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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott. Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 350 bis c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1846 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 30-
1-2024, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Veglia n. 31, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Fulvia Anatra, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
; Controparte_1
-Appellata non costituita -
Oggetto: occupazione “sine titulo”.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la sig.ra Parte_1 assumendo di essere proprietaria di un appartamento sito in Roma, Via Pietro
Duranti n. 21 e che, nei mesi di maggio e giugno 2020, avendo ricevuto un incarico lavorativo presso l'Ospedale di Asti, si era trasferita fuori sede, facendo rientro a Roma nei primi giorni di luglio 2020; quindi sosteneva che, in data 16 luglio 2020, era stata avvicinata in prossimità del cancello della propria abitazione dal sig. , che le aveva rappresentato il Controparte_2 proprio interesse all'acquisto del suddetto immobile, per la cui vendita in precedenza la sig.ra si era rivolta a diverse agenzie immobiliari. CP_1
L'attrice riferiva che in tale occasione aveva mostrato al sig. i suoi CP_2 appartamenti, dislocati su due livelli, e che costui aveva manifestato il suo interesse al loro acquisto, rappresentando di disporre di 40.000,00 Euro in 3
contanti, provenienti dalla vendita di un appartamento di proprietà della sig.ra insieme alla quale intendeva acquistare gli immobili;
quindi la Parte_1 sig.ra riferiva che il giorno successivo, nel rientrare nella sua CP_1 abitazione, aveva trovato la sig.ra che, insieme alla propria figlia e ad Pt_1 altri soggetti a lei sconosciuti, aveva occupato detti immobili dopo aver danneggiato la serratura d'ingresso; inoltre l'attrice faceva presente che in seguito aveva subito una serie di condotte illecite, perpetrate ai suoi danni dalla sig.ra dalla di lei figlia e anche da altre persone, in relazione alle quali Pt_1 aveva sporto una serie di denunzie presso le Forze dell'Ordine, che le avevano confermato la pericolosità sociale di tali soggetti, tanto che aveva deciso di non avvicinarsi più all'immobile di sua proprietà e di cambiare abitazione.
Pertanto, poiché l'immobile di sua proprietà risultava ancora occupato dalla sig.ra in assenza di qualsiasi titolo che la legittimasse a tanto, la sig.ra Pt_1
concludeva chiedendo, previo accertamento della detenzione “sine CP_1 titulo” dell'immobile: in via principale, che la sig.ra fosse condannata CP_1 all'immediato rilascio del bene, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione a decorrere dal mese di luglio 2020; in subordine, che la stessa fosse condannata alla corresponsione, a titolo di risarcimento, della somma di
Euro 15.000,00 o di altra ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
La sig.ra non si costituiva in giudizio. Parte_1
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano assunte anche le prove testimoniali offerte dall'attrice, il Tribunale, con sentenza n. 929/2024, in parziale accoglimento della domanda, dopo aver accertato l'indebita occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della sig.ra Pt_1
la condannava all'immediato rilascio del bene in favore della sig.ra
[...]
, nonché alla corresponsione, a titolo di occupazione “sine Parte_2 titulo”, della somma di Euro 21.000,00, oltre interessi legali e spese processuali. 4
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 impugnava tale decisione, sostenendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di appello, la sig.ra “in via preliminare ed Pt_1 assorbente”, lamentava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice aveva dato atto della rituale notifica dell'atto di citazione, presupponendo, così, una regolare l'instaurazione del contraddittorio processuale.
Al contrario, secondo l'appellante, il giudicante di prime cure si era risolto a dichiarare la sua contumacia senza rendersi conto dell'irritualità e dell'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo: infatti la sig.ra CP_1 risultava aver tentato la notifica alla convenuta –quale asserita occupante sine titulo– in data 06/02/2023, in Via Pietro Duranti n° 21 (e cioè presso l'appartamento della stessa attrice), sulla base di una attestazione della
Questura di Roma Commissariato di Polizia di Sicurezza “Flaminio Nuovo”, la cui datazione, però, era stata travisata dal Giudice di prime cure, che l'aveva fatta risalire al 14/07/2023, data in cui il difensore dell'attrice aveva depositato telematicamente tale documento;
al contrario, gli operatori di P.S. che avevano redatto tale attestazione erano intervenuti in Via Duranti in data 27/09/2021, e cioè un anno e mezzo prima della notifica ex art. 143 c.p.c. (intervenuta il
06/02/2023).
Ne conseguiva che l'attrice, in modo arbitrario ed ingiustificato, aveva scelto di identificare nell'appartamento il luogo di “collegamento” in cui effettuare la notifica, mentre proprio durante tale periodo l'odierna appellante non solo era tornata ad Arezzo (ove aveva mantenuto la propria residenza anagrafica e dove viveva sin dal 09/04/2018), allontanandosi così per lunghi periodi dall'appartamento di Via Duranti, ma era andata anche a soggiornare a
Piombino, presso la propria figlia disabile;
a ciò, poi, doveva aggiungersi che, nel frattempo, ella aveva anche interrotto la propria relazione con il sig. CP_2 5
, a nome del quale era stata firmata una scrittura privata per la CP_2 locazione dell'immobile.
Ala luce di ciò, quindi, si spiegava perché ella fosse risultata sconosciuta presso l'indirizzo ove era stata tentata la notifica, mentre in realtà sarebbe bastato che la sig.ra avesse chiesto un semplice certificato di residenza per CP_1 scoprire che lei, in quel periodo storico, risiedeva ad Arezzo, località Antria n° 3, come da certificato che veniva prodotto;
ne discendeva anche, quale logico corollario giuridico, la mancanza di ogni giustificazione della notifica successivamente curata presso l'Ufficio del PM di Via Golametto.
Infine l'appellante faceva anche presente che l'attrice era comunque a conoscenza della sua reale residenza, in quanto essa risultava riportata “in ogni atto dei procedimenti penali”.
Ne conseguiva che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie la notifica dell'atto introduttivo avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente, in quanto il notificante, prima di procedere nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., sarebbe stato tenuto a svolgere ulteriori e serie ricerche sull'effettiva residenza della convenuta, senza limitarsi alla mera consultazione del sito del
Comune di Roma;
in ogni caso, poi, anche ove la notifica non fosse stata considerata inesistente, essa sarebbe stata comunque “nulla”.
Pertanto, stante l'evidente violazione del contraddittorio, che aveva impedito alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa, la Corte, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. avrebbe dovuto procedere all'annullamento della sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c..
Con un secondo motivo di gravame, poi, l'appellante eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, mentre con un terzo motivo di censura lamentava 6
l'erronea ricostruzione storica della vicenda processuale, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
Infine, con un quarto motivo di doglianza, la sig.ra lamentava anche Pt_1
l'erronea determinazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria dell'inesistenza/nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente declaratoria della nullità dell'impugnata sentenza e la conseguente rimessione della causa al Tribunale di Roma ex art. 354 c.p.c.; in subordine, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese processuali.
In via istruttoria instava per l'interrogatorio formale dell'appellata.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, la sig.ra ometteva CP_1 di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace.
Disposta dalla Corte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 30/1/2025 la causa era discussa e decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Motivi della decisione
Ad avviso di questa Corte, il primo motivo di censura, di valore assorbente, è fondato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24834/2017, che questa Corte di merito condivide, ha sostenuto che “l'inesistenza della notificazione [...] è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto 7
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Inoltre, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la stessa Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito [...], il notificante L.] è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche [...] prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta
l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (Cass. sent. n. 17307/2015).
Detti principi risultano essere stati affermati dalla Corte di Cassazione anche con ord. n. 4529/2019, e successivamente ribaditi anche con le sentenze Cass. nn. 15946/2019, 13365/2023, 13879/2023, 14692/2023, 26960/2023 e
28600/2024, seppur con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'opposizione all'esecuzione ed al procedimento di convalida di sfratto.
Sulla scorta dell'applicazione dei principi di cui sopra, pienamente condivisibili, deve ritenersi che, nel caso di specie, la notifica operata dalla sig.ra a CP_1 mezzo ufficiale giudiziario presso l'indirizzo di Via Duranti n. 21, in Roma, sia affetta da nullità radicale. 8
Infatti l'odierna appellante ha prodotto in giudizio apposito certificato storico di residenza, rilasciatole dal Comune di Arezzo, dal quale emerge che ella, dal
14/4/2017 aveva la propria residenza ad Arezzo, e che dal 9/4/2018 sino al
23/5/2023 (allorché la sig.ra emigrò a Roma) l'indirizzo di residenza Pt_1 era quello “Località Antria n. 3”.
Tale certificazione, rilasciata in data 14/3/2024, riporta le informazioni acquisite dall'Ufficiale di anagrafe presso la “Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente”; identiche informazioni sono contenute anche nell'ulteriore certificato in pari data, rilasciato dall'Ufficio dei servizi demografici del Comune di Arezzo.
Tali attestazioni sono valide fino a querela di falso.
Ciò premesso, l'Ufficiale giudiziario, richiesto di procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., anziché limitarsi a dichiarare di non aver potuto notificare l'atto al destinatario “perché sconosciuto in loco” e di aver contestualmente rilevato la mancanza, sia sul citofono che sulla cassetta postale, del nome del notificando, avrebbe dovuto effettivamente svolgere ricerche ulteriori improntate ad ordinaria diligenza, che peraltro non erano connotate da particolare difficoltà, trattandosi, sostanzialmente, di interrogare l'Anagrafe della Popolazione CP_3
Residente, anziché limitarsi a ricevere una Verifica anagrafica del Comune di
Roma.
Tali obiettive carenze, ovviamente, non potevano essere emendate “ex post” né dal contenuto dell'Attestazione rilasciata dalla Questura di Roma-
Commissariato “Flaminio Nuovo”, concernente un intervento effettuato dalle
FF.OO. “in loco” in data 27/9/2021 (e quindi in epoca di gran lunga precedente a quella della notifica dell'atto introduttivo), né dalle generiche informazioni rese in sede di prova testimoniale dal sig. assistente Testimone_1 coordinatore presso il predetto Commissariato, che si è limitato a confermare quanto riportato nella suddetta attestazione (e cioè che in tale data venne rinvenuta presso l'immobile di Va Duranti n. 21 anche la sig.ra ). CP_1 9
Da quanto premesso deriva che la notifica in questione venne operata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in un luogo all'epoca privo di effettivo “collegamento” con il destinatario, sicché la stessa deve ritenersi affetta da nullità, con la conseguenza che, stante la palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della convenuta, debono ritenersi affetti da nullità anche l'intero procedimento di primo grado e la sentenza che lo ha definito.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado ai fini dell'eventuale riassunzione del processo nei termini di legge.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo come da dispositivo, con l'esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Roma n. 929/24, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza pronunciata all'esito dello stesso;
visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al Tribunale di Roma, con concessione alle parti dei termini di legge per la riassunzione;
condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 400,00 10
per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 1.984,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 30/1/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato