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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. ME RI D'LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 401/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F., rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Rosi Cantale, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in cale all'atto di citazione,
Attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P. IVA con sede in Serradifalco (CL) via Crucillà n. 192, P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 1667 e 1669 c.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni derivanti dai gravi vizi costruttivi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, sito in
Caltanissetta, caratterizzato da diffuse lesioni al prospetto e al sistema di isolamento termico a cappotto.
L'attore domandava altresì il ristoro del danno non patrimoniale, asseritamente patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e dell'obbligo di permanere in un immobile compromesso nella sua funzionalità e nel suo decoro abitativo.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'attore aveva già promosso due procedimenti di
1 accertamento tecnico preventivo (n. 1668/2017 e n. 1380/2021) dinanzi a questo Tribunale, entrambi conclusi con accertamento della sussistenza dei vizi costruttivi, riconducibili a difetti di posa e di applicazione del sistema di isolamento a cappotto, senza che la società costruttrice avesse provveduto ad alcuna attività ripristinatoria.
Con ordinanza del 19 dicembre 2023, questo Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU il Dott. Ing. . Persona_1
All'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, il Giudice, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.pc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze istruttorie e tecniche – non oggetto di contestazione – emerge in modo univoco la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1669
c.c., per avere eseguito l'opera in violazione delle regole dell'arte e degli obblighi di diligenza professionale.
Dalla relazione peritale, redatta all'esito di sopralluoghi effettuati in data 21 febbraio 2024 e
27 marzo 2024, nonché di saggi tecnici, rilievi fotografici e indagini aerofotogrammetriche con drone, risulta che il CTU ha accertato: la presenza di lesioni sub-verticali e orizzontali sul prospetto est e sulle pareti perimetrali;
la riconducibilità dei difetti a posa non corretta della rete in fibra di vetro, in prossimità del listello di chiusura del rivestimento in pietra arenaria, con conseguente mancato assorbimento delle sollecitazioni di trazione e taglio;
la compromissione estetica e funzionale dell'immobile, con rischio di infiltrazioni, condense e formazione di muffe;
la quantificazione dei danni materiali in € 22.359,20, relativi ai lavori di ripristino, nonché una diminuzione di valore dell'immobile pari al 13,14%, corrispondente a € 22.364,28.
Il CTU ha altresì individuato le opere necessarie al corretto ripristino, consistenti nella posa idonea della rete in fibra, nella sovrapposizione del rasante e nel rifacimento della coloritura del prospetto interessato.
Orbene giova premettere che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., l'appaltatore risponde dei vizi e difetti che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o la durata, qualora non provi che essi dipendano da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, la società convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria, né ha contestato le risultanze tecniche, restando contumace.
L'inadempimento dell'appaltatore ha cagionato in capo all'attore un danno patrimoniale corrispondente sia al costo delle opere necessarie per il ripristino dell'immobile, sia alla diminuzione del valore commerciale dello stesso, complessivamente quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in € 44.723,48, somma che deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale.
2 Sussiste, altresì, un danno non patrimoniale, derivante dal disagio, dal turbamento e dal pregiudizio alla sfera personale sofferti dall'attore per la prolungata convivenza con un immobile compromesso nella sua funzionalità e nel suo decoro abitativo.
Sul punto, giova richiamare che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in correlazione con l'art. 1223
c.c., e in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/26973), il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile ogniqualvolta il pregiudizio superi la soglia della normale tollerabilità e incida in maniera apprezzabile sulla sfera personale del creditore.
Pertanto, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento, alla durata del disagio e alla condotta omissiva serbata dalla società convenuta, tale voce di danno deve essere liquidata in via equitativa nella misura di € 5.000,00.
