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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi ConIGliere relatore dott. Gianluca Bordon ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale dell'anno
2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Salandin ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello sito a Venezia Mestre (VE), via Daniele Manin
n. 44; appellanti contro
(C.F. / P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vinci ed elettivamente domiciliata a
EN, Borgo Scroffa n. 37, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 18 appellata contro quale incorporante della società Controparte_2 [...]
(già ); Controparte_3 Controparte_4 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di EN
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Voglia sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza appellata, inaudita altera parte e con fissazione quanto prima dell'udienza di comparizione delle parti, come da separato ricorso che verrà depositato nel fascicolo informatico di causa.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Voglia disporre l'acquisizione alla presente causa del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado R.G. 8042/2018, Tribunale di EN.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli e le causali tutte di cui in narrativa e sulla base della documentazione prodotta, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018, Repert. n. 550/2022 del
28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN, Dott. Silvano
Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla Cancelleria in data
28.02.2022, accertato e dichiarato che la responsabilità per quanto avvenuto ai danni della IG.ra e, di conseguenza, ai danni dei IG.ri _5 Parte_1
, in proprio ed in qualità di convivente more uxorio della RA
[...] _5
, (figlia), (figlia),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 18 (figlio), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA , nonché dei IG.ri _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra , è da imputare all' , in persona _5 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n.
37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 procuratore e difensore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv.
Pierluigi Vinci del Foro di EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, in accoglimento delle richieste degli appellanti condannare l'appellata, sulla base dei criteri indicati nel presente atto di citazione in appello e secondo la propria responsabilità, al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno, nessuno escluso, conseguenti alle indicate responsabilità, nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come illustrato nella narrativa del presente atto e di seguito elencati:
a favore dei SI , in proprio e in qualità di convivente more Parte_1 uxorio della RA , (figlia), _5 Parte_2 Parte_3
(figlia) e (figlio), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di Parte_4 congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA , _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra : _5
- € 1.323,00 (milletrecentoventitre/00) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - relativi alla quantificazione del danno temporaneo dal giorno del ricovero della IG.ra al _5 giorno del decesso della medesima, calcolati in base alle Tabelle di Milano, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
pagina 3 di 18 - € 38.788,50 (trentottomilasettecentottantotto/50) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - quantificati, in relazione a quanto stabilito dalle Tabelle di Milano, per il risarcimento del danno per lo stato di lucida agonia patito dalla de cuius, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
- € 265.592,25 (duecentosessantacinquemilacinquecentonovantadue/25) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - pari al 33% della somma di € 804.825,00 relativi al danno da lesione dell'aspettativa di vita della IG.ra , calcolati considerando un _5 valore pari ad € 147/giorno per 15 anni, in base alle statistiche illustrate nelle Tavole di mortalità della popolazione residente in Italia per l'anno
2010, riportate in narrativa, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
- danni non patrimoniali (in tutte le loro accezioni anche sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 901 del 2018) quantificati sulla base delle Tabelle di
Milano e delle risultanze peritali del Dott. e del dott. ; Per_1 Per_2
- € 165.960,00 (centosessantacinquemilanovecentosessanta/00) per il convivente more uxorio e per ciascun figlio ed € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per ciascun nipote relativi al risarcimento del danno non patrimoniale da lutto per la morte della RA quantificato sulla base delle Tabelle _5 dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano;
- somma calcolata secondo le Tabelle di Milano o in via equitativa dalla Corte per il danno morale riflesso da lesione del rapporto parentale;
- importo dovuto in relazione all'obbligo giuridico di assistenza, calcolato secondo il criterio del triplo dell'assegno sociale;
- ulteriore congrua personalizzazione;
- la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi quantificati sulla base di quanto indicato in narrativa dall'evento al saldo;
ovvero le diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa o che la Corte riterrà congrue valutando sulla base della depositata CTU o secondo pagina 4 di 18 equità; inoltre, a favore della IG.ra : Parte_2
- il rimborso delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di
CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n. 1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui i danni subiti dalla IG.ra e, di conseguenza, dai IG.ri _5
, in proprio ed in qualità di convivente more uxorio della RA Parte_1
, (figlia), (figlia), _5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlio), quest'ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (figli), eredi e
[...] successori a titolo universale della RA , nonché dai IG.ri _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra , a seguito dei trattamenti medici effettuati sulla de _5 cuius da parte dei sanitari dell'appellata, venissero relegati nell'alveo di una perdita di chance di guarigione e/o di cura della paziente e sia ritenuta responsabile l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita
I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo procuratore e difensore P.IVA_1
pagina 5 di 18 domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv. Pierluigi Vinci del Foro di
EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018,
Repert. n. 550/2022 del 28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN,
Dott. Silvano Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla
Cancelleria in data 28.02.2022, condannare l'appellata a risarcire agli appellanti tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno, nessuno escluso, conseguenti alle indicate responsabilità, nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come illustrato nella narrativa del presente atto.
Inoltre, si chiede a favore della IG.ra : Parte_2
- il rimborso delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di
CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n. 1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, qualora non ritenesse di applicare i criteri sopraindicati, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018, Repert. n. 550/2022 del pagina 6 di 18 28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN, Dott. Silvano
Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla Cancelleria in data
28.02.2022, condannare l'appellata, ossia l' , in persona del CP_6 CP_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n. 37,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 procuratore e difensore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv.
Pierluigi Vinci del Foro di EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno nessuno escluso patiti dalla IG.ra e, di _5 conseguenza, dai IG.ri , in proprio ed in qualità di convivente Parte_1 more uxorio della RA , (figlia), _5 Parte_2 Parte_3
(figlia), (figlio), quest'ultimi tre in proprio ed in qualità
[...] Parte_4 di congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA _5
, nonché dai IG.ri (nipote),
[...] Parte_5 Parte_7
(nipote) e (nipote), questi ultimi tre in proprio ed in Parte_6 qualità di congiunti (nipoti) della IG.ra , a seguito dei fatti di cui in _5 narrativa determinandoli in via equitativa, oltre al rimborso a favore della IG.ra delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia Parte_2 ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Oltre interessi compensativi quantificati sulla base dei criteri indicati in narrativa e rivalutazione monetaria a favore di ciascuno degli appellanti dall'evento al saldo.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n.
