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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 936 del 2023
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Chiara Contursi,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa da sé medesima. Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4265/2013, pubblicata in data 24.04.2013, il
Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall' avverso il precetto notificatogli dall'Avv. Pt_1 Controparte_1 per il pagamento della somma ivi indicata e richiesta a titolo di spese giudiziali maturate successivamente alla notifica della sentenza del Tribunale di Foggia n.4137/2007 e condannava l' «al pagamento delle spese di lite, Pt_1
1 che liquida in favore di parte opposta in complessivi euro 350,00, oltre Iva e cap come per legge».
2. Con istanza ex art. 288, comma 2, c.p.c. del 05.08.2022, parte opposta chiedeva la correzione materiale del dispositivo della succitata sentenza, limitatamente alla mancata indicazione, da parte dell'estensore, del c.d. rimborso forfettario nella misura del 15%.
3. Constatata la contumacia dell il Tribunale, ritenuta Pt_1
l'ammissibilità dell'istanza nonché la spettanza degli ulteriori accessori richiesti, disponeva, con ordinanza del 27 febbraio 2023, la correzione dell'errore materiale della relativa sentenza con aggiunta nel dispositivo, nel capo relativo alla liquidazione delle spese, dopo la parola “oltre”, della locuzione “rimborso spese generali al 15%”.
4. Avverso il provvedimento ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in data 09.08.2023, chiedendone la riforma.
5. Con memoria del 27.08.2024, si costituiva in giudizio
[...]
che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per CP_1 tardività ed omessa introduzione del giudizio con atto di citazione piuttosto che con ricorso e contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, con conferma della pronuncia.
6. All'odierna udienza, comparso all'udienza il solo appellante, la causa
è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sul ricorso in appello.
I.
1.a. Con il primo motivo di appello, l' deduce l'inammissibilità Pt_1 del procedimento di correzione di errore materiale, in quanto avente ad oggetto una sentenza del Tribunale già riformata alla data della relativa istanza, dalla Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1672/2015 nel procedimento iscritto al R.G. n.3044/2013.
I.
1.b. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura il provvedimento di correzione in quanto avente ad oggetto sentenza emessa in
2 data 24.04.2013 e dunque in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.M.
n.55/2014.
In particolare, ritiene che l'attribuzione del 15% a titolo di spese generali non sarebbe avvenuta sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essa previsti.
L' aggiunge che solo con il DM n.55/2014 è stata prevista la Pt_1 determinazione della misura delle spese generali al 15% con la conseguenza che, ferma l'applicazione del principio tempus regit processum, nella fattispecie in esame non sarebbe ipotizzabile un errore materiale rispetto alla normativa in vigore al momento del deposito della sentenza.
Da ultimo, contesta poi che il provvedimento di correzione posso trovare giustificazione nella Legge professionale n.247/2012, entrata in vigore al momento del deposito della sentenza, in quanto la Cassazione avrebbe all'epoca precisato che, in tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma sesto dell'art.13 L n.247/12, avrebbe dovuto ritenersi in concreto non operante la disposizione indicata.
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II.
1.a. Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare in rito sollevata dalla parte appellata, a motivo del fatto che, trattandosi di onorari professionali, l'atto di gravame avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con ricorso e pertanto notificato entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c..
La tesi è priva di pregio dal momento che il giudizio odierno, ad onta di quanto eccepito dalla appellata, risulta correttamente introdotto con il rito del lavoro - avendo per oggetto una sentenza emessa all'esito di una controversia previdenziale - e, dunque, tramite il deposito del ricorso di gravame nel termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza così come corretta con l'ordinanza in data 27.02.2023, in ossequio a quanto previsto dall'art. 288, ultimo comma, c.p.c., secondo cui “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
3 II.
1. b. Ciò posto e pervenendo al merito del gravame, rilievo dirimente ai fini decisori assume la fondatezza del primo motivo di doglianza.
Ed invero, la circostanza documentata dall' che, alla data di Pt_1 proposizione dell'istanza del 05.08.2022, la sentenza resa oggetto di correzione di errore materiale (4265/2013) era già stata riformata dalla Corte
d'appello con sentenza n.1672 del 25 maggio 2015 non può che comportare l'invalidità del provvedimento di correzione reso.
Nello specifico, come si evince per tabulas, con l'ordinanza impugnata il
Tribunale di Foggia ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n.4265 del 24.04.2013, incidendo su un dispositivo che, alla data di correzione (ovvero il 27.02.2023), non era più emendabile, in quanto già riformato dalla sentenza di Corte d'appello n.1672 del 2015.
Detta pronuncia, invero, come emerge dal testo, ha disposto la riforma della sentenza del Tribunale nei seguenti termini: «accoglie l'appello proposto…e per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall' avverso l'atto di precetto notificato in data 8 novembre 2012 (RGL Pt_1
9254/2003) e, per l'effetto, dichiara inefficace detto atto. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio».
In tale situazione, non merita seguito la determinazione dal primo giudice di correggere una statuizione che, alla data del relativo procedimento, era già stata espunta dal mondo giuridico, poiché integralmente riformata dalla sentenza di Corte di Appello.
Ed invero, come si legge nel dispositivo, l'accoglimento dell'appello dell ha comportato, unitamente all'accoglimento dell'opposizione, Pt_1
l'integrale riforma della sentenza n.4265 del 24.04.2013, e quindi anche del relativo capo sulle spese, sul quale ha inteso incidere ex post il provvedimento di correzione.
Sulla scorta di tanto e in riforma dell'ordinanza del 27.02.2023, l'istanza di correzione di errore materiale formulata da va dichiarata Controparte_1 inammissibile.
Le spese del grado possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione giuridica esaminata che peraltro avrebbe potuto
4 essere affrontata e risolta già nel corso del procedimento di correzione di errore materiale, in cui l' è rimasto intimato. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il Pt_1
09.08.2023, avverso la sentenza n. 4265/2013 emessa in data 24.04.2013 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, così come corretta in data
27.02.2023, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, addì 18.02.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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