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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14617 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6099/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 10.4.25
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa da avv. Cesidio Cavaioli
OPPONENTE E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Angela Tassone Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
pagina 1 di 4 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, premesso di aver sottoscritto, in data 24.1.17, un contratto di CP_1 fornitura di servizi con la ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9221/20 dal Tribunale di Roma, in data 1.7.20, per il pagamento di euro 5.530,00, quale corrispettivo non versato dalla società dal mese di maggio 2018.
La società ha proposto opposizione, per i seguenti motivi: 1) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto di notifica ex art 644 c.p.c; 2) insussistenza, in capo al convenuto in opposizione, dello status di consumatore;
3) inesatto adempimento del convenuto in ordine al contratto e alle relative obbligazioni;
4) rilevanza giuridica dei fatti intervenuti successivamente alla conclusione del contratto;
5) impossibilità sopravvenuta della prestazione: artt. 1256 e 1463 c.c.; 6) nullità del contratto per impossibilità originaria della prestazione: artt. 1418 comma 2,1346 c.c., art 23 comma 2 D.Lgs 285/1992, art 57 D.p.R.
495/1992; 7) illegittimità costituzionale della normative in tema di divieto di pubblicità sugli autoveicoli (art 23 D.lgs 285/1922 con riferimento all'art 57 D.p.r. 495/1992).
Si è costituito , eccependo, in via pregiudiziale, la improcedibilità dell'atto di CP_1 opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, nonché contestando nel merito le argomentazioni di controparte;
ha chiesto, oltre all'adempimento del pagamento del corrispettivo, la declaratoria di intervenuta risoluzione a far data dal mese di gennaio 2019 del contratto, nonché l'accertamento della sua qualifica di consumatore e della pratica commerciale scorretta, attraverso la diffusione sul sito internet del professionista di informazioni ingannevoli, come deciso dalla delibera AGICOM del 29.10.2019, con applicazione della tutela prevista per i consumatori in tali casi.
Nella memoria 183 n.1 cpc, la parte opposta, ha chiesto di riconoscere un'equa riparazione del danno subito da , oltre alla condanna alla della Controparte_1 Parte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Ciò premesso, va, in primo luogo, accertata la tempestività della iscrizione a ruolo della opposizione, avvenuta il 3.12.20 e formalizzata in data 8.1.21, essendo il rifiuto degli atti del 4.1.21 dovuto ad un mero errore della cancelleria per la contemporanea iscrizione a ruolo di altra opposizione per la stessa parte in pari data (docc. da 12 a 15 opponente).
Va, invece, accolta la eccezione di tardività della notifica del d.i., con sua conseguente inefficacia;
infatti, il decreto è stato depositato in cancelleria in data 1° luglio 2020, e notificato solo in data 15 ottobre 2020 (doc. D opponente); gli eventuali problemi legati alla difficoltà di rintraccio del soggetto a cui notificare l'atto avrebbero impedito la decadenza con una richiesta di rimessione in termini al giudice del monitorio, che non risulta inoltrata.
Tuttavia, a prescindere dalla inefficacia del provvedimento monitorio, la domanda di CP_1 vale come domanda di accertamento del credito e va valutata nel merito.
pagina 2 di 4 Secondo il contratto oggetto di causa, l'incaricato ( ) si impegna a fornire servizi CP_1 statistici alla società mediante l'acquisto di una autovettura, nonché di un accessorio Pt_1 cd wrapping (pellicola adesiva da apporre sul veicolo), oltre ad un obbligatorio pacchetto contenente spese per rilascio di garanzia, assicurazione vita e dotazioni di sicurezza accessorie per il veicolo;
inoltre, l'incaricato si obbliga alla sottoscrizione a parte di una lettera di incarico per vendite a domicilio di non meglio precisati prodotti della società; ulteriori obbligazioni evincibili dal contratto sono, poi: la obbligatoria apposizione del logo della sulla vettura, nonché dei brand delle partnership commerciali prescelte di volta in Pt_1 volta dalla predetta, tramite il wrapping (art. 7,8); la circolazione della autovettura almeno 25 giorni al mese ed il suo parcheggio in aree visibili a terzi (art. 10); l'utilizzo di social network per la condivisione di foto del veicolo e delle immagini pubblicitarie (artt. 9 e 14)
All'art. 18 e 20 si prevede come corrispettivo del servizio statistico il pagamento di un compenso annuale, di parte delle spese assicurative RCA e di una quota forfettaria di spese per il carburante, nonché il servizio gratuito di controllo della funzionalità del veicolo.