1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali pagina 7 di 18 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, qualora lo ritenga necessario, ritenendo gli appellanti già provata l'intensità del rapporto parentale, eventualmente ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. vero che Lei risiedeva nello stesso stabile della RA;
_5
2. vero che La conosceva personalmente;
3. vero che la IG.ra conviveva con il IG. da oltre _5 Parte_1 vent'anni.
Si indica come teste sui capitoli di prova sopra indicati il Dott. nato Testimone_1
a Milano (MI) in data 24.02.1948 e residente in [...].
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa eventuale prognosi di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria provvedere come segue:
Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto dai IG.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in quanto infondato in Parte_7 Parte_6 fatto e in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante a rifondere all'appellata le spese e competenze del presente grado di giudizio e del subprocedimento di inibitoria.
Nel merito in via subordinata pagina 8 di 18 Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte:
“Nel merito in via principale
Respingere integralmente tutte le domande formulate dai ricorrenti, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla convenuta, circoscriversi l'eventuale Controparte_6 condanna all'effettiva chances di sopravvivenza parametrata alle aspettative di vita della IG.ra nonché liquidarsi gli eventuali danni nella stretta misura di _5 giustizia, disponendo la condanna di a tenere indenne e Controparte_4 manlevare da qualsivoglia onere risarcitorio e dunque di quanto Controparte_6 la stessa sarà tenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti a qualsivoglia titolo, nonché a rifondere le spese di lite.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio.
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta secondo l'ordine cronologico di cui agli atti- già prodotta in allegato alla memoria difensiva di costituzione depositata in data 26.02.2019 (docc. 1-5) e alle note difensive depositate in data
18.07.2019 (docc. 6 – 10) e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie di rito.
In particolare si insite per la rinnovazione della CTU medica o, in via meramente subordinata, per un'integrazione della CTU già espletata in sede di giudizio di ATP
r.g. 1571/2015 da effettuarsi in contraddittorio con i CCTTPP, al fine di determinarsi l'effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra condotta medica e evento, le concrete possibilità di sopravvivenza della IG.ra , la _5 misura percentuale di dette chances nonché la durata delle aspettative di vita concretamente vantata dalla stessa, tenuto conto dello stato di salute e del grave quadro clinico da cui era affettala paziente al momento del ricovero nonché
pagina 9 di 18 dell'età della medesima(74 anni), con ogni più ampia riserva in merito al formulando quesito.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli attori- ricorrenti richiamando quanto dedotto in atti, e si contesta la valenza probatoria e l'inammissibilità della documentazione prodotta ex adverso per le motivazioni espresse da questo patrocinio”.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli appellanti nei confronti dell' n. 8 “ ” a seguito di accertamento di responsabilità per i CP_6 CP_6 fatti di cui in narrativa, dichiarare la terza chiamata Controparte_2
(società incorporante della società -
[...] Controparte_3 già ) - numero di iscrizione presso il Registro del Commercio Controparte_4 in Romania J40/14521/2007 - dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del
29.06.2023 del Tribunale di Bucarest, VII Sezione Civile, in persona del liquidatore giudiziale /amministratore con sede in Romania, Controparte_7
Bucarest, Str. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in persona del legale CP_8 rappresentante pro tempore, CUI: RO26383945, tenuta a manlevare / tenere indenne la suddetta Struttura sanitaria appellata da ogni somma la stessa fosse condannata a pagare a qualsivoglia titolo per i fatti di cui è causa, nonché a rimborsare le spese legali sostenute e sostenende dall'ente per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio e nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e per scrupolo difensivo sono altresì da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti causa di primo e secondo grado di giudizio insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, ribadendo ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie e in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso per tutte le ragioni ampiamente dedotte, con ogni espressa riserva..
Svolgimento del processo pagina 10 di 18 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7
convenivano davanti al Tribunale di EN l' Parte_6 [...]
esponendo che: CP_6
- il 10.8.2010 (di cui il era convivente, _5 Parte_1 Parte_2
, e figli, , e
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_7
nipoti) era stata ricoverata presso l'Ospedale San Bortolo di Parte_6
EN per probabile sindrome coronarica acuta;
- nei giorni successivi al ricovero (11.8.2010, 12.8.2010 e 13.8.2010), la de cuius veniva sottoposta ad alcuni interventi endovascolari, in ragione di una riscontrata malattia coronaria travisale, e dal 12.8.2010 iniziava a lamentare dolori addominali in sede epigastrica che persistevano nei giorni successivi e si intensificavano dal 15.8.2010;
- il 17.8.2010, stante il persistente dolore, ad veniva _5 somministrata una fiala di alle ore 9.30 veniva richiesta una Per_3 valutazione chirurgica, effettuata poi alle ore 13.15, all'esito della quale il chirurgo dott. conIGliava digiuno, terapia infusionale e l'esecuzione di eco Per_4 addome e radiografia dell'addome in bianco;
verso le ore 16.00 venivano effettuati gli esami conIGliati;
alle ore 18.37 veniva eseguita una TAC addominale quando ormai la paziente si presentava già in stato di shock con elevata frequenza cardiaca (150 bpm);
- convocati i familiari, e dopo discussione del quadro clinico e dei rischi di una procedura chirurgica, si decideva di procedere in sala operatoria;
alle ore
23.20 la paziente veniva dunque sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa dal quale emergeva una situazione giudicata estremamente grave e irreparabile, tanto da portare alla decisione di soprassedere circa ogni ulteriore trattamento, e alle ore 02.50 del 18.8.2010 veniva constatato il decesso di;
_5
- il dott. e il dott. , incaricati dai familiari Persona_5 Persona_6 della avevano redatto una perizia medico-legale e ritenuto censurabile _5
l'operato dei sanitari;
pagina 11 di 18 - tale responsabilità era stata confermata dalla CTU svolta nell'ATP, successivamente instaurato, nell'ambito del quale i consulenti di ufficio, dott.
e dott. avevano affermato che “non è Persona_7 Persona_8 possibile escludere che una più tempestiva diagnosi e dunque un anticipato intervento laparotomico avrebbe potuto offrire alla paziente chances di evitare il decesso nei modi e nei tempi in cui si è nel concreto verificato”.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva di essere Controparte_6 autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, evidenziava le pregresse gravi condizioni cliniche della paziente, contestava la sussistenza di una qualche responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la e le _5 risultanze della CTU disposta in sede di ATP.
