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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2383/2022
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2383/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Pirrottina
- RICORRENTE -
CONTRO
Cont (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE -
E CON
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
PREVIAMBIENTE - Fondo a favore dei Controparte_2 lavoratori del settore dell'igi i settori affini (C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palumbo
- LITISCONSORTE NECESSARIO e RESISTENTE -
avente ad oggetto: omesso versamento di quote del TFR al Fondo pensione cui il lavoratore ha aderito – domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di dette quote del TFR in favore del Fondo di Previdenza complementare – eccezione di compensazione di maggiori quote asseritamente versate in eccesso dal datore di lavoro in relazione alla posizione del lavoratore ricorrente – domanda riconvenzionale c.d. trasversale del datore di lavoro nei confronti del Fondo pensione per la restituzione delle somme versate in eccesso.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/12/2022, , Parte_1
Cont dipendente della in forza di contratto di lavoro a tempo Parte_2 pieno e indeterminato, ha esposto:
- che, al momento della sua assunzione, aveva comunicato alla
Società resistente di aver aderito al Fondo di Previdenza Complementare
“Previambiente”, al quale aveva già aderito coi precedenti datori di lavoro che si erano susseguiti nell'appalto avente per oggetto il servizio di igiene urbana del Comune di Catanzaro;
- che dall'estratto conto contributivo recuperato dall'area personale del Fondo, si evidenziava che l'ultimo versamento eseguito dalla società resistente delle quote del TFR - quote Aderente e quote Azienda - si riferiva alla mensilità di giugno del 2019; Co
- che dal mese di luglio del 2019 in poi la non aveva Parte_2 mai versato al “Previambiente” le somme trattenute e costituite CP_3 da tre quote: 1) importo rata aderente;
2) importo rata azienda;
3) importo rata TFR;
- che, in particolare, la Società resistente aveva trattenuto e non Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
versato al Fondo di Previdenza prescelto le quote TFR – quote Aderente, quote Azienda e quota Fissa a carico dell'azienda (pari a € 10,00 mensili), maturate dal mese di luglio del 2019 al mese di febbraio del
2021 (ultima busta paga in suo possesso), per un ammontare complessivo pari a € 5.200,52 (tale somma si ottiene sommando gli importi delle tre quote indicate in ciascuno dei cedolini paga inerenti al periodo rivendicato);
- che non essendosi il Fondo attivato per recuperare quanto dalla resistente trattenuto in busta paga e non versato, è suo interesse agire per rimediare alla lesione, da parte della società resistente, del suo diritto alla regolarità contributiva per omesso versamento delle quote
TFR (quote Aderente e quote Azienda al Fondo di Previdenza prescelto), affinché venga accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza dell'inadempimento datoriale nella misura pari alla contribuzione omessa.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che SI per effetto della sua Parte_2 adesione al Fondo di Previdenza Complementare “Previambiente”, aveva l'obbligo di versare al detto Fondo le quote di TFR – Aderente, Azienda
e quota Fissa a carico dell' , mensilmente maturate, dalla data Pt_3 della sua adesione sino ad oggi o da altra data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che SI ha leso il suo diritto alla Parte_2 regolarità contributiva per aver omesso il versamento delle quote di TFR
– quote Aderente, quote Azienda e quota Fissa a carico dell' , Pt_3 maturate dal mese di luglio del 2019 al mese di febbraio del 2021, al
Fondo di Previdenza Complementare “Previambiente”, per una somma pari complessivamente ad € 5.200,52 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
Co
- condannare al versamento, in favore del Fondo di Parte_2
Previdenza Complementare “Previambiente”, delle quote di TFR specificate al punto che precede.
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
Co 2. Si è costituita la la quale ha dedotto che nel corso Parte_2 degli anni 2016, 2017 e 2018 avrebbe versato al “Previambiente” CP_3
e in relazione alla posizione del ricorrente somme in più rispetto a quelle effettivamente dovute, per un importo totale pari ad € 6.287,73, sicché il ricorrente non vanterebbe alcun credito nei propri riguardi, in ragione del citato versamento eseguito in eccedenza.
La SI eccependo in compensazione il proprio credito, ha Parte_2 quindi concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare “compensato il credito maggiore di euro 6287,73 vantato da in favore di Previambiente per la posizione Parte_4
con quello che il lavoratore assume sia dovuto per la Parte_1 sua posizione per l'importo di euro 5200,52 e condannare la
Previambiente al pagamento, in favore, della per l'importo Parte_4 di euro 1087,21”.
Per l'ipotesi in cui, invece, il Tribunale non dovesse ravvisare i Parte presupposti necessari per la compensazione, la SI ha spiegato, nella stessa memoria di costituzione, domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti del Fondo “Previambiente”, chiedendo che il
Tribunale, in accoglimento della stessa, voglia “accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere in restituzione da Previambiente le Parte_4 somme erogate in più per il ricorrente pari ad euro 6287,73”.
3. Si è costituito il a favore dei lavoratori Controparte_4 del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini (in forma abbreviata
“PREVIAMBIENTE”), il quale ha concluso per il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. Ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il Fondo “Previambiente” ha infatti dedotto che: Parte
- con nota del 29.10.2[0]24 (all. 5) la resistente SI. ha chiesto al di utilizzare gli incassi non univocamente Controparte_5 imputabili per sanare liste prive di relativa contribuzione (tra le quali vi sono quelle in cui figura il nominativo del ricorrente), con
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
rideterminazione del delta in - € 536.380,73, di cui - € 472.009,92 a titolo di contributi dichiarati e la restante parte a titolo di ristoro posizioni ed interessi moratori (all. 6);
- indi, solamente al termine del processo su riportato si è potuto determinare l'esatto ammontare del conto accumulo del ricorrente, che si allega sub. 7;
- … che la posizione del ricorrente è stata regolarizzata solamente nel novembre 2024.
5.1. Ed, in effetti, dall'estratto contributivo del ricorrente prodotto dal Fondo (doc. n.
7.1 allegato alla memoria di costituzione) si evince che nel periodo dal 01/01/2016 al 28/02/2021 (nel quale il ricorrente Co ha lavorato alle dipendenze della essendo stato assunto Parte_2 dal 1° luglio 2015, come si evince delle buste paga – doc. n. 1 allegato al ricorso), tutti i contributi dovuti (compresi, pertanto, quelli relativi al periodo luglio 2019 - febbraio 2021 oggetto di causa) sono stati
“abbinati”.
Nella nota denominata “guida alla lettura” si legge poi:
«La parola 'Abbinato' significa che il fondo ha ricevuto la documentazione (distinta) e il relativo versamento univocamente abbinabile a tale lista provvedendo a completare l'operazione di abbinamento e a valorizzare i contributi sul conto individuale dell'iscritto.
L'iscritto deve comunque verificare che gli importi indicati siano gli stessi che sono stati trattenuti in busta paga per i periodi corrispondenti».
Gli importi indicati nell'estratto conto corrispondono, poi, esattamente a quelli indicati nelle buste paga (prodotte dal ricorrente) per il periodo luglio 2019-febbraio 2021 (sommando, per i mesi di luglio e dicembre indicati in estratto conto, anche le trattenute effettuate per la 13a e la 14a mensilità risultanti dalle buste paga).
Lo stesso estratto conto precisa, ancora, che «In aggiunta Le indichiamo alcune linee di contribuzione (se presenti) per le quali mancano delle informazioni e/o versamenti e quindi non sono presenti
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
sul Suo conto individuale (quelli con l'indicazione 'attenzione')».
Tuttavia, nell'estratto conto, non figurano “linee di contribuzione”
“attenzionate”.
Le avvertenze all'estratto conto chiariscono, infine, che «se non ci sono altre indicazioni vuol dire che non esistono altre informazioni-flussi monetari che sono riconducibili alla Sua persona. Si raccomanda di controllare che i versamenti sopraelencati corrispondano a quelli dovuti, utilizzando la documentazione in Suo possesso (busta paga, ecc.)».
