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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 21/2019 RG vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall' avv. Gerardo Donnoli, ed elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio legale del difensore,
APPELLANTE
E
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Giampaolo Brienza e Donatella Gallucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio legale del difensore, avv. Brienza,
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 26.5.2007 la Ditta Parte_2
(in seguito, per brevità, anche solo ”), in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle
[...] seguenti somme -€ 279.879,68 per la riserva n. 1 (errata contabilizzazione dei lavori eseguiti); €
53.017,43 per la mancata emissione del sesto ed ultimo s.a.l., di cui alla riserva n. 2; interessi per la mancata emissione del sesto ed ultimo s.a.l., di cui alla riserva n. 3; interessi per ritardato pagamento degli acconti, di cui alla riserva n. 4; € 229.081,37 per la riserva n. 5 (oneri per l'andamento anomalo e discontinuo del cantiere); € 7.000,00 a titolo di maggiori oneri per spese di consulenza legale ed attività d'ufficio, di cui alla riserva n. 6; € 89.308,83 a titolo di equo compenso ex articoli 13 e 14
d.p.r. 1063/62 ed ex articolo 1664 c.c., di cui alle riserve n. 7 e n. 8; danni da svalutazione monetaria sulle somme a titolo di maggiori oneri, nonché interessi e revisione dei prezzi, di cui alla riserva n. 9
e n. 10-, oltre interessi e rivalutazione, in virtù delle n. 10 riserve iscritte nel conto finale dei lavori di appalto per la costruzione della strada “Marmo II” ovvero, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, vinte le spese e gli accessori di causa.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con Delibera di Giunta n. 29 del 2.2.2000 il di indiceva una gara d'appalto per Pt_1 Pt_1 pubblico incanto per la realizzazione della strada di collegamento Marmo II – Boscotrecase – Zona
Industriale di Balvano per un importo complessivo di £ 640.544.800 (pari € 330.813,78), oltre IVA al
10%;
b) la gara veniva aggiudicata dalla IT per Controparte_1 Parte_2 un importo di £ 360.068.600 (pari a € 185.959,91) -ribasso del 25,17% sulla base d'asta-, oltre IVA al 10%, e, in data 19.4.2000, veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto; il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato per il 19.4.2001;
c) durante l'esecuzione degli scavi, emergeva una situazione di “imprevedibilità geologica” che rendeva necessario procedere alla realizzazione di canali drenanti per allontanare le acque sotterranee, che causavano instabilità;
d) informata immediatamente l'amministrazione comunale e dopo le opportune verifiche in contraddittorio con la stazione appaltante, i lavori venivano sospesi in data 21.11.2000, al fine di redigere una perizia di variante suppletiva, oltre che per le avverse condizioni atmosferiche;
e) i lavori venivano parzialmente ripresi in data 4.6.2001, al solo scopo di eliminare le cause dei vari smottamenti, e nuovamente sospesi il 2.7.2001 per procedere alla redazione della perizia di variante;
f) dopo la ripresa dei lavori, avvenuta in data 3.9.2001 allo scopo di consentire l'utilizzazione del finanziamento concesso dalla Regione Basilicata, il approvava la perizia di Parte_1 variante tecnica e suppletiva con Delibera di Giunta n. 185 del 5.12.2001 per la complessiva somma di £ 1.000.000.000 (pari a € 516.456,90), di cui £ 640.544.800 (pari a € 330.813,78) per lavori -al netto del ribasso d'asta del 25,17%- e £ 359.455.200 (pari a € 185.643,12) a disposizione della stazione appaltante;
con atto aggiuntivo n. rep. 817 registrato in pari data, i maggiori lavori di cui alla perizia di variante venivano affidati alla IT per l'importo di € 144.537,80, al netto del CP_1 ribasso contrattuale del 25,17%, prorogando altresì il termine utile di consegna dei lavori in giorni
270; la perizia di variante veniva trasmessa alla Regione Basilicata in data 20.2.2002;
h) dopo l'emissione del quarto SAL e una ulteriore sospensione dei lavori -dovuta al mancato rilascio del nulla osta da parte del con nota del 5.3.2002 l'impresa appaltatrice Controparte_2 denunciava che, a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi tra il dicembre 2001 e il febbraio
2002, si erano verificati dei “danni di forza maggiore”;
i) con note del 28.1.2003 e del 8.2.2003, l'impresa appaltatrice denunciava ulteriori “danni di forza maggiore” causati dalle continue piogge e da ignoti all'opera in costruzione;
j) con nota del 10.2.2003, rimasta priva di riscontro, l'impresa chiedeva l'emissione del quinto SAL, continuando a chiedere il pagamento dei lavori eseguiti e propedeutici all'approvazione della perizia di variante;
il 26.5.2003, la IT costituiva in mora il ai sensi dell'art. CP_1 Parte_1
1219 c.c.;
k) solo in data 25.11.2003, con nota n. 10989, veniva richiesto il nulla osta ambientale;
i lavori riprendevano con verbale del 10.3.2004, con notevole aggravio dell'impresa appaltatrice, costretta a sostenere nelle more maggiori oneri di cui l'ente era a conoscenza;
l) i lavori venivano completati in data 29.10.2004; l'impresa firmava con riserva lo stato finale dei lavori in data 8.2.2005, formulando nn. 10 riserve nel registro di contabilità in data 21.2.2005 e, in particolare:
I. errata contabilizzazione dei lavori eseguiti: € 279.879, 68;
II. mancata emissione del sesto ed ultimo SAL: € 53.017,43;
III. interessi per la mancata emissione del sesto ed ultimo SAL;
IV. interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto;
V. andamento anomalo e discontinuo del cantiere, protrattosi per un periodo eccedente di 1017 giorni rispetto a quello previsto per l'ultimazione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di £ 443.563.377 (pari a € 229.081,37) era così ripartito:
a. spese generali: £ 116.171.914 (pari a € 59.997,78); b. danni per lucro cessante: £ 82.979.938 (pari a € 42.855,56)
c. maggiore onere per le cauzioni: £ 1.539.000 (pari a € 784,83);
d. ammortamento per macchinari e attrezzature: £ 167.178.020 (pari a € 86.340,24);
e. mantenimento per macchinari e attrezzature: £ 41.794.505 (pari a € 21.585,06);
f. guardiania - vigilanza: £ 33.900.000 (pari a € 17.507,89);
VI. maggiori oneri per spese di consulenza legale ed attività d'ufficio: € 7.000,00;
VII. equo compenso art. 13 e 14 d.P.R. 1063/1962: £ 76.112.517 (pari a € 39.308,83);
VIII. equo compenso art. 1664 Codice Civile: € 50.000,00;
IX. danni per svalutazione monetaria;
X. interessi e revisione prezzi;
m) in data 29.4.2005 il responsabile del procedimento del elaborava proposta di Parte_1 accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis L. 109/1994, prevedendo la liquidazione dello stato finale per
€ 54.671,50, oltre IVA, in aggiunta a lavori di gabbionatura presso le scarpate da eseguire per €
19.000,00;
n) rifiutata formalmente la proposta di accordo bonario e fallite le trattative per risolvere la questione in via transattiva, l'impresa appaltatrice adiva la competente Autorità Giudiziaria per ottenere tutela delle proprie ragioni.
Con decreto del 28.9.2017 l'udienza di prima comparizione veniva differita al 21.11.2007 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 17.10.2007 si costituiva in giudizio il , contestando gli avversi dedotti e chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande avanzate dalla IT;
spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la CP_1 non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e di ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 213.488,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi previa idonea CTU estimativa dei danni causati dalla IT
nell'esecuzione dei lavori appaltati. CP_1
All'udienza del 21.11.2007 venivano concessi termini per memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. . Persona_1
All'udienza del 9.11.2018 la causa veniva assegnata in decisione. 2. Con sentenza n. 1001/2018, pubblicata il 3.12.2018, il Tribunale di Potenza condannava il
[...]
al pagamento, in favore della IT , della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo Parte_1 CP_1 sui lavori eseguiti, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 8.2.2005 e sino al soddisfo, nonché alla somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal 8.2.2005 sino al soddisfo;
in ragione dell'esito complessivo della lite, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava il al pagamento dei restanti 2/3 delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 9.378,00, di cui € 1.128,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA;
poneva le spese di CTU in ragione di 1/3 a carico della IT e di 2/3 a carico CP_1 dell'amministrazione soccombente.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, osservava che:
a) dall'esame del registro di contabilità in atti, detratti gli acconti versati in corso d'opera, residuava in favore dell'impresa appaltatrice, alla data dell'ultimo SAL, redatto dalla Direzione Lavori il
12.1.2005, un credito -accertato dal CTU- di € 54.671,50, non pagato dal sulla Parte_1 base del presupposto che detti lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte;
b) non erano fondate le riserve n.1, n. 2, n. 4, n.7, n. 8 e n.10 formulate dall'istante in sede di redazione dello stato finale dei lavori;
non era emersa la prova dell'esistenza di ritardi da parte del nel Pt_1 pagamento degli acconti durante l'espletamento dei lavori;
era fondata la riserva n.
