Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
528/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2
residente a[...] (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Maddalena Rongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre del Greco al
Corso Avezzana, 42
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e a modifica di quanto già previsto hanno concordato che il sig. versi alla sig.ra l'importo di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile entro il Pt_1 Pt_2
giorno 5 di ogni mese.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del
1
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Napoli in data 28 settembre 1974, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni, dal quale sono nate due figlie: , il Per_1
20.03.1976, e il 16.04.1979; che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e, per Per_2
effetto di incomprensioni maturate negli anni, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tanto che i coniugi vivono separati da circa quaranta anni.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 17.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, con ordinanza del
18.04.2024 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per l'omologa; il Tribunale, con sentenza n. 18/2024 depositata in data 16.05.2024, pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, ha omologato la separazione alle condizioni pattuite dai coniugi e disposto, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, fissando per il prosieguo l'udienza del 26.02.2025 sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, i coniugi hanno dato atto di aver richiesto congiuntamente una modifica delle condizioni di separazione prevedendo a carico del Pt_1
l'obbligo di versare alla moglie l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento, come risulta dalla sentenza 83/2024 del 16.09.2024 di questo Tribunale. Pertanto, hanno chiesto di statuire sul divorzio introducendo la previsione dell'assegno divorzile di euro 150,00 a carico del Pt_1
Dunque, rinviata la causa per acquisire sia l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di modifica sia il nuovo accordo sottoscritto dalle parti, con ordinanza del 24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è ammissibile e fondata.
Quanto all'ammissibilità, come già rilevato nella sentenza n.18/2024 depositata in data 16.05.2024, nei procedimenti su domanda congiunta, non vi è dubbio che sia possibile la contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
Nel merito, poi, ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (udienza del 17.04.2024 sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte) nell'ambito del presente procedimento, nel quale è stata pronunciata la sentenza di omologazione della separazione (sentenza n. 18/2024 depositata in data 16.05.2024), parzialmente
2 modificata, a seguito di domanda congiunta proposta dai coniugi, dalla sentenza n.83/2024 del
16.09.2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 15.04.2025.
Da quel momento le parti non si sono più riconciliate per cui, avendo le parti ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio, prevedendo, a modifica di quanto già stabilito nella sentenza di omologa della separazione, l'obbligo in capo a di versare in favore Parte_1 di l'importo di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni Parte_2
mese, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale del matrimonio sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Possono essere, dunque, recepite le condizioni concordate dalle parti non risultando in contrasto con norme imperative. Si ribadisce, come già indicato nella sentenza di omologa della separazione, che dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che la non è attualmente occupata e che il Pt_2
gestisce una piccola attività in proprio con un reddito imponibile annuo pari ad euro 16.228,68; Pt_1
che entrambe le parti non sono titolari di diritti reali.
Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale con ricorso congiunto depositato in data 13.03.2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a Torre del Greco il [...] in [...] il giorno 28.09.1974; Parte_2
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- il sig. si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile mensile alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di euro 150,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 77 parte I, sez. T, dei registri di matrimonio dell'anno 1974).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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