, terza chiamata, pur ritualmente citata non si costituiva in Controparte_4 giudizio e veniva dichiarata contumace.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP, ordinato il mutamento di rito (da sommario a ordinario), con sentenza n. 346/2022 il Tribunale di EN rigettava la domanda attorea e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
In particolare, il Tribunale, dopo avere riportato gli esiti della CTU riteneva che:
- correttamente la CTU, nel valutare il dolore addominale lamentato dalla _5 fin dal giorno 14.8.2010, ne aveva tenuto conto solo a partire dal giorno
17.8.2010;
- la CTU, in realtà, non aveva precisato quale sarebbe stato il timing ideale che avrebbe rese concrete le chances di sopravvivenza, né aveva prospettato la durata e le condizioni della ipotizzata sopravvivenza della paziente;
- sottolineava che la nell'arco di 24 ore era stata sottoposta ad esami di _5 laboratorio, ad una consulenza chirurgica, ad una Rx addome ed ecografia addominale, ad una TC addome con mdc endovenoso e, infine, ad un intervento di laparotomia esplorativa, previa acquisizione del consenso da parte dei parenti e videat anestesiologico, ed evidenziava che la vicenda pagina 12 di 18 doveva essere valutata alla luce della realtà effettuale del sistema sanitario nazionale;
- inoltre, dalle considerazioni espresse nell'elaborato peritale (pag.25) si poteva desumere che il termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi costituiva il termine “ordinario” cui parametrare la possibilità di sopravvivenza della paziente, cioè il termine necessario per acquisire gli elementi indispensabili per l'ottenimento della diagnosi. Nella fattispecie, nel termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi (ore 0.30 del 17.8.2010), non solo era stata ottenuta la diagnosi, ma la paziente era stata anche sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa. Doveva, pertanto, escludersi ogni profilo di responsabilità a carico della convenuta.
Avverso detta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
hanno proposto appello formulando le conclusioni di cui in Parte_6 epigrafe e censurando la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame Controparte_6 mentre quale incorporante della società Controparte_2 [...]
già , è stata dichiarata contumace. Controparte_3 Controparte_4
Interrotto il processo per il fallimento della terza chiamata, il giudizio è stato riassunto dagli appellanti. All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti, dopo avere riportato le osservazioni del Tribunale sulle conclusioni della CTU, precisamente i punti 1 e 2
(pag. 17 sentenza), precisato che nella consulenza di parte ante causam e nelle memorie tecniche inserite durante la consulenza tecnica preventiva e citate dal
CTU, i loro consulenti avevano anticipato l'errore già al 14.8.2010, e in subordine al massimo il 16.8.2010, mentre il CTU lo aveva rilevato a far data dal 17.8.2010
e tale indicazione era stata ritenuta corretta dal Tribunale, lamentano che, poi, il pagina 13 di 18 Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la correttezza della CTU, abbia incoerentemente dato loro torto mentre avrebbe dovuto accogliere le domande risarcitorie formulate. Conseguentemente, avendo il Tribunale fondato la propria decisione su motivazioni contraddittorie, ritenendo corretta la CTU ma poi rigettando le domande attoree, la sentenza dovrebbe essere riformata.
Il motivo è infondato: la censura appare priva di effettivo contenuto alla luce delle motivazioni poste a fondamento della decisione e in considerazione della circostanza che gli appellanti si limitano a riportare i primi due punti delle osservazioni del Tribunale che, però, non contengono l'effettivo percorso compiuto dal Tribunale per giungere alla decisione e, in particolare, non permettono di affermare che il Tribunale abbia ritenuto corretta la CTU e che, in modo contraddittorio, abbia rigettato le domande attoree.
Infatti, al punto 1. il Tribunale si limita a ritenere corretto che il CTU nel valutare il dolore addominale lamentato dalla fin dal giorno 14.8.2010, ne abbia _5 tenuto conto solo a partire dal giorno 17.8.2010, allorché tale dolore si era manifestato in modo incoercibile. Al punto 2. si limita a riportare le conclusioni del
CTU.
Quindi, l'affermazione della correttezza delle conclusioni del CTU è limitata all'indicazione del 17.8.2010, quale momento da cui prendere in considerazione il dolore addominale lamentato dalla paziente.
Parimenti infondato, e prima ancora irrilevante, è il secondo motivo con il quale si lamenta che il Tribunale, in sostanza, abbia giustificato l'eventualità che _5 potesse morire tenuto conto della situazione generale del sistema sanitario
[...] nazionale.
In realtà, il Tribunale ha espresso delle personali opinioni in merito all'organizzazione della struttura ospedaliera e alla sua possibilità di assicurare un intervento immediato in caso di urgenza (pag. 18 sentenza), ma ha motivato il rigetto delle domande attoree valutando i tempi tecnici necessari per acquisire gli elementi indispensabili per l'ottenimento della diagnosi (pag. 19 sentenza).
pagina 14 di 18 Gli appellanti, nell'atto di appello, riportano le motivazioni espresse dal Tribunale, anche il punto 6., ma non formulano nessuna concreta censura rispetto al ragionamento seguito dal Tribunale.