5.2. Essendo, pertanto, venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito della controversia, avendo già raggiunto il bene della vita preteso con la domanda giudiziale (ovvero la regolarizzazione della sua posizione contributiva), deve essere, come anticipato, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Lo stesso ricorrente ha, correttamente, preso atto “dell'avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente e quindi di quanto rivendicato dal ricorrente col presente giudizio” (si vedano le note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025).
6. La domanda riconvenzionale della resistente SI è, per Parte_2
l'effetto, divenuta anch'essa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa era infatti stata proposta solo in via subordinata ovvero per l'ipotesi di “non accoglimento dell'eccezione di compensazione”
(assorbita anch'essa dalla regolarizzazione della posizione del ricorrente, anche se, invero, la Società datrice di lavoro non aveva offerto adeguata prova di aver effettuato versamenti in eccedenza negli anni 2016, 2017 e 2018 atteso che - come puntualmente eccepito dal Co Fondo - proprio dal documento n. 4 prodotto dalla ECO si evince che i contributi ivi indicati - che sarebbero stati erroneamente duplicati per la posizione del - recano tutti la dicitura “NON DESTINATI”: si Pt_1 tratterebbe, pertanto, di contributi per i quali manca il versamento che la Società, in effetti, non ha in alcun modo provato).
7. Le spese di lite devono essere integramente compensate nei
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
rapporti tra tutte le parti considerata la peculiarità della controversia (e, in particolare, la complessità della gestione informatica del rapporto per come rappresentata dal Fondo stesso).
Inoltre, lo stesso ha comunque dato atto che «con nota del CP_3
Parte 29.10.2[0]24 (all. 5) la resistente SI. ha chiesto al
[...]
di utilizzare gli incassi non univocamente imputabili per CP_5 sanare liste prive di relativa contribuzione (tra le quali vi sono quelle in cui figura il nominativo del ricorrente)» (pag. 10 della memoria difensiva di costituzione).
La Società resistente si è così adoperata attivamente in corso di causa per la risoluzione della problematica rappresentata dal ricorrente, consentendo di pervenire - come detto - alla concreta regolarizzazione della sua posizione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2383/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Pirrottina
- RICORRENTE -
CONTRO
Cont (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE -
E CON
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
PREVIAMBIENTE - Fondo a favore dei Controparte_2 lavoratori del settore dell'igi i settori affini (C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Palumbo
- LITISCONSORTE NECESSARIO e RESISTENTE -
avente ad oggetto: omesso versamento di quote del TFR al Fondo pensione cui il lavoratore ha aderito – domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di dette quote del TFR in favore del Fondo di Previdenza complementare – eccezione di compensazione di maggiori quote asseritamente versate in eccesso dal datore di lavoro in relazione alla posizione del lavoratore ricorrente – domanda riconvenzionale c.d. trasversale del datore di lavoro nei confronti del Fondo pensione per la restituzione delle somme versate in eccesso.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/12/2022, , Parte_1
Cont dipendente della in forza di contratto di lavoro a tempo Parte_2 pieno e indeterminato, ha esposto:
- che, al momento della sua assunzione, aveva comunicato alla
Società resistente di aver aderito al Fondo di Previdenza Complementare
“Previambiente”, al quale aveva già aderito coi precedenti datori di lavoro che si erano susseguiti nell'appalto avente per oggetto il servizio di igiene urbana del Comune di Catanzaro;
- che dall'estratto conto contributivo recuperato dall'area personale del Fondo, si evidenziava che l'ultimo versamento eseguito dalla società resistente delle quote del TFR - quote Aderente e quote Azienda - si riferiva alla mensilità di giugno del 2019; Co
- che dal mese di luglio del 2019 in poi la non aveva Parte_2 mai versato al “Previambiente” le somme trattenute e costituite CP_3 da tre quote: 1) importo rata aderente;
2) importo rata azienda;
3) importo rata TFR;
- che, in particolare, la Società resistente aveva trattenuto e non Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
versato al Fondo di Previdenza prescelto le quote TFR – quote Aderente, quote Azienda e quota Fissa a carico dell'azienda (pari a € 10,00 mensili), maturate dal mese di luglio del 2019 al mese di febbraio del
2021 (ultima busta paga in suo possesso), per un ammontare complessivo pari a € 5.200,52 (tale somma si ottiene sommando gli importi delle tre quote indicate in ciascuno dei cedolini paga inerenti al periodo rivendicato);
- che non essendosi il Fondo attivato per recuperare quanto dalla resistente trattenuto in busta paga e non versato, è suo interesse agire per rimediare alla lesione, da parte della società resistente, del suo diritto alla regolarità contributiva per omesso versamento delle quote
TFR (quote Aderente e quote Azienda al Fondo di Previdenza prescelto), affinché venga accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza dell'inadempimento datoriale nella misura pari alla contribuzione omessa.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che SI per effetto della sua Parte_2 adesione al Fondo di Previdenza Complementare “Previambiente”, aveva l'obbligo di versare al detto Fondo le quote di TFR – Aderente, Azienda
e quota Fissa a carico dell' , mensilmente maturate, dalla data Pt_3 della sua adesione sino ad oggi o da altra data che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che SI ha leso il suo diritto alla Parte_2 regolarità contributiva per aver omesso il versamento delle quote di TFR
– quote Aderente, quote Azienda e quota Fissa a carico dell' , Pt_3 maturate dal mese di luglio del 2019 al mese di febbraio del 2021, al
Fondo di Previdenza Complementare “Previambiente”, per una somma pari complessivamente ad € 5.200,52 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
Co
- condannare al versamento, in favore del Fondo di Parte_2
Previdenza Complementare “Previambiente”, delle quote di TFR specificate al punto che precede.
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
Co 2. Si è costituita la la quale ha dedotto che nel corso Parte_2 degli anni 2016, 2017 e 2018 avrebbe versato al “Previambiente” CP_3
e in relazione alla posizione del ricorrente somme in più rispetto a quelle effettivamente dovute, per un importo totale pari ad € 6.287,73, sicché il ricorrente non vanterebbe alcun credito nei propri riguardi, in ragione del citato versamento eseguito in eccedenza.
La SI eccependo in compensazione il proprio credito, ha Parte_2 quindi concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare “compensato il credito maggiore di euro 6287,73 vantato da in favore di Previambiente per la posizione Parte_4
con quello che il lavoratore assume sia dovuto per la Parte_1 sua posizione per l'importo di euro 5200,52 e condannare la
Previambiente al pagamento, in favore, della per l'importo Parte_4 di euro 1087,21”.
Per l'ipotesi in cui, invece, il Tribunale non dovesse ravvisare i Parte presupposti necessari per la compensazione, la SI ha spiegato, nella stessa memoria di costituzione, domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti del Fondo “Previambiente”, chiedendo che il
Tribunale, in accoglimento della stessa, voglia “accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere in restituzione da Previambiente le Parte_4 somme erogate in più per il ricorrente pari ad euro 6287,73”.
3. Si è costituito il a favore dei lavoratori Controparte_4 del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini (in forma abbreviata
“PREVIAMBIENTE”), il quale ha concluso per il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. Ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il Fondo “Previambiente” ha infatti dedotto che: Parte
- con nota del 29.10.2[0]24 (all. 5) la resistente SI. ha chiesto al di utilizzare gli incassi non univocamente Controparte_5 imputabili per sanare liste prive di relativa contribuzione (tra le quali vi sono quelle in cui figura il nominativo del ricorrente), con
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
rideterminazione del delta in - € 536.380,73, di cui - € 472.009,92 a titolo di contributi dichiarati e la restante parte a titolo di ristoro posizioni ed interessi moratori (all. 6);
- indi, solamente al termine del processo su riportato si è potuto determinare l'esatto ammontare del conto accumulo del ricorrente, che si allega sub. 7;
- … che la posizione del ricorrente è stata regolarizzata solamente nel novembre 2024.
5.1. Ed, in effetti, dall'estratto contributivo del ricorrente prodotto dal Fondo (doc. n.
7.1 allegato alla memoria di costituzione) si evince che nel periodo dal 01/01/2016 al 28/02/2021 (nel quale il ricorrente Co ha lavorato alle dipendenze della essendo stato assunto Parte_2 dal 1° luglio 2015, come si evince delle buste paga – doc. n. 1 allegato al ricorso), tutti i contributi dovuti (compresi, pertanto, quelli relativi al periodo luglio 2019 - febbraio 2021 oggetto di causa) sono stati
“abbinati”.
Nella nota denominata “guida alla lettura” si legge poi:
«La parola 'Abbinato' significa che il fondo ha ricevuto la documentazione (distinta) e il relativo versamento univocamente abbinabile a tale lista provvedendo a completare l'operazione di abbinamento e a valorizzare i contributi sul conto individuale dell'iscritto.
L'iscritto deve comunque verificare che gli importi indicati siano gli stessi che sono stati trattenuti in busta paga per i periodi corrispondenti».
Gli importi indicati nell'estratto conto corrispondono, poi, esattamente a quelli indicati nelle buste paga (prodotte dal ricorrente) per il periodo luglio 2019-febbraio 2021 (sommando, per i mesi di luglio e dicembre indicati in estratto conto, anche le trattenute effettuate per la 13a e la 14a mensilità risultanti dalle buste paga).
Lo stesso estratto conto precisa, ancora, che «In aggiunta Le indichiamo alcune linee di contribuzione (se presenti) per le quali mancano delle informazioni e/o versamenti e quindi non sono presenti
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
sul Suo conto individuale (quelli con l'indicazione 'attenzione')».
Tuttavia, nell'estratto conto, non figurano “linee di contribuzione”
“attenzionate”.
Le avvertenze all'estratto conto chiariscono, infine, che «se non ci sono altre indicazioni vuol dire che non esistono altre informazioni-flussi monetari che sono riconducibili alla Sua persona. Si raccomanda di controllare che i versamenti sopraelencati corrispondano a quelli dovuti, utilizzando la documentazione in Suo possesso (busta paga, ecc.)».
5.2. Essendo, pertanto, venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito della controversia, avendo già raggiunto il bene della vita preteso con la domanda giudiziale (ovvero la regolarizzazione della sua posizione contributiva), deve essere, come anticipato, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Lo stesso ricorrente ha, correttamente, preso atto “dell'avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente e quindi di quanto rivendicato dal ricorrente col presente giudizio” (si vedano le note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025).
6. La domanda riconvenzionale della resistente SI è, per Parte_2
l'effetto, divenuta anch'essa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa era infatti stata proposta solo in via subordinata ovvero per l'ipotesi di “non accoglimento dell'eccezione di compensazione”
(assorbita anch'essa dalla regolarizzazione della posizione del ricorrente, anche se, invero, la Società datrice di lavoro non aveva offerto adeguata prova di aver effettuato versamenti in eccedenza negli anni 2016, 2017 e 2018 atteso che - come puntualmente eccepito dal Co Fondo - proprio dal documento n. 4 prodotto dalla ECO si evince che i contributi ivi indicati - che sarebbero stati erroneamente duplicati per la posizione del - recano tutti la dicitura “NON DESTINATI”: si Pt_1 tratterebbe, pertanto, di contributi per i quali manca il versamento che la Società, in effetti, non ha in alcun modo provato).
7. Le spese di lite devono essere integramente compensate nei
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2383/2022
rapporti tra tutte le parti considerata la peculiarità della controversia (e, in particolare, la complessità della gestione informatica del rapporto per come rappresentata dal Fondo stesso).
Inoltre, lo stesso ha comunque dato atto che «con nota del CP_3
Parte 29.10.2[0]24 (all. 5) la resistente SI. ha chiesto al
[...]
di utilizzare gli incassi non univocamente imputabili per CP_5 sanare liste prive di relativa contribuzione (tra le quali vi sono quelle in cui figura il nominativo del ricorrente)» (pag. 10 della memoria difensiva di costituzione).
La Società resistente si è così adoperata attivamente in corso di causa per la risoluzione della problematica rappresentata dal ricorrente, consentendo di pervenire - come detto - alla concreta regolarizzazione della sua posizione contributiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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