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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7352 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, nella causa civile iscritta al n. r.g. 7352/2022 promossa da:
con l'Avv. FORTE Simone, Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE – DEBITORE ESECUTATO contro
, con l'Avv. Massimo VALENTI;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO – CREDITORE nonché contro
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
- CONTUMACI Controparte_5
a scioglimento della riserva assunta con ordinanza resa ex art. 127ter
c.p.c. il 14.08.2024 in sostituzione dell'udienza del 27.05.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c., depositato in data 27/6/2022, ha chiesto la sospensione, Parte_1 anche immediata e inaudita altera parte, della procedura esecutiva
1460/2022 promossa nei suoi confronti dall'avv. Pt_2 Controparte_1 nella sua veste di procuratrice antistataria di Controparte_6
, in forza di atto di pignoramento presso terzi, notificatogli
[...] in data 9/6/2022.
L'opponente ha dedotto, quale motivo di opposizione, l'omessa notifica, nei suoi confronti, sia del titolo esecutivo ex adverso azionato
(rappresentato dalla sentenza n. 181/2022, pronunciata dal Tribunale di
1 Modena in data 17/2/2022, pubblicata in pari data e munita di formula esecutiva in data 15/3/2022) sia dell'atto di precetto, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di €. 11.750,00 dovuto a titolo di spese legali, oltre spese di notifica e successive occorrende.
2. Si è costituito il creditore opposto, eccependo l'inammissibilità della opposizione, per essere stato il giudizio di merito tardivamente introdotto rispetto al termine del 25.11.2025, assegnato dal GE con l'ordinanza del 26.08.2022, reiettiva dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: in particolare perché, nel termine sopra indicato,
l'atto di citazione non sarebbe stato notificato presso il procuratore domiciliatario della parte, bensì alla parte personalmente;
ha CP_1 allegato, infine, essere stati regolarmente notificati, allo Pt_1 tramite PEC, gli atti prodromici all'esecuzione;
3. La causa, documentale, è stata istruita senza ammissione di mezzi di prova, previa integrazione del contraddittorio (con ordine rivolto a Pt_1 ex art. 102 c.p.c. per la citazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari), ed è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del
14.08.2024 emessa in sostituzione dell'udienza del 27.05.2024.
3.1. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.05.2024.
3.1.1. L'attore ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo, nei termini che seguono:
[…] accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché
l'inefficacia dell' atto di pignoramento dei crediti verso terzi, impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3.1.2. La convenuta opposta ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Dichiarare inammissibile la presente procedura in quanto introdotta oltre il termine perentorio fissato dal G.E. nell'ordinanza datata
26.8.2022 stante il vizio della notifica dell'atto introduttivo;
in ogni caso rigettare l'opposizione come proposta dal ricorrente per
i motivi indicati in premessa rigettare tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere
2 dall'Avv. confermando la legittimità del Controparte_1 pignoramento e ove ritenuti sussistere i presupposti per i motivi esposti in atti applicare l'art. 96 cpc.
4. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in ragione della omessa notificazione, nel termine del
25.11.2022, dell'atto di citazione nel domicilio informatico eletto da presso il procuratore Avv. Marcello VALENTI Controparte_1
( ”), con l'atto di costituzione Email_1 avanti al GE per la fase endoesecutiva della opposizione:
4.1. La opposta ha allegato, invero, che la notificazione si sarebbe invece perfezionata ex art. 3bis l.n. 53/1994 alla PEC riferibile personalmente alla convenuta ( ”). Email_2
Stando alla creditrice opposta, “il vizio della notifica comporta il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. per
l'introduzione del giudizio di merito e la conseguente tardività e pertanto inammissibilità della presente procedura”, perché “la costituzione del convenuto comporta un effetto sanante, per la maggior parte dei vizi delle notifiche”, ma non la “rimessione in termini, una volta intervenuta la decadenza”.
L'atto di citazione (circostanza incontestata tra le parti) non è mai stato notificato nel domicilio eletto da presso il Controparte_1 difensore. L'atto introduttivo del giudizio ex art. 618 c.p.c. è stato infatti consegnato esclusivamente all'indirizzo PEC
" (in data 23.11.2022, nel termine Email_2 assegnato dal GE), come evidenzia la ricevuta di consegna allegata all'atto di citazione:
3 4.2. Come da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c.
e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla l. 24 febbraio 2006,
n. 52), sebbene distinto in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 20 aprile 2015 n. 7997; Cass. civ., sez. III, sent., 9 aprile 2015 n. 7117).
