Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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- 1. Permesso di soggiorno: escluso se non si indicano situazioni concrete come asilo o ricongiungimentoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 25 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2025, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07416/2025REG.PROV.COLL.
N. 07754/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7754 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Suardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di Pisa e la Prefettura di Pisa, in persona del Ministro pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, n. 95 del 31 gennaio 2023, resa tra le parti, concernente un diniego di permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del Prefetto di Pisa del 17 dicembre 2021, emesso a seguito di un suo ricorso gerarchico, unitamente al decreto del Questore di Pisa del 9 settembre 2021, con i quali è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
1.1. I suddetti provvedimenti negativi sono stati motivati dall’Amministrazione in ragione della mancata dimostrazione da parte del ricorrente della disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.
2. Il Tar di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. In particolare, secondo il Tar, il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere mezzi reddituali a fronte dell’indicazione, contenuta nell’atto gravato, secondo cui egli non avrebbe avuto redditi sufficienti a partire dal 2018.
2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto generiche le contestazioni del ricorrente, che aveva allegato una documentazione lavorativa che confermava quanto accertato dalla Questura sulla base della documentazione INPS, ovvero sulla produzione di redditi annui, nel periodo 2018-2021, di poco superiori a 3.000,00 euro, mentre, per il combinato disposto degli artt. 22, comma 11, e 29, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe stato necessario un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale, che per gli anni in questione era di circa 6.000,00 euro.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- sulla base dei seguenti motivi di censura:
i) non sarebbe stata valutata dall’Amministrazione la circostanza che nel frattempo egli aveva aperto partita IVA iscrivendosi Camera di Commercio di Pisa (-OMISSIS-) come ditta individuale e che avrebbe prodotto introiti per 4.172,00 euro;
ii) il rapporto di lavoro domestico di cui era titolare sarebbe stato aumentato a 25 ore per un importo annuo di 8.138,00 euro;
iii) il Tar si sarebbe limitato ad una valutazione solo storica senza considerare in prospettiva sia il reddito poi percepito che le possibilità del suo inserimento sociale;
iv) l’Amministrazione avrebbe potuto esaminare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno anche diverso da quello posseduto (art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998), visto il suo inserimento in Italia e viste le situazioni di pericolo in -OMISSIS-.
4. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 luglio 2025.
5. L’appello non è fondato.
6. Il diniego del titolo di soggiorno per lavoro subordinato impugnato è stato adottato il 9 settembre 2021 all’esito di una articolata istruttoria nella quale è emerso, dall’estratto conto INPS aggiornato al 16 gennaio 2020, che i redditi percepiti dall’appellante, oltre ad essere stati sempre insufficienti al suo mantenimento, erano fermi al 31 marzo 2019. Inoltre, dalla banca dati del Ministero del Lavoro veniva accertato che l’ultimo rapporto di lavoro del richiedente era scaduto in data 30 novembre 2020 e non rinnovato.
6.1. In sostanza, all’atto della presentazione, dell’istruttoria e del diniego della istanza di permesso di soggiorno, il ricorrente non aveva i requisiti reddituali per l’ottenimento del titolo richiesto in quanto non possedeva adeguati mezzi di sostentamento negli anni 2020 – 2021, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione).
6.3. D’altra parte, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero (nel caso di specie, una somma pari all’assegno sociale per gli anni di riferimento) costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre 2019, n. 7739).
6.4. Né in senso contrario può indurre la documentazione prodotta dal ricorrente che attestava redditi superiori derivanti dall’esistenza di una ditta individuale e da lavori domestici. I documenti relativi depositati sub allegati 16 e 17 al ricorso di primo grado consistono infatti in attestazioni cartacee a firma di un non meglio specificato studio associato (sub 16) o in una nota (sub 17) priva di qualunque riferimento formale.
7. Quanto, infine alla possibilità ai sensi dell’art. 5, comma 9, del testo unico, di valutare il rilascio di altri tipo di permesso di soggiorno, correttamente il Tar ha sottolineato come il ricorrente non abbia indicato le altre “situazioni” che avrebbero consentito di poterne disporre il rilascio (es. ricongiungimento familiare o protezione internazionale). L’appellante si è invece limitato ad indicare possibili pericoli derivanti dal suo ritorno in -OMISSIS- connessi alle vicende politiche di quel paese, senza tuttavia precisare il suo ruolo o la sua esposizione nelle medesime.
8. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
9. Tenuto conto dell’esito della lite e della mancata costituzione delle Amministrazioni appellate, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.