Le somme riconosciute dovranno essere maggiorate di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 401/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
-condanna la società convenuta a pagare in favore Controparte_1 dell'attore la somma complessiva di € 44.723,48 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della decisione;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché al pagamento delle spese di CTU come da nota depositata.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 ottobre 2025
Il Giudice
ME RI D'LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. ME RI D'LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 401/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F., rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Rosi Cantale, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in cale all'atto di citazione,
Attore
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P. IVA con sede in Serradifalco (CL) via Crucillà n. 192, P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 1667 e 1669 c.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni derivanti dai gravi vizi costruttivi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, sito in
Caltanissetta, caratterizzato da diffuse lesioni al prospetto e al sistema di isolamento termico a cappotto.
L'attore domandava altresì il ristoro del danno non patrimoniale, asseritamente patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e dell'obbligo di permanere in un immobile compromesso nella sua funzionalità e nel suo decoro abitativo.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'attore aveva già promosso due procedimenti di
1 accertamento tecnico preventivo (n. 1668/2017 e n. 1380/2021) dinanzi a questo Tribunale, entrambi conclusi con accertamento della sussistenza dei vizi costruttivi, riconducibili a difetti di posa e di applicazione del sistema di isolamento a cappotto, senza che la società costruttrice avesse provveduto ad alcuna attività ripristinatoria.
Con ordinanza del 19 dicembre 2023, questo Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU il Dott. Ing. . Persona_1
All'udienza a trattazione scritta del 28 maggio 2025, il Giudice, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.pc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze istruttorie e tecniche – non oggetto di contestazione – emerge in modo univoco la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1669
c.c., per avere eseguito l'opera in violazione delle regole dell'arte e degli obblighi di diligenza professionale.
Dalla relazione peritale, redatta all'esito di sopralluoghi effettuati in data 21 febbraio 2024 e
27 marzo 2024, nonché di saggi tecnici, rilievi fotografici e indagini aerofotogrammetriche con drone, risulta che il CTU ha accertato: la presenza di lesioni sub-verticali e orizzontali sul prospetto est e sulle pareti perimetrali;
la riconducibilità dei difetti a posa non corretta della rete in fibra di vetro, in prossimità del listello di chiusura del rivestimento in pietra arenaria, con conseguente mancato assorbimento delle sollecitazioni di trazione e taglio;
la compromissione estetica e funzionale dell'immobile, con rischio di infiltrazioni, condense e formazione di muffe;
la quantificazione dei danni materiali in € 22.359,20, relativi ai lavori di ripristino, nonché una diminuzione di valore dell'immobile pari al 13,14%, corrispondente a € 22.364,28.
Il CTU ha altresì individuato le opere necessarie al corretto ripristino, consistenti nella posa idonea della rete in fibra, nella sovrapposizione del rasante e nel rifacimento della coloritura del prospetto interessato.
Orbene giova premettere che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., l'appaltatore risponde dei vizi e difetti che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o la durata, qualora non provi che essi dipendano da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, la società convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria, né ha contestato le risultanze tecniche, restando contumace.
L'inadempimento dell'appaltatore ha cagionato in capo all'attore un danno patrimoniale corrispondente sia al costo delle opere necessarie per il ripristino dell'immobile, sia alla diminuzione del valore commerciale dello stesso, complessivamente quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in € 44.723,48, somma che deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale.
2 Sussiste, altresì, un danno non patrimoniale, derivante dal disagio, dal turbamento e dal pregiudizio alla sfera personale sofferti dall'attore per la prolungata convivenza con un immobile compromesso nella sua funzionalità e nel suo decoro abitativo.
Sul punto, giova richiamare che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in correlazione con l'art. 1223
c.c., e in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/26973), il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile ogniqualvolta il pregiudizio superi la soglia della normale tollerabilità e incida in maniera apprezzabile sulla sfera personale del creditore.
Pertanto, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento, alla durata del disagio e alla condotta omissiva serbata dalla società convenuta, tale voce di danno deve essere liquidata in via equitativa nella misura di € 5.000,00.
Le somme riconosciute dovranno essere maggiorate di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 401/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
-condanna la società convenuta a pagare in favore Controparte_1 dell'attore la somma complessiva di € 44.723,48 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della decisione;
-condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché al pagamento delle spese di CTU come da nota depositata.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 ottobre 2025
Il Giudice
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