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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 545/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giusi Fanelli (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTA LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato (PEC: che Email_2 la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia,
[...]
presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: CP_3
) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001695271000, notificata il 11.02.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
43920112000082989000, riferito a contributi IVS per gli anni 2010 e 2011, di importo pari a
1.808,09€. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e, in ogni caso, la estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ciascuno per quanto di propria competenza disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
e previa sospensione di tutti gli atti e gli effetti conseguenti, dei ruoli e della cartella contenuta nell'opposta intimazione di pagamento e della sottostante cartella di pagamento, così statuire e provvedere: NEL MERITO 1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e la sottostante cartella, in specie l'intimazione di pagamento n. 13920219001695271/000, notificata in data
11.02.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito n. 43920112000082989000 di € 1.205,64 avente come causale Contributi I.V.S. anno 2010 e 2011 notificata presumibilmente il CP_ 11/10/2011, comprensivo di sanzioni ed interessi a titolo di contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannare i convenuti ciascuno per le proprie responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre all'esito del comportamento di controparte.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_4 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel corso del giudizio, l' ha documentato il parziale stralcio ex lege e la Controparte_5 parziale riscossione delle pretese contributive in contestazione.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, se ne dichiara la cessazione.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giusi Fanelli (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTA LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Catania, viale della Libertà, n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato (PEC: che Email_2 la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia,
[...]
presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: CP_3
) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001695271000, notificata il 11.02.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
43920112000082989000, riferito a contributi IVS per gli anni 2010 e 2011, di importo pari a
1.808,09€. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e, in ogni caso, la estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ciascuno per quanto di propria competenza disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
e previa sospensione di tutti gli atti e gli effetti conseguenti, dei ruoli e della cartella contenuta nell'opposta intimazione di pagamento e della sottostante cartella di pagamento, così statuire e provvedere: NEL MERITO 1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e la sottostante cartella, in specie l'intimazione di pagamento n. 13920219001695271/000, notificata in data
11.02.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito n. 43920112000082989000 di € 1.205,64 avente come causale Contributi I.V.S. anno 2010 e 2011 notificata presumibilmente il CP_ 11/10/2011, comprensivo di sanzioni ed interessi a titolo di contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannare i convenuti ciascuno per le proprie responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre all'esito del comportamento di controparte.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_4 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel corso del giudizio, l' ha documentato il parziale stralcio ex lege e la Controparte_5 parziale riscossione delle pretese contributive in contestazione.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, se ne dichiara la cessazione.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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