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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9485 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1 [...]
e per essa Avv. ERMINI, nella sua qualità di suo C.F._1 Parte_2 amministratore di sostegno, in Roma elettivamente domiciliata alla Viale Carlo Felice 103, presso lo Studio dell'Avv. Giovan Filippo Ermini (Codice Fiscale ) C.F._2 che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto e, ad ogni effetto di
Legge, dichiara il proprio numero di fax (06/70452127), nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata , e Email_1 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi res. te alla Via Galvano della Parte_3
Volpe, 33, Codice Fiscale , in Roma elettivamente domiciliato alla CodiceFiscale_3
Piazza dei Prati degli Strozzi, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Santaiti (Codice
Fiscale ), il quale lo rappresenta e difende per delega in calce al CodiceFiscale_4 presente atto e, ad ogni effetto di Legge.
Attori
CONTRO
- - domiciliata come in atti, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12i
pagina1 di 7 Convenuta
oggetto: indennizzo crimini violenti.
conclusioni parti attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, condannare la in persona del Controparte_2
in carica, al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma di € 1.191.400,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso, ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ed in favore di della somma di € 240.000,00, Parte_3
o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso, ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, oneri previdenziali ed IVA come per legge”.
conclusioni parte convenuta: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del padre della vittima, - sempre in via Parte_3 preliminare, dichiarare improponibile (o comunque improcedibile) ogni avversa domanda per carenza di interesse, per aver i ricorrenti già ottenuto (ben prima dell'instaurazione del presente giudizio) la congrua somma di euro 35.000,00 a titolo di indennizzo;
- nel merito, rigettare comunque ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata, nell'an nel quantum. Con ogni consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite.”
FATTO E PROCESSO
Con ricorso promosso ex art 281 decies c.p.c. , per il tramite Parte_1 del di lei amministratore di sostegno Avv. ERMINI, e Parte_2 Parte_4
padre della ricorrente prima, hanno convenuto in giudizio la
[...] [...] formulando le conclusioni risarcitorie meglio individuate in Controparte_2 epigrafe.
All'uopo hanno richiamato in premessa il fatto noto che aveva attinto la vittima - odierna attrice - nella data del 03.02.2014 per mano di Parte_1 Per_1
(con il quale la ragazza aveva in precedenza coltivato un rapporto sentimentale):
[...] in questa data costei era stata da quest'ultimo massacrata di botte e ridotta in fin di vita, fatto non consumato per cause indipendenti dalla volontà del suo autore.
Il danno subito dalla vittima, era stato tuttavia permanente, posto che - a cagione dello stato ipossico che conseguiva all'aggressione -- da quella data la ragazza versava in uno stato vegetativo persistente (vedi capo di imputazione).
La responsabilità del era stata accertata e cristallizzata nella sentenza Per_1 penale emessa dal GIP del Tribunale di Roma, dr. Giacomo Ebner, datata 19.12.2014, e riformata, solo nella misura della pena, dalla Corte di Appello di Roma (divenuta pagina2 di 7 irrevocabile all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione interposto).
La richiesta di risarcimento danni, proposta nei confronti dell'autore del reato, portava alla emissione dell'ordinanza sentenza emessa dal Tribunale di Roma ex art 702 ter c.p.c. Dr. Moriconi (depositata in data 23.03.2019 e passata in giudicato) nella quale l'autore del fatto era stato condannato al risarcimento del danno cagionato alla vittima primaria nella misura di € 1.533.000,00 ed al di lei genitore Parte_3
nella misura di € 300.000,00 equitativamente determinata.
[...]
Avendo interposto tutte le istanze esecutive per poter rivalersi sul patrimonio del colpevole sulla base del titolo creditorio in atti, ed accertata l'incapienza del suo autore, proponevano domanda di accesso al Fondo di Rotazione Parte_5 di tipo mafioso e dei reati violenti, che con delibera del Comitato n. 90/RV de
[...]
27.04.2022 veniva accolta nella insufficiente misura di € 25.000,00 per l'indennizzo da reato di lesioni gravissime, e di € 10.000,00 per spese mediche documentate.
Con il presente ricorso, ritenuto inadeguato l'indennizzo riconosciuto dal CP_4 con la delibera sopra citata, gli attori hanno convenuto in giudizio lo Stato Italiano lamentando l'omessa, incompleta, ritardata trasposizione della direttiva, e quindi facendo valere una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione ex lege.
