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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/09/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1893/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da Pt_1
con avv. BARBARA BALASSONE, e con avv. GABRIELLA BERTI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 16/12/17, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
Per_
- Dall'unione sono nati a Trieste in data 12.09.2009 il figlio e in data 12.11.2012 il figlio , Per_2 entrambi minori di età.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e affinché vivano Parte_2 Parte_1 separati di letto e di mensa;
Per_ 2) affidare in modalità condivisa i figli minori e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza fissata presso la madre;
3) il signor che svolge attività con turni di lavoro, si impegna a comunicare alla signora entro il Pt_1 Pt_2 giorno 10 di ciascun mese, i turni del mese successivo così da permettere la gestione delle presenze del padre con i figli. Entro il giorno 10 del mese quindi verranno stabiliti, di comune accordo, i turni di accompagnamento del padre alle attività scolastiche ordinarie e straordinarie dei ragazzi e alle attività ludico-sportive. Verrà altresì individuato il pomeriggio settimanale che il padre trascorrerà con i figli nella sua abitazione con rientro degli stessi a casa dopo la cena e il fine settimana di competenza;
4) Ferma la facoltà del padre di vedere i figli, previo accordo con la madre, anche in altri ulteriori momenti rispetto a quelli di seguito elencati, i genitori convengono di regolare e cadenzare le frequentazioni tra padre e figli secondo il seguente calendario:
pagina 1 di 4 -il padre terrà con sé i figli settimanalmente nella giornata di riposo che corrisponderà al solo pomeriggio durante l'anno scolastico e all'intera giornata nel periodo estivo, con accompagnamento all'abitazione materna dopo la cena.
Trascorrerà altresì con i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì con prelevamento a scuola e/o attività sportivo/ludiche, pernottamento presso il padre e accompagnamento alla casa materna la domenica sera, dopo la cena.
Qualora il padre sia impegnato per motivi di lavoro nel pomeriggio/giornata infrasettimanale o nel fine settimana di sua competenza, dovrà provvedere a recuperare le giornate di cura in tempi e modalità previamente concordate con la madre.
5) I genitori si accordano per gestire in modalità alternata tutte le Festività. Per le vacanze Natalizie, la settimana dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre all'Epifania, eventualmente seguendo il criterio dell'alternanza. Carnevale, Pasqua e l'intero periodo di vacanza scolastico, sarà trascorso con un genitore e con ordine inverso l'anno successivo. Le festività di durata giornaliera anche con il padre, se i figli si trovano con lui.
Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, con periodo da fissarsi entro la data del 1° aprile di ogni anno al fine di permettere alla signora di organizzare a sua volta il Pt_2 proprio periodo feriale.
6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica mediante: il versamento dell'importo mensile di €.350,00 (trecento-cinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della madre, importo rivalutabile ISTAT.
Provvederà altresì alla corresponsione nella misura del 50% delle di seguito elencate spese straordinarie da non concordare preventivamente ove, allo stato, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità e dell' interesse dei figli;
spese documentate di natura medico/specialistica comprensive di costo ticket e farmaci (se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o non rimborsate) precedute dalla scelta dello specialista concordata tra i genitori;
spese scolastiche, di mensa, ricreative, sportive e di eventuali centri estivi (che saranno scelti di comune accordo), tutte spese costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico e delle attività sportive. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le ha anticipate avverrà dietro esibizione del documento comprovante la spese e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
7) riconoscimento del 100% dell'assegno unico familiare alla signora che beneficerà in via Parte_2 esclusiva delle eventuali detrazioni delle spese fatte nell'interesse dei figli.
8) in ragione del diverso e minore reddito da lavoro della signora verserà a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di €. 100,00 (cento/00) rivalutabile Istat da versarsi con bonifico sul conto corrente di quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese.
9) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minori, nonché il rilascio di documento autonomo per i minori stessi (carta di identità e pagina 2 di 4 passaporto)
10) la casa coniugale di Prosecco, di proprietà esclusiva della signora resterà insieme agli arredi ivi Pt_2 contenuti, nella disponibilità della medesima che l'abiterà con i figli.
Il signor che attualmente convive con i propri genitori, sta ristrutturando un immobile di proprietà. Pt_1
11) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver già suddiviso i beni in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra, per cui ogni pretesa pregressa deve intendersi risolta;
12) spese legali compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n.339 - Parte I – Anno 2017).