5 -andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, poiché relativamente alla sorpresa geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori e riconosciuta da entrambe le parti, andavano condivise le conclusioni del consulente d'ufficio, ing. , il quale aveva ritenuto eccessivo il Per_1 tempo impiegato dal per predisporre la perizia di variante;
in particolare, le Parte_1 plurime sospensioni dei lavori imposte dalla sorpresa geologica erano illegittime, essendo le stesse protrattesi senza validi motivi;
il Comune di non aveva redatto la perizia di variante con la Pt_1 necessaria diligenza e nel tempo strettamente necessario, attesa anche la necessità di doverla rielaborare a seguito del parere contrario della Regione;
in punto di quantificazione della riserva, congrui ed equi erano i conteggi effettuati dall'ausiliario del giudice, il quale aveva determinato il danno subito dall'impresa appaltatrice in € 19.393,16;
c) con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stazione appaltante e volta a far accertare la non regolare esecuzione dei lavori da parte della società attrice, era fuori di dubbio che il mancato deposito di idonea documentazione -e, in particolare, del progetto esecutivo-, oltre alla circostanza che lo stato dei luoghi era mutato al momento dell'accesso del consulente tecnico, non consentiva di stabilire se i vizi denunciati nella relazione della Direzione Lavori fossero ascrivibili ad errori di progettazioni e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata;
invero, una volta positivamente conclusa la realizzazione dell'opera, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati;
nel caso di specie, il non aveva provveduto al deposito di documentazione - Pt_1 peraltro, nella sua piena disponibilità- necessaria al fine di stabilire se la IT ebbe ad CP_1 eseguire le opere appaltate a regola dell'arte; né si poteva autorizzare il CTU all'acquisizione d'ufficio di documenti non prodotti dalle parti stesse, potendo il CTU solo valutare fatti già dimostrati e documenti ritualmente acquisiti al processo;
d) in conclusione, stante il mancato raggiungimento della prova circa l'inadempimento dell'impresa per non avere la stessa eseguito i lavori a regola dell'arte, il doveva corrispondere Parte_1 alla IT l'importo di € 54.671,50 -quale saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione CP_1 dei lavori-, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto (8.2.2005) -trattandosi di debito di valuta-; inoltre il doveva corrispondere alla IT l'importo di Parte_1 CP_1
€ 19.393,16 -a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della “imprevedibilità geologica” sorta durante l'esecuzione dei lavori che, a seguito del comportamento tenuto dal convenuto, aveva comportato un andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, cui dovevano aggiungersi gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal giorno del dovuto (8.2.2005) sino al soddisfo - trattandosi di debito di valore-.
3. Con atto di citazione notificato in data 7-8.1.2019 il , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1 errores in iudicando et in procedendo – errato rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal – errata valutazione del materiale probatorio – violazione dell'art. 115 c.p.c.. Parte_1
Deduceva l'appellante:
che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato, al fine di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal l'assenza agli atti del progetto esecutivo, trascurando di considerare: la Pt_1 relazione del responsabile del procedimento, ing. -che descriveva tutti i vizi accertati Per_2 nell'opera appaltata-; la nota del 10.3.2005 -con la quale l'ing. contestava alla IT Per_2
la regolarità dei lavori eseguiti-; la “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata CP_1 dai direttori dei lavori, ing. e geom. con la quale venivano Parte_3 Controparte_3 descritti i lavori non eseguiti a regola d'arte e stigmatizzato il comportamento della IT appaltatrice;
la nota del 8.2.2008 -corredata di fotografie-, con la quale i direttori dei lavori comunicavano al responsabile del procedimento la necessità di agire ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999; le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese alle udienze del 16.9.2009 e del 13.4.2011 dall'ing. , dall'ing. e dal geom. i quali Per_2 Pt_3 CP_3 avevano descritto i vizi dell'opera e i danni arrecati dalla IT appaltatrice al;
Parte_1
che la IT appaltatrice, né nella fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio, aveva formulato contestazioni in ordine alle eventuali carenze dell'elaborato progettuale, essendosi invece limitata a ribadire la “correttezza” delle riserve eccepite;
sicché il Tribunale, fondando il rigetto della domanda riconvenzionale sulla mancata presenza agli atti del progetto esecutivo, aveva violato il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.;
3.2 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna della convenuta amministrazione al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo sui lavori effettuati.
Deduceva l'appellante che il , negando il pagamento dell'ultimo SAL, aveva agito Parte_1 correttamente, atteso che i difetti dell'opera erano tanto gravi e palesi da renderla inutilizzabile e non collaudabile, tanto che l'inerzia della IT appaltatrice alla missiva del 10.3.2005 -con la quale l'ing.
contestava la regolarità dei lavori eseguiti- aveva legittimato l'amministrazione a Per_2 rescindere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999 e ad utilizzare la somma di €
54.671,50 -oltre quella che residuava dal finanziamento regionale- per rendere l'arteria utilizzabile.
3.3 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna del al pagamento, Parte_1 sulle somme riconosciute all'impresa a titolo di saldo, degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 – violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduceva l'appellante:
che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non erano dovuti in quanto il credito di € 54.671,50 a Parte titolo di ultimo era stato immediatamente contestato alla IT appaltatrice;
in ogni caso, l'impresa non aveva invocato, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, la condanna del al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sicché il Parte_1
Tribunale era incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
3.4 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna dell'ente appellante al pagamento, in favore dell'appaltatore, della somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati – inesatto vaglio del compendio probatorio.
Deduceva l'appellante:
che il Tribunale aveva completamente disatteso quanto affermato dai Direttori dei Lavori nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005, dalla quale emergeva che le responsabilità per il tardivo ottenimento delle autorizzazioni regionali e ministeriali era da ascrivere unicamente all'impresa appaltatrice;
che la IT , invero, aveva eliminato ogni traccia della picchettazione di CP_1 riferimento, rendendo difficoltosa l'effettuazione delle misurazioni e dei rilievi, ed erano altresì emersi notevoli scostamenti dalle previsioni progettuali nell'andamento planimetrico e altimetrico del tracciato stradale, in conseguenza della scarsa competenza e professionalità nella conduzione dei lavori e nell'utilizzo di maestranze poco qualificate;
che, in ogni caso, l'impresa appaltatrice non aveva in alcun modo assolto l'onere probatorio circa la presunta inadeguatezza degli elaborati tecnici successivi alla sorpresa geologica.
Il agiva pertanto per la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della medesima, chiedendo, giusta rinnovazione della CTU disposta in primo grado, di dichiarare che nulla era dovuto dalla stazione appaltante alla IT a titolo di Parte_5 saldo dei lavori, né a titolo di danni per andamento discontinuo del cantiere- e di condannare quest'ultima, in accoglimento della domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, al pagamento, in favore dell'Ente, della somma di € 213.488,00 o di altro importo maggiore o minore di giustizia a
[... titolo di risarcimento del danno o, in subordine, della somma di € 76.143,11, versata dal Pt_1
, dopo la rescissione in danno del contratto, all'impresa che aveva realizzato i lavori volti a Pt_1 rendere utilizzabile l'arteria oggetto di appalto.
4. Con comparsa di risposta depositata il 19.6.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando gli avversi dedotti e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello, vinte le spese e le competenze del grado.
