto al thema decidendum e probandum delle ulteriori deduzioni della parte attrice formulate solo con le memorie ex art. 190
c.p.c.
4.2. Sotto il profilo temporale, poi, lo stesso attore deduce – sempre nei termini decadenziali delle preclusioni assertive – che “l'obbligo di assunzione in favore del non è stato ottemperato Pt_1 per condotta colpevole ed inadempiente del . Invero, la mancata assunzione Controparte_1 del da parte della società subentrante va ascritta all'ente comunale, che Parte_1 colpevolmente escludeva il senza alcuna valida ragione, determinando un gravissimo Pt_1 R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 11 di 16
pregiudizio per la mancata assunzione e, in sostanza, la perdita del posto di lavoro, non percependo il relativo reddito lavorativo dal 15.6.10”, per poi aggiungere che “l'evento lesivo è riconducibile temporalmente fin dall'epoca della mancata assunzione, in quanto in tale momento si consumava il pregiudizio subito dall'attore, ossia dal 15.06.2010, data in cui l' ha CP_4 provveduto all'assunzione degli altri dipendenti” (v. pag. 13 e 14 dell'atto introduttivo). Accanto alle considerazioni già espresse relative alla inammissibilità delle deduzioni formulate in sede di comparsa conclusionale, è opportuno soggiungere che i riferimenti al diverso arco temporale ivi evocato (due anni dopo la prima ordinanza contingibile e urgente del 2010 e, quindi, anno 2012) sono del tutto avulsi dalla ricostruzione formulata dallo stesso attore nonché dal thema decidendum delineato nei rigorosi termini delle preclusioni assertive e dalle conclusioni formulate, in cui è chiaro il riferimento al 2010.
4.3. Le coordinate ermeneutiche disegnate consentono, anzitutto, di qualificare giuridicamente la domanda proposta. Invero, non è configurabile alcun inadempimento del _1 nei confronti del dal momento che le due parti di questo giudizio non sono legate da alcun Pt_1 rapporto obbligatorio. E' opportuno soggiungere, infatti, che inconferenti sono, nel caso di specie, i richiami – invero pedissequamente traslati dal giudizio giuslavoristico con r.g. 806 del 2012, definito con sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano n. 213 del 2019, confermata dalla
Corte di Appello di Catanzaro e passata in giudicato - all'art. 6 CCNL nonché al capitolato speciale di appalto.
Invero, il primo è un contratto collettivo nazionale cui è indubbiamente estraneo il _1 e, quand'anche delineasse un diritto soggettivo del lavoratore, la situazione giuridica soggettiva potrebbe essere fatta valere solo nei confronti della impresa subentrante, non certo nei confronti della parte odierna convenuta.
Il secondo, come noto, è un documento tecnico che, come emerso nel caso di specie, connota la fase ad evidenza pubblica e involge esclusivamente il rapporto tra stazione appaltante ed impresa aggiudicatrice, cui il è indubbiamente estraneo. Pt_1 Né vale l'ardito richiamo al contratto in favore del terzo che – tralasciando ulteriori considerazioni in ordine alla configurabilità giuridica dello stesso nell'ambito in un procedimento ad evidenza pubblica – importerebbe, in ogni caso, l'acquisto del diritto del terzo nei confronti del promittente e non già dello stipulante: anche il tal caso la pretesa, quindi, avrebbe dovuto essere veicolata da una azione nei confronti di e non già verso il comune convenuto, alla luce CP_4 della lettera dell'art. 1411 c.c. Per le medesime ragioni, del tutto inconferente il richiamo all'art. 1175 – 1375 c.c. e alla buona fede, che concerne le sfere giuridiche soggettive di soggetti legati da un rapporto negoziale o, quanto meno, obbligatorio.
4.4. Per l'effetto, l'unico spazio interpretativo che residua, per qualificare giuridicamente la domanda formulata, è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per la condotta omissiva colposa del il quale, omettendo di comunicare il nominativo del alla società _1 Pt_1 CP_4
(ma l'attore fa riferimento all'elenco trasmesso alla stazione appaltante e, quindi, alla fase ad
[...] evidenza pubblica e non a quella successiva contrattuale), avrebbe leso ed irrimediabilmente compromesso il proprio diritto all'assunzione. In sostanza, la condotta colposa del comune avrebbe inciso sul proprio diritto (relativo e, quindi, di credito) all'assunzione presso la società subentrante a ben vedere, quindi, CP_4 viene evocata la c.d. tutela aquiliana del credito, secondo cui la lesione per effetto della condotta di un terzo (estraneo al rapporto obbligatorio) di un diritto di credito, che il vanterebbe nei Pt_1 confronti di ove cagioni un danno ingiusto, importa il risarcimento ai sensi dell'art. CP_4
2043 c.c.
Non è il caso di approfondire i timori della dottrina in ordine alla estensione generalizzata della tutela aquiliana del credito (soprattutto in relazione al dilatamento della fattispecie, da ricomprendere nella tutela aquiliana la lesione di qualsiasi interesse meritevole di tutela, secondo le R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 12 di 16
interpretazioni e le evoluzioni della giurisprudenza, sulla base della “rivoluzione copernicana” dell'art. 2043 c.c., volta a compensare danni ingiusti e non già a sanzionare comportamenti illeciti;
nonché a porre in capo all'intera collettività generalizzata – con particolare riferimento all'ingerenza del terzo che impedisce l'adempimento del debitore - un onere di diligenza che è proprio del solo debitore. Solo il debitore è infatti chiamato a tutelare l'interesse creditorio, gravando sulla collettività soltanto un generico dovere di astensione, di neminem ledere) e delle possibili “reti di contenimento” a tal fine strutturate. La giurisprudenza, infatti, rammenta con indirizzo costante che la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, che cagioni un danno ingiusto, sia risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c. c. 4.5. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda è infondata, perché il diritto di credito asseritamente leso è del tutto insussistente, alla luce della sentenza della sentenza del Tribunale di
Castrovillari ex Tribunale di Rossano n. 213 del 2019, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e passata in giudicato.
Invero, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. n. 366 del 2021, pubblicata in data 13.05.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 993/2019 R.G., passata in giudicato come da certificazione del 7.06.2023, ha correttamente affermato che “la sentenza impugnata merita conferma perché il ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto all'assunzione alle dipendenze di secondo la citata norma contrattuale”, precisando nel CP_4 prosieguo della motivazione che “il ricorrente non ha provato, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, che nei 240 giorni antecedenti l'inizio della nuova gestione fosse addetto in Co via ordinaria allo specifico appalto/affidamento relativo al , come _1 Controparte_2 richiesto dall'art. 6 citato […]. L'insussistenza di tale requisito in fin dei conti discende dalle stesse allegazioni del ricorso introduttivo, in larga parte sovrapponibili a quelle del ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti, che il ricorrente aveva proposto il 26.11.10 […]. Le suddette allegazioni lasciano chiaramente intendere che le mansioni impiegatizie svolte dal ricorrente fossero di coordinamento dei servizi di Rsu e Rd che Sibaritide Spa svolgeva per l'insieme dei comuni del comprensorio, non solo per il Comune di in cui era Controparte_2 subentrata Sotto tale profilo coglie nel segno il tribunale laddove afferma che il ricorrente CP_4 svolgeva la sua attività anche presso il territorio del Comune di ma non esclusivamente _1 in tale ambito, operando viceversa in un'area di pertinenza di 35 Comuni. […] Ma il dato più eloquente circa l'assenza del requisito dell'ordinaria adibizione del sul Pt_1 territorio di nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione da parte di Controparte_2 è costituito dalla nota dell'1.2.11 di Sibaritide Spa, sopra citata, che infondatamente CP_4
l'appellante richiama a suo favore […]. Dalla lettura di tale nota (all. 1 f.lo cautelare), emerge che chiese alla ditta cessante se il fosse stato adibito esclusivamente presso il cantiere di CP_4 Pt_1
. Ebbene a tale richiesta rispose che “l'ex Controparte_2 Controparte_7 dipendente veniva utilizzato nel corso dell'intero periodo lavorativo, quale Parte_1 responsabile e coordinatore dei servizi in diversi comuni dell'ambito territoriale in cui operava la Sibaritide Spa fra i quali anche ”. Controparte_2
E allora non può che convenirsi con il giudice di primo grado nel senso che il non Pt_1 fosse adibito in via ordinaria presso il Comune di , bensì che svolgesse le sue Controparte_2 mansioni di coordinamento dei servizi per tutti i 35 comuni serviti dalla Sibaritide Spa, tra i quali anche . Ed è logico ritenere che lo svolgimento di mansioni di coordinamento in Controparte_2 un ambito territoriale ben più ampio rispetto a quello di un singolo comune (per la precisione uno su 35) non può che significare che il non si occupasse in via ordinaria del comune di Pt_1
[…]. Controparte_2
Dalle testimonianze come sopra riassunte non può che concludersi che non è emersa la prova che il fosse adibito in via ordinaria sullo specifico cantiere di Pt_1 Controparte_2 essendo anzi emersi plurimi elementi che, al contrario, depongono per un ruolo svolto su tutto il territorio e su tutti i 35 comuni serviti da Sibaritide Spa. Ne consegue che dall'istruttoria è emerso R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 13 di 16
che l'appellante era semmai adibito in via ordinaria sull'intero comprensorio in cui la cessante svolgeva i suoi servizi.” non riconoscendo neppure la sussistenza del diritto sulla base dell'art. 2112 c.c. atteso che “nessun trasferimento di azienda o di ramo di azienda può essere riconosciuto nel caso di specie” (cfr. sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro allegata in atti). Senza neppure soffermarsi sugli ulteriori punti di motivazione (ai quali si rinvia), volti a smentire le ricostruzioni della parte odierna attrice, specificando altresì l'irrilevanza degli altri documenti prodotti (in parte riprodotti, peraltro, all'interno del presente giudizio) e delle deduzioni sempre mutate dall'attore, è opportuno sottolineare – ai fini che interessano il presente giudizio – che, sostanzialmente, non sussisteva alcun diritto all'assunzione del da parte di Pt_1 CP_4 quale impresa subentrante.