In altre parole: il carattere unitario del giudizio fa sì che la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c., ultimo comma (“la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa”) non opera nelle opposizioni esecutive.
Da ciò consegue che la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.
L'atto introduttivo del giudizio di merito, che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, è quindi validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase.
4.3. Si ricava da quanto sopra osservato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, la quale tuttavia, non riverbera effetti in punto di tardività/inammissibilità dell'opposizione, in ragione della avvenuta costituzione in giudizio di parte opposta.
La notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio: cfr. in particolare Cass.
n. 23213/2014 e Cass. n. 4456/1999, nonché la Cass. n. 1676/2015, da cui si ricava che il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma, c.p.c. impedisce anche l'eventuale decadenza dell'attore laddove sia, dalla
4 legge o dal giudice, assegnato un termine per instaurare o riassumere il giudizio: la "notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio").
5. L'opposizione, ammissibile siccome tempestivamente introdotta, è tuttavia infondata: come già affermato dal GE con l'ordinanza resa in data 26.08.2022 sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva n.
1460/2022, parte opposta ha documentato il perfezionamento in data
17.03.2022 della notificazione a del titolo esecutivo e Parte_1 dell'atto di precetto (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, all'indirizzo di PEC
[...]
: Email_3
L'indirizzo PEC consegnatario è inoltre riferibile all'attore, come da risultanze INIpec (cfr. doc. 3, opposta, di seguito riportato).
5 6. Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c., atteso che nel caso di specie, Controparte_1 non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata, né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: cfr.
Trib. MODENA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib MODENA (Grandi),
25/3/2022, n. 372);
7. Al rigetto della opposizione segue la condanna di parte attrice alle spese di lite, da liquidarsi in misura prossima ai minimi tabellari, per le fasi di studio/introduzione e decisoria, in base all'importo del credito indicato in precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- NON ACCOGLIE la domanda di condanna ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
- CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per Controparte_1 competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, ed accessori di legge;
Si comunichi
MODENA, 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, nella causa civile iscritta al n. r.g. 7352/2022 promossa da:
con l'Avv. FORTE Simone, Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE – DEBITORE ESECUTATO contro
, con l'Avv. Massimo VALENTI;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO – CREDITORE nonché contro
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
- CONTUMACI Controparte_5
a scioglimento della riserva assunta con ordinanza resa ex art. 127ter
c.p.c. il 14.08.2024 in sostituzione dell'udienza del 27.05.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c., depositato in data 27/6/2022, ha chiesto la sospensione, Parte_1 anche immediata e inaudita altera parte, della procedura esecutiva
1460/2022 promossa nei suoi confronti dall'avv. Pt_2 Controparte_1 nella sua veste di procuratrice antistataria di Controparte_6
, in forza di atto di pignoramento presso terzi, notificatogli
[...] in data 9/6/2022.
L'opponente ha dedotto, quale motivo di opposizione, l'omessa notifica, nei suoi confronti, sia del titolo esecutivo ex adverso azionato
(rappresentato dalla sentenza n. 181/2022, pronunciata dal Tribunale di
1 Modena in data 17/2/2022, pubblicata in pari data e munita di formula esecutiva in data 15/3/2022) sia dell'atto di precetto, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di €. 11.750,00 dovuto a titolo di spese legali, oltre spese di notifica e successive occorrende.
2. Si è costituito il creditore opposto, eccependo l'inammissibilità della opposizione, per essere stato il giudizio di merito tardivamente introdotto rispetto al termine del 25.11.2025, assegnato dal GE con l'ordinanza del 26.08.2022, reiettiva dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: in particolare perché, nel termine sopra indicato,
l'atto di citazione non sarebbe stato notificato presso il procuratore domiciliatario della parte, bensì alla parte personalmente;
ha CP_1 allegato, infine, essere stati regolarmente notificati, allo Pt_1 tramite PEC, gli atti prodromici all'esecuzione;
3. La causa, documentale, è stata istruita senza ammissione di mezzi di prova, previa integrazione del contraddittorio (con ordine rivolto a Pt_1 ex art. 102 c.p.c. per la citazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari), ed è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del
14.08.2024 emessa in sostituzione dell'udienza del 27.05.2024.