Con ordinanza del 15.11.2019 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva l'istanza di inibitoria proposta da parte appellante, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal . Parte_1
Ha, in particolare, sostenuto l'appellante:
che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato, al fine di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal l'assenza agli atti del progetto esecutivo, trascurando di considerare: la Pt_1 relazione del responsabile del procedimento, ing. -che descriveva tutti i vizi accertati Per_2 nell'opera appaltata-; la nota del 10.3.2005 -con la quale l'ing. contestava alla IT Per_2
la regolarità dei lavori eseguiti-; la “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata CP_1 dai direttori dei lavori, ing. e geom. con la quale venivano Parte_3 Controparte_3 descritti i lavori non eseguiti a regola d'arte e stigmatizzato il comportamento della IT appaltatrice;
la nota del 8.2.2008 -corredata di fotografie-, con la quale i direttori dei lavori comunicavano al responsabile del procedimento la necessità di agire ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999; le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese alle udienze del
16.9.2009 e del 13.4.2011 dall'ing. , dall'ing. e dal geom. i quali Per_2 Pt_3 CP_3 avevano descritto i vizi dell'opera e i danni arrecati dalla IT appaltatrice al;
Parte_1
che la IT appaltatrice, né nella fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio, aveva formulato contestazioni in ordine alle eventuali carenze dell'elaborato progettuale, essendosi invece limitata a ribadire la “correttezza” delle riserve eccepite;
sicché il Tribunale, fondando il rigetto della domanda riconvenzionale sulla mancata presenza agli atti del progetto esecutivo, aveva violato il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stazione appaltante -volta a far accertare la non regolare esecuzione dei lavori da parte della società attrice-, il Tribunale ha affermato che il mancato deposito di idonea documentazione -e, in particolare, del progetto esecutivo-, unitamente alla circostanza che lo stato dei luoghi era mutato al momento dell'accesso del consulente tecnico, non consentiva di stabilire se i vizi denunciati nella relazione della Direzione Lavori fossero ascrivibili ad errori di progettazioni e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata;
il Tribunale - precisato che una volta positivamente conclusa la realizzazione dell'opera, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati-, ha ribadito che il non aveva provveduto al Pt_1 deposito di documentazione -peraltro, nella sua piena disponibilità- necessaria al fine di stabilire se la IT ebbe ad eseguire le opere appaltate a regola dell'arte e che non si poteva autorizzare CP_1 il CTU all'acquisizione d'ufficio di documenti non prodotti dalle parti stesse, potendo il CTU solo valutare fatti già dimostrati e documenti ritualmente acquisiti al processo.
Ciò posto, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della non regolare esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, aderendo condivisibilmente alle conclusioni
-immuni da vizi logico giuridici- tratte dal CTU, il quale ha sul punto in primo luogo evidenziato che i vizi denunciati dal , indicati nella perizia tecnica redatta dal responsabile del Parte_1 procedimento ing. , supportata da documentazione fotografica –descritti nel Persona_3 modo di seguito indicato: “le scarpate sono smottate invadendo la sede stradale, le gabbionate all'imbocco del tubo sono scalzate e successivamente sono crollate tanto da riversarsi Pt_6 nell'alveo del vallone Porcino, mettendo in frana i terreni di proprietà di …; la sede stradale mistata presenta grosse buche ed è impraticabile”-, non sono risultati verificabili al momento del suo sopralluogo, poiché lo stato dei luoghi era mutato rispetto a quello risultante dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla IT -29.10.2004- anche dalla circostanza che l'ing. CP_1 Parte_7
, presente nell'occasione in qualità di CTP del aveva riferito che, a seguito Per_2 Pt_1 dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 17.4.2008 e con successiva Determina del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 118 del 24.04.2008 si era proceduto alla rescissione del contratto con la IT attrice e il completamento dei lavori (e messa in sicurezza) era avvenuto con altra impresa previa gara di appalto, con la conseguenza che lo stato dei luoghi visionato dal CTU era quello successivo all'intervento di altra impresa. Il CTU ha poi riferito di aver constatato “l'accidentalità della zona, fortemente instabile dal punto di vista geologico”, che “presenta smottamenti ed a ridosso delle opere di contenimento realizzate sono stati riscontrati fenomeni franosi, nonostante il
[...]
abbia dichiarato di essere intervenuto mediante altra impresa” e ha, pertanto, concluso Parte_1 che, in assenza del progetto esecutivo in base al quale le opere oggetto di causa sono state eseguite non è stato possibile verificare -in particolare sotto il profilo del dimensionamento delle gabbionate metalliche di contenimento dei versanti fortemente instabili- se i vizi denunciati nella relazione della
Direzione Lavori erano ascrivibili ad errori di progettazione e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Appare pertanto evidente che il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni del CTU, ha chiaramente tenuto conto -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- del contenuto della consulenza tecnica redatta dal responsabile del procedimento ing. . Per_2
Né nella nota del 10.3.2005 a firma del già citato ing. , indirizzata all'impresa Per_2 CP_1 ed inviata per conoscenza ai direttori dei lavori -allegata dalla IT alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta del primo grado di giudizio- sono riportate circostanze diverse da quelle già innanzi indicate, avendo, nella detta nota, il responsabile del procedimento, sostanzialmente contestato il pericolo di crollo delle gabbionate e lo smottamento delle scarpate della strada -ovverosia le medesime circostanze risultanti dalla consulenza tecnica esaminata dal CTU-.
Quanto all'asserito mancato utilizzo, ai fini della decisione, della “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata dai direttori dei lavori, ing. e geom. Parte_3 Controparte_3 osserva la Corte che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, detto CP_ documento è stato dalla richiamato a supporto della richiesta di rigetto della domanda CP_1 di pagamento formulata dalla parte attrice in forza delle riserve apposte allo stato finale dei lavori e non anche a supporto della domanda riconvenzionale proposta dal;
né, in sede di Parte_1 appello, l'appellante ha spiegato la specifica rilevanza del detto documento ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale proposta, supportata in primo grado dall'allegazione della consulenza tecnica redatta dall'ing. , di cui si è innanzi detto. In ogni caso, la mera descrizione dei Per_2 lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatrice -contenuta nella relazione, sulla base della prospettazione dell'appellante-, non può certo indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle assunte dal Tribunale in ordine all'infondatezza della domanda riconvenzionale, in mancanza di documentazione -progetto esecutivo- atta a verificare se i vizi lamentati dal fossero Pt_1 riconducibili ad errori di progettazione o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Neanche la nota datata 8.2.2008 -allegata alla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dalla IT in primo grado, unitamente a fotografie- con la quale i direttori dei lavori, ing. CP_1
e geom. comunicarono al responsabile del procedimento ing. le Pt_3 CP_3 Per_2 asserite inadempienze della IT -relative alla profilatura delle scarpate, alla massicciata CP_1 stradale e al dilavamento della stessa- può valere -in assenza del già menzionato progetto esecutivo-
a fondare un giudizio di responsabilità in capo alla IT . CP_1
Quanto alle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta dal Tribunale ed, in particolare, alle dichiarazioni rese alle udienze del 16.9.2009 e del 13.4.2011 dai testi ing. , ing. e Per_2 Pt_3 geom. osserva la Corte che i citati testi, oltre a descrivere gli asseriti vizi dell'opera CP_3 realizzata dall'impresa e i danni asseritamente arrecati dalla IT appaltatrice al CP_1 Parte_1
-rendendo peraltro, alcune volte, anche dichiarazioni di natura valutativa, quali quelle
[...] secondo cui la IT non aveva eseguito i lavori secondo “le regole dell'arte”-, nulla hanno riferito in ordine al progetto esecutivo dell'opera, al fine di consentire la valutazione -necessaria, in forza di quanto in precedenza esposto- relativa alla correttezza della progettazione.
Né risulta condivisibile l'affermazione svolta dall'appellante secondo cui non era necessario verificare la correttezza della progettazione, in ragione dell'assenza, da parte della IT , di CP_1 alcuna contestazione in ordine ad eventuali carenze dell'elaborato progettuale, dovendosi invece verificare -anche alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale- se i vizi lamentati dal erano Pt_1 ascrivibili ad errori di progettazione e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Ne consegue che la statuizione adottata dal Tribunale -di rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal deve essere confermata, non essendo all'uopo Parte_1 necessario neanche l'espletamento di una nuova CTU, alla luce dell'esaustività dell'elaborato peritale redatto in primo grado e delle risposte rese in ordine ai vizi lamentati dal e posti Parte_1
a fondamento della rescissione del contratto di appalto intervenuta nel 2008. Sul punto appare opportuno chiarire anche che, a prescindere dall'utilizzabilità o meno della documentazione afferente la rescissione del contratto di appalto -formatasi nel 2008, poco dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, e prodotta dal per la prima volta in allegato Parte_1 alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, datata 10.10.2018- è evidente che, per le ragioni innanzi esposte, neanche detta documentazione risulta idonea a fornire elementi utili in ordine alla progettazione delle opere appaltate e, di conseguenza, non è rilevante ai fini della pur chiesta rinnovazione dell'elaborato peritale.
5.2 Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la convenuta amministrazione al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo sui lavori effettuati.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il , negando il pagamento dell'ultimo Parte_1
SAL, aveva agito correttamente, atteso che i difetti dell'opera erano tanto gravi e palesi da renderla inutilizzabile e non collaudabile, tanto che l'inerzia della IT appaltatrice alla missiva del 10.3.2005
-con la quale l'ing. contestava la regolarità dei lavori eseguiti- aveva legittimato Per_2
l'amministrazione a rescindere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999 e ad utilizzare la somma di € 54.671,50 -oltre quella che residuava dal finanziamento regionale- per rendere l'arteria utilizzabile.
Il motivo è infondato.
Ed invero, le motivazioni poste a supporto del rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal , nonché del rigetto del primo motivo di appello -dalle quali Parte_1 emerge che è rimasta sfornita di prova l'allegazione svolga dal secondo cui i lavori appaltati Pt_1 non erano stati eseguiti a regola d'arte- inducono a ritenere ingiustificato il mancato pagamento, in favore della IT , dell'ultimo SAL. CP_1
Ne consegue la conferma della statuizione con la quale il Tribunale ha condannato il Parte_1
al pagamento dell'importo di € 54.671,50, quale credito risultante, in favore dell'appaltatore,
[...] sulla base del registro di contabilità alla data dello stato finale dei lavori, redatto dalla D.L. il
12.1.2005, previa detrazione degli acconti versati in corso d'opera.
Non appare sul punto superfluo evidenziare che il provvedimento di rescissione del contratto di appalto, adottato dalla P.A., costituisce mera espressione del potere autoritativo dell'ente e risulta, pertanto, inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Né l'appellante ha svolto contestazioni in ordine al quantum debeatur. 5.3 Col terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il al pagamento, sulle somme riconosciute all'impresa a titolo di Parte_1 saldo, degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ha dedotto l'appellante che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non erano dovuti in quanto il credito di € 54.671,50 a titolo di ultimo SAL era stato immediatamente contestato alla IT appaltatrice;
in ogni caso, l'impresa non aveva invocato, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, la condanna del al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, Parte_1 sicché il Tribunale era incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è infondato.
Ed invero, osserva la Corte che la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di statuire che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. Civ., n. 28413/24
e, nello stesso senso, n. 14911/2019).
Inoltre, il Supremo Collegio ha anche affermato che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti
i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che
l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. Civ., n. 5734/2019).
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs.
231/2002 in favore dell'impresa appaltatrice, non occorreva la specifica domanda del creditore, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva, comunque, chiesto l'applicazione degli
“interessi legali e moratori”. Né, evidentemente, la mera contestazione del credito, da parte dell'ente appaltante debitore, può incidere al fine di impedire la decorrenza degli interessi, poiché la mora del debitore non è esclusa dalla contestazione del credito da parte del debitore stesso.
4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'ente appellante al pagamento, in favore dell'appaltatore, della somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
Ha, in particolare, sostenuto l'appellante che il Tribunale aveva completamente disatteso quanto affermato dai Direttori dei Lavori nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005 -dalla quale emergeva che le responsabilità per il tardivo ottenimento delle autorizzazioni regionali e ministeriali era da ascrivere unicamente all'impresa appaltatrice- e che la IT appaltatrice non aveva provato eventuali negligenze dell'Amministrazione e/o dei Direttori dei Lavori nella redazione degli elaborati tecnici successivi alla “sorpresa geologica”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto fondata la riserva n.
5 -andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, affermando che, relativamente alla sorpresa geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori e riconosciuta da entrambe le parti, andavano condivise le conclusioni del consulente d'ufficio, ing. , il quale aveva ritenuto eccessivo il Per_1 tempo impiegato dal per predisporre la perizia di variante e aveva addebitato al Parte_1 il fatto che la prima perizia di variante fosse stata respinta, rendendosi necessaria una sua Pt_1 rielaborazione;
in particolare, le plurime sospensioni dei lavori imposte dalla sorpresa geologica erano illegittime, essendo le stesse protrattesi senza validi motivi;
inoltre, il Comune di non aveva Pt_1 redatto la perizia di variante con la necessaria diligenza e nel tempo strettamente necessario, attesa anche la necessità di doverla rielaborare a seguito del parere contrario della Regione;
in punto di quantificazione della riserva, congrui ed equi erano i conteggi effettuati dall'ausiliario del giudice, il quale aveva determinato in € 19.393,16 -oltre interessi e rivalutazione monetaria- il danno subito dall'impresa appaltatrice.
Ciò posto, osserva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale, nell'aderire condivisibilmente alle conclusioni -immuni da vizi logico giuridici- tratte dal CTU, ha chiaramente tenuto conto anche di quanto dal CTU riferito dal CTU a pag. 22 dell'elaborato peritale redatto ovverosia che quanto dichiarato dalla D.L. nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005
-nella quale è stata addebitata alla IT appaltatrice ogni responsabilità per il lungo iter burocratico verificatosi-, “si riferisce al periodo gennaio 2003 – gennaio 2004 (approvazione della perizia da parte della Regione) e successivo (si parla anche di ultimazione lavori) e non dell'intervallo temporale resosi necessario per la stesura della prima versione della perizia di variante”.
In ordine al tempo impiegato dalla Direzione Lavori per la stesura della prima versione della perizia di variante, il CTU ha poi evidenziato -a pag. 21 dell'elaborato peritale redatto- che il “tempo impiegato dalla Direzione Lavori nella redazione della perizia di variante (dal 21.11.2000 -giorno della sospensione lavori n.
1- al 05.12.2001 -giorno in cui il Comune di ha approvato la Pt_1 suddetta perizia) … non è stato esiguo” e che “la prima stesura della suddetta perizia, trasmessa alla
Regione Basilicata in data 22.05.2002 ( … più di cinque mesi -dal 05.12.2001 al 22.05.2002- per trasmettere la perizia alla Regione…) è stata da quest'ultimo Ente respinta con la necessità di doverla rielaborare”, aggiungendo anche che le operazioni atte a “rilevare dettagliatamente il tracciato stradale realizzato e dei relativi ingombri degli scavi e dei rilevati eseguiti” -cui si fa riferimento nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005, al fine di giustificare i tempi impiegati ai fini della rielaborazione della perizia di variante respinta dalla Regione Basilicata- avrebbero dovuto essere state effettuate già per l'elaborazione della perizia di variante, e concludendo, pertanto, -a pag. 22 dell'elaborato peritale- che la redazione della perizia di variante non è avvenuta “con la necessaria diligenza richiesta e nel tempo strettamente necessario”.
Appare, pertanto, evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- la condanna del al risarcimento del danno si è basata su una valutazione di responsabilità dell'ente, Parte_1 per il comportamento da quest'ultimo tenuto nella redazione degli elaborati successivi alla “sorpresa geologica”, fondata su un vaglio completo del materiale probatorio, che include anche la relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005.
Nessuna contestazione è stata svolta dall'appellante sotto il profilo del quantum debeatur.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1001/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in data 3.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in €
7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giampaolo Brienza che si è dichiarato antistatario;
c) dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 20.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 21/2019 RG vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall' avv. Gerardo Donnoli, ed elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio legale del difensore,
APPELLANTE
E
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Giampaolo Brienza e Donatella Gallucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio legale del difensore, avv. Brienza,
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 26.5.2007 la Ditta Parte_2
(in seguito, per brevità, anche solo ”), in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle
[...] seguenti somme -€ 279.879,68 per la riserva n. 1 (errata contabilizzazione dei lavori eseguiti); €
53.017,43 per la mancata emissione del sesto ed ultimo s.a.l., di cui alla riserva n. 2; interessi per la mancata emissione del sesto ed ultimo s.a.l., di cui alla riserva n. 3; interessi per ritardato pagamento degli acconti, di cui alla riserva n. 4; € 229.081,37 per la riserva n. 5 (oneri per l'andamento anomalo e discontinuo del cantiere); € 7.000,00 a titolo di maggiori oneri per spese di consulenza legale ed attività d'ufficio, di cui alla riserva n. 6; € 89.308,83 a titolo di equo compenso ex articoli 13 e 14
d.p.r. 1063/62 ed ex articolo 1664 c.c., di cui alle riserve n. 7 e n. 8; danni da svalutazione monetaria sulle somme a titolo di maggiori oneri, nonché interessi e revisione dei prezzi, di cui alla riserva n. 9
e n. 10-, oltre interessi e rivalutazione, in virtù delle n. 10 riserve iscritte nel conto finale dei lavori di appalto per la costruzione della strada “Marmo II” ovvero, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, vinte le spese e gli accessori di causa.
In particolare, parte attrice esponeva che:
a) con Delibera di Giunta n. 29 del 2.2.2000 il di indiceva una gara d'appalto per Pt_1 Pt_1 pubblico incanto per la realizzazione della strada di collegamento Marmo II – Boscotrecase – Zona
Industriale di Balvano per un importo complessivo di £ 640.544.800 (pari € 330.813,78), oltre IVA al
10%;
b) la gara veniva aggiudicata dalla IT per Controparte_1 Parte_2 un importo di £ 360.068.600 (pari a € 185.959,91) -ribasso del 25,17% sulla base d'asta-, oltre IVA al 10%, e, in data 19.4.2000, veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto; il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato per il 19.4.2001;
c) durante l'esecuzione degli scavi, emergeva una situazione di “imprevedibilità geologica” che rendeva necessario procedere alla realizzazione di canali drenanti per allontanare le acque sotterranee, che causavano instabilità;
d) informata immediatamente l'amministrazione comunale e dopo le opportune verifiche in contraddittorio con la stazione appaltante, i lavori venivano sospesi in data 21.11.2000, al fine di redigere una perizia di variante suppletiva, oltre che per le avverse condizioni atmosferiche;
e) i lavori venivano parzialmente ripresi in data 4.6.2001, al solo scopo di eliminare le cause dei vari smottamenti, e nuovamente sospesi il 2.7.2001 per procedere alla redazione della perizia di variante;
f) dopo la ripresa dei lavori, avvenuta in data 3.9.2001 allo scopo di consentire l'utilizzazione del finanziamento concesso dalla Regione Basilicata, il approvava la perizia di Parte_1 variante tecnica e suppletiva con Delibera di Giunta n. 185 del 5.12.2001 per la complessiva somma di £ 1.000.000.000 (pari a € 516.456,90), di cui £ 640.544.800 (pari a € 330.813,78) per lavori -al netto del ribasso d'asta del 25,17%- e £ 359.455.200 (pari a € 185.643,12) a disposizione della stazione appaltante;
con atto aggiuntivo n. rep. 817 registrato in pari data, i maggiori lavori di cui alla perizia di variante venivano affidati alla IT per l'importo di € 144.537,80, al netto del CP_1 ribasso contrattuale del 25,17%, prorogando altresì il termine utile di consegna dei lavori in giorni
270; la perizia di variante veniva trasmessa alla Regione Basilicata in data 20.2.2002;
h) dopo l'emissione del quarto SAL e una ulteriore sospensione dei lavori -dovuta al mancato rilascio del nulla osta da parte del con nota del 5.3.2002 l'impresa appaltatrice Controparte_2 denunciava che, a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi tra il dicembre 2001 e il febbraio
2002, si erano verificati dei “danni di forza maggiore”;
i) con note del 28.1.2003 e del 8.2.2003, l'impresa appaltatrice denunciava ulteriori “danni di forza maggiore” causati dalle continue piogge e da ignoti all'opera in costruzione;
j) con nota del 10.2.2003, rimasta priva di riscontro, l'impresa chiedeva l'emissione del quinto SAL, continuando a chiedere il pagamento dei lavori eseguiti e propedeutici all'approvazione della perizia di variante;
il 26.5.2003, la IT costituiva in mora il ai sensi dell'art. CP_1 Parte_1
1219 c.c.;
k) solo in data 25.11.2003, con nota n. 10989, veniva richiesto il nulla osta ambientale;
i lavori riprendevano con verbale del 10.3.2004, con notevole aggravio dell'impresa appaltatrice, costretta a sostenere nelle more maggiori oneri di cui l'ente era a conoscenza;
l) i lavori venivano completati in data 29.10.2004; l'impresa firmava con riserva lo stato finale dei lavori in data 8.2.2005, formulando nn. 10 riserve nel registro di contabilità in data 21.2.2005 e, in particolare:
I. errata contabilizzazione dei lavori eseguiti: € 279.879, 68;
II. mancata emissione del sesto ed ultimo SAL: € 53.017,43;
III. interessi per la mancata emissione del sesto ed ultimo SAL;
IV. interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto;
V. andamento anomalo e discontinuo del cantiere, protrattosi per un periodo eccedente di 1017 giorni rispetto a quello previsto per l'ultimazione dei lavori. Il calcolo dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa, per un totale di £ 443.563.377 (pari a € 229.081,37) era così ripartito:
a. spese generali: £ 116.171.914 (pari a € 59.997,78); b. danni per lucro cessante: £ 82.979.938 (pari a € 42.855,56)
c. maggiore onere per le cauzioni: £ 1.539.000 (pari a € 784,83);
d. ammortamento per macchinari e attrezzature: £ 167.178.020 (pari a € 86.340,24);
e. mantenimento per macchinari e attrezzature: £ 41.794.505 (pari a € 21.585,06);
f. guardiania - vigilanza: £ 33.900.000 (pari a € 17.507,89);
VI. maggiori oneri per spese di consulenza legale ed attività d'ufficio: € 7.000,00;
VII. equo compenso art. 13 e 14 d.P.R. 1063/1962: £ 76.112.517 (pari a € 39.308,83);
VIII. equo compenso art. 1664 Codice Civile: € 50.000,00;
IX. danni per svalutazione monetaria;
X. interessi e revisione prezzi;
m) in data 29.4.2005 il responsabile del procedimento del elaborava proposta di Parte_1 accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis L. 109/1994, prevedendo la liquidazione dello stato finale per
€ 54.671,50, oltre IVA, in aggiunta a lavori di gabbionatura presso le scarpate da eseguire per €
19.000,00;
n) rifiutata formalmente la proposta di accordo bonario e fallite le trattative per risolvere la questione in via transattiva, l'impresa appaltatrice adiva la competente Autorità Giudiziaria per ottenere tutela delle proprie ragioni.
Con decreto del 28.9.2017 l'udienza di prima comparizione veniva differita al 21.11.2007 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 17.10.2007 si costituiva in giudizio il , contestando gli avversi dedotti e chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande avanzate dalla IT;
spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di accertare la CP_1 non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e di ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 213.488,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi previa idonea CTU estimativa dei danni causati dalla IT
nell'esecuzione dei lavori appaltati. CP_1
All'udienza del 21.11.2007 venivano concessi termini per memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'ing. . Persona_1
All'udienza del 9.11.2018 la causa veniva assegnata in decisione. 2. Con sentenza n. 1001/2018, pubblicata il 3.12.2018, il Tribunale di Potenza condannava il
[...]
al pagamento, in favore della IT , della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo Parte_1 CP_1 sui lavori eseguiti, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 8.2.2005 e sino al soddisfo, nonché alla somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal 8.2.2005 sino al soddisfo;
in ragione dell'esito complessivo della lite, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava il al pagamento dei restanti 2/3 delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 9.378,00, di cui € 1.128,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA;
poneva le spese di CTU in ragione di 1/3 a carico della IT e di 2/3 a carico CP_1 dell'amministrazione soccombente.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, osservava che:
a) dall'esame del registro di contabilità in atti, detratti gli acconti versati in corso d'opera, residuava in favore dell'impresa appaltatrice, alla data dell'ultimo SAL, redatto dalla Direzione Lavori il
12.1.2005, un credito -accertato dal CTU- di € 54.671,50, non pagato dal sulla Parte_1 base del presupposto che detti lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte;
b) non erano fondate le riserve n.1, n. 2, n. 4, n.7, n. 8 e n.10 formulate dall'istante in sede di redazione dello stato finale dei lavori;
non era emersa la prova dell'esistenza di ritardi da parte del nel Pt_1 pagamento degli acconti durante l'espletamento dei lavori;
era fondata la riserva n.
5 -andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, poiché relativamente alla sorpresa geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori e riconosciuta da entrambe le parti, andavano condivise le conclusioni del consulente d'ufficio, ing. , il quale aveva ritenuto eccessivo il Per_1 tempo impiegato dal per predisporre la perizia di variante;
in particolare, le Parte_1 plurime sospensioni dei lavori imposte dalla sorpresa geologica erano illegittime, essendo le stesse protrattesi senza validi motivi;
il Comune di non aveva redatto la perizia di variante con la Pt_1 necessaria diligenza e nel tempo strettamente necessario, attesa anche la necessità di doverla rielaborare a seguito del parere contrario della Regione;
in punto di quantificazione della riserva, congrui ed equi erano i conteggi effettuati dall'ausiliario del giudice, il quale aveva determinato il danno subito dall'impresa appaltatrice in € 19.393,16;
c) con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stazione appaltante e volta a far accertare la non regolare esecuzione dei lavori da parte della società attrice, era fuori di dubbio che il mancato deposito di idonea documentazione -e, in particolare, del progetto esecutivo-, oltre alla circostanza che lo stato dei luoghi era mutato al momento dell'accesso del consulente tecnico, non consentiva di stabilire se i vizi denunciati nella relazione della Direzione Lavori fossero ascrivibili ad errori di progettazioni e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata;
invero, una volta positivamente conclusa la realizzazione dell'opera, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati;
nel caso di specie, il non aveva provveduto al deposito di documentazione - Pt_1 peraltro, nella sua piena disponibilità- necessaria al fine di stabilire se la IT ebbe ad CP_1 eseguire le opere appaltate a regola dell'arte; né si poteva autorizzare il CTU all'acquisizione d'ufficio di documenti non prodotti dalle parti stesse, potendo il CTU solo valutare fatti già dimostrati e documenti ritualmente acquisiti al processo;
d) in conclusione, stante il mancato raggiungimento della prova circa l'inadempimento dell'impresa per non avere la stessa eseguito i lavori a regola dell'arte, il doveva corrispondere Parte_1 alla IT l'importo di € 54.671,50 -quale saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione CP_1 dei lavori-, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto (8.2.2005) -trattandosi di debito di valuta-; inoltre il doveva corrispondere alla IT l'importo di Parte_1 CP_1
€ 19.393,16 -a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della “imprevedibilità geologica” sorta durante l'esecuzione dei lavori che, a seguito del comportamento tenuto dal convenuto, aveva comportato un andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, cui dovevano aggiungersi gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dal giorno del dovuto (8.2.2005) sino al soddisfo - trattandosi di debito di valore-.
3. Con atto di citazione notificato in data 7-8.1.2019 il , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo:
3.1 errores in iudicando et in procedendo – errato rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal – errata valutazione del materiale probatorio – violazione dell'art. 115 c.p.c.. Parte_1
Deduceva l'appellante:
che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato, al fine di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal l'assenza agli atti del progetto esecutivo, trascurando di considerare: la Pt_1 relazione del responsabile del procedimento, ing. -che descriveva tutti i vizi accertati Per_2 nell'opera appaltata-; la nota del 10.3.2005 -con la quale l'ing. contestava alla IT Per_2
la regolarità dei lavori eseguiti-; la “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata CP_1 dai direttori dei lavori, ing. e geom. con la quale venivano Parte_3 Controparte_3 descritti i lavori non eseguiti a regola d'arte e stigmatizzato il comportamento della IT appaltatrice;
la nota del 8.2.2008 -corredata di fotografie-, con la quale i direttori dei lavori comunicavano al responsabile del procedimento la necessità di agire ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999; le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese alle udienze del 16.9.2009 e del 13.4.2011 dall'ing. , dall'ing. e dal geom. i quali Per_2 Pt_3 CP_3 avevano descritto i vizi dell'opera e i danni arrecati dalla IT appaltatrice al;
Parte_1
che la IT appaltatrice, né nella fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio, aveva formulato contestazioni in ordine alle eventuali carenze dell'elaborato progettuale, essendosi invece limitata a ribadire la “correttezza” delle riserve eccepite;
sicché il Tribunale, fondando il rigetto della domanda riconvenzionale sulla mancata presenza agli atti del progetto esecutivo, aveva violato il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.;
3.2 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna della convenuta amministrazione al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo sui lavori effettuati.
Deduceva l'appellante che il , negando il pagamento dell'ultimo SAL, aveva agito Parte_1 correttamente, atteso che i difetti dell'opera erano tanto gravi e palesi da renderla inutilizzabile e non collaudabile, tanto che l'inerzia della IT appaltatrice alla missiva del 10.3.2005 -con la quale l'ing.
contestava la regolarità dei lavori eseguiti- aveva legittimato l'amministrazione a Per_2 rescindere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999 e ad utilizzare la somma di €
54.671,50 -oltre quella che residuava dal finanziamento regionale- per rendere l'arteria utilizzabile.
3.3 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna del al pagamento, Parte_1 sulle somme riconosciute all'impresa a titolo di saldo, degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 – violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduceva l'appellante:
che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non erano dovuti in quanto il credito di € 54.671,50 a Parte titolo di ultimo era stato immediatamente contestato alla IT appaltatrice;
in ogni caso, l'impresa non aveva invocato, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, la condanna del al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sicché il Parte_1
Tribunale era incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
3.4 errores in iudicando et in procedendo - illegittima condanna dell'ente appellante al pagamento, in favore dell'appaltatore, della somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati – inesatto vaglio del compendio probatorio.
Deduceva l'appellante:
che il Tribunale aveva completamente disatteso quanto affermato dai Direttori dei Lavori nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005, dalla quale emergeva che le responsabilità per il tardivo ottenimento delle autorizzazioni regionali e ministeriali era da ascrivere unicamente all'impresa appaltatrice;
che la IT , invero, aveva eliminato ogni traccia della picchettazione di CP_1 riferimento, rendendo difficoltosa l'effettuazione delle misurazioni e dei rilievi, ed erano altresì emersi notevoli scostamenti dalle previsioni progettuali nell'andamento planimetrico e altimetrico del tracciato stradale, in conseguenza della scarsa competenza e professionalità nella conduzione dei lavori e nell'utilizzo di maestranze poco qualificate;
che, in ogni caso, l'impresa appaltatrice non aveva in alcun modo assolto l'onere probatorio circa la presunta inadeguatezza degli elaborati tecnici successivi alla sorpresa geologica.
Il agiva pertanto per la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della medesima, chiedendo, giusta rinnovazione della CTU disposta in primo grado, di dichiarare che nulla era dovuto dalla stazione appaltante alla IT a titolo di Parte_5 saldo dei lavori, né a titolo di danni per andamento discontinuo del cantiere- e di condannare quest'ultima, in accoglimento della domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, al pagamento, in favore dell'Ente, della somma di € 213.488,00 o di altro importo maggiore o minore di giustizia a
[... titolo di risarcimento del danno o, in subordine, della somma di € 76.143,11, versata dal Pt_1
, dopo la rescissione in danno del contratto, all'impresa che aveva realizzato i lavori volti a Pt_1 rendere utilizzabile l'arteria oggetto di appalto.
4. Con comparsa di risposta depositata il 19.6.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando gli avversi dedotti e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello, vinte le spese e le competenze del grado.