Inoltre, l'esame della sentenza porta ad escludere che il Tribunale abbia ritenuto che alcuni punti della CTU non fossero chiari, e pertanto che sarebbe stato necessario, come lamentato dagli appellanti, chiamare a chiarimenti i Consulenti, atteso che il Giudice di primo grado (punto 3) individua delle carenze nell'elaborato peritale che, però, non rilevano nel percorso motivazionale conclusosi con il rigetto delle domande attoree.
La frase riportata dagli appellanti (“Da tale considerazione sembra potersi inferire...”) non esprime nessuna incertezza del Tribunale in relazione alle considerazioni formulate dai Consulenti ma soltanto le conseguenze di tali considerazioni.
Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la parte della sentenza (pag. 19) che afferma: ”7. Alla luce delle suesposte considerazioni deve escludersi ogni profilo di responsabilità a carico dell' convenuta. Per tali motivi la domanda attorea CP_6 va respinta. Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite”, sostenendo che non sia vero che la responsabilità dell' debba essere esclusa CP_6 sotto ogni profilo tenuto conto che la CTU aveva evidenziato delle censure nell'operato dell'appellata che, però, il Giudice di primo grado, per ragioni del tutto soggettive e non condivisibili, aveva del tutto trascurato.
Anche tale censura deve essere rigettata.
Gli appellanti non solo si limitano ad affermare che la CTU aveva evidenziato delle censure alle condotte dei sanitari, senza peraltro, riproporle ed evidenziarle, ma soprattutto non considerano in alcun modo e non censurano la parte della sentenza, e le precise motivazioni espresse dal Giudicante, nella quale il
Tribunale, proprio sulla base delle considerazioni espresse dai Consulenti in relazione al termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi per parametrare la possibilità di sopravvivenza del paziente, ha evidenziato che non solo entro tale termine era stata diagnosticata l'ischemia mesenterica, ma anche che la paziente era stata sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa.
pagina 15 di 18 Tale convincimento appare corretto: infatti, alle ore 15.00 del 17.8.2010 (pag. 19
CTU) le condizioni cliniche della peggioravano e, eseguite le indagini _5 radiologiche, l'ecografista suggeriva approfondimento diagnostico mediante esecuzione di TC addome urgente, indicazione confermata telefonicamente dal chirurgo, ed espletata intorno alle ore 18.00 (vidimazione ore 18.37).
Quindi, l'ischemia mesenterica era stata diagnosticata ben prima delle 24 ore dall'insorgenza dei sintomi e la circostanza che la paziente sia stata portata in sala operatoria alle ore 23.10, per procedere con una laparotomia (esplorativa), appare irrilevante tenuto conto che è stato necessario sottoporre la paziente alla visita medica specialistica eseguita dall'anestesista e che, dopo avere consultato i familiari della ed evidenziati i rischi operatori, si è tentato di procedere in _5 via laparoscopica quando le condizioni della paziente erano ormai definitivamente compromesse, tanto che nel verbale operatorio si legge: “...All'apertura del cavo peritoneale liquido siero-ematico libero e matassa ileale necrotica per infarto ileale massivo. Numerose aderenze viscero-viscerali bloccano la matassa intestinale. Cauto sbrigliamento, parziale, delle anse ileali che appaiono ischemiche con numerosi bottoni necrotici. Non si apprezza polso a livello del meso ileale. Non si insiste ulteriormente sulla viscerolisi per non causare lacerazioni intestinali...”.
D'altra parte, gli stessi consulenti di parte attrice, nella memoria allegata all'elaborato peritale e richiamata dai Consulenti di ufficio (pag. 13 e 14 CTU), al fine di individuare una responsabilità dei sanitari, anticipano al 14.8.2010 il momento in cui si sarebbero dovuti prendere in considerazione i dolori addominali lamentati dalla paziente ed eseguire una TAC che, in quel momento, a loro giudizio, avrebbe condotto a diagnosticare l'embolia o la trombosi nell'asse mesenterico superiore in fase di non ancora intervenuta devitalizzazione irreversibile, mentre si era addivenuti alla oliguria del 16.8.2010 quando la prognosi era in quel frangente già compromessa.
Di tale compromissione si ha conferma nei referti in atti atteso che già nell'ecografia si evidenziava il sospetto di aerobilia all'Rx diretta addome
(riscontrata poi in sede di laparotomia) e la TC addome dimostrava, oltre a diffuse pagina 16 di 18 calcificazioni e stenosi del circolo arterioso splancnico, un quadro di aeroportia anche intraparenchimale epatica, pneumatosi del piccolo intestino, nonché segni d'ischemia splenica, imbibizione da edema del grasso del mesentere, versamento libero in pelvi, raccolta liquida pericolecistica e minute bolle aeree ascrivibili alla presenza di aria libera a ridosso della parete addominale.
La laparotomia esplorativa confermava, poi, che, stante la sintomatologia clinica riferibile ragionevolmente a ischemia mesenterica, il quadro obiettivo era ormai inesorabilmente compromesso e senza alcuna ulteriore possibilità di successo.
Condivisibile appare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del quarto motivo di appello, nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico degli attori facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c., stante l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., necessari al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di EN, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7
; Parte_6
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'
[...] Controparte_6
pagina 17 di 18 delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di conIGlio del 4 giugno 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il ConIGliere estensore
Elena Rossi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi ConIGliere relatore dott. Gianluca Bordon ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale dell'anno
2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Salandin ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello sito a Venezia Mestre (VE), via Daniele Manin
n. 44; appellanti contro
(C.F. / P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vinci ed elettivamente domiciliata a
EN, Borgo Scroffa n. 37, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 18 appellata contro quale incorporante della società Controparte_2 [...]