Pertanto, non sussiste alcuna situazione giuridica soggettiva sub specie di diritto di credito del che possa essere stata compromessa dal comportamento colposo del Pt_1 _1
.
[...] Ne consegue l'assenza di qualsiasi spazio per la tutela aquiliana del credito invocata, in assenza di una situazione giuridica soggettiva tutelata (e/o interesse meritevole di tutela) inciso dalla condotta dello pseudo danneggiante. 4.6. Del resto, nessun dubbio sussiste in ordine all'incidenza della sentenza richiamata all'interno del presente giudizio. Si premette che il giudicato formatosi conserva comunque l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale anche in riferimento ad un rapporto pregiudiziale inter alios (cfr. Cass. Civ.
n. 4241 del 2013; Cass. Civ. n. 19499 del 2009; Cass. Civ. n. 19492 del 2007), considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) quale fatto storico risultante da un documento. Infatti, la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, cosicché, pur se non vincolante per il Giudice, può essere sottoposta alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa.
Tuttavia, nel caso di specie, è evidente che, essendo parti del giudizio già deciso sia il Pt_1 sia il (poi ), l'efficacia dell'accertamento Controparte_1 Controparte_1 compiuto dalla sentenza richiamata e passata in giudicato si estende anche a questo giudizio successivo, fondato su domanda diversa, ma chiaramente legata a quella definita da una comunanza di questioni di fatto e di diritto. Infatti, pur essendo diversi il petitum e la causa petendi (in assenza, ove fossero coincidenti, la domanda sarebbe stata del tutto inammissibile), non vi è dubbio che il diritto alla assunzione rappresenta il presupposto non solo logico ma anche tecnico giuridico della domanda risarcitoria esperita nei confronti del per la lesione aquiliana proprio di _1 quell'asserito diritto di credito disconosciuto dalla sentenza passata in giudicato. L'esistenza o meno della situazione giuridica soggettiva vantata rappresenta, quindi, un presupposto tecnico giuridico, dal momento che è uno degli elementi costitutivi della fattispecie sottesa alla azione esperita nel presente giudizio. L'accertamento della inesistenza del diritto di credito, reso con sentenza passata in giudicato, spiega, inevitabilmente, la propria efficacia anche all'interno del presente giudizio, tra le stesse parti.
Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, i limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria non solo quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, ma anche quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 5245 del 2014). Pertanto, il vincolo del giudicato spiega concreta efficacia anche all'interno del presente giudizio, con insussistenza di qualsiasi diritto all'assunzione da parte del Pt_1 R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 14 di 16
Peraltro, a meri fini di completezza della decisione, i fatti storici accertati nel giudizio d'appello, risultano provati anche in considerazione delle risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento. Sul punto il teste ha dichiarato che l'attore “in epoca precedente al Testimone_1 servizio espletato da si occupava della raccolta di rifiuti sia su che su CP_4 _1 _1 e su tutti i comuni della sibaritide” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'1.04.2019). Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni del teste che, in ordine Testimone_2 al cantiere in cui il ha svolto la propria prestazione lavorativa, ha riferito “Ricordo che il Pt_1 Pt_1 lavorava presso il Comune di . L'ho visto mentre lavorava a perché lavoravo _1 _1 sullo stesso cantiere e sugli altri comuni dove avevamo commesse con lui”, rappresentando chiaramente la non esclusività della sua attribuzione presso il cantiere del Comune di _1
(cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza del 24.09.2019). Di talché è agevole concludere che il non è stato assunto dalla non già per Pt_1 CP_4 la condotta colposa dell'ente convenuto, bensì per la insussistenza del relativo diritto, come accertato con sentenza passata in giudicato.
Difetta, pertanto, accanto alla insussistenza del diritto/interesse leso, qualsiasi nesso causale tra la dedotta condotta colposa e l'evento lesivo lamentato. 4.7. Infine, non può non evidenziarsi, anche al fine di rimarcare la temerarietà della domanda esperita, che la omissione colposa del non solo non è provata, ma è smentita in _1 parte dalle deduzioni e in parte dagli stessi documenti prodotti dalla parte attrice. Sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come l'attore (pag. 3 dell'atto introduttivo) deduce che il richiedeva alla Sibaritide s.p.a. i nominativi del personale già in forza alla _1 stessa per formare l'elenco dei dipendenti che dovevano essere assunti dalla subentrante e CP_4 che, in evasione di tale richiesta, la Sibaritide s.p.a. con nota del 21.09.09, trasmetteva all'
[...]
l'elenco dei suoi dipendenti addetti al servizio di igiene urbana del Pt_5 _1
, in cui era inserito anche il nome di
[...] Parte_1 Ma, dalle deduzioni dello stesso attore, emerge che l'ordinanza contingibile ed urgente con cui il servizio veniva affidato temporaneamente ad è solo del 26.2.10 e che, anzi, con CP_4 delibera di giunta del 10.09.09 è stata disposta la proroga della gestione provvisoria dei servizi di nettezza urbana in favore della società affidataria Sibaritide s.p.a. (v. doc. 3 produzione parte attrice).
Sotto il secondo profilo, dal documento n. 12 della produzione di parte attrice depositato unitamente all'atto di citazione, emerge che il procuratore di parte attrice, con nota indirizzata al Prefetto, da un lato fa espressamente riferimento all'inadempimento della sola la quale CP_4
“pur essendovi tenuta in virtù delle disposizioni di legge, della normativa contrattuale vigente, degli accordi surrichiamati intercorsi alla presenza del Prefetto e delle successive pronunce giurisdizionali non ha provveduto ad assumere i due suindicati lavoratori (la cui posizione era stata resa formalmente nota alla azienda ben nota, in virtà delle ordinanze emesse in data 24.3.11 dal G.L. del Tribunale di Rossano n. 2785 del 2010 e n. 2784 del 2010, delle effettuate comunicazioni obbligatorie unificate Unilav e degli elenchi di pianta organica del personale periodicamente redatti dal , in cui entrambi i loro nominativi Controparte_2 espressamente comparivano e figuravano), smentendo, dall'altro in maniera icastica la dedotta omissione colposa del _1
4.8. La domanda deve essere, dunque, integralmente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta dalle parti.
5. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo. R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 15 di 16
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 12.12.14.
In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, deducendo insussistenti responsabilità omissive del smentite palesemente dalle deduzioni e dai documenti prodotti _1 dalla stessa parte attrice.
Inoltre, non può non sottolinearsi che, sempre citando in giudizio anche il _1
(poi ) l'attore abbia, in primo luogo, azionato una tutela ex art. 700
[...] Controparte_1
c.p.c., poi introdotto il giudizio dinanzi al giudice del Lavoro di Rossano e, poi, abbia azionato la presente tutela risarcitoria, mutando artificiosamente le proprie deduzioni sia nel corso del presente giudizio (icastico il confronto tra l'atto introduttivo e la comparsa conclusionale) sia rispetto alle deduzioni formulate nei precedenti giudizi (in cui, pur essendo evocato in giudizio il _1
, nessuna deduzione era stata formulata in ordine alla mancata trasmissione degli elenchi,
[...] probatoriamente smentita dalla stessa produzione della parte attrice, come indicato al punto 4.7. della sentenza).
Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, con particolare riferimento al paragrafo 3 e al paragrafo 4, punto 4.7.
6. Il regime delle spese. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.,
Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405);
c) del valore della presente controversia, alla luce della domanda formulata;
d) del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare tenuto conto del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della fase istruttoria caratterizzata dall'escussione di soli quattro testimoni. g) della estrema semplicità anche della fase decisoria;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta delle spese di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 sin dal momento della sua ammissione;
D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta. Così deciso in data 15 febbraio 2025.
R.G. n. 1082 del 2015 - Pag. 16 di 16
Il Giudice dott. Alessandro Caronia