Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2250/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2250/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a San Felice a [...], il Parte_1 C.F._1
25/04/1990 e residente in Vaprio d'Agogna, Vicolo San Francesco d'Assisi n.3, elettivamente domiciliato in Oleggio, Via Del Moro nr. 77 presso lo studio dell'avv. Paola Goffredi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Momo (NO), Via Squarini n. 9, elettivamente domiciliata in Novara, Baluardo Lamarmora n. 19 presso lo studio dell'avv. Michela Leoni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale di Novara Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratore del caso: a) disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, con esercizio separato della potesta' genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. b) assegnare la casa familiare, gia' di proprieta' del Sig. , sita in Vaprio d'Agogna, Vicolo Pt_1
San Francesco d'Assisi nr. 3 allo stesso, in quanto la Sig.ra si e' gia' trasferita altrove. CP_1
c) disporre che il padre possa vedere e tenere con se' la piccola con le seguenti modalita': Per_1
1. A fine settimana alternati dal venerdi dall'uscita dalla scuola materna di , fino alla Per_1 domenica sera quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la residenza materna entro le ore 20,30 ed alle ore 21,00 nella stagione estiva
2. Un pomeriggio alla settimana, nella giornata di mercoledi', dall'uscita dalla scuola materna e sino alle ore 20,30 (in estate ore 21,00) quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la residenza materna. Nelle settimane in cui il fine settimana e' di spettanza materna, il padre avra' facolta' di vedere e tenere con se' un ulteriore pomeriggio alla settimana, nei pomeriggi di martedì o giovedì, Per_1 da concordare con la madre, dall'uscita dalla scuola materna e sino alle ore 20,30 (in estate ore 21,00) quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la residenza materna.
3. Per le vacanze estive ciascun genitore terra' con se' la minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31.05. di ogni anno, oltre ad una settimana ciascuno durante il periodo di feste natalizie (dalla chiusura di scuola sino al giorno 29.12 e dal 30.12 al 06.01), ad anni alterni (Natale 2024 con il papa'), affinche' il Sig. possa portare la bimba in visita presso i propri Pt_1 genitori nel paese d'origine ovvero altrove, salvo che sia impegnato in qualche missione/operazione che lo tiene lontano da casa.
4. Per le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dalla minore con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il calendario dei week-end (il genitore che non avra' la figlia nel giorno di Pasqua l'avra' tuttavia il giorno di Pasquetta). Lo stesso principio sara' seguito per quanto attiene alle festivita' civili e religiose che cadono nei giorni del week-end. (a titolo esemplificativo: 25 aprile, I maggio, 2 giugno ecc.). Per quanto riguarda le festivita' al di fuori dei week-end saranno regolati in base ai giorni di chi spetta la bambina. Se in tali giorni di festivita' la bambina spetta al papa', lo stesso potra' prenderla in orario precedente, concordato con l'altro genitore. Per le vacanze Natalizie e di Capodanno si seguira' il principio dell'alternanza. Sono comunque sempre salvi migliori accordi tra i genitori stessi. Le parti sono comunque consapevoli che il Sig. , in ragione del proprio lavoro, puo' essere Pt_1 adibito a missioni/operazioni che potrebbero modificare il calendario come sopra delineato. Nel qual caso sara' sua premura avvisare tempestivamente la Sig.ra ai fini organizzativi. CP_1
In base agli impegni della madre e del padre potra'dormire a casa dei nonni materni, come Per_1 gia' avviene attualmente. Segnatamente quando la minore si trova presso l'abitazione di uno dei genitori o dei nonni, sarà prevista una chiamata all'altro tra le ore 18,00 e le ore 20,00, per la domenica di spettanza paterna siccome torna a casa alle 20.30 la chiamata da parte della Per_1 madre verra' effettuata tra le ore 11.00 alle ore 12.00, mentre quando si trova in vacanza Per_1 con uno dei due genitori verra' parimenti consentita una videochiamata al giorno. Il tutto eccetto esigenze e richieste da parte della minore. d) Il padre versera' alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la cifra di
€ 250,00 mensili a decorrere dalla firma del presente accordo, entro il giorno 5 di ogni mese, da Perso rivalutarsi annualmente secondo l'aggiornamento ISTAT, costo della vita oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, in ossequio alle linee guida del Protocollo di Torino. Le spese straordinarie saranno liquidate con l'assegno di mantenimento del mese successivo. Per quanto riguarda l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, ogni genitore provvederà a creare un'armadio presso la propria residenza per . Per_1
L'assegno unico verra' diviso al 50% tra i genitori.” per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e è Parte_1 Controparte_1 nata (12/10/2018), riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 04/12/2024 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin