Articolo 16 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 15Articolo 17
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15 luglio 1964
Art. 16.
Ai sensi dell' articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 150 miliardi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964