Con ordinanza del 15.11.2019 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva l'istanza di inibitoria proposta da parte appellante, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal . Parte_1
Ha, in particolare, sostenuto l'appellante:
che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato, al fine di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal l'assenza agli atti del progetto esecutivo, trascurando di considerare: la Pt_1 relazione del responsabile del procedimento, ing. -che descriveva tutti i vizi accertati Per_2 nell'opera appaltata-; la nota del 10.3.2005 -con la quale l'ing. contestava alla IT Per_2
la regolarità dei lavori eseguiti-; la “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata CP_1 dai direttori dei lavori, ing. e geom. con la quale venivano Parte_3 Controparte_3 descritti i lavori non eseguiti a regola d'arte e stigmatizzato il comportamento della IT appaltatrice;
la nota del 8.2.2008 -corredata di fotografie-, con la quale i direttori dei lavori comunicavano al responsabile del procedimento la necessità di agire ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999; le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese alle udienze del
16.9.2009 e del 13.4.2011 dall'ing. , dall'ing. e dal geom. i quali Per_2 Pt_3 CP_3 avevano descritto i vizi dell'opera e i danni arrecati dalla IT appaltatrice al;
Parte_1
che la IT appaltatrice, né nella fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio, aveva formulato contestazioni in ordine alle eventuali carenze dell'elaborato progettuale, essendosi invece limitata a ribadire la “correttezza” delle riserve eccepite;
sicché il Tribunale, fondando il rigetto della domanda riconvenzionale sulla mancata presenza agli atti del progetto esecutivo, aveva violato il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stazione appaltante -volta a far accertare la non regolare esecuzione dei lavori da parte della società attrice-, il Tribunale ha affermato che il mancato deposito di idonea documentazione -e, in particolare, del progetto esecutivo-, unitamente alla circostanza che lo stato dei luoghi era mutato al momento dell'accesso del consulente tecnico, non consentiva di stabilire se i vizi denunciati nella relazione della Direzione Lavori fossero ascrivibili ad errori di progettazioni e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata;
il Tribunale - precisato che una volta positivamente conclusa la realizzazione dell'opera, è onere del committente fornire la prova dei vizi e difetti lamentati-, ha ribadito che il non aveva provveduto al Pt_1 deposito di documentazione -peraltro, nella sua piena disponibilità- necessaria al fine di stabilire se la IT ebbe ad eseguire le opere appaltate a regola dell'arte e che non si poteva autorizzare CP_1 il CTU all'acquisizione d'ufficio di documenti non prodotti dalle parti stesse, potendo il CTU solo valutare fatti già dimostrati e documenti ritualmente acquisiti al processo.
Ciò posto, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della non regolare esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, aderendo condivisibilmente alle conclusioni
-immuni da vizi logico giuridici- tratte dal CTU, il quale ha sul punto in primo luogo evidenziato che i vizi denunciati dal , indicati nella perizia tecnica redatta dal responsabile del Parte_1 procedimento ing. , supportata da documentazione fotografica –descritti nel Persona_3 modo di seguito indicato: “le scarpate sono smottate invadendo la sede stradale, le gabbionate all'imbocco del tubo sono scalzate e successivamente sono crollate tanto da riversarsi Pt_6 nell'alveo del vallone Porcino, mettendo in frana i terreni di proprietà di …; la sede stradale mistata presenta grosse buche ed è impraticabile”-, non sono risultati verificabili al momento del suo sopralluogo, poiché lo stato dei luoghi era mutato rispetto a quello risultante dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla IT -29.10.2004- anche dalla circostanza che l'ing. CP_1 Parte_7
, presente nell'occasione in qualità di CTP del aveva riferito che, a seguito Per_2 Pt_1 dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 17.4.2008 e con successiva Determina del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 118 del 24.04.2008 si era proceduto alla rescissione del contratto con la IT attrice e il completamento dei lavori (e messa in sicurezza) era avvenuto con altra impresa previa gara di appalto, con la conseguenza che lo stato dei luoghi visionato dal CTU era quello successivo all'intervento di altra impresa. Il CTU ha poi riferito di aver constatato “l'accidentalità della zona, fortemente instabile dal punto di vista geologico”, che “presenta smottamenti ed a ridosso delle opere di contenimento realizzate sono stati riscontrati fenomeni franosi, nonostante il
[...]
abbia dichiarato di essere intervenuto mediante altra impresa” e ha, pertanto, concluso Parte_1 che, in assenza del progetto esecutivo in base al quale le opere oggetto di causa sono state eseguite non è stato possibile verificare -in particolare sotto il profilo del dimensionamento delle gabbionate metalliche di contenimento dei versanti fortemente instabili- se i vizi denunciati nella relazione della
Direzione Lavori erano ascrivibili ad errori di progettazione e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Appare pertanto evidente che il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni del CTU, ha chiaramente tenuto conto -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- del contenuto della consulenza tecnica redatta dal responsabile del procedimento ing. . Per_2
Né nella nota del 10.3.2005 a firma del già citato ing. , indirizzata all'impresa Per_2 CP_1 ed inviata per conoscenza ai direttori dei lavori -allegata dalla IT alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta del primo grado di giudizio- sono riportate circostanze diverse da quelle già innanzi indicate, avendo, nella detta nota, il responsabile del procedimento, sostanzialmente contestato il pericolo di crollo delle gabbionate e lo smottamento delle scarpate della strada -ovverosia le medesime circostanze risultanti dalla consulenza tecnica esaminata dal CTU-.
Quanto all'asserito mancato utilizzo, ai fini della decisione, della “Relazione riservata sulle riserve” del 10.3.2005 -curata dai direttori dei lavori, ing. e geom. Parte_3 Controparte_3 osserva la Corte che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, detto CP_ documento è stato dalla richiamato a supporto della richiesta di rigetto della domanda CP_1 di pagamento formulata dalla parte attrice in forza delle riserve apposte allo stato finale dei lavori e non anche a supporto della domanda riconvenzionale proposta dal;
né, in sede di Parte_1 appello, l'appellante ha spiegato la specifica rilevanza del detto documento ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale proposta, supportata in primo grado dall'allegazione della consulenza tecnica redatta dall'ing. , di cui si è innanzi detto. In ogni caso, la mera descrizione dei Per_2 lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatrice -contenuta nella relazione, sulla base della prospettazione dell'appellante-, non può certo indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle assunte dal Tribunale in ordine all'infondatezza della domanda riconvenzionale, in mancanza di documentazione -progetto esecutivo- atta a verificare se i vizi lamentati dal fossero Pt_1 riconducibili ad errori di progettazione o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Neanche la nota datata 8.2.2008 -allegata alla terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dalla IT in primo grado, unitamente a fotografie- con la quale i direttori dei lavori, ing. CP_1
e geom. comunicarono al responsabile del procedimento ing. le Pt_3 CP_3 Per_2 asserite inadempienze della IT -relative alla profilatura delle scarpate, alla massicciata CP_1 stradale e al dilavamento della stessa- può valere -in assenza del già menzionato progetto esecutivo-
a fondare un giudizio di responsabilità in capo alla IT . CP_1
Quanto alle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta dal Tribunale ed, in particolare, alle dichiarazioni rese alle udienze del 16.9.2009 e del 13.4.2011 dai testi ing. , ing. e Per_2 Pt_3 geom. osserva la Corte che i citati testi, oltre a descrivere gli asseriti vizi dell'opera CP_3 realizzata dall'impresa e i danni asseritamente arrecati dalla IT appaltatrice al CP_1 Parte_1
-rendendo peraltro, alcune volte, anche dichiarazioni di natura valutativa, quali quelle
[...] secondo cui la IT non aveva eseguito i lavori secondo “le regole dell'arte”-, nulla hanno riferito in ordine al progetto esecutivo dell'opera, al fine di consentire la valutazione -necessaria, in forza di quanto in precedenza esposto- relativa alla correttezza della progettazione.
Né risulta condivisibile l'affermazione svolta dall'appellante secondo cui non era necessario verificare la correttezza della progettazione, in ragione dell'assenza, da parte della IT , di CP_1 alcuna contestazione in ordine ad eventuali carenze dell'elaborato progettuale, dovendosi invece verificare -anche alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale- se i vizi lamentati dal erano Pt_1 ascrivibili ad errori di progettazione e/o ad errori nell'esecuzione dell'opera appaltata.