3.1. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.05.2024.
3.1.1. L'attore ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo, nei termini che seguono:
[…] accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché
l'inefficacia dell' atto di pignoramento dei crediti verso terzi, impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3.1.2. La convenuta opposta ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Dichiarare inammissibile la presente procedura in quanto introdotta oltre il termine perentorio fissato dal G.E. nell'ordinanza datata
26.8.2022 stante il vizio della notifica dell'atto introduttivo;
in ogni caso rigettare l'opposizione come proposta dal ricorrente per
i motivi indicati in premessa rigettare tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere
2 dall'Avv. confermando la legittimità del Controparte_1 pignoramento e ove ritenuti sussistere i presupposti per i motivi esposti in atti applicare l'art. 96 cpc.
4. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in ragione della omessa notificazione, nel termine del
25.11.2022, dell'atto di citazione nel domicilio informatico eletto da presso il procuratore Avv. Marcello VALENTI Controparte_1
( ”), con l'atto di costituzione Email_1 avanti al GE per la fase endoesecutiva della opposizione:
4.1. La opposta ha allegato, invero, che la notificazione si sarebbe invece perfezionata ex art. 3bis l.n. 53/1994 alla PEC riferibile personalmente alla convenuta ( ”). Email_2
Stando alla creditrice opposta, “il vizio della notifica comporta il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. per
l'introduzione del giudizio di merito e la conseguente tardività e pertanto inammissibilità della presente procedura”, perché “la costituzione del convenuto comporta un effetto sanante, per la maggior parte dei vizi delle notifiche”, ma non la “rimessione in termini, una volta intervenuta la decadenza”.
L'atto di citazione (circostanza incontestata tra le parti) non è mai stato notificato nel domicilio eletto da presso il Controparte_1 difensore. L'atto introduttivo del giudizio ex art. 618 c.p.c. è stato infatti consegnato esclusivamente all'indirizzo PEC
" (in data 23.11.2022, nel termine Email_2 assegnato dal GE), come evidenzia la ricevuta di consegna allegata all'atto di citazione:
3 4.2. Come da condivisibile giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c.
e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla l. 24 febbraio 2006,
n. 52), sebbene distinto in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 20 aprile 2015 n. 7997; Cass. civ., sez. III, sent., 9 aprile 2015 n. 7117).
In altre parole: il carattere unitario del giudizio fa sì che la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c., ultimo comma (“la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa”) non opera nelle opposizioni esecutive.
Da ciò consegue che la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.
L'atto introduttivo del giudizio di merito, che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, è quindi validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase.
4.3. Si ricava da quanto sopra osservato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, la quale tuttavia, non riverbera effetti in punto di tardività/inammissibilità dell'opposizione, in ragione della avvenuta costituzione in giudizio di parte opposta.
La notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio: cfr. in particolare Cass.
n. 23213/2014 e Cass. n. 4456/1999, nonché la Cass. n. 1676/2015, da cui si ricava che il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma, c.p.c. impedisce anche l'eventuale decadenza dell'attore laddove sia, dalla
4 legge o dal giudice, assegnato un termine per instaurare o riassumere il giudizio: la "notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio").
5. L'opposizione, ammissibile siccome tempestivamente introdotta, è tuttavia infondata: come già affermato dal GE con l'ordinanza resa in data 26.08.2022 sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva n.
1460/2022, parte opposta ha documentato il perfezionamento in data
17.03.2022 della notificazione a del titolo esecutivo e Parte_1 dell'atto di precetto (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, all'indirizzo di PEC
[...]
: Email_3
L'indirizzo PEC consegnatario è inoltre riferibile all'attore, come da risultanze INIpec (cfr. doc. 3, opposta, di seguito riportato).
5 6. Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c., atteso che nel caso di specie, Controparte_1 non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata, né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: cfr.
Trib. MODENA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib MODENA (Grandi),
25/3/2022, n. 372);
7. Al rigetto della opposizione segue la condanna di parte attrice alle spese di lite, da liquidarsi in misura prossima ai minimi tabellari, per le fasi di studio/introduzione e decisoria, in base all'importo del credito indicato in precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- NON ACCOGLIE la domanda di condanna ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
- CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per Controparte_1 competenze professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, ed accessori di legge;
Si comunichi
MODENA, 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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