Emerge, quindi, chiaramente come l'attività di sponsorizzazione del logo della società convenuta o di altri brand scelti dalla predetta, non sia l'unica attività prevista in contratto a carico dell'incaricato, ma come la descrizione dei servizi statistici e delle attività di vendita sia del tutto omessa;
d'altra parte, il rimborso previsto all'art. 18 e oggi richiesto da è CP_1 previsto “per agevolare la attività dell'incaricato…per i servizi di statistica resi”.
Quindi, deve rilevarsi come il complessivo oggetto del contratto, relativo alle obbligazioni assunte dall'incaricato per ottenere il pagamento del rimborso, non sia determinato o determinabile, con conseguente nullità del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c..
A questo punto, per il principio sopra esposto della ragione più liquida, diventano irrilevanti le questioni circa la legittimità o meno dell'art. 57 del Regolamento del Codice della Strada e della conseguente illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, per il divieto di pubblicità onerosa sui veicoli.
Stante la nullità rilevata, non possono accogliersi le domande di di riconoscimento CP_1 del corrispettivo della obbligazione.
Può, invece, accogliersi la domanda di restituzione di euro 380,00, prevista dall'art. 2 per il rilascio della polizza fideiussoria come da art 19 del medesimo contratto, trattandosi di elargizione indebita, in quanto collegata ad un contratto nullo.
Del tutto generiche sono, infine, le domande di equa riparazione e di risarcimento del danno legate all'accertamento della pratica commerciale scorretta, considerato che, sia le specifiche condotte illecite, che i danni, non vengono nè dedotti, né provati in modo specifico.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria limitata allo scambio di memorie, in relazione al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara la nullità del contratto sottoscritto tra le parti;
3) dispone la restituzione della somma di euro 380,00 a favore di da Controparte_1 parte della società opponente;
4) rigetta le ulteriori domande di parte opposta;
5) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 562,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 21.10.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6099/21 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 10.4.25
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa da avv. Cesidio Cavaioli
OPPONENTE E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Angela Tassone Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
pagina 1 di 4 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, premesso di aver sottoscritto, in data 24.1.17, un contratto di CP_1 fornitura di servizi con la ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 9221/20 dal Tribunale di Roma, in data 1.7.20, per il pagamento di euro 5.530,00, quale corrispettivo non versato dalla società dal mese di maggio 2018.
La società ha proposto opposizione, per i seguenti motivi: 1) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo per il mancato rispetto di notifica ex art 644 c.p.c; 2) insussistenza, in capo al convenuto in opposizione, dello status di consumatore;
3) inesatto adempimento del convenuto in ordine al contratto e alle relative obbligazioni;
4) rilevanza giuridica dei fatti intervenuti successivamente alla conclusione del contratto;
5) impossibilità sopravvenuta della prestazione: artt. 1256 e 1463 c.c.; 6) nullità del contratto per impossibilità originaria della prestazione: artt. 1418 comma 2,1346 c.c., art 23 comma 2 D.Lgs 285/1992, art 57 D.p.R.
495/1992; 7) illegittimità costituzionale della normative in tema di divieto di pubblicità sugli autoveicoli (art 23 D.lgs 285/1922 con riferimento all'art 57 D.p.r. 495/1992).
Si è costituito , eccependo, in via pregiudiziale, la improcedibilità dell'atto di CP_1 opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, nonché contestando nel merito le argomentazioni di controparte;
ha chiesto, oltre all'adempimento del pagamento del corrispettivo, la declaratoria di intervenuta risoluzione a far data dal mese di gennaio 2019 del contratto, nonché l'accertamento della sua qualifica di consumatore e della pratica commerciale scorretta, attraverso la diffusione sul sito internet del professionista di informazioni ingannevoli, come deciso dalla delibera AGICOM del 29.10.2019, con applicazione della tutela prevista per i consumatori in tali casi.
