Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5195/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elena Palange e dall'avv. Massimiliano Pili, elettivamente domiciliato in
Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 166, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ; CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_2 P.IVA_2
Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado, 9 presso l'avvocatura dell' ; CP_3
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: retribuzione – indennità di malattia
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da memoria depositata in data 21.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 il sig. ha esposto di Parte_1
essere stato assunto dalla società convenuta in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, dal 9.8.2023 all'8.9.2023, a tempo parziale (di 20 ore settimanali) e di essere stato impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa dal 19.8.2023 a causa di
1
(certificato 25.8.2023) sino al 3.9.2023.
Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione maturata sino al 19.8.2023 e per il risarcimento del danno, per il periodo successivo, o in subordine, per il pagamento dell'indennità di malattia sino al
3.9.2023.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Si è invece costituito in giudizio l' , senza svolgere difese. CP_2
Con memoria autorizzata depositata in data 21.5.2025, la difesa di parte ricorrente ha distinto le somme richieste all' a titolo di indennità di malattia (pari a euro 219,70) CP_2
da quelle richieste a a titolo di retribuzione, integrazione malattia, ratei di CP_1
fne rapporto e TFR.
1.
La domanda proposta nei confronti della società convenuta deve trovare accoglimento, come da conteggio contenuto nella memoria depositata in data 21.5.2025, mentre deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell' di CP_2
pagamento dell'indennità di malattia per difetto di proposizione della domanda amministrativa.
L'esistenza del contratto di lavoro è provata documentalmente.
È altresì provata documentalmente l'assenza dal lavoro del sig. per malattia Pt_1
dal 19.8.2023 al 3.9.2023.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato né il pagamento della retribuzione né dell'indennità di malattia.
In merito alla quantificazione della pretesa del ricorrente giova evidenziare che il verbale di pronto soccorso in atti del 19.8.2025 riporta una patologia del sig. Pt_1
per la quale viene formulata una prognosi di 5 giorni (doc. 4).
Il certificato 25.8.2023 (doc. 5) accerta, poi, l'infermità del sig. dal CP_4 Pt_1
25.8.2023 al 3.9.2023, con possibilità di ripresa dell'attività lavorativa il 4.9.2023.
Con riferimento al periodo di malattia, per il quale il ricorrente rivendica la relativa indennità da parte dell' , occorre rilevare l'improponibilità della domanda ai sensi CP_2
2 dell'art. 7 l. n. 533/1973, non avendo il ricorrente documentato la presentazione della domanda amministrativa all' . CP_2
Non può validamente considerarsi che la trasmissione del certificato medico da parte
CP_ dell' all' (nel caso di specie nemmeno allegata e provata) costituisca valida CP_4
domanda amministrativa, poiché la funzione di tale certificato è quella di rendere noto CP_ all' che un dato lavoratore ha diritto a conseguire il pagamento della indennità di malattia che avviene, nella generalità dei casi, per il tramite del datore di lavoro e non rende invece manifesta la volontà del lavoratore di ricevere direttamente dall'ente previdenziale l'erogazione di tale indennizzo.
Deve per contro trovare accoglimento la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni, come quantificate nella memoria depositata il 21.5.2025, in misura pari a euro € 637,99, a titolo di retribuzione, integrazione malattia, ratei di fine rapporto e TFR (quest'ultimo pari a euro 55,09), essendo provate l'esistenza del contratto di lavoro e l'assenza per malattia del dipendente nel periodo compreso tra il
19.8.2023 e il 3.9.2023.
2.
La società convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo e liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con la richiesta distrazione.
Vanno invece compensate le spese dell' con le ulteriori parti, tenuto conto delle CP_2
difese svolte e della definizione in rito della domanda proposta nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti dell' ; CP_2
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 637,99, di cui € 55,09 per TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 641,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in solido in
3 favore dell'avv. Palange e dell'avv. Pili;
4. compensa le spese di lite dell' con le altre parti. CP_2
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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