Così deciso in Trieste, il 9/09/2025
pagina 3 di 4 Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1893/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da Pt_1
con avv. BARBARA BALASSONE, e con avv. GABRIELLA BERTI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in data 16/12/17, in Trieste, in regime di separazione dei beni;
Per_
- Dall'unione sono nati a Trieste in data 12.09.2009 il figlio e in data 12.11.2012 il figlio , Per_2 entrambi minori di età.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e affinché vivano Parte_2 Parte_1 separati di letto e di mensa;
Per_ 2) affidare in modalità condivisa i figli minori e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza fissata presso la madre;
3) il signor che svolge attività con turni di lavoro, si impegna a comunicare alla signora entro il Pt_1 Pt_2 giorno 10 di ciascun mese, i turni del mese successivo così da permettere la gestione delle presenze del padre con i figli. Entro il giorno 10 del mese quindi verranno stabiliti, di comune accordo, i turni di accompagnamento del padre alle attività scolastiche ordinarie e straordinarie dei ragazzi e alle attività ludico-sportive. Verrà altresì individuato il pomeriggio settimanale che il padre trascorrerà con i figli nella sua abitazione con rientro degli stessi a casa dopo la cena e il fine settimana di competenza;
4) Ferma la facoltà del padre di vedere i figli, previo accordo con la madre, anche in altri ulteriori momenti rispetto a quelli di seguito elencati, i genitori convengono di regolare e cadenzare le frequentazioni tra padre e figli secondo il seguente calendario:
pagina 1 di 4 -il padre terrà con sé i figli settimanalmente nella giornata di riposo che corrisponderà al solo pomeriggio durante l'anno scolastico e all'intera giornata nel periodo estivo, con accompagnamento all'abitazione materna dopo la cena.
Trascorrerà altresì con i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì con prelevamento a scuola e/o attività sportivo/ludiche, pernottamento presso il padre e accompagnamento alla casa materna la domenica sera, dopo la cena.
Qualora il padre sia impegnato per motivi di lavoro nel pomeriggio/giornata infrasettimanale o nel fine settimana di sua competenza, dovrà provvedere a recuperare le giornate di cura in tempi e modalità previamente concordate con la madre.
5) I genitori si accordano per gestire in modalità alternata tutte le Festività. Per le vacanze Natalizie, la settimana dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre all'Epifania, eventualmente seguendo il criterio dell'alternanza. Carnevale, Pasqua e l'intero periodo di vacanza scolastico, sarà trascorso con un genitore e con ordine inverso l'anno successivo. Le festività di durata giornaliera anche con il padre, se i figli si trovano con lui.
Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, con periodo da fissarsi entro la data del 1° aprile di ogni anno al fine di permettere alla signora di organizzare a sua volta il Pt_2 proprio periodo feriale.
6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica mediante: il versamento dell'importo mensile di €.350,00 (trecento-cinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della madre, importo rivalutabile ISTAT.
Provvederà altresì alla corresponsione nella misura del 50% delle di seguito elencate spese straordinarie da non concordare preventivamente ove, allo stato, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità e dell' interesse dei figli;
spese documentate di natura medico/specialistica comprensive di costo ticket e farmaci (se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o non rimborsate) precedute dalla scelta dello specialista concordata tra i genitori;
spese scolastiche, di mensa, ricreative, sportive e di eventuali centri estivi (che saranno scelti di comune accordo), tutte spese costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico e delle attività sportive. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le ha anticipate avverrà dietro esibizione del documento comprovante la spese e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
7) riconoscimento del 100% dell'assegno unico familiare alla signora che beneficerà in via Parte_2 esclusiva delle eventuali detrazioni delle spese fatte nell'interesse dei figli.
8) in ragione del diverso e minore reddito da lavoro della signora verserà a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento della moglie un assegno mensile di €. 100,00 (cento/00) rivalutabile Istat da versarsi con bonifico sul conto corrente di quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese.
9) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minori, nonché il rilascio di documento autonomo per i minori stessi (carta di identità e pagina 2 di 4 passaporto)
10) la casa coniugale di Prosecco, di proprietà esclusiva della signora resterà insieme agli arredi ivi Pt_2 contenuti, nella disponibilità della medesima che l'abiterà con i figli.
Il signor che attualmente convive con i propri genitori, sta ristrutturando un immobile di proprietà. Pt_1
11) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver già suddiviso i beni in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra, per cui ogni pretesa pregressa deve intendersi risolta;
12) spese legali compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n.339 - Parte I – Anno 2017).
Così deciso in Trieste, il 9/09/2025
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