Nella memoria 183 n.1 cpc, la parte opposta, ha chiesto di riconoscere un'equa riparazione del danno subito da , oltre alla condanna alla della Controparte_1 Parte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Ciò premesso, va, in primo luogo, accertata la tempestività della iscrizione a ruolo della opposizione, avvenuta il 3.12.20 e formalizzata in data 8.1.21, essendo il rifiuto degli atti del 4.1.21 dovuto ad un mero errore della cancelleria per la contemporanea iscrizione a ruolo di altra opposizione per la stessa parte in pari data (docc. da 12 a 15 opponente).
Va, invece, accolta la eccezione di tardività della notifica del d.i., con sua conseguente inefficacia;
infatti, il decreto è stato depositato in cancelleria in data 1° luglio 2020, e notificato solo in data 15 ottobre 2020 (doc. D opponente); gli eventuali problemi legati alla difficoltà di rintraccio del soggetto a cui notificare l'atto avrebbero impedito la decadenza con una richiesta di rimessione in termini al giudice del monitorio, che non risulta inoltrata.
Tuttavia, a prescindere dalla inefficacia del provvedimento monitorio, la domanda di CP_1 vale come domanda di accertamento del credito e va valutata nel merito.
pagina 2 di 4 Secondo il contratto oggetto di causa, l'incaricato ( ) si impegna a fornire servizi CP_1 statistici alla società mediante l'acquisto di una autovettura, nonché di un accessorio Pt_1 cd wrapping (pellicola adesiva da apporre sul veicolo), oltre ad un obbligatorio pacchetto contenente spese per rilascio di garanzia, assicurazione vita e dotazioni di sicurezza accessorie per il veicolo;
inoltre, l'incaricato si obbliga alla sottoscrizione a parte di una lettera di incarico per vendite a domicilio di non meglio precisati prodotti della società; ulteriori obbligazioni evincibili dal contratto sono, poi: la obbligatoria apposizione del logo della sulla vettura, nonché dei brand delle partnership commerciali prescelte di volta in Pt_1 volta dalla predetta, tramite il wrapping (art. 7,8); la circolazione della autovettura almeno 25 giorni al mese ed il suo parcheggio in aree visibili a terzi (art. 10); l'utilizzo di social network per la condivisione di foto del veicolo e delle immagini pubblicitarie (artt. 9 e 14)
All'art. 18 e 20 si prevede come corrispettivo del servizio statistico il pagamento di un compenso annuale, di parte delle spese assicurative RCA e di una quota forfettaria di spese per il carburante, nonché il servizio gratuito di controllo della funzionalità del veicolo.
Emerge, quindi, chiaramente come l'attività di sponsorizzazione del logo della società convenuta o di altri brand scelti dalla predetta, non sia l'unica attività prevista in contratto a carico dell'incaricato, ma come la descrizione dei servizi statistici e delle attività di vendita sia del tutto omessa;
d'altra parte, il rimborso previsto all'art. 18 e oggi richiesto da è CP_1 previsto “per agevolare la attività dell'incaricato…per i servizi di statistica resi”.
Quindi, deve rilevarsi come il complessivo oggetto del contratto, relativo alle obbligazioni assunte dall'incaricato per ottenere il pagamento del rimborso, non sia determinato o determinabile, con conseguente nullità del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c..
A questo punto, per il principio sopra esposto della ragione più liquida, diventano irrilevanti le questioni circa la legittimità o meno dell'art. 57 del Regolamento del Codice della Strada e della conseguente illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, per il divieto di pubblicità onerosa sui veicoli.
Stante la nullità rilevata, non possono accogliersi le domande di di riconoscimento CP_1 del corrispettivo della obbligazione.
Può, invece, accogliersi la domanda di restituzione di euro 380,00, prevista dall'art. 2 per il rilascio della polizza fideiussoria come da art 19 del medesimo contratto, trattandosi di elargizione indebita, in quanto collegata ad un contratto nullo.
Del tutto generiche sono, infine, le domande di equa riparazione e di risarcimento del danno legate all'accertamento della pratica commerciale scorretta, considerato che, sia le specifiche condotte illecite, che i danni, non vengono nè dedotti, né provati in modo specifico.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria limitata allo scambio di memorie, in relazione al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara la nullità del contratto sottoscritto tra le parti;
3) dispone la restituzione della somma di euro 380,00 a favore di da Controparte_1 parte della società opponente;
4) rigetta le ulteriori domande di parte opposta;
5) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, che liquida in euro 562,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 21.10.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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