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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato a seguito di trattazione ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 14557/2022 R.G. dell'intestato Tribunale promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
Extragiochi Slot con avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo Parte_2
- Ricorrenti contro
Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa in giudizio dal Controparte_2
Funzionario delegato Dott. Edoardo Ingenito
- resistente
Oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti che si intendono integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. Controparte_3 55947 del 21/11/2022, con la quale veniva irrogata, ai sensi dell'art. 18 della L.
689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 (più spese di notifica di €
17,50) nonché veniva disposta la confisca dei dieci Computers installati nell'esercizio.
Detta ordinanza era stata notificata sulla scorta del processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione elevato da verbalizzanti della Guardia di Finanza di Prato, coadiuvati da funzionari dell' a seguito Controparte_4 dell'ispezione effettuata presso l'esercizio denominato “SALA JACKPOT” con sede in
Prato (PO) in Via Galilei n. 25, di proprietà della Controparte_5
per accertare il rispetto delle disposizioni normative concernenti il settore degli
[...] apparecchi da intrattenimento e/o il settore scommesse.
Dopo un controllo dei locali e degli apparecchi era stata accertata nel corso della verifica la “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”, prevista dall'art. 7, comma 3 quater, del D.L. 13.9.2012 nr. 158, c.d. Decreto Balduzzi, convertito con modificazioni dalla legge 8/11/12 n. 189 e sanzionata a mente dell'articolo 1 comma 923 della Legge 208/2015.
I ricorrenti a fondamento della opposizione hanno dedotto in via preliminare come l'onere della prova della asserita violazione incomba sull'Amministrazione.
Nel merito i ricorrenti hanno assunto la nullità per carenza di motivazione dell'atto di contestazione e della successiva ordinanza - ingiunzione in quanto del tutto generici, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato; l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa;
la carenza dell'elemento soggettivo.
L nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto Controparte_1 ed in diritto le prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pag. 2 di 6 All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc.
In diritto
Con l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione è stata contestata ai ricorrenti la violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, convertito in legge 189/2012 (c.d. normativa Balduzzi), sanzionata a mente dell'articolo 1 comma 923 della Legge
208/2015, per aver messo a disposizione presso l'esercizio denominato “SALA
JACKPOT” con sede in Prato (PO) in Via Galilei n. 25, di proprietà della
[...]
dieci PC che presentavano delle modalità di Controparte_5 configurazione atte a consentire ed agevolare la creazione di un punto fisico volto alla raccolta di gioco a distanza, ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco il collegamento a piattaforme di gioco.
Ebbene l'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ha disposto che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”; mentre l'art. 1, comma 923, L. 208/2015 ha disposto che “Ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lett. B, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio”.
Nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione di cui si discute sono state dichiarate incostituzionali.
Con sentenza n. 104/2025 (pubblicata in G. U. 16/07/2025), difatti, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater,
D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 923 primo periodo, L. 208/2015, in quanto il divieto
Pag. 3 di 6 “sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Come sottolineato dalla Corte Costituzionale ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito, sia gli esercizi abilitati all'installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale (compresi gli internet point) che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti, e che, con riferimento alle “apparecchiature”, dalla lettera della disposizione de qua emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco on line, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete (sent. 104/2025, para.
6.2 e 6.3).
La sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, in corso di causa, delle norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, difatti, comporta l'immediata cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittima a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
L'art. 136 Cost. dispone: “Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La citata disposizione è stata interpretata nel senso che “le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto
l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale”. Inoltre “gli effetti dell'incostituzionalità valgono erga omnes, non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
Pag. 4 di 6 verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia
d'incostituzionalità” (così Cass. n. 4842 del 23.2.2024, che richiama Cass. 20 novembre 2021 n. 20381; in senso conforme, Cass. 8405/2016; Cass. 24848/2016;
Cass. 20381/2012; Cass. 2998/2012).
Le sentenze di accoglimento della Corte Cost. hanno, quindi, efficacia retroattiva, comportando l'eliminazione dall'ordinamento giuridico, con efficacia ex tunc, delle norme dichiarate illegittime. Ne consegue che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale dette norme non sono più idonee a produrre, né tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato (fatta eccezione per i c.d. rapporti esauriti).
Ne consegue che, in virtù dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, il ricorso trova accoglimento.
Assorbita ogni altra questione prospettata nel merito dai ricorrenti.
Le spese di lite
In ordine alle spese di lite la novità delle questioni trattate stante il recentissimo intervento del Giudice di Costituzionalità deve essere valutata quale grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023;
Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022) per disporne la compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- ACCOGLIE il ricorso per quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato a seguito di trattazione ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 14557/2022 R.G. dell'intestato Tribunale promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
Extragiochi Slot con avv. Marco Ripamonti del Foro di Viterbo Parte_2
- Ricorrenti contro
Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa in giudizio dal Controparte_2
Funzionario delegato Dott. Edoardo Ingenito
- resistente
Oggetto: opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti che si intendono integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. Controparte_3 55947 del 21/11/2022, con la quale veniva irrogata, ai sensi dell'art. 18 della L.
689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 (più spese di notifica di €
17,50) nonché veniva disposta la confisca dei dieci Computers installati nell'esercizio.
Detta ordinanza era stata notificata sulla scorta del processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione elevato da verbalizzanti della Guardia di Finanza di Prato, coadiuvati da funzionari dell' a seguito Controparte_4 dell'ispezione effettuata presso l'esercizio denominato “SALA JACKPOT” con sede in
Prato (PO) in Via Galilei n. 25, di proprietà della Controparte_5
per accertare il rispetto delle disposizioni normative concernenti il settore degli
[...] apparecchi da intrattenimento e/o il settore scommesse.
Dopo un controllo dei locali e degli apparecchi era stata accertata nel corso della verifica la “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”, prevista dall'art. 7, comma 3 quater, del D.L. 13.9.2012 nr. 158, c.d. Decreto Balduzzi, convertito con modificazioni dalla legge 8/11/12 n. 189 e sanzionata a mente dell'articolo 1 comma 923 della Legge 208/2015.
I ricorrenti a fondamento della opposizione hanno dedotto in via preliminare come l'onere della prova della asserita violazione incomba sull'Amministrazione.
Nel merito i ricorrenti hanno assunto la nullità per carenza di motivazione dell'atto di contestazione e della successiva ordinanza - ingiunzione in quanto del tutto generici, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato; l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della sottesa contestazione amministrativa;
la carenza dell'elemento soggettivo.
L nel costituirsi in giudizio ha contestato in fatto Controparte_1 ed in diritto le prospettazioni del ricorrente insistendo nel rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pag. 2 di 6 All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc.
In diritto
Con l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione è stata contestata ai ricorrenti la violazione dell'art. 7, comma 3 quater D.L. 158/2012, convertito in legge 189/2012 (c.d. normativa Balduzzi), sanzionata a mente dell'articolo 1 comma 923 della Legge
208/2015, per aver messo a disposizione presso l'esercizio denominato “SALA
JACKPOT” con sede in Prato (PO) in Via Galilei n. 25, di proprietà della
[...]
dieci PC che presentavano delle modalità di Controparte_5 configurazione atte a consentire ed agevolare la creazione di un punto fisico volto alla raccolta di gioco a distanza, ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco il collegamento a piattaforme di gioco.
Ebbene l'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ha disposto che “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”; mentre l'art. 1, comma 923, L. 208/2015 ha disposto che “Ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lett. B, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio”.
Nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione di cui si discute sono state dichiarate incostituzionali.
Con sentenza n. 104/2025 (pubblicata in G. U. 16/07/2025), difatti, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater,
D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 923 primo periodo, L. 208/2015, in quanto il divieto
Pag. 3 di 6 “sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Come sottolineato dalla Corte Costituzionale ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito, sia gli esercizi abilitati all'installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale (compresi gli internet point) che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti, e che, con riferimento alle “apparecchiature”, dalla lettera della disposizione de qua emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco on line, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete (sent. 104/2025, para.
6.2 e 6.3).
La sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, in corso di causa, delle norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione opposta, difatti, comporta l'immediata cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittima a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
L'art. 136 Cost. dispone: “Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La citata disposizione è stata interpretata nel senso che “le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto
l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale”. Inoltre “gli effetti dell'incostituzionalità valgono erga omnes, non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
Pag. 4 di 6 verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia
d'incostituzionalità” (così Cass. n. 4842 del 23.2.2024, che richiama Cass. 20 novembre 2021 n. 20381; in senso conforme, Cass. 8405/2016; Cass. 24848/2016;
Cass. 20381/2012; Cass. 2998/2012).
Le sentenze di accoglimento della Corte Cost. hanno, quindi, efficacia retroattiva, comportando l'eliminazione dall'ordinamento giuridico, con efficacia ex tunc, delle norme dichiarate illegittime. Ne consegue che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale dette norme non sono più idonee a produrre, né tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato (fatta eccezione per i c.d. rapporti esauriti).
Ne consegue che, in virtù dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, il ricorso trova accoglimento.
Assorbita ogni altra questione prospettata nel merito dai ricorrenti.
Le spese di lite
In ordine alle spese di lite la novità delle questioni trattate stante il recentissimo intervento del Giudice di Costituzionalità deve essere valutata quale grave ed eccezionale ragione ex art. 92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023;
Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022) per disporne la compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- ACCOGLIE il ricorso per quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 5 di 6
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