Articolo 4 della Legge 3 marzo 1949, n. 52
Articolo 3Articolo 5
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29 marzo 1949
Art. 4.
Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola "salario" e' sostituita la parola "retribuzione".
Entrata in vigore il 29 marzo 1949