(già ); Controparte_3 Controparte_4 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di EN
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Voglia sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza appellata, inaudita altera parte e con fissazione quanto prima dell'udienza di comparizione delle parti, come da separato ricorso che verrà depositato nel fascicolo informatico di causa.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia Voglia disporre l'acquisizione alla presente causa del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado R.G. 8042/2018, Tribunale di EN.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli e le causali tutte di cui in narrativa e sulla base della documentazione prodotta, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018, Repert. n. 550/2022 del
28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN, Dott. Silvano
Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla Cancelleria in data
28.02.2022, accertato e dichiarato che la responsabilità per quanto avvenuto ai danni della IG.ra e, di conseguenza, ai danni dei IG.ri _5 Parte_1
, in proprio ed in qualità di convivente more uxorio della RA
[...] _5
, (figlia), (figlia),
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 18 (figlio), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA , nonché dei IG.ri _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra , è da imputare all' , in persona _5 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n.
37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 procuratore e difensore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv.
Pierluigi Vinci del Foro di EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, in accoglimento delle richieste degli appellanti condannare l'appellata, sulla base dei criteri indicati nel presente atto di citazione in appello e secondo la propria responsabilità, al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno, nessuno escluso, conseguenti alle indicate responsabilità, nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come illustrato nella narrativa del presente atto e di seguito elencati:
a favore dei SI , in proprio e in qualità di convivente more Parte_1 uxorio della RA , (figlia), _5 Parte_2 Parte_3
(figlia) e (figlio), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di Parte_4 congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA , _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra : _5
- € 1.323,00 (milletrecentoventitre/00) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - relativi alla quantificazione del danno temporaneo dal giorno del ricovero della IG.ra al _5 giorno del decesso della medesima, calcolati in base alle Tabelle di Milano, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
pagina 3 di 18 - € 38.788,50 (trentottomilasettecentottantotto/50) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - quantificati, in relazione a quanto stabilito dalle Tabelle di Milano, per il risarcimento del danno per lo stato di lucida agonia patito dalla de cuius, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
- € 265.592,25 (duecentosessantacinquemilacinquecentonovantadue/25) - o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla Corte secondo giustizia ed equità - pari al 33% della somma di € 804.825,00 relativi al danno da lesione dell'aspettativa di vita della IG.ra , calcolati considerando un _5 valore pari ad € 147/giorno per 15 anni, in base alle statistiche illustrate nelle Tavole di mortalità della popolazione residente in Italia per l'anno
2010, riportate in narrativa, da dividersi in parti uguali tra gli appellanti in considerazione del rispettivo grado di parentela;
- danni non patrimoniali (in tutte le loro accezioni anche sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 901 del 2018) quantificati sulla base delle Tabelle di
Milano e delle risultanze peritali del Dott. e del dott. ; Per_1 Per_2
- € 165.960,00 (centosessantacinquemilanovecentosessanta/00) per il convivente more uxorio e per ciascun figlio ed € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per ciascun nipote relativi al risarcimento del danno non patrimoniale da lutto per la morte della RA quantificato sulla base delle Tabelle _5 dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano;
- somma calcolata secondo le Tabelle di Milano o in via equitativa dalla Corte per il danno morale riflesso da lesione del rapporto parentale;
- importo dovuto in relazione all'obbligo giuridico di assistenza, calcolato secondo il criterio del triplo dell'assegno sociale;
- ulteriore congrua personalizzazione;
- la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi quantificati sulla base di quanto indicato in narrativa dall'evento al saldo;
ovvero le diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa o che la Corte riterrà congrue valutando sulla base della depositata CTU o secondo pagina 4 di 18 equità; inoltre, a favore della IG.ra : Parte_2
- il rimborso delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di
CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n. 1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui i danni subiti dalla IG.ra e, di conseguenza, dai IG.ri _5
, in proprio ed in qualità di convivente more uxorio della RA Parte_1
, (figlia), (figlia), _5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlio), quest'ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (figli), eredi e
[...] successori a titolo universale della RA , nonché dai IG.ri _5
(nipote), (nipote) e Parte_5 Parte_7 Parte_6
(nipote), questi ultimi tre in proprio ed in qualità di congiunti (nipoti)
[...] della IG.ra , a seguito dei trattamenti medici effettuati sulla de _5 cuius da parte dei sanitari dell'appellata, venissero relegati nell'alveo di una perdita di chance di guarigione e/o di cura della paziente e sia ritenuta responsabile l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita
I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo procuratore e difensore P.IVA_1
pagina 5 di 18 domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv. Pierluigi Vinci del Foro di
EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018,
Repert. n. 550/2022 del 28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN,
Dott. Silvano Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla
Cancelleria in data 28.02.2022, condannare l'appellata a risarcire agli appellanti tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno, nessuno escluso, conseguenti alle indicate responsabilità, nelle somme che saranno ritenute di giustizia, come illustrato nella narrativa del presente atto.
Inoltre, si chiede a favore della IG.ra : Parte_2
- il rimborso delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di
CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n. 1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, qualora non ritenesse di applicare i criteri sopraindicati, in totale riforma dell'appellata sentenza n.
346/2022, pubbl. il 28.02.2022, R.G. n. 8042/2018, Repert. n. 550/2022 del pagina 6 di 18 28.02.2022, emessa dal Giudice del Tribunale di EN, Dott. Silvano
Colbacchini, pronunciata in data 21.02.2022, comunicata dalla Cancelleria in data
28.02.2022, condannare l'appellata, ossia l' , in persona del CP_6 CP_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in EN (VI), Viale Rodolfi n. 37,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. , con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1 procuratore e difensore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado Avv.
Pierluigi Vinci del Foro di EN (Codice Fiscale - PEC: C.F._8
– Fax: 0444515772), il cui Studio è sito in Email_1
EN (VI), Borgo Scroffa n. 37, come da memoria difensiva di costituzione datata 26.02.2019 e relativa procura, ed in persona dello stesso, al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali ed ogni altro tipo di danno nessuno escluso patiti dalla IG.ra e, di _5 conseguenza, dai IG.ri , in proprio ed in qualità di convivente Parte_1 more uxorio della RA , (figlia), _5 Parte_2 Parte_3
(figlia), (figlio), quest'ultimi tre in proprio ed in qualità
[...] Parte_4 di congiunti (figli), eredi e successori a titolo universale della RA _5
, nonché dai IG.ri (nipote),
[...] Parte_5 Parte_7
(nipote) e (nipote), questi ultimi tre in proprio ed in Parte_6 qualità di congiunti (nipoti) della IG.ra , a seguito dei fatti di cui in _5 narrativa determinandoli in via equitativa, oltre al rimborso a favore della IG.ra delle spese medico-legali di CTP poste a carico della stessa sia Parte_2 ante causam sia in corso del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., oltre alle spese di CTU, quantificate complessivamente in € 16.981,60
(sedicimilanovecentottantuno/60) come illustrato in narrativa.
