Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di AP- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AP, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del
16.10.2024 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AP (NA) alla Via dei Mille n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Pistone, C.F.
e Luca Pistone, C.F. che la rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, giusta procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, Dott. C.F. CP_2
elettivamente domiciliato in AP (NA) alla Via Luca Giordano C.F._4
n. 56 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Puglia, C.F. , che C.F._5
lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per la nomina di nuovo difensore depositata in data 15.2.2022
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7866/2020, pubblicata il 21.11.2020, a definizione della causa R.G. n.
28665/2017, notificata a mezzo P.E.C. in data 01.12.2020, il Tribunale di AP,
R.G. n° 56/2021- sentenza
- 1 -
provvedendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6553/2017, emesso dal
Tribunale di AP il 21-24.07.2017, proposta da la rigettava, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'odierna appellante al pagamento, in favore dell'opposto delle Controparte_1
spese del giudizio di opposizione, che liquidava, per l'intero, in euro 4.355,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA, se dovuta.
L'odierna appellante aveva proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del
[...]
AP dell'importo di euro 5.975,80 -oltre interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 1284, 4° co., c.c. dalla notifica del ricorso al saldo e spese della procedura monitoria- dovuto per oneri condominiali non corrisposti risultanti dal rendiconto consuntivo dell'anno 2015 e dal preventivo del 2016, approvati dall'assemblea condominiale il
30.06.2016.
Nell'atto di opposizione aveva contestato la legittimazione processuale dell'amministratore, che era stato revocato con decreto del Tribunale di AP del 30.06.2017; aveva riferito di avere separatamente impugnato la deliberazione condominiale del 30.06.2016, chiedendo la sospensione del giudizio di opposizione nelle more della definizione del giudizio di impugnativa;
aveva eccepito in compensazione il controcredito vantato dal figlio Parte_2
nei confronti del condominio, esponendo che quest'ultimo era stato nominato
[...]
consulente del lavoro del condominio con delibera assembleare del 15.09.2010 e che doveva essere remunerato per l'attività di consulente tecnico di parte svolta in favore del condominio e che, in passato, vi erano stati accordi di compensazione stipulati con l'ente di gestione relativi a crediti del figlio e debiti propri.
Aveva, quindi, eccepito in compensazione i crediti vantati dal figlio nei confronti del condominio ed aveva chiesto che venisse accertata l'inesistenza del credito nella misura vantata dal condominio.
Si era costituito il convenuto, assumendo che l'amministratore non poteva CP_1 considerarsi revocato fino all'adozione del provvedimento della Corte d'Appello, riferendo che il decreto di revoca dell'amministratore del Tribunale era stato impugnato e deducendo che le delibere assembleari, anche in caso di opposizione, conservavano la propria efficacia esecutiva, a meno che non fosse intervenuto un provvedimento di sospensione della stessa.
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Assumeva, inoltre, di non essere intenzionato ad operare alcuna compensazione volontaria del debito dell'opponente con controcrediti vantati da terzi nei confronti del . CP_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, riteneva infondata l'opposizione, premettendo, quanto alla legittimazione processuale dell'amministratore, che la delibera assembleare di approvazione dei bilanci, posti a fondamento dell'ingiunzione, era stata adottata quando l'amministratore del era ancora in carica, così come lo CP_1
era al momento del deposito del ricorso monitorio e che, inoltre, poiché il non è CP_1
un soggetto giuridico dotato di propria personalità giuridica, il cambiamento per revoca o sostituzione, in corso di giudizio, della persona dell'amministratore, che ha solo una rappresentanza "ex mandatu" dei vari condomini, è privo di efficacia interruttiva del processo ex art. 299 c.p.c., come da giurisprudenza richiamata sul punto.
Riteneva, pertanto, che, avendo l'amministratore conferito valida procura alle liti quando era ancora in carica, il aveva legittimamente proseguito la propria attività CP_1
processuale sulla base di tale mandato.
Rilevava peraltro che, anche aderendo alla tesi secondo cui la sostituzione dell'amministratore avesse comportato l'interruzione del giudizio, giacché il CP_1
non aveva mai dichiarato l'evento interruttivo integrato dalla revoca dell'amministratore, alcun effetto interruttivo si era prodotto e che, a tal fine, sarebbe occorsa la dichiarazione di tale evento da parte del procuratore costituito per il che, invece, non aveva mai CP_1
dichiarato in udienza, né notificato alla controparte l'evento interruttivo.
