Sentenza 29 settembre 2008
Massime • 1
Nelle controversie da decidere secondo equità, uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, per essersi fondata sull'opposto principio dell'illegittimità della riscossione dei contributi condominiali, ripartiti sulla base del bilancio preventivo, prima della scadenza del relativo esercizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2008, n. 24299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24299 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2008 |
Testo completo
怎 94233/08 ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLL! ESENTE DIR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonino ELEFANTE Presidente R.G. N. 11765/04 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Cron.24299 Dott. Emilio MALPICA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/07/08 Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO Dott. Mario BERTUZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA FARFA 8 ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell'avvocato STRONATI, che lo difende, giusta delega in CLAUDIO atti;
ricorrente
contro
OT ND, SA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GUIDA DI GUIDA, che li 2008 difende, giusta delega in atti;
1348 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 51696/03 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 04/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/08 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito 1'Avvocato GUIDA DI GUIDA Fabrizio, difensore dei resistenti che si riporta ed insiste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 30.9.2002, LI AR e AT NN proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal giudice di pace di Roma ad istanza del condominio dello stabile di via Farfa n. 8, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 759,29 per oneri condominiali insoluti. A fondamento dell'opposizione i predetti dedussero che prima della iscrizione del ricorso per ingiunzione da parte del condominio, essi avevano pagato all'amministratore la somma di euro 623,99 per le voci di spesa elencate nel ri- corso;
aggiunsero che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto adottato sul- la base del bilancio preventivo 2001, mentre doveva essere utilizzato il bilancio consuntivo che all'epoca del deposito del ricorso (27.5.2002) non era stata anco- ra approvato, essendo ciò avvenuto solo nel mese di giugno;
addussero inoltre che la spesa per il “sevizio pulizia” riportata nel consuntivo era inferiore a quel- la del preventivo. Il condominio, costituendosi, ammise che gli opponenti avevano pagato gli importi indicati, ma obiettò che tali importi erano stati regolarmente conteggiati, come risultava dall'estratto contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice di pace, con sentenza del 4.11.2003, dichiaro la nullità del decreto ingiuntivo e revocò lo stesso, condannando il condominio alla rifusione delle spese del giudizio. A sostegno della decisione il giudice di pace addusse la seguente testuale mo- tivazione: Dalla documentazione depositata dalle parti si evince che il decre- " to ingiuntivo è stato richiesto ad eccezione di euro 116,91 con riferimento all'esercizio del 2001 il cui consuntivo al momento della richiesta del decreto come è provato per tabula non era stato ancora approvato. 1 Poiché l'Amministratore può, secondo un indirizzo giurisprudenziale consoli- dato, avvalersi soltanto con riferimento al corso dell'anno di gestione ammini- strativa, ne consegue che l'opposizione dei sigg. LI e AT deve essere accolta. Inoltre, atteso che l'opposto riconosce che gli opponenti hanno versato euro 623,99, non vi è in atti alcuna prova della sussistenza di ulteriori debiti. Le spe- se seguono la soccombenza". Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio dello stabi- le di via Farfa n. 8, in forza di due motivi;
resistono con controricorso Marcotul- li AR e AT NN. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso solleva- ta dai controricorrenti per una pretesa genericità della procura speciale. Si os- serva che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 c.p.c. in quanto incorporata all'atto di impugnazione (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.), ri- sultando irrilevante che la dizione prestampata e inserita nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni stato e grado, ivi compresa la successiva fase esecutiva..." (cfr. ex plurimis Cass. 2.2.2006, n. 2340). Nel merito, con il primo motivo il condominio denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1135 n. 2, c.c. e 63 disp. att. c.c. Assume che il giudice er- roneamente esclude la possibilità per l'amministratore di servirsi del bilancio preventivo approvato al fine di chiedere il decreto ingiuntivo, perché diversa- mente ritenendo non sarebbe possibile perseguire i condomini morosi sino all'approvazione del consuntivo. 2 Con il secondo motivo il condominio denuncia omessa e contraddittoria mo- tivazione, dolendosi che il giudice di pace assume che non vi sarebbe prova del debito degli opponenti a fronte dei versamenti da loro effettuati, ignorando che le somme suddette erano state regolarmente considerate, come eccepito e com- provato dall'estratto conto che era allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale risultava che il debito residuo, al netto delle somme versate, era proprio quello ingiunto. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessio- ne, è fondato. Benché la sentenza impugnata rientri tra quelle emesse secondo equità ai sen- si dell'art. 113 c.p.c., sicché essa può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per violazione di norme costituzionali e norme comunitarie di rango supe- riore a quelle ordinarie, nonché delle norme processuali ai sensi dell'art. 311 c.p.c., la censura di violazione di legge sostanziale, contenuta nel primo motivo di ricorso, deve ritenersi ammissibile alla stregua dell'obbligo del rispetto dei principi informatori della materia sancito dalla sentenza n. 206/04 della Corte costituzionale, atteso che la norma di cui si denuncia la violazione certamente contiene anche un principio informatore della disciplina della gestione condo- miniale, ed in particolare delle modalità e dei limiti della contribuzione dei con- domini alle spese comuni. Il giudice di pace, infatti, ha infranto un principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, che consente all'amministratore di riscuo- tere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. La sentenza impugna- ta afferma l'erroneo principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azio- nabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce;
tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inci- Я 3 derebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, pe- riodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili e- venti, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea. Nel caso di specie, quindi, è destituita di fondamento la prima ragione della decisione della sentenza impugnata. Non può, poi, disconoscersi che rasenta la completa mancanza di motivazione anch'essa denunciabile in sede di legit- - timità pure in relazione alle sentenze emesse secondo equità – l'assunto del giu- dice secondo cui sarebbe avvenuto quasi l'integrale pagamento delle somme ri- chieste, laddove non risulta sia stata data alcuna considerazione della deduzione della parte appellata - riportata nella stessa narrativa della sentenza-secondo cui nella richiesta di ingiunzione si era già tenuto conto dei pagamenti addotti dalla controparte e ciò risultava dall'estratto conto allegato alla richiesta di in- giunzione. Deve, quindi, concludersi per l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice di pace dell'ufficio del giu- dice di pace di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice dell'Ufficio del giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma, il giorno 11.7.2008. Il presidente I consiglieIl consigliere rel. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Dobatella D'Anna 吠 DEPOSITATO IN C LERIA 29 SET. 2008. Roma, IL EC1 4