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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4319/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 24/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 853,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta (indennità di CP
accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP All'udienza odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Emergendo documentalmente che il verbale è stato redatto il 4 novembre 2024, che in data
11 novembre 2024 è avvenuta la liquidazione della prestazione e che il pagamento è stato effettuato con la rata di dicembre, ossia entro i 120 giorni indicati per legge per la definizione del procedimento, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4319/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 24/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 853,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta (indennità di CP
accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP All'udienza odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Emergendo documentalmente che il verbale è stato redatto il 4 novembre 2024, che in data
11 novembre 2024 è avvenuta la liquidazione della prestazione e che il pagamento è stato effettuato con la rata di dicembre, ossia entro i 120 giorni indicati per legge per la definizione del procedimento, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno