Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 429 c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4039/2018 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. MATERIA LEONORA;
E
CP_1
Avv. RASPINI MASSIMO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 22767/2017 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata respinta l'opposizione alla determinazione dirigenziale
95150001546, riducendo la sanzione al minimo edittale , con la quale le era stata
1
dell'art 15 L.R.12/1999,
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di rinvii per trattative, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza
L'appello è infondato.
2. Va in primo luogo evidenziato che è irrilevante la pendenza di un procedimento amministrativo per la sanatoria, in quanto avendo il presente giudizio ad oggetto la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva dell'immobile accertata illo tempore, una eventuale regolarizzazione della occupazione non avrebbe alcuna incidenza sulla commissione dell'illecito contestato ed accertato.
3. Quanto al difetto di notificazione del verbale di accertamento si osserva che nel ricorso in opposizione la si era limitata a dedurre: “ non vi è neppure Pt_1
prova dell'avvenuta violazione da parte della signora e dell'avvenuta Pt_1
notifica del verbale di accertamento ( presupposto necessario a pena di nullità della determinazione dirigenziale ingiuntiva) nei confronti della stessa”.
Poiché il verbale risulta sottoscritto dalla e costei non ha né proposto Pt_1
querela di falso e neppure un disconoscimento della sottoscrizione, le doglianze ad essa relative proposte per la prima volta in appello sono inammissibili.
4. Quanto al difetto di motivazione della determina, la doglianza è infondata posto che la motivazione per relationem ad atto conosciuto o conoscibile è pacificamente ammessa. Nella specie l'obbligo motivazionale è stato assolto correttamente per relationem con riferimento al VAV notificatole.
5. Quanto alla titolarità del diritto al subentro è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 549/2023, la quale nel compiere una ricostruzione analitica dell'istituto, in parte motiva, ha evidenziato l'imprescindibilità della preventiva comunicazione del legittimo assegnatario, che nella specie difetta.
2 HA affermato la Corte di Cassazione: “ È certamente vero che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite, il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell'ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale rappresentato dall'appartenenza al nucleo familiare. Il subentro nell'assegnazione costituisce piuttosto una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso, ed è sottoposto all'assenza di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio (v. da ultimo Cass. Sez. U.
20/07/2021, n. 20761). Ciò non esclude tuttavia la rilevanza che nella fattispecie legale assume comunque la comunicazione, ove prescritta, del rientro, funzionale a consentire la necessaria verifica del possesso dei requisiti dell'assegnazione, sia pure ai fini della eventuale declaratoria della decadenza o dell'adozione di provvedimento di rilascio ove si accerti l'insussistenza del diritto. Orbene, ai sensi della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 [nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lett. b), punto 6), legge reg. Lazio 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'art. 22, comma 21, lett. b), legge reg. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1], «l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che «qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di «rientro» nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell'ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario); b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di
3 inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del «rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera. In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di Cass.
26/10/2017, n. 25411 — la si legga a pag. 8, secondo cpv. — richiamata dallo stesso ricorrente. Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l'assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione. Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l'omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all'ente di compiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l'esistenza di eventuali cause di decadenze…
Come questa Corte ha in altre occasioni evidenziato, l'intero sistema delle leggi in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p. «risulta … imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione del 20/9/2000, n. 2 (recante CP_2
"Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12") che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale
«il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con
4 motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio» (art. 14, comma 1, del regolamento regionale). Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone: a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione» (Cass. n. 11230 del 2017, cit.). Orbene, se ciò vale per l'assegnatario, non v'è dubbio che debba valere anche per i componenti del suo nucleo familiare, i quali infatti, secondo espressa previsione del comma 2 dell'art. 11 legge reg. cit., devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 —
«limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto». Tutto ciò, però, non avrebbe senso se, per essi, tra le condizioni che devono persistere in costanza di rapporto non vi fosse proprio l'appartenenza al nucleo familiare dell'originario assegnatario. Questa al contrario deve considerarsi un «prerequisito» che ne giustifica la considerazione nel sistema dei requisiti di assegnazione e, per converso, delle cause di decadenza. Opinare diversamente porterebbe, infatti, a conseguenze paradossali quali, ad es., quella di dover revocare l'assegnazione per la sopravvenuta mancanza del requisito di cui alla lett. c del comma 1 dell'art. 11 l. reg. cit. [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte del figlio dell'assegnatario, componente del nucleo familiare originario di questo, che però se ne fosse successivamente allontanato, risiedendo altrove. Per converso, intanto può negarsi che tale sopravvenienza possa assumere rilievo ai fini della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di in CP_3
5 quanto si escluda che il componente fuoriuscito dal nucleo familiare tale debba considerarsi anche ai fini del diritto al subentro (cuius commoda, eius et incommoda).
Della validità di tale ragionamento si trae diretta conferma dalla previsione di cui all'art. 11, comma 2-bis, legge reg. cit. [comma dapprima inserito dall'art. 3, comma 92, lettera c), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 21, lettera a), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal
28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge)]. A tenore di tale disposizione, infatti: «La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove». La rilevanza, nel caso di specie, nei sensi predetti, di tale previsione — e segnatamente dell'ultimo inciso
— non può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa sia stata emanata e sia entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti ad origine del vantato diritto al subentro ed anche successivamente all'instaurazione del presente procedimento, ove si consideri l'espressa previsione contenuta nell'ultimo inciso della norma medesima, secondo cui: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Dalla stessa norma si trae inoltre conferma del fatto,
6 insito peraltro nella logica delle cose, che a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza. Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l'odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza in conseguenza del contratto matrimonio (trasferimento di residenza del resto dimostrato per implicito dal successivo ri-trasferimento di essa presso l'alloggio in questione). La posizione dell'odierno ricorrente, ai fini del diritto al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» secondo l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4, lett. e), legge reg. cit.. Era pertanto necessaria, per gli effetti sopra detti, la tempestiva comunicazione di detto «rientro», ai sensi del comma 5 della menzionata disposizione.”
6. In ordine allo stato di necessità, va ribadito quanto osservato dal Tribunale circa l'inconfigurabilità, alla luce di quanto argomentato dall'appellante, dell'esimente di cui all'art 54 c.p.
Al riguardo si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
16155/2019 : “ In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59
c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato la sussistenza dello stato di necessità invocato sulla base del mero convincimento soggettivo da parte del trasgressore che la madre versasse in condizioni di pericolo).”
Sotto altro autonomo profilo si osserva che la documentazione prodotta dall'appellante per la prima volta in grado di appello è inammissibile ex art 437
7 c.p.c, non avendo quel carattere di intrinseca decisività previsto dalla norma per i “ documenti indispensabili”.
7. Le ulteriori doglianze oltre che nuove sono manifestamente infondate.
Contro
L'eccezione di prescrizione di 90 gg per la notifica del è priva di qualsiasi fondamento giuridico, come pure la lesione del diritto di difesa per l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario cui proporre opposizione, posto che la tempestiva impugnazione della determinazione non ha comportato alcuna compromissione del diritto di difesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore di che liquida in € 2.200,00 oltre accessori di CP_1
legge.
Roma , 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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