Evidenziava, quindi, che era irrilevante la sentenza – del cui passaggio in giudicato non vi era prova – con la quale era stata annullata la delibera assembleare di approvazione dei bilanci relativi ad annualità precedenti a quelle del 2015-2016, stante l'autonomia ed indipendenza dei bilanci di gestione del che consente che ogni bilancio annuale CP_1
conservi la propria validità ed efficacia, indipendentemente dalla correttezza e validità dei bilanci relativi ad annualità precedenti.
Osservava, pertanto, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza potere sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al Giudice dinanzi al quale sono state impugnate tali delibere.
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Riteneva, quindi, il Giudicante che non gli competesse la valutazione incidentale di veridicità e correttezza dei bilanci in base ai quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, oggetto del diverso giudizio di impugnazione ex art. 1337 c.c.
In difetto di sospensione della delibera di approvazione del rendiconto, quindi, il debito del doveva ritenersi attuale ed esigibile e, solo se fosse venuta meno l'efficacia CP_1
esecutiva del decreto, tale inefficacia si sarebbe riverberata sull'efficacia del decreto ingiuntivo, senza che potesse ritenersi sussistente un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico tra il giudizio di impugnativa e quello di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo quanto osservato dal Tribunale, nel caso di annullamento della delibera condominiale, posta a fondamento della richiesta monitoria, il possibile contrasto di giudicati - rigetto dell'opposizione all'ingiunzione ed accoglimento dell'impugnativa della delibera – avrebbe potuto essere superato in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria con l'azione di ripetizione dell'indebito.
L'opposizione, quindi, avrebbe potuto essere accolta nel solo caso in cui fosse intervenuta, nelle more del giudizio, un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera o sentenza, anche non passata in giudicato, ma provvisoriamente esecutiva, di accoglimento dell'impugnativa e di annullamento della delibera.
Rilevava che, nel caso in esame, essendo stati dedotti vizi di annullabilità della delibera di approvazione dei bilanci e non essendo intervenuto un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale delibera, l'opposizione non poteva essere accolta.
Quanto al motivo di opposizione relativo al controcredito eccepito in compensazione, evidenziava che tale controcredito era vantato da un soggetto diverso dall'opponente e che, pur essendo stato provato che, in passato, vi erano stati accordi di compensazione tra
, figlio dell'opponente, ed il condominio, con i quali erano stati compensati Parte_2 crediti di quest'ultimo con debiti dell'opponente, non vi era prova che analoghi accordi erano stati raggiunti con riguardo ai debiti in oggetto.
Precisava, ancora, che - facendo capo tale controcredito non già all'opponente, ma ad un soggetto terzo - non era configurabile alcuna compensazione, propria o impropria, mancando il requisito di reciprocità dei debiti e crediti da compensare, rendendosi superfluo l'esame della sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del controcredito.
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Da ciò l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, con applicazione delle tariffe ex D.M. n. 55/2014, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed in misura minima per la fase istruttoria, concretizzatasi nel solo deposito delle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., secondo lo scaglione di valore fino ad euro 26.000,00.
2. Avverso la suindicata sentenza ha spiegato appello affidato a due Parte_1
motivi.
L'atto di appello veniva consegnato in data 28.12.2020 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al in AP, che veniva effettuata il Controparte_1
29.12.2020 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il deposito di copia conforme al suo originale nella casa comunale di AP, con l'osservanza delle relative formalità prescritte dalla legge per tale notifica;
di tale deposito, dunque, veniva data comunicazione al destinatario, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita a mezzo del servizio postale in data
30.12.2020 e ricevuta il 05.01.2021.
Il Condominio appellato era convenuto per il 28.05.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 07.01.2021.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata il 16.04.2021, si costituiva in giudizio il in AP, che resisteva al Controparte_1
gravame, concludendo per il rigetto dell'appello, per la sua inammissibilità, improcedibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
In subordine, per il caso di riforma della sentenza impugnata, chiedeva la condanna dell'odierna appellante al pagamento, in suo favore, della somma di euro 5.909,07, oltre interessi legali e moratori, con vittoria di spese di entrambi i procedimenti.
4. Con comparsa di costituzione per la nomina di nuovo difensore, depositata il 15.02.2022, il appellato reiterava le conclusioni di cui ai precedenti difensive. CP_1
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di appello consegnato in data 28.12.2020 all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica al appellato effettuata, ex art. 140 c.p.c., in data CP_1
29.12.2020, con avviso spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
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30.12.2020, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notifica a mezzo P.E.C. della sentenza impugnata, avvenuta il
01.12.2020.
