Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40483/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 13/05/1971, con il patrocinio degli avv.ti SEGAT DANIELA e LASTRUCCI
ROBERTO, con elezione di domicilio in VIA DELLE BALENIERE 92 00145
ROMA, presso lo studio del secondo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/12/1970, con il patrocinio dell'avv. BRACCHI EMANUELA, con elezione di domicilio in VIA ZENONE DI CIZIO 6 00125 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/09/2023 chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Roma il 28.06.1997 precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 21.04.2000) e (Roma, 03.08.2006) e Per_1 Per_2
deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra
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entrambi non economicamente indipendenti. Chiedeva, infine, che venisse disposto l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 300,00 mensili.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione ma contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda di addebito della separazione.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, nonché che venisse determinato in euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli e che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento.
All'udienza tenutasi dinanzi al giudice designato in data 08.01.2024 compariva la sola parte resistente, stante la decisione della parte ricorrente di non presenziare, in conformità a quanto previsto dall'art. 473 bis 42 c.p.c. Il giudice, tenuto conto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. e rinviava la causa per gli incombenti istruttori.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del
14.11.2024.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale, peraltro già cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
La domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente merita accoglimento.
Occorre in primo luogo evidenziare che costituisce circostanza pacifica tra le parti quella per cui il resistente abbia intrapreso e portato avanti, allorquando la moglie era incinta del secondogenito delle parti, una relazione extraconiugale con un'altra
2 donna. Osserva il collegio che tale circostanza, sebbene si tratti di questione risalente nel tempo e per ciò stesso non direttamente ricollegabile all'insorgere della crisi coniugale, sembra essere parte, unitamente alle ulteriori abitudini del resistente, di una generalizzata condotta denigratoria posta in essere dal , il CP_1
quale, stando a quanto riferito dalla teste escussa sig.ra “diceva che Tes_1
la moglie non lo appagava e per questo motivo aveva relazioni extraconiugali”, a dimostrazione, pertanto, di un atteggiamento vessatorio del marito nei confronti della moglie;
atteggiamento che, protrattosi e acuitosi nel tempo, ha determinato l'intollerabilità della convivenza. La copiosa messaggistica depositata in atti dalla parte ricorrente, ulteriormente corroborata dalla testimonianza assunta nel corso del giudizio, dimostra un comportamento ossessivo e controllante del resistente ai danni della ricorrente, portato avanti per un notevole lasso di tempo e non interrotto neppure a seguito dell'allontanamento della signora dalla casa coniugale. Tale circostanza è indicativa, di una condotta lesiva della dignità del coniuge suscettibile di rendere irreversibile la crisi coniugale. Neppure il teste escusso di parte resistente ha fornito elementi utili al fine di addivenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, mentre dalla testimonianza prestata dalla sig.ra all'udienza del Tes_1
08.04.24 si evince, a mero titolo esemplificativo, che il marito trattava male la moglie. L'ha sempre definita una stupida, anche davanti ai figli utilizzava termini non rispettosi nei confronti della moglie […]. Numerose pronunce affermano, sul punto, che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali - quali l'integrità fisica o morale- non sussistono cause di giustificazione giacché viene oltrepassata “quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa” verso la personalità del partner (Cfr.
Cass. n. 8548/2011); in particolare, la Suprema Corte ha specificato in più occasioni che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (in tal senso Cass. n. 7321/2005, Cass. n.
3925/2018). Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto che sono state sufficientemente provate in atti le condotte vessatorie poste in essere dal ai CP_1
danni della la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente Parte_1
deve essere accolta.
3 Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento del figlio in quanto il Per_2
medesimo ha raggiunto, al pari del fratello, la maggiore età nelle more del procedimento.
Con riguardo al mantenimento dei figli, entrambi non economicamente indipendenti sebbene maggiorenni, occorre confermare nella misura di euro
1.000,00 il contributo dovuto da a Tale Controparte_1 Parte_1
importo è determinato tenendo in considerazione che la signora svolge attività lavorativa in qualità di operaia presso la Dolce e Gabbana S.r.l., dalla quale percepisce una retribuzione mensile di euro 1800,00, oltre ai buoni pasto, ed è proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Nicolò Balanzano n.22, nonché avuto riguardo alle disponibilità del sig. , il quale è impiegato presso la CP_1 CP_2
dalla quale percepisce una retribuzione mensile di euro 1.500,00, oltre ad essere divenuto proprietario, a seguito di successione ereditaria, di svariati immobili dai quali percepisce entrate da locazione che ammontano complessivamente ad euro
1800,00 mensili lordi.
Per le medesime ragioni, deve essere confermata la partecipazione del padre alle spese straordinarie per i figli nella misura del 60%, dovendosi porre il restante 40%
a carico della madre.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di
4 modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal resistente, dal momento che i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, convivono con la madre, la quale si è allontanata dalla casa familiare sin dal mese di maggio 2023.
Deve essere parimenti rigettata la domanda avanzata dalla parte ricorrente diretta ad ottenere un mantenimento in proprio favore, stante la disponibilità di adeguati redditi propri.
, in ragione della soccombenza in ordine alla domanda di addebito Controparte_1
formulata dalla controparte, dovrà restituire alla sig.ra il 50% delle Parte_1 spese di lite che quest'ultima ha sostenuto. La soccombenza della ricorrente con riguardo alla domanda di mantenimento per sé giustifica la compensazione del restante 50% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
40483/2023, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
28.06.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n.
00575, parte 2, serie A04);
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
- determina in euro 1.000,00 mensili il contributo dovuto da a Controparte_1
per il mantenimento dei figli e entrambi Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1 dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
5 - condanna al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute Controparte_1
da che liquida nella somma complessiva pari ad euro Parte_1
3000,00 oltre Iva e CNF.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
30/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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