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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente unitamente al ricorso in appello, dagli avvocati Antonio Fabrizi e Sara Marino, con i quali elettivamente domicilia presso il primo difensore.
[...]
[..
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato Marco Paramucchi, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4265/2025, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 8.4.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa Parte_1 intimatogli dalla datrice di lavoro il 19.10.2023, per sanzionare le mancanze contestate il
9.10.2023.
propone appello contro questa decisione, censurandola nella parte in Parte_1 cui: (a) non ha preso in considerazione le giustificazioni da lui fornite al fine di illustrare le ragioni del suo comportamento e l'assoluta genericità della contestazione relativa all'uso del cellulare
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alla guida;
(b) ha ritenuto che il licenziamento per giusta causa fosse sanzione proporzionata rispetto alle mancanze. Chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso.
La resiste all'impugnazione, della quale chiede la Controparte_2 reiezione, argomentando sull'infondatezza delle censure del lavoratore.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 16.10.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il licenziamento, per come si legge nella contestazione disciplinare alla quale rinvia il provvedimento espulsivo, è stato intimato per sanzionare la condotta serbata nella giornata del
2.10.2023 e consistita nell'essersi recato a riprendere un assistito presso l'istituto Don Guanella di Roma, utilizzando la propria autovettura personale, anziché quella della famiglia della persona assistita, così violando le disposizioni del Regolamento interno della Cooperativa (che tale utilizzo del veicolo proprio vietava) e l'art 40 CCNL.
La contestazione disciplinare, all'evidente fine di illustrare la gravità del comportamento, aggiungeva che non era la prima volta che il lavoratore teneva detto comportamento e che la madre dell'assistito si era già lamentata anche per l'utilizzo del cellulare durante la guida, per poi procedere a contestare al lavoratore anche la recidiva generica, in relazione alla sanzione della multa irrogatagli a marzo 2022.
La condotta contestata, diversamente da quanto postula il motivo di appello in esame, deve ritenersi provata nella sua materialità e nella sua rilevanza disciplinare, sicché la sentenza appellata è sul punto condivisibile.
Il lavoratore stesso, infatti, ha ammesso sia l'utilizzo del veicolo proprio e sia l'impiego del cellulare alla guida (cfr. mail del 11.10.2023 sub doc. 2 fasc. I grado ric. e PEC di controdeduzioni del 18.10.2023 sub doc. 3 fasc. I grado ric.), con il corollario per cui non ha pregio l'eccezione di genericità della descrizione di siffatta condotta sollevata dall'appellante, perché, a prescindere dal rilievo per cui il datore di lavoro non ha fatto riferimento ad un singolo e specifico episodio ma ad un comportamento abituale, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità
è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. 18.4.2018 n. 9590; Cass. 14.10.2022 n.
39271).
L'evento che, nella prospettazione del lavoratore, avrebbe reso impossibile recarsi presso la famiglia dell'assistito al fine di utilizzare la vettura di proprietà di quest'ultima (ossia,
l'incidente sulla via Boccea), è per contro rimasto indimostrato sia nella sua materialità e sia nella sua oggettiva imprevedibilità (l'originario ricorrente non ha offerto alcuna prova sul punto).
È pacifico tra le parti che l'utilizzo del mezzo proprio sia vietato dalla datrice di lavoro, sicché indubbiamente il comportamento assume rilievo disciplinare, mentre è documentalmente
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provata l'irrogazione della sanzione di quattro ore di multa (cfr. doc. 20 fasc. I grado res.).
La prima ragione di censura è dunque respinta.
3. Il secondo motivo d'appello contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il licenziamento per giusta causa rappresentasse sanzione proporzionata alla mancanza commessa, sul presupposto che il Regolamento della Cooperativa e la contrattazione collettiva sanziona quest'ultima con una mera pena disciplinare conservativa.
Il motivo è fondato.
Le condotte complessivamente addebitate al prestatore d'opera integrano, in buona sostanza, una negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa ed una violazione dei doveri ad essa inerenti, tanto è vero che la stessa contestazione disciplinare espressamente qualifica i fatti addebitati come «gravissima mancanza di diligenza a svolgere i compiti a lei assegnati, oltre che delle più basilari norme comportamentali, di educazione e di cortesia».
Il comportamento serbato dal lavoratore non è riconducibile a nessuna delle ipotesi per le quali l'art. 42, lett. E CCNL Cooperative sociali (pacificamente applicato al rapporto di lavoro) prevede la sanzione del licenziamento, non essendo riconducibile neppure alla grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini, poiché a quest'ultima segue l'applicazione della sanzione espulsiva nella sola ipotesi in cui abbia implicato «pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati» (evenienze all'evidenza insussistenti).
La complessiva condotta del lavoratore, invece, concretizza l'ipotesi di «irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno», che l'art. 42, lett. C) CCNL sanziona con la sola multa.
La deduzione datoriale volta a sostenere che il comportamento del lavoratore avrebbe potuto determinare, nell'ipotesi di sinistro stradale, il rifiuto dell'assicuratore di risarcire il danno oppure la revoca dell'accreditamento al RUC non conduce a diversa conclusione, poiché l'effettivo prodursi di un pregiudizio rappresenta elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 42, lett. C), con il corollario per cui il mero pericolo di danno, senza il suo effettivo verificarsi, necessariamente costituisce condotta illecita sanzionabile con pena disciplinare più lieve della multa.
A ciò aggiungasi, ad abundantiam, che il pregiudizio alla sicurezza dell'appalto quale conseguenza della condotta negligente del prestatore d'opera integra ipotesi punita con sanzione conservativa (ammonizione, multa o sospensione, a seconda della gravità) anche in base al
Regolamento della Cooperativa stessa (art. 22).
A non diversa conclusione conduce l'utilizzo del cellulare alla guida (unico comportamento non consono oggetto del reclamo della madre della persona assistita), sia perché anch'esso negligenza lavorativa che nella fattispecie concreta non ha prodotto danno alcuno e sia perché
l'assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti è punita, peraltro con la sanzione conservativa della sospensione, se lesiva della dignità della persona (art. 42, lett. D
CCNL), con il corollario per cui il comportamento scorretto verso gli utenti non lesivo della dignità
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della persona (tale sarebbe l'uso del cellulare alla guida) merita certamente sanzione conservativa meno grave della sospensione.
La pluralità dei comportamenti disciplinarmente censurabili, ivi compresa la contestata reiterazione dell'utilizzo del mezzo proprio, come pure la contestazione della recidiva generica
(in relazione ad una precedente sanzione conservativa del marzo 2022), non rappresentano elementi sufficienti ad escludere che il licenziamento sia sanzione sproporzionata in base alle disposizioni del CCNL applicabile, perché l'ultimo capoverso dell'art. 42, lett. C) prevede che «la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni» e quindi di nuovo l'applicazione di sanzione conservativa anche nelle ipotesi di recidiva plurima (nella specie, peraltro, è contestato un solo episodio a mo' di recidiva) e quindi, a maggior ragione, nell'ipotesi di condotta reiterata unitariamente sanzionata.
Identiche considerazioni valgono per il Regolamento della Cooperativa, che sanziona con pene conservative la negligenza nella condotta lavorativa, quand'anche fonte di danno al materiale o la trasgressione al Regolamento o la commissione di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza dell'appalto o alla morale o all'igiene dello stesso (art. 22).
La sentenza appellata non è dunque condivisibile nella parte in cui ha affermato che «la sanzione irrogata non risulta essere sproporzionata rispetto all'addebito contestato», sicché essa deve essere riformata.
4. Nel presente giudizio è pacifico tra le parti (ed è documentalmente provato) che il lavoratore sia stato assunto dopo il 7.3.2015, mentre non è contestata la sussistenza del requisito occupazione di cui all'art. 18 Stat. lav., espressamente dedotta dal lavoratore in primo grado (§ 6 del ricorso) e non contestata dalla datrice di lavoro, sicché la sproporzione del provvedimento espulsivo alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva determina, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi (Corte cost. 16.7.2024 n. 129), l'annullamento del licenziamento e l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 2, comma
3 d.lgs.23/2015.
Ne consegue che, non dedotto e non provato né l'aliunde perceptum né l'aliunde percipiendum, la decisione gravata dovrà essere riformata nel senso di annullare l'intimato licenziamento, così condannando la datrice di lavoro reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato a in data 19.10.2023 e, per l'effetto condanna la Parte_1 [...]
a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a pagargli Controparte_2 un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento;
condanna altresì la datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
b) condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 4.500,00 per quello di appello, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Motivazione redatta con la collaborazione della m.o.t. dr.ssa Marta Rinaldi.
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