Oltre interessi compensativi quantificati sulla base dei criteri indicati in narrativa e rivalutazione monetaria a favore di ciascuno degli appellanti dall'evento al saldo.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del pregresso procedimento ex art. 696 - bis c.p.c. R.G. n.
1571/2015, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali pagina 7 di 18 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. R.G. n.
8042/2018, come da nota spese depositata con il presente atto.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed anticipazioni oltre spese generali
15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% del presente procedimento di appello, come da nota spese depositata con il presente atto.
Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, qualora lo ritenga necessario, ritenendo gli appellanti già provata l'intensità del rapporto parentale, eventualmente ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. vero che Lei risiedeva nello stesso stabile della RA;
_5
2. vero che La conosceva personalmente;
3. vero che la IG.ra conviveva con il IG. da oltre _5 Parte_1 vent'anni.
Si indica come teste sui capitoli di prova sopra indicati il Dott. nato Testimone_1
a Milano (MI) in data 24.02.1948 e residente in [...].
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa eventuale prognosi di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria provvedere come segue:
Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto dai IG.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in quanto infondato in Parte_7 Parte_6 fatto e in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante a rifondere all'appellata le spese e competenze del presente grado di giudizio e del subprocedimento di inibitoria.
Nel merito in via subordinata pagina 8 di 18 Comunque accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano e da intendersi riproposte:
“Nel merito in via principale
Respingere integralmente tutte le domande formulate dai ricorrenti, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in atti.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla convenuta, circoscriversi l'eventuale Controparte_6 condanna all'effettiva chances di sopravvivenza parametrata alle aspettative di vita della IG.ra nonché liquidarsi gli eventuali danni nella stretta misura di _5 giustizia, disponendo la condanna di a tenere indenne e Controparte_4 manlevare da qualsivoglia onere risarcitorio e dunque di quanto Controparte_6 la stessa sarà tenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti a qualsivoglia titolo, nonché a rifondere le spese di lite.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del presente giudizio.
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta secondo l'ordine cronologico di cui agli atti- già prodotta in allegato alla memoria difensiva di costituzione depositata in data 26.02.2019 (docc. 1-5) e alle note difensive depositate in data
18.07.2019 (docc. 6 – 10) e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie di rito.
In particolare si insite per la rinnovazione della CTU medica o, in via meramente subordinata, per un'integrazione della CTU già espletata in sede di giudizio di ATP
r.g. 1571/2015 da effettuarsi in contraddittorio con i CCTTPP, al fine di determinarsi l'effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra condotta medica e evento, le concrete possibilità di sopravvivenza della IG.ra , la _5 misura percentuale di dette chances nonché la durata delle aspettative di vita concretamente vantata dalla stessa, tenuto conto dello stato di salute e del grave quadro clinico da cui era affettala paziente al momento del ricovero nonché
pagina 9 di 18 dell'età della medesima(74 anni), con ogni più ampia riserva in merito al formulando quesito.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli attori- ricorrenti richiamando quanto dedotto in atti, e si contesta la valenza probatoria e l'inammissibilità della documentazione prodotta ex adverso per le motivazioni espresse da questo patrocinio”.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli appellanti nei confronti dell' n. 8 “ ” a seguito di accertamento di responsabilità per i CP_6 CP_6 fatti di cui in narrativa, dichiarare la terza chiamata Controparte_2
(società incorporante della società -
[...] Controparte_3 già ) - numero di iscrizione presso il Registro del Commercio Controparte_4 in Romania J40/14521/2007 - dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del
29.06.2023 del Tribunale di Bucarest, VII Sezione Civile, in persona del liquidatore giudiziale /amministratore con sede in Romania, Controparte_7
Bucarest, Str. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in persona del legale CP_8 rappresentante pro tempore, CUI: RO26383945, tenuta a manlevare / tenere indenne la suddetta Struttura sanitaria appellata da ogni somma la stessa fosse condannata a pagare a qualsivoglia titolo per i fatti di cui è causa, nonché a rimborsare le spese legali sostenute e sostenende dall'ente per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio e nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e per scrupolo difensivo sono altresì da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti causa di primo e secondo grado di giudizio insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, ribadendo ogni contestazione in ordine alle istanze istruttorie avversarie e in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso per tutte le ragioni ampiamente dedotte, con ogni espressa riserva..
Svolgimento del processo pagina 10 di 18 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7
convenivano davanti al Tribunale di EN l' Parte_6 [...]
esponendo che: CP_6
- il 10.8.2010 (di cui il era convivente, _5 Parte_1 Parte_2
, e figli, , e
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_7
nipoti) era stata ricoverata presso l'Ospedale San Bortolo di Parte_6
EN per probabile sindrome coronarica acuta;
- nei giorni successivi al ricovero (11.8.2010, 12.8.2010 e 13.8.2010), la de cuius veniva sottoposta ad alcuni interventi endovascolari, in ragione di una riscontrata malattia coronaria travisale, e dal 12.8.2010 iniziava a lamentare dolori addominali in sede epigastrica che persistevano nei giorni successivi e si intensificavano dal 15.8.2010;
- il 17.8.2010, stante il persistente dolore, ad veniva _5 somministrata una fiala di alle ore 9.30 veniva richiesta una Per_3 valutazione chirurgica, effettuata poi alle ore 13.15, all'esito della quale il chirurgo dott. conIGliava digiuno, terapia infusionale e l'esecuzione di eco Per_4 addome e radiografia dell'addome in bianco;
verso le ore 16.00 venivano effettuati gli esami conIGliati;
alle ore 18.37 veniva eseguita una TAC addominale quando ormai la paziente si presentava già in stato di shock con elevata frequenza cardiaca (150 bpm);
- convocati i familiari, e dopo discussione del quadro clinico e dei rischi di una procedura chirurgica, si decideva di procedere in sala operatoria;
alle ore
23.20 la paziente veniva dunque sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa dal quale emergeva una situazione giudicata estremamente grave e irreparabile, tanto da portare alla decisione di soprassedere circa ogni ulteriore trattamento, e alle ore 02.50 del 18.8.2010 veniva constatato il decesso di;
_5
- il dott. e il dott. , incaricati dai familiari Persona_5 Persona_6 della avevano redatto una perizia medico-legale e ritenuto censurabile _5
l'operato dei sanitari;
pagina 11 di 18 - tale responsabilità era stata confermata dalla CTU svolta nell'ATP, successivamente instaurato, nell'ambito del quale i consulenti di ufficio, dott.
