Sentenza 13 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell'imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2020 in ordine alla deducibilità dell'IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2023, n. 34923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34923 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
b) evitare ingenti costi di accertamento;
c) prevenire fenomeni di evasione o elusione. Dunque, anche con la pronuncia n.262/2020, la Corte costituzionale ha ribadito il principio secondo cui il legislatore può discrezionalmente regolare la materia degli oneri deducibili, in particolare di natura fiscale, rilevando, tuttavia, che la normativa che pone un limite alla deducibilità deve essere ragionevole e coerente con i propri obiettivi, rispondendo ad esigenze di tutela dell'interesse fiscale, che, come precisato dalla Corte costituzionale, nel caso dell’Imu non sono immediatamente rinvenibili. Tuttavia, va rilevato che la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di un onere fiscale (l’Imu) gravante su di un bene strumentale all’esercizio dell’impresa, non è fattispecie assimilabile a quella in esame, in cui si controverte dell’indeducibilità di un’imposta sulla produzione di valore tramite l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata. L’Imu è un tributo diretto di tipo patrimoniale, che, essendo applicato sulla componente immobiliare del patrimonio, è stato istituito per sostituire l’Ici ed ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali (es. redditi fondiari su beni non locati). L’IR, invece, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ovverosia, in termini generali, il r.g. n.6579/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 11 prodotto comprensivo dei costi per il personale e degli oneri e proventi di natura finanziaria. La differenza tra le due imposte rende evidente che è più immediata la relazione tra l’Imu e l’RE con riguardo agli immobili strumentali dell’impresa, mentre l’IR nulla ha a che vedere con l’RE che è applicata al reddito complessivo netto (cioè, in sostanza, all'utile di esercizio); del resto l’IR ha sostituito imposte reali già preesistenti, quali l'imposta locale sui redditi (Ilor), l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap), l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La complessiva base imponibile dell’IR, nella quale non rientrano soltanto il costo del lavoro e gli interessi passivi, venne determinata in connessione con il complessivo riordino della finanza locale incentrato sulla nuova imposta, per cui l’IR è stata istituita in termini di autonomia rispetto al parallelo regime di imposizione sul reddito. La deducibilità integrale dell'IR dall'RE avrebbe legato sistematicamente le due imposte (benché rivolte a presupposti del tutto distinti ed autonomi) e avrebbe reso necessario tenere conto degli effetti dell'una sull'altra nel disciplinarne gli aspetti applicativi, a cominciare dall'aliquota. Inoltre, come rilevato dall’Agenzia controricorrente, in relazione all’anno di riferimento (2012) la stessa imposta sul reddito (RE) conteneva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, ammessa solo in proporzione al rapporto tra il totale dei costi sostenuti ed i costi che concorrono direttamente alla produzione del reddito. Dunque, la deduzione della quota IR imputabile agli interessi passivi è forfetaria in coerenza con la deducibilità forfetaria dal reddito di impresa tipica di tale costo, in considerazione della difficile determinazione della sua inerenza. r.g. n.6579/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 12 In conclusione, nel caso in esame, anche con riferimento all’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di deducibilità dell’Imu, si ritiene la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale denunziate da parte ricorrente, per cui il ricorso va rigettato con la conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 35.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 14 novembre 2023