Hanno in sostanza proposto domanda coltivata sulla base dei seguenti parametri concettuali.
a) il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di una
Direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla stessa ha ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione risarcitoria nascente da una fattispecie di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato che deve essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente da un illecito ex contractu, e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente ( sic. Le Sezioni Unite del 2009);
b) quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito, anzitutto, dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato;
c) l'indennizzo, pur rimesso alla discrezionalità del Legislatore, deve essere «equo e adeguato» in relazione alle lesioni subìte dalle vittime, precisando, al riguardo, che il criterio dell'«equità» richiede che, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, si consideri anzitutto, in termini generali, la gravità intrinseca del reato, ponendo le vittime, in ragione della loro uguale dignità, in una situazione di tendenziale parità di trattamento;
mentre il criterio dell'«adeguatezza» impone di individuare parametri di pagina3 di 7 personalizzazione che consentano di quantificare l'importo definitivo dell'indennizzo, tenendo conto delle circostanze, soggettive ed oggettive, del concreto accadimento criminoso violento. Dunque, sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, quali distinti oggetti di due diversi diritti e distinti petita di due diverse domande (il primo da ancorare al danno effettivo, il secondo alla garanzia di un ristoro della dignità e integrità della vittima), tuttavia, nel loro concreto ammontare, tendono ad avvicinarsi, perché anche l'indennizzo, sebbene non debba necessariamente garantire un ristoro completo del danno, deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza; circostanze non riconoscibili nella fattispecie in esame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il Controparte_2 rigetto delle domande.
In particolar modo:
a) stante il tenore dell'articolo 11 comma 2 bis della Legge 122/2016 come modificata nel 2017, che prevede come l'indennizzo, nel caso di morte della vittima, sia corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza ai genitori ed in mancanza dei genitori ai fratelli e sorelle, contestava che la legittimazione attiva di Parte_3
avrebbe potuto individuarsi solo nel caso di decesso della vittima del
[...] reato.
b) doveva pronunciarsi l'improponibilità della domanda per carenza di interesse.
Gli attori avevano fondato la domanda sull'inadempimento, da parte dello stato italiano, dell'obbligo imposto dalla Direttiva 2004/80/CE: in realtà lo stato aveva provveduto al recepimento del diritto europeo, attraverso una serie di interventi legislativi, volti ad introdurre un adeguato ed equo ristoro, prima con la legge 122/2016 che aveva esteso il sistema indennitario anche alle vittime residenti in Italia ai reati dolosi alla persona commessi a partire dal 23.07.2016 Poi era intervenuto il DM 22.11.2019 che aveva rideterminato il quantum dell'indennizzo previsto stabilendone determinati parametri;
quindi tale decreto aveva completato l'attuazione, da parte della legislatore, della c) doveva esser contestato il mancato adeguamento dello stato a quanto previsto in ragione della inadeguatezza dell'indennizzo, avente misura solidaristica, a carico della collettività.
Si è costituita la che ha formulato le Controparte_2 conclusioni di cui in epigrafe. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del padre della ragazza per le ragioni evidenziate. Ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed evidenziato, in ordine al mancato adeguamento dello stato a quanto previsto in ragione della inadeguatezza dell'indennizzo, avente misura solidaristica, a carico della collettività, come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Roma Sezione
Prima con sentenza 2329/2024, “Avendo il legislatore optato per un sistema forfetario con
pagina4 di 7 un'adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, di per sé non squilibrato, e non oltremodo riduttivo, tenendo conto anche delle risorse di bilancio, non può affermarsi che la Direttiva non sia stata compiutamente attuata. Diversamente opinando, non solo nel caso di specie, ma in qualsiasi altra fattispecie di lesioni gravissime ovvero di omicidio, a titolo esemplificativo, tenendo conto dei sistemi tabellari risarcitori per i danni conseguenti a tali reati che la giurisprudenza ha elaborato
l'indennizzo sarebbe insufficiente. Né può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal
Legislatore per situazioni diverse e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi.
La causa è stata infine trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Dato atto di quanto premesso si consideri quanto segue.
In ordine alla eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla difesa dell'avvocatura per essersi il Comitato giù pronunciato sulla domanda di indennizzo ed aver accolto la stessa: la natura giuridica della domanda, per come precisata dalla difesa degli attori, dev'esser intesa non quale illegittimità del provvedimento assunto dal Fondo, ma quale responsabilità dello stato per mancata (incompleta) attuazione della direttiva 2004/80/CE.
L'istruzione della domanda proposta deve - tuttavia - procedere dall'evidenza della necessità della dimostrazione da parte degli attori, di aver fatto tutto quanto possibile per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'autore del reato, condizione imprescindibile per l'attivazione dell'indennizzo, il cui esito viene considerato violativo dell'obbligo di attuazione della direttiva detta.
In merito, abbiamo una serie di allegazioni della difesa, che sostiene: a) di aver vanamente notificato all'autore del reato l'ordinanza sentenza civile di condanna al risarcimento del danno ( munita di formula esecutiva, unitamente ad un primo atto di precetto in data 07.02.2020 c/o la Casa Circondariale di Viterbo ove lo stesso è detenuto e residente, e successivo atto di precetto in rinnovazione nella data del 13-16/07/2021); b) di aver promosso, presso il Tribunale Civile di Velletri, istanza ex art 492 bis c.p.c.; c) dopo l'accesso alle informazioni delle banche dati di aver provato l'incapienza di questi per poter accedere al Fondo. In realtà la documentazione prodotta dalla difesa dell'attore non consente di riconoscere la dimostrazione dell'incapienza dell'autore del fatto, visto che in atti abbiamo solo l'istanza ex art 492 bis c.p.c. non l'esito dell'azione esecutiva.
pagina5 di 7 Ipotizzando che – comunque – il difetto di dimostrazione del vano tentativo di porre in esecuzione il titolo da parte degli attori possa esser sanato in termini di mancata contestazione ( 115 c.p.c. ) da parte della difesa della Controparte_2 resta il fatto che l'introduzione di un sistema di indennizzo delle vittime (e non dell'integrale risarcimento come avviene nel caso in cui la condanna civilistica attinga direttamente il reo), comporta che il quantum - pur dovendosi conformare ai criteri esposti
- debba comunque garantire la sostenibilità finanziaria del sistema stesso, non gravando gli Stati membri di uscite eccessive, in modo da assicurare un corretto funzionamento del sistema a favore di tutte le vittime che dovranno utilizzarlo.
La stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto il margine di discrezionalità nell'individuazione dei parametri da parte dei singoli stati membri. Il concetto di indennizzo significa riconoscimento di un contributo agli esborsi, non il risarcimento del danno cagionato dal suo autore. Né appare possibile – come operato certe volte dalla giurisprudenza di merito – dimenticarsi del titolo della pretesa e sostituire alla determinazione legislativa una diversa somma, con criterio puramente equitativo ritenuta, nella soggettiva valutazione del giudice, più adeguata alla gravità del fatto.
Come precisato più volte dalla stessa Corte di Appello di Roma, ….. non va però trascurato un ulteriore fondamentale parametro, quello costituito dalle risorse di bilancio ( c.fr. sentenza 109/2024 e 2329/2024 ). Infatti, i Giudici europei hanno riconosciuto che la direttiva ha lasciato un indubbio margine di discrezionalità a ciascun legislatore interno e che l'indennizzo – dovendo anche confrontarsi con la sostenibilità finanziaria di ciascuno Stato
– non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla/ dalle vittime.
La Corte di Giustizia ha infatti affermato: “occorre constatare che l'indennizzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato.”.
Avendo il Legislatore optato per un sistema forfettario con una adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, tenendo conto anche delle scarse risorse di bilancio, non può affermarsi che la Direttiva – per le reali finalità da tale sistema perseguite (che – come evidenziato – non possono individuarsi nella sostituzione di un soggetto – stato - ad un altro – danneggiante - nel risarcimento del danno) non sia stata ora compiutamente attuata.
Diversamente opinando, non solo nel caso di specie, ma in qualsiasi altra fattispecie di lesioni gravissime ovvero di omicidio, a titolo esemplificativo, tenendo conto dei sistemi pagina6 di 7 tabellari risarcitori per i danni conseguenti a tali reati che la giurisprudenza ha elaborato ogni indennizzo sarebbe insufficiente.
Né può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal Legislatore per situazioni diverse e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi e per il minor numero di vittime (es. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
La particolarità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. di RG 3550/2024:
a) Rigetta la domanda proposta dagli attori-
b) Compensa – tra le parti – le spese processuali.
Roma il 21/06/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1 [...]
e per essa Avv. ERMINI, nella sua qualità di suo C.F._1 Parte_2 amministratore di sostegno, in Roma elettivamente domiciliata alla Viale Carlo Felice 103, presso lo Studio dell'Avv. Giovan Filippo Ermini (Codice Fiscale ) C.F._2 che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto e, ad ogni effetto di
Legge, dichiara il proprio numero di fax (06/70452127), nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata , e Email_1 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi res. te alla Via Galvano della Parte_3
Volpe, 33, Codice Fiscale , in Roma elettivamente domiciliato alla CodiceFiscale_3
Piazza dei Prati degli Strozzi, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Santaiti (Codice
Fiscale ), il quale lo rappresenta e difende per delega in calce al CodiceFiscale_4 presente atto e, ad ogni effetto di Legge.
Attori
CONTRO
- - domiciliata come in atti, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12i
pagina1 di 7 Convenuta
oggetto: indennizzo crimini violenti.
conclusioni parti attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, condannare la in persona del Controparte_2
in carica, al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma di € 1.191.400,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso, ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ed in favore di della somma di € 240.000,00, Parte_3
o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o, in ogni caso, ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, oneri previdenziali ed IVA come per legge”.
conclusioni parte convenuta: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del padre della vittima, - sempre in via Parte_3 preliminare, dichiarare improponibile (o comunque improcedibile) ogni avversa domanda per carenza di interesse, per aver i ricorrenti già ottenuto (ben prima dell'instaurazione del presente giudizio) la congrua somma di euro 35.000,00 a titolo di indennizzo;
- nel merito, rigettare comunque ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata, nell'an nel quantum. Con ogni consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite.”
FATTO E PROCESSO
Con ricorso promosso ex art 281 decies c.p.c. , per il tramite Parte_1 del di lei amministratore di sostegno Avv. ERMINI, e Parte_2 Parte_4
padre della ricorrente prima, hanno convenuto in giudizio la
[...] [...] formulando le conclusioni risarcitorie meglio individuate in Controparte_2 epigrafe.
All'uopo hanno richiamato in premessa il fatto noto che aveva attinto la vittima - odierna attrice - nella data del 03.02.2014 per mano di Parte_1 Per_1
(con il quale la ragazza aveva in precedenza coltivato un rapporto sentimentale):
[...] in questa data costei era stata da quest'ultimo massacrata di botte e ridotta in fin di vita, fatto non consumato per cause indipendenti dalla volontà del suo autore.
Il danno subito dalla vittima, era stato tuttavia permanente, posto che - a cagione dello stato ipossico che conseguiva all'aggressione -- da quella data la ragazza versava in uno stato vegetativo persistente (vedi capo di imputazione).
La responsabilità del era stata accertata e cristallizzata nella sentenza Per_1 penale emessa dal GIP del Tribunale di Roma, dr. Giacomo Ebner, datata 19.12.2014, e riformata, solo nella misura della pena, dalla Corte di Appello di Roma (divenuta pagina2 di 7 irrevocabile all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione interposto).
La richiesta di risarcimento danni, proposta nei confronti dell'autore del reato, portava alla emissione dell'ordinanza sentenza emessa dal Tribunale di Roma ex art 702 ter c.p.c. Dr. Moriconi (depositata in data 23.03.2019 e passata in giudicato) nella quale l'autore del fatto era stato condannato al risarcimento del danno cagionato alla vittima primaria nella misura di € 1.533.000,00 ed al di lei genitore Parte_3
nella misura di € 300.000,00 equitativamente determinata.
[...]
Avendo interposto tutte le istanze esecutive per poter rivalersi sul patrimonio del colpevole sulla base del titolo creditorio in atti, ed accertata l'incapienza del suo autore, proponevano domanda di accesso al Fondo di Rotazione Parte_5 di tipo mafioso e dei reati violenti, che con delibera del Comitato n. 90/RV de
[...]
27.04.2022 veniva accolta nella insufficiente misura di € 25.000,00 per l'indennizzo da reato di lesioni gravissime, e di € 10.000,00 per spese mediche documentate.
Con il presente ricorso, ritenuto inadeguato l'indennizzo riconosciuto dal CP_4 con la delibera sopra citata, gli attori hanno convenuto in giudizio lo Stato Italiano lamentando l'omessa, incompleta, ritardata trasposizione della direttiva, e quindi facendo valere una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione ex lege.
Hanno in sostanza proposto domanda coltivata sulla base dei seguenti parametri concettuali.
a) il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di una
Direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla stessa ha ad oggetto l'accertamento di un'obbligazione risarcitoria nascente da una fattispecie di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato che deve essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente da un illecito ex contractu, e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente ( sic. Le Sezioni Unite del 2009);
b) quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito, anzitutto, dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato;
c) l'indennizzo, pur rimesso alla discrezionalità del Legislatore, deve essere «equo e adeguato» in relazione alle lesioni subìte dalle vittime, precisando, al riguardo, che il criterio dell'«equità» richiede che, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, si consideri anzitutto, in termini generali, la gravità intrinseca del reato, ponendo le vittime, in ragione della loro uguale dignità, in una situazione di tendenziale parità di trattamento;
mentre il criterio dell'«adeguatezza» impone di individuare parametri di pagina3 di 7 personalizzazione che consentano di quantificare l'importo definitivo dell'indennizzo, tenendo conto delle circostanze, soggettive ed oggettive, del concreto accadimento criminoso violento. Dunque, sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, quali distinti oggetti di due diversi diritti e distinti petita di due diverse domande (il primo da ancorare al danno effettivo, il secondo alla garanzia di un ristoro della dignità e integrità della vittima), tuttavia, nel loro concreto ammontare, tendono ad avvicinarsi, perché anche l'indennizzo, sebbene non debba necessariamente garantire un ristoro completo del danno, deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza; circostanze non riconoscibili nella fattispecie in esame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il Controparte_2 rigetto delle domande.
In particolar modo:
a) stante il tenore dell'articolo 11 comma 2 bis della Legge 122/2016 come modificata nel 2017, che prevede come l'indennizzo, nel caso di morte della vittima, sia corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza ai genitori ed in mancanza dei genitori ai fratelli e sorelle, contestava che la legittimazione attiva di Parte_3
avrebbe potuto individuarsi solo nel caso di decesso della vittima del
[...] reato.
b) doveva pronunciarsi l'improponibilità della domanda per carenza di interesse.
Gli attori avevano fondato la domanda sull'inadempimento, da parte dello stato italiano, dell'obbligo imposto dalla Direttiva 2004/80/CE: in realtà lo stato aveva provveduto al recepimento del diritto europeo, attraverso una serie di interventi legislativi, volti ad introdurre un adeguato ed equo ristoro, prima con la legge 122/2016 che aveva esteso il sistema indennitario anche alle vittime residenti in Italia ai reati dolosi alla persona commessi a partire dal 23.07.2016 Poi era intervenuto il DM 22.11.2019 che aveva rideterminato il quantum dell'indennizzo previsto stabilendone determinati parametri;
quindi tale decreto aveva completato l'attuazione, da parte della legislatore, della c) doveva esser contestato il mancato adeguamento dello stato a quanto previsto in ragione della inadeguatezza dell'indennizzo, avente misura solidaristica, a carico della collettività.
Si è costituita la che ha formulato le Controparte_2 conclusioni di cui in epigrafe. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del padre della ragazza per le ragioni evidenziate. Ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed evidenziato, in ordine al mancato adeguamento dello stato a quanto previsto in ragione della inadeguatezza dell'indennizzo, avente misura solidaristica, a carico della collettività, come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Roma Sezione
Prima con sentenza 2329/2024, “Avendo il legislatore optato per un sistema forfetario con
pagina4 di 7 un'adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, di per sé non squilibrato, e non oltremodo riduttivo, tenendo conto anche delle risorse di bilancio, non può affermarsi che la Direttiva non sia stata compiutamente attuata. Diversamente opinando, non solo nel caso di specie, ma in qualsiasi altra fattispecie di lesioni gravissime ovvero di omicidio, a titolo esemplificativo, tenendo conto dei sistemi tabellari risarcitori per i danni conseguenti a tali reati che la giurisprudenza ha elaborato
l'indennizzo sarebbe insufficiente. Né può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal
Legislatore per situazioni diverse e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi.
La causa è stata infine trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Dato atto di quanto premesso si consideri quanto segue.
In ordine alla eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla difesa dell'avvocatura per essersi il Comitato giù pronunciato sulla domanda di indennizzo ed aver accolto la stessa: la natura giuridica della domanda, per come precisata dalla difesa degli attori, dev'esser intesa non quale illegittimità del provvedimento assunto dal Fondo, ma quale responsabilità dello stato per mancata (incompleta) attuazione della direttiva 2004/80/CE.
L'istruzione della domanda proposta deve - tuttavia - procedere dall'evidenza della necessità della dimostrazione da parte degli attori, di aver fatto tutto quanto possibile per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'autore del reato, condizione imprescindibile per l'attivazione dell'indennizzo, il cui esito viene considerato violativo dell'obbligo di attuazione della direttiva detta.
In merito, abbiamo una serie di allegazioni della difesa, che sostiene: a) di aver vanamente notificato all'autore del reato l'ordinanza sentenza civile di condanna al risarcimento del danno ( munita di formula esecutiva, unitamente ad un primo atto di precetto in data 07.02.2020 c/o la Casa Circondariale di Viterbo ove lo stesso è detenuto e residente, e successivo atto di precetto in rinnovazione nella data del 13-16/07/2021); b) di aver promosso, presso il Tribunale Civile di Velletri, istanza ex art 492 bis c.p.c.; c) dopo l'accesso alle informazioni delle banche dati di aver provato l'incapienza di questi per poter accedere al Fondo. In realtà la documentazione prodotta dalla difesa dell'attore non consente di riconoscere la dimostrazione dell'incapienza dell'autore del fatto, visto che in atti abbiamo solo l'istanza ex art 492 bis c.p.c. non l'esito dell'azione esecutiva.
pagina5 di 7 Ipotizzando che – comunque – il difetto di dimostrazione del vano tentativo di porre in esecuzione il titolo da parte degli attori possa esser sanato in termini di mancata contestazione ( 115 c.p.c. ) da parte della difesa della Controparte_2 resta il fatto che l'introduzione di un sistema di indennizzo delle vittime (e non dell'integrale risarcimento come avviene nel caso in cui la condanna civilistica attinga direttamente il reo), comporta che il quantum - pur dovendosi conformare ai criteri esposti
- debba comunque garantire la sostenibilità finanziaria del sistema stesso, non gravando gli Stati membri di uscite eccessive, in modo da assicurare un corretto funzionamento del sistema a favore di tutte le vittime che dovranno utilizzarlo.
La stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto il margine di discrezionalità nell'individuazione dei parametri da parte dei singoli stati membri. Il concetto di indennizzo significa riconoscimento di un contributo agli esborsi, non il risarcimento del danno cagionato dal suo autore. Né appare possibile – come operato certe volte dalla giurisprudenza di merito – dimenticarsi del titolo della pretesa e sostituire alla determinazione legislativa una diversa somma, con criterio puramente equitativo ritenuta, nella soggettiva valutazione del giudice, più adeguata alla gravità del fatto.
Come precisato più volte dalla stessa Corte di Appello di Roma, ….. non va però trascurato un ulteriore fondamentale parametro, quello costituito dalle risorse di bilancio ( c.fr. sentenza 109/2024 e 2329/2024 ). Infatti, i Giudici europei hanno riconosciuto che la direttiva ha lasciato un indubbio margine di discrezionalità a ciascun legislatore interno e che l'indennizzo – dovendo anche confrontarsi con la sostenibilità finanziaria di ciascuno Stato
– non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla/ dalle vittime.
La Corte di Giustizia ha infatti affermato: “occorre constatare che l'indennizzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato.”.
Avendo il Legislatore optato per un sistema forfettario con una adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, tenendo conto anche delle scarse risorse di bilancio, non può affermarsi che la Direttiva – per le reali finalità da tale sistema perseguite (che – come evidenziato – non possono individuarsi nella sostituzione di un soggetto – stato - ad un altro – danneggiante - nel risarcimento del danno) non sia stata ora compiutamente attuata.
Diversamente opinando, non solo nel caso di specie, ma in qualsiasi altra fattispecie di lesioni gravissime ovvero di omicidio, a titolo esemplificativo, tenendo conto dei sistemi pagina6 di 7 tabellari risarcitori per i danni conseguenti a tali reati che la giurisprudenza ha elaborato ogni indennizzo sarebbe insufficiente.
Né può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal Legislatore per situazioni diverse e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi e per il minor numero di vittime (es. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
La particolarità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. di RG 3550/2024:
a) Rigetta la domanda proposta dagli attori-
b) Compensa – tra le parti – le spese processuali.
Roma il 21/06/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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