Ne consegue che la statuizione adottata dal Tribunale -di rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal deve essere confermata, non essendo all'uopo Parte_1 necessario neanche l'espletamento di una nuova CTU, alla luce dell'esaustività dell'elaborato peritale redatto in primo grado e delle risposte rese in ordine ai vizi lamentati dal e posti Parte_1
a fondamento della rescissione del contratto di appalto intervenuta nel 2008. Sul punto appare opportuno chiarire anche che, a prescindere dall'utilizzabilità o meno della documentazione afferente la rescissione del contratto di appalto -formatasi nel 2008, poco dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, e prodotta dal per la prima volta in allegato Parte_1 alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, datata 10.10.2018- è evidente che, per le ragioni innanzi esposte, neanche detta documentazione risulta idonea a fornire elementi utili in ordine alla progettazione delle opere appaltate e, di conseguenza, non è rilevante ai fini della pur chiesta rinnovazione dell'elaborato peritale.
5.2 Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la convenuta amministrazione al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 54.671,50 a titolo di saldo sui lavori effettuati.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il , negando il pagamento dell'ultimo Parte_1
SAL, aveva agito correttamente, atteso che i difetti dell'opera erano tanto gravi e palesi da renderla inutilizzabile e non collaudabile, tanto che l'inerzia della IT appaltatrice alla missiva del 10.3.2005
-con la quale l'ing. contestava la regolarità dei lavori eseguiti- aveva legittimato Per_2
l'amministrazione a rescindere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 119 d.P.R. 554/1999 e ad utilizzare la somma di € 54.671,50 -oltre quella che residuava dal finanziamento regionale- per rendere l'arteria utilizzabile.
Il motivo è infondato.
Ed invero, le motivazioni poste a supporto del rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal , nonché del rigetto del primo motivo di appello -dalle quali Parte_1 emerge che è rimasta sfornita di prova l'allegazione svolga dal secondo cui i lavori appaltati Pt_1 non erano stati eseguiti a regola d'arte- inducono a ritenere ingiustificato il mancato pagamento, in favore della IT , dell'ultimo SAL. CP_1
Ne consegue la conferma della statuizione con la quale il Tribunale ha condannato il Parte_1
al pagamento dell'importo di € 54.671,50, quale credito risultante, in favore dell'appaltatore,
[...] sulla base del registro di contabilità alla data dello stato finale dei lavori, redatto dalla D.L. il
12.1.2005, previa detrazione degli acconti versati in corso d'opera.
Non appare sul punto superfluo evidenziare che il provvedimento di rescissione del contratto di appalto, adottato dalla P.A., costituisce mera espressione del potere autoritativo dell'ente e risulta, pertanto, inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Né l'appellante ha svolto contestazioni in ordine al quantum debeatur. 5.3 Col terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il al pagamento, sulle somme riconosciute all'impresa a titolo di Parte_1 saldo, degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Ha dedotto l'appellante che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non erano dovuti in quanto il credito di € 54.671,50 a titolo di ultimo SAL era stato immediatamente contestato alla IT appaltatrice;
in ogni caso, l'impresa non aveva invocato, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, la condanna del al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, Parte_1 sicché il Tribunale era incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è infondato.
Ed invero, osserva la Corte che la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di statuire che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. Civ., n. 28413/24
e, nello stesso senso, n. 14911/2019).
Inoltre, il Supremo Collegio ha anche affermato che “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti
i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che
l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (cfr. Cass. Civ., n. 5734/2019).
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs.
231/2002 in favore dell'impresa appaltatrice, non occorreva la specifica domanda del creditore, che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva, comunque, chiesto l'applicazione degli
“interessi legali e moratori”. Né, evidentemente, la mera contestazione del credito, da parte dell'ente appaltante debitore, può incidere al fine di impedire la decorrenza degli interessi, poiché la mora del debitore non è esclusa dalla contestazione del credito da parte del debitore stesso.
4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'ente appellante al pagamento, in favore dell'appaltatore, della somma di € 19.393,16 a titolo di risarcimento per l'imprevedibilità geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
Ha, in particolare, sostenuto l'appellante che il Tribunale aveva completamente disatteso quanto affermato dai Direttori dei Lavori nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005 -dalla quale emergeva che le responsabilità per il tardivo ottenimento delle autorizzazioni regionali e ministeriali era da ascrivere unicamente all'impresa appaltatrice- e che la IT appaltatrice non aveva provato eventuali negligenze dell'Amministrazione e/o dei Direttori dei Lavori nella redazione degli elaborati tecnici successivi alla “sorpresa geologica”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto fondata la riserva n.
5 -andamento anomalo e discontinuo del cantiere-, affermando che, relativamente alla sorpresa geologica sorta durante l'esecuzione dei lavori e riconosciuta da entrambe le parti, andavano condivise le conclusioni del consulente d'ufficio, ing. , il quale aveva ritenuto eccessivo il Per_1 tempo impiegato dal per predisporre la perizia di variante e aveva addebitato al Parte_1 il fatto che la prima perizia di variante fosse stata respinta, rendendosi necessaria una sua Pt_1 rielaborazione;
in particolare, le plurime sospensioni dei lavori imposte dalla sorpresa geologica erano illegittime, essendo le stesse protrattesi senza validi motivi;
inoltre, il Comune di non aveva Pt_1 redatto la perizia di variante con la necessaria diligenza e nel tempo strettamente necessario, attesa anche la necessità di doverla rielaborare a seguito del parere contrario della Regione;
in punto di quantificazione della riserva, congrui ed equi erano i conteggi effettuati dall'ausiliario del giudice, il quale aveva determinato in € 19.393,16 -oltre interessi e rivalutazione monetaria- il danno subito dall'impresa appaltatrice.
Ciò posto, osserva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale, nell'aderire condivisibilmente alle conclusioni -immuni da vizi logico giuridici- tratte dal CTU, ha chiaramente tenuto conto anche di quanto dal CTU riferito dal CTU a pag. 22 dell'elaborato peritale redatto ovverosia che quanto dichiarato dalla D.L. nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005
-nella quale è stata addebitata alla IT appaltatrice ogni responsabilità per il lungo iter burocratico verificatosi-, “si riferisce al periodo gennaio 2003 – gennaio 2004 (approvazione della perizia da parte della Regione) e successivo (si parla anche di ultimazione lavori) e non dell'intervallo temporale resosi necessario per la stesura della prima versione della perizia di variante”.
In ordine al tempo impiegato dalla Direzione Lavori per la stesura della prima versione della perizia di variante, il CTU ha poi evidenziato -a pag. 21 dell'elaborato peritale redatto- che il “tempo impiegato dalla Direzione Lavori nella redazione della perizia di variante (dal 21.11.2000 -giorno della sospensione lavori n.
1- al 05.12.2001 -giorno in cui il Comune di ha approvato la Pt_1 suddetta perizia) … non è stato esiguo” e che “la prima stesura della suddetta perizia, trasmessa alla
Regione Basilicata in data 22.05.2002 ( … più di cinque mesi -dal 05.12.2001 al 22.05.2002- per trasmettere la perizia alla Regione…) è stata da quest'ultimo Ente respinta con la necessità di doverla rielaborare”, aggiungendo anche che le operazioni atte a “rilevare dettagliatamente il tracciato stradale realizzato e dei relativi ingombri degli scavi e dei rilevati eseguiti” -cui si fa riferimento nella relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005, al fine di giustificare i tempi impiegati ai fini della rielaborazione della perizia di variante respinta dalla Regione Basilicata- avrebbero dovuto essere state effettuate già per l'elaborazione della perizia di variante, e concludendo, pertanto, -a pag. 22 dell'elaborato peritale- che la redazione della perizia di variante non è avvenuta “con la necessaria diligenza richiesta e nel tempo strettamente necessario”.
Appare, pertanto, evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- la condanna del al risarcimento del danno si è basata su una valutazione di responsabilità dell'ente, Parte_1 per il comportamento da quest'ultimo tenuto nella redazione degli elaborati successivi alla “sorpresa geologica”, fondata su un vaglio completo del materiale probatorio, che include anche la relazione riservata sulle riserve del 9.3.2005.
Nessuna contestazione è stata svolta dall'appellante sotto il profilo del quantum debeatur.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1001/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in data 3.12.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in €
7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giampaolo Brienza che si è dichiarato antistatario;
c) dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 20.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti