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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3594 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Flavio Fasano e Alessandra Assunta Luchina, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in RA (Le) il 18/12/1996;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 18/04/1998, ormai maggiorenne Per_1
e autosufficiente;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 All'udienza dell'11/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica e assegnando la casa coniugale alla moglie.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status,
n. 490/2024, depositata il 30/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 4/07/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta la quale, tuttavia, deve essere riqualificata quale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito concordatario e non secondo il rito civile.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad RA
(LE) il 18/12/1996 tra e (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 36, parte II, serie A, anno 1996), alle stesse condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) con riguardo ai rapporti economici tra i coniugi e tenuto conto della rispettiva situazione reddituale e patrimoniale, né la Sig.ra né il Sig. Pt_1
avanzano pretese di carattere economico o patrimoniale l'uno Pt_2 reciprocamente nei confronti dell'altro;
c) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra Pt_1
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3594 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Flavio Fasano e Alessandra Assunta Luchina, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in RA (Le) il 18/12/1996;
- che dalla loro unione è nato il figlio , il 18/04/1998, ormai maggiorenne Per_1
e autosufficiente;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 All'udienza dell'11/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica e assegnando la casa coniugale alla moglie.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status,
n. 490/2024, depositata il 30/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 4/07/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta la quale, tuttavia, deve essere riqualificata quale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito concordatario e non secondo il rito civile.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad RA
(LE) il 18/12/1996 tra e (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 36, parte II, serie A, anno 1996), alle stesse condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) con riguardo ai rapporti economici tra i coniugi e tenuto conto della rispettiva situazione reddituale e patrimoniale, né la Sig.ra né il Sig. Pt_1
avanzano pretese di carattere economico o patrimoniale l'uno Pt_2 reciprocamente nei confronti dell'altro;
c) la casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra Pt_1
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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