e dott. avevano affermato che “non è Persona_7 Persona_8 possibile escludere che una più tempestiva diagnosi e dunque un anticipato intervento laparotomico avrebbe potuto offrire alla paziente chances di evitare il decesso nei modi e nei tempi in cui si è nel concreto verificato”.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva di essere Controparte_6 autorizzata a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, evidenziava le pregresse gravi condizioni cliniche della paziente, contestava la sussistenza di una qualche responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la e le _5 risultanze della CTU disposta in sede di ATP.
, terza chiamata, pur ritualmente citata non si costituiva in Controparte_4 giudizio e veniva dichiarata contumace.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP, ordinato il mutamento di rito (da sommario a ordinario), con sentenza n. 346/2022 il Tribunale di EN rigettava la domanda attorea e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
In particolare, il Tribunale, dopo avere riportato gli esiti della CTU riteneva che:
- correttamente la CTU, nel valutare il dolore addominale lamentato dalla _5 fin dal giorno 14.8.2010, ne aveva tenuto conto solo a partire dal giorno
17.8.2010;
- la CTU, in realtà, non aveva precisato quale sarebbe stato il timing ideale che avrebbe rese concrete le chances di sopravvivenza, né aveva prospettato la durata e le condizioni della ipotizzata sopravvivenza della paziente;
- sottolineava che la nell'arco di 24 ore era stata sottoposta ad esami di _5 laboratorio, ad una consulenza chirurgica, ad una Rx addome ed ecografia addominale, ad una TC addome con mdc endovenoso e, infine, ad un intervento di laparotomia esplorativa, previa acquisizione del consenso da parte dei parenti e videat anestesiologico, ed evidenziava che la vicenda pagina 12 di 18 doveva essere valutata alla luce della realtà effettuale del sistema sanitario nazionale;
- inoltre, dalle considerazioni espresse nell'elaborato peritale (pag.25) si poteva desumere che il termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi costituiva il termine “ordinario” cui parametrare la possibilità di sopravvivenza della paziente, cioè il termine necessario per acquisire gli elementi indispensabili per l'ottenimento della diagnosi. Nella fattispecie, nel termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi (ore 0.30 del 17.8.2010), non solo era stata ottenuta la diagnosi, ma la paziente era stata anche sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa. Doveva, pertanto, escludersi ogni profilo di responsabilità a carico della convenuta.
Avverso detta sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
hanno proposto appello formulando le conclusioni di cui in Parte_6 epigrafe e censurando la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame Controparte_6 mentre quale incorporante della società Controparte_2 [...]
già , è stata dichiarata contumace. Controparte_3 Controparte_4
Interrotto il processo per il fallimento della terza chiamata, il giudizio è stato riassunto dagli appellanti. All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti, dopo avere riportato le osservazioni del Tribunale sulle conclusioni della CTU, precisamente i punti 1 e 2
(pag. 17 sentenza), precisato che nella consulenza di parte ante causam e nelle memorie tecniche inserite durante la consulenza tecnica preventiva e citate dal
CTU, i loro consulenti avevano anticipato l'errore già al 14.8.2010, e in subordine al massimo il 16.8.2010, mentre il CTU lo aveva rilevato a far data dal 17.8.2010
e tale indicazione era stata ritenuta corretta dal Tribunale, lamentano che, poi, il pagina 13 di 18 Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto la correttezza della CTU, abbia incoerentemente dato loro torto mentre avrebbe dovuto accogliere le domande risarcitorie formulate. Conseguentemente, avendo il Tribunale fondato la propria decisione su motivazioni contraddittorie, ritenendo corretta la CTU ma poi rigettando le domande attoree, la sentenza dovrebbe essere riformata.
Il motivo è infondato: la censura appare priva di effettivo contenuto alla luce delle motivazioni poste a fondamento della decisione e in considerazione della circostanza che gli appellanti si limitano a riportare i primi due punti delle osservazioni del Tribunale che, però, non contengono l'effettivo percorso compiuto dal Tribunale per giungere alla decisione e, in particolare, non permettono di affermare che il Tribunale abbia ritenuto corretta la CTU e che, in modo contraddittorio, abbia rigettato le domande attoree.
Infatti, al punto 1. il Tribunale si limita a ritenere corretto che il CTU nel valutare il dolore addominale lamentato dalla fin dal giorno 14.8.2010, ne abbia _5 tenuto conto solo a partire dal giorno 17.8.2010, allorché tale dolore si era manifestato in modo incoercibile. Al punto 2. si limita a riportare le conclusioni del
CTU.
Quindi, l'affermazione della correttezza delle conclusioni del CTU è limitata all'indicazione del 17.8.2010, quale momento da cui prendere in considerazione il dolore addominale lamentato dalla paziente.
Parimenti infondato, e prima ancora irrilevante, è il secondo motivo con il quale si lamenta che il Tribunale, in sostanza, abbia giustificato l'eventualità che _5 potesse morire tenuto conto della situazione generale del sistema sanitario
[...] nazionale.
In realtà, il Tribunale ha espresso delle personali opinioni in merito all'organizzazione della struttura ospedaliera e alla sua possibilità di assicurare un intervento immediato in caso di urgenza (pag. 18 sentenza), ma ha motivato il rigetto delle domande attoree valutando i tempi tecnici necessari per acquisire gli elementi indispensabili per l'ottenimento della diagnosi (pag. 19 sentenza).
pagina 14 di 18 Gli appellanti, nell'atto di appello, riportano le motivazioni espresse dal Tribunale, anche il punto 6., ma non formulano nessuna concreta censura rispetto al ragionamento seguito dal Tribunale.
Inoltre, l'esame della sentenza porta ad escludere che il Tribunale abbia ritenuto che alcuni punti della CTU non fossero chiari, e pertanto che sarebbe stato necessario, come lamentato dagli appellanti, chiamare a chiarimenti i Consulenti, atteso che il Giudice di primo grado (punto 3) individua delle carenze nell'elaborato peritale che, però, non rilevano nel percorso motivazionale conclusosi con il rigetto delle domande attoree.
La frase riportata dagli appellanti (“Da tale considerazione sembra potersi inferire...”) non esprime nessuna incertezza del Tribunale in relazione alle considerazioni formulate dai Consulenti ma soltanto le conseguenze di tali considerazioni.
Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la parte della sentenza (pag. 19) che afferma: ”7. Alla luce delle suesposte considerazioni deve escludersi ogni profilo di responsabilità a carico dell' convenuta. Per tali motivi la domanda attorea CP_6 va respinta. Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite”, sostenendo che non sia vero che la responsabilità dell' debba essere esclusa CP_6 sotto ogni profilo tenuto conto che la CTU aveva evidenziato delle censure nell'operato dell'appellata che, però, il Giudice di primo grado, per ragioni del tutto soggettive e non condivisibili, aveva del tutto trascurato.
Anche tale censura deve essere rigettata.
Gli appellanti non solo si limitano ad affermare che la CTU aveva evidenziato delle censure alle condotte dei sanitari, senza peraltro, riproporle ed evidenziarle, ma soprattutto non considerano in alcun modo e non censurano la parte della sentenza, e le precise motivazioni espresse dal Giudicante, nella quale il
Tribunale, proprio sulla base delle considerazioni espresse dai Consulenti in relazione al termine di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi per parametrare la possibilità di sopravvivenza del paziente, ha evidenziato che non solo entro tale termine era stata diagnosticata l'ischemia mesenterica, ma anche che la paziente era stata sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa.
pagina 15 di 18 Tale convincimento appare corretto: infatti, alle ore 15.00 del 17.8.2010 (pag. 19
CTU) le condizioni cliniche della peggioravano e, eseguite le indagini _5 radiologiche, l'ecografista suggeriva approfondimento diagnostico mediante esecuzione di TC addome urgente, indicazione confermata telefonicamente dal chirurgo, ed espletata intorno alle ore 18.00 (vidimazione ore 18.37).
Quindi, l'ischemia mesenterica era stata diagnosticata ben prima delle 24 ore dall'insorgenza dei sintomi e la circostanza che la paziente sia stata portata in sala operatoria alle ore 23.10, per procedere con una laparotomia (esplorativa), appare irrilevante tenuto conto che è stato necessario sottoporre la paziente alla visita medica specialistica eseguita dall'anestesista e che, dopo avere consultato i familiari della ed evidenziati i rischi operatori, si è tentato di procedere in _5 via laparoscopica quando le condizioni della paziente erano ormai definitivamente compromesse, tanto che nel verbale operatorio si legge: “...All'apertura del cavo peritoneale liquido siero-ematico libero e matassa ileale necrotica per infarto ileale massivo. Numerose aderenze viscero-viscerali bloccano la matassa intestinale. Cauto sbrigliamento, parziale, delle anse ileali che appaiono ischemiche con numerosi bottoni necrotici. Non si apprezza polso a livello del meso ileale. Non si insiste ulteriormente sulla viscerolisi per non causare lacerazioni intestinali...”.
D'altra parte, gli stessi consulenti di parte attrice, nella memoria allegata all'elaborato peritale e richiamata dai Consulenti di ufficio (pag. 13 e 14 CTU), al fine di individuare una responsabilità dei sanitari, anticipano al 14.8.2010 il momento in cui si sarebbero dovuti prendere in considerazione i dolori addominali lamentati dalla paziente ed eseguire una TAC che, in quel momento, a loro giudizio, avrebbe condotto a diagnosticare l'embolia o la trombosi nell'asse mesenterico superiore in fase di non ancora intervenuta devitalizzazione irreversibile, mentre si era addivenuti alla oliguria del 16.8.2010 quando la prognosi era in quel frangente già compromessa.
Di tale compromissione si ha conferma nei referti in atti atteso che già nell'ecografia si evidenziava il sospetto di aerobilia all'Rx diretta addome
(riscontrata poi in sede di laparotomia) e la TC addome dimostrava, oltre a diffuse pagina 16 di 18 calcificazioni e stenosi del circolo arterioso splancnico, un quadro di aeroportia anche intraparenchimale epatica, pneumatosi del piccolo intestino, nonché segni d'ischemia splenica, imbibizione da edema del grasso del mesentere, versamento libero in pelvi, raccolta liquida pericolecistica e minute bolle aeree ascrivibili alla presenza di aria libera a ridosso della parete addominale.
La laparotomia esplorativa confermava, poi, che, stante la sintomatologia clinica riferibile ragionevolmente a ischemia mesenterica, il quadro obiettivo era ormai inesorabilmente compromesso e senza alcuna ulteriore possibilità di successo.
Condivisibile appare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del quarto motivo di appello, nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico degli attori facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c., stante l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., necessari al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di EN, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7
; Parte_6
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'
[...] Controparte_6
pagina 17 di 18 delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di conIGlio del 4 giugno 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il ConIGliere estensore
Elena Rossi
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