6.L'impugnazione merita solo parziale accoglimento, nei limiti e per gli argomenti di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente rigettato l'opposizione - fondata sull'intervenuta impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., della deliberazione assembleare del 30 giugno
2016 – deducendo che tale impugnativa era stata accolta e, conseguentemente, annullata la delibera del 30.06.2016, con la quale erano stati approvati il rendiconto consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo del 2016, posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, rileva questa Corte distrettuale che, effettivamente, la parte appellante ha versato in atti la sentenza n. 8397/2020, pubblicata in data 9 dicembre 2020 e dunque successivamente al deposito della sentenza impugnata, con cui il Tribunale di AP - ritenuta inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta avverso la deliberazione assembleare del 22 giugno 2015, con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno
2014 - ha accolto in parte, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio,
l'impugnazione proposta avverso la deliberazione del 30 giugno 2016, limitatamente all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2015 ( capo 1 all'ordine del giorno), rigettando per converso l'impugnazione proposta avverso il preventivo relativo all'anno
2016.
Corre mente allora ribadire che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Dunque, la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1
ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di CP_1
opposizione al titolo monitorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della
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spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. sez. un. 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass.
23 febbraio 2017, n. 4672; Cass. sez. 2, ordinanza n. 18129 del 31/08/2020). Il giudice deve, peraltro, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione, come qui si assume avvenuto con la sentenza del Tribunale di AP n° 8397/2020 (Cass. 14 novembre 2012, n. 19938; Cass.
24 marzo 2017, n. 7741; Cass. sez. 2, ordinanza n. 18129 del 31/08/2020).
L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il CP_1
ne è titolare ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 18129 del 31/08/2020)
Chiariti i principi a cui questa Corte intende conformarsi, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, si osserva che, nel caso in esame, il opposto, CP_1
costituendosi nel presente grado, pur ammettendo l'intervenuto annullamento della deliberazione assembleare con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2015, ha dedotto che nondimeno i crediti azionati potevano ritenersi in larga misura provati, pur prescindendo dal predetto rendiconto, sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta nel giudizio di prime cure.
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Segnatamente, l'ente di gestione ha in primo luogo allegato che il credito azionato in via monitoria riguardava le seguenti poste contabili:
A) € 2.976,72 per il conguaglio finale della gestione relativa all'anno 2015 (prospetto complessivo dei conguagli al 31.12.15)
B) € 552,44 per quote RG ( elenco n. 4 Bilancio 2015)
C) € 111,78 per il pagamento TU ( elenco n. 4 Bilancio 2015) Per_1
D) € 1.212,00 per le quote ordinario 2016 scadute per tutto il 2016 ( foglio n. 4 preventivo
2016 – rata 101 12 mensilità)
E) € 1.104,86 per le quote straordinarie terrazzi ( pagina n. 9 consuntivo 2015, elenco n.6)
Complessivamente, per le poste sopra indicate, la condomina doveva al ricorrente, sulla scorta del consuntivo oggetto di annullamento, la somma di € 5.975,80.
A dire dell'appellato, l'annullamento del solo consuntivo relativo all'anno 2015 inciderebbe in minima parte sul credito del , comunque provato da ulteriori documenti CP_1
contabili depositati in giudizio già in primo grado. Ha al riguardo specificamente dedotto che:
a) la quota di € 1.715,99, proveniente dal conguaglio del consuntivo per l'anno 2014
(depositato con note ex art. 183 cpc VI c. al numero 5), facente parte della maggior somma richiesta al punto A), resta provata e supportata dal consuntivo 2014, regolarmente approvato e confermato in sede di impugnazione dalla sentenza richiamata dalla controparte. Tale quota di debito della è, appunto, una parte del debito riportato Pt_1
nel consuntivo 2015 e richiesto dal condominio con il decreto ingiuntivo opposto, come poteva evincersi dalla pagina n. 9) del consuntivo 2015;
b) la differenza richiesta al punto A), in mancanza del consuntivo anno 2015, unico documento contabile annullato nella più volte richiamata sentenza, è comunque supportata e provata dal preventivo per l'anno 2015, tuttora in vigore. Infatti, in mancanza di approvazione del consuntivo resta fermo l'obbligo del condomino di contribuire alle spese ordinarie secondo quanto approvato nel preventivo. Tale preventivo (depositato nelle memorie ex art. 183 cpc VI c. al numero 2), prevede(va) un debito a carico della condomina di € 1.212,00 (12 rate da € 101,00 ciascuna); Pt_1
c) la quota richiesta al punto D) è provata e supportata dal preventivo per l'anno 2016
(depositato nelle note x art. 183 cpc VI c. al numero 4), anche questo confermato dalla
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sentenza cui fa riferimento l'appellante e dal quale emerge il debito a carico della condomina appellante della somma di € 1.212,00, corrispondente a 12 rate mensili, da €
101,00 ciascuna;
d) le quote richieste ai punti B) e C) sono provate e supportate dal verbale assembleare del
22.06.15, mai impugnato (depositato nelle note x art. 183 cpc VI c. al numero 9), dal quale può evincersi l'approvazione della parcella e della transazione RG, con i Per_1 relativi riparti contenenti la quota della condomina rispettivamente per € 111,78 Pt_1 ed € 552,44.
e) la quota relativa alla posta di cui al punto E) è provata e supportata dal verbale del
06.07.2015, ove è stata regolarmente approvata la spesa per i terrazzi ed il relativo riparto
(come da allegati alle note ex 183 cpc II termine al numero 11 per il verbale e 17 per il relativo riparto).
In conclusione, secondo quanto precisato dalla difesa dell'appellato, sono comunque dovute dall'appellante, indipendentemente dall'annullamento del consuntivo per l'anno
2015, le quote innanzi richiamate e segnatamente: € 1.715,99, proveniente dal conguaglio del consuntivo per l'anno 2014 + € 1.212,00, di cui al preventivo per l'anno 2015 + €
1.212,00, supportata dal preventivo per l'anno 2016 + € 111,78 ed € 552,44, approvate dal verbale assembleare del 22.06.15 + € 1.104,86, regolarmente approvata con delibera del
06.07.2015, complessivamente € 5.909,07.
I dettagliati rilievi svolti dal , che ha dedotto di aver tempestivamente prodotto, CP_1
sin dalla fase oppositoria del giudizio di prime cure, documentazione idonea a suffragare comunque la pretesa azionata, sono in ampia misura condivisibili.
In particolare, si è dato conto nell'esposizione che precede che, con la medesima pronuncia n.8397/2020, è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'impugnazione della deliberazione assembleare del 22 giugno 2015 (all. n.9 della memoria ex art. 183, 6° comma, 2° termine), con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno
2014 ed il preventivo 2015.
Dall'esame del predetto consuntivo 2014 (allegato al n. 5 della medesima memoria), pure prodotto dall'ente di gestione, si desume un credito del condominio opposto, nei confronti della condomina di € 1.715,99, che poi è stato riportato nel consuntivo 2015. Pt_1
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In difetto di annullamento del consuntivo 2014, tale credito non potrà che ritenersi adeguatamente documentato, in quanto approvato dal consesso assembleare con la deliberazione assembleare del 22 giugno 2015, di cui è pacifica la perdurante efficacia.
Analoghe considerazioni valgono, come pure correttamente evidenziato dal condominio opposto, con riferimento ai crediti di cui alla transazione Blueenergas e al pagamento della
“parcella Santoro”, oggetto di approvazione con la medesima deliberazione assembleare del
22 giugno 2015, i cui riparti, allegati alla medesima delibera, recano a carico della debiti rispettivamente di € 552,44 ed € 111,78. Pt_1
Del pari condivisibili sono, poi, le argomentazioni spiegate dall'appellato nell'invocare la spettanza delle quote ordinarie relativo all'anno 2016, in difetto di annullamento del relativo preventivo - di cui si è dato conto nell'esposizione che precede – come pure delle quote ordinarie relative all'anno 2015 che, in difetto di prova dei relativi pagamenti, gravante sull'opposta, risultano suffragate dal preventivo 2015, parimenti approvato con la deliberazione assembleare del 22 giugno 2015.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - che ha attribuito a tale precetto la natura di “principio informatore della materia condominiale” (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/09/2008, n.24299)- l'amministratore può ricorrere per l'emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.p.c. anche sulla base del bilancio preventivo e non solo prima della scadenza del relativo esercizio, ma fino a quando il preventivo non sia sostituito da consuntivo regolarmente approvato. Se così non fosse, secondo quanto condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, diverrebbe impossibile la riscossione degli oneri e la gestione stessa del per tutto il tempo intercorrente tra la CP_1
scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 29.09.2008, n. 24299;
Cass. sez. VI 20/09/2013, n.21650).
Deve pertanto ritenersi fondata la pretesa del condominio opposto tesa, in difetto di qualsiasi pagamento ad opera della odierna appellante, a vedersi corrispondere Parte_3
le quote di cui ai preventivi regolarmente approvati, con delibere pienamente efficaci.
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A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riferimento all'importo di € 1.104,86, per lavori terrazzi, atteso che tale credito, nei confronti della condomina odierna appellante, non risulta idoneamente provato dalla documentazione indicata nell'atto di impugnazione.
Infatti, alla delibera del 06.07.2015, con cui risultano ratificati i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare in “proprietà esclusiva Parte_4
(allegato n.11 della produzione ex art. 183, 2° termine, come versata in atti
[...]
nel fascicolo telematico di appello), non è allegato il relativo riparto di spesa, mentre il
“riparto straordinario terrazzi” allegato n. 17 non reca l'indicazione del nominativo dell'appellante.
Del resto, tra i motivi posti alla base dell'annullamento del consuntivo relativo all'anno
2015, la sentenza n. 8397/2020 indica la scarsa chiarezza del prospetto di dettaglio di cui alla voce “crediti gestione straordinaria terrazzi”. Conclusivamente, risulta adeguatamente provato il complessivo credito, per contributi condominiali, di € 4.804,21, in luogo del maggiore importo oggetto della domanda monitoria.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria opposizione, senza tenere conto del fatto che, con sentenza del Tribunale di AP n. 12083/2019 del 10.09.2019, passata in giudicato, le delibere che avevano approvato i bilanci 2011, 2012 e 2013 erano state annullate.
Con tale motivo di impugnazione ha dedotto che i bilanci approvati, le cui delibere di approvazione erano state annullate, avevano riverberato e trascinato i loro saldi contabili
(crediti – debiti) anche per gli anni successivi, ossia dal 2014 in poi;
che il saldo contabile presente nel bilancio 2013, annullato indicava un proprio debito di euro 172,60; che nel bilancio 2014 il saldo iniziale riparte con un giustificato aumento del debito ad euro
3.772,60 (con un aumento illegittimo ed ingiustificato di euro 3.660,00); che questo ingiustificato importo di differenza si è trascinato fino al 2015, ponendo le illegittime basi per ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una acritica riproposizione delle argomentazioni difensive di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi, che ha disatteso tale profilo di opposizione, richiamando il principio dell'autonomia dei bilanci di
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gestione condominiale, ciascuno dei quali conserva la propria validità ed efficacia indipendentemente dalla correttezza di quelli precedenti.
Del resto, nella formulazione della doglianza si coglie un'aporia, laddove, per un verso,
l'appellante sostiene l'inaffidabilità del dato di partenza del bilancio 2014 siccome
“trascinato” dal saldo contabile riportato nel bilancio 2013 oggetto di annullamento e, per altro verso, invoca proprio quest'ultimo per dolersi di una incoerenza rispetto al saldo iniziale dell'esercizio contabile dell'anno 2014.
8. In conclusione, il parziale accoglimento dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio secondo cui la riscontrata insussistenza solo parziale della fondatezza del credito ingiunto comporta l'impossibilità di confermare l'ingiunzione recata dal titolo monitorio, che dunque va sempre integralmente revocato, fatta salva l'autonoma condanna dell'opponente al pagamento, in favore CP_1
dell'opposto condominio creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione. deve essere, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'ente di Parte_1 gestione, della somma di € 4.804,21 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
9. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, deve tenersi conto della particolare natura del giudizio e della regola secondo cui l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio,
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coerentemente alla appartenenza unitaria, ad un unico processo, della fase sommaria e di quella di opposizione, è governato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento;
allorquando il giudizio di opposizione si concluda con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto della sua parziale erroneità, la pronuncia sulle spese è, quindi, regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Ne deriva che ove, come nel caso in esame, l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del titolo monitorio, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (Cass. Civ.
19560/2009).
Poiché, allora, come sopra argomentato, l'opposizione è, nel merito, parzialmente fondata, sussistono giusti motivi per la compensazione, nella misura di 1/4, delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna di alla refusione, in favore del Parte_1
odierno appellato, dei restanti 3/4. CP_1
10. I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai valori medi dello scaglione entro €
5.200,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata.
11. Restano a carico del odierno appellato le spese della fase monitoria. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AP, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del
Tribunale di AP n. 7866/2020, pubblicata il 21.11.2020, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della statuizione di primo grado:
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1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore pro tempore, della Controparte_1
somma di € 4.804,21 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
3) compensa nella misura di ¼ le spese del doppio grado del giudizio di opposizione e condanna al rimborso, in favore del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t., dei restanti 3/4, Controparte_1
che in tale ridotta misura liquida, per il giudizio di primo grado, in € 1.800,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 1.400,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) pone le spese della fase monitoria a carico del odierno appellato. CP_1
Così deciso in AP, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Dr.ssa Alessandra Piscitiello
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