Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 ta in ri n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Pizzagalli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente atto di citazione – il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. e/o all'email Email_1
e/o al n. Email_2 P.IVA_1
-ATTRICE- CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma via G. Controparte_1 P.IVA_2 in qua sabile Gestione del Contenzioso Controparte_2
Lombardia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio dell'Avv. Massimo Biasotti Mogliazza (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2 calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta certificata e/o al n. di fax 06.6873576 Email_3
-CONVENUTA- E CONTRO
, agente per la riscossione per la provincia di Controparte_3 ne n. 1/b, in persona del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTA CONTUMACE-
E CONTRO (C.F. , con sede legale in Giussano (MB) via Catalani n. 85, in persona del Controparte_4 P.IVA_3 te pro
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
OGGETTO: pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72bis D.p.R. n. 602/1973 pagina 1 di 5
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“In via principale Accertare e dichiarare l'inefficacia integrale dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.p.r. 602/1973 per inadempimento del terzo pignorato all'ordine di pagamento entro i 60 giorni;
In via subordinata Accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento de quo nella misura dei 9\10 o altra misura di legge;
In ogni caso Disporre lo svincolo delle somme ammontati ad euro 5.604,68 o nella misura dei 9/10 o altra misura di legge.”
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede:
- Nel merito, rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti dell'Agente della Riscossione, in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate e, per l'effetto;
- Dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 – bis d.p.r. n. 602/73, Fasc. n. 068/2023/6231 (Cod. id. 06884202300002204001) ex adverso impugnato.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che:
• con atto introduttivo del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, ex artt. 615 e 616 c.p.c., la Sig.ra conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_3 agente per la riscossione per la provincia di Milano, Controparte_3
e al fine di sentire dichiarare l'inefficacia integrale dell'atto di
[...] Controparte_4 pignoramento ex art. 72bis D.p.R. 602/1973, per inadempimento del terzo pignorato all'ordine di pagamento entro 60 giorni, o, in subordine, l'inefficacia dello stesso pignoramento nella misura dei 9/10.
• in particolare, a fondamento delle domande l'attrice esponeva:
− che in data 25 maggio 2023 l' di Milano – agendo per il recupero Controparte_3 di crediti aventi natura tributaria riferiti all'avviso di accertamento esecutivo n. T9K01LZ00726/2022 notificato in data 22 Settembre 2022 – notificava all'attrice un atto di pignoramento c.d. esattoriale presso terzi, contenente l'ordine rivolto alla di pagare Controparte_4 direttamente all'agente della riscossione il credito vantato nei confronti della Sig.ra per Pt_1 complessivi € 302.667,61;
pagina 2 di 5 − che, a fronte di quanto sopra, a far data dal mese di maggio 2023 la ha trattenuto alla Controparte_4 lavoratrice le intere somme dovute a titolo di compenso provvigionale, per complessivi € 5.604,68;
− che in data 9 giugno 2023 l'attrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 comma 2 con istanza di sospensione innanzi al Tribunale di Monza (rg.n. 1541/2023 esec. mobiliari), eccependo il mancato rispetto dei limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dalla normativa;
contestualmente l'attrice provvedeva ad iscrivere a ruolo l'esecuzione a norma dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. presentando la relativa nota;
− che nell'ambito della fase sommaria di cognizione di opposizione all'esecuzione, il Giudice Dott.ssa Patrizia Fantin, rilevata la natura di agente monomandatario della Sig.ra e quindi la natura di Pt_1 unico reddito delle provvigioni pignorate, ritenendo integrati i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione del pignoramento nei limiti dei nove/decimi delle somme dovute, concedendo alle parti termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione della causa di merito;
− che, in virtù di quanto sopra, la Sig.ra introduceva il presente giudizio di merito;
Pt_1
− che non ha corrisposto l'importo dovuto all' entro il termine di Controparte_4 Controparte_3
60 giorni;
• con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.6.2024 si costituiva in giudizio contestando in toto gli assunti attorei ed in Controparte_3 particolare, eccependo: a) la piena validità del pignoramento i crediti verso terzi ex art. 72bis d.p.r. n. 602/73, Fasc. n. 068/2023/6231 (Cod. id. 06884202300002204001), ex adverso impugnato;
b) il rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dalla normativa;
• sulla base di tali assunti la convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree;
• dichiarata la contumacia degli altri convenuti, veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 12 settembre 2024;
• al termine di tale udienza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c. per il deposito degli atti ivi indicati;
• con provvedimento dell'11 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Premesso in diritto che:
• il pignoramento esattoriale presso terzi nella forma semplificata è disciplinato dall'art. 72bis D.p.R. n. 602/1973, secondo cui: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”;
• per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, la procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all'intimazione di pagamento, con un'immediata valenza satisfattiva del credito, senza pagina 3 di 5 che scaturisca alcun seguito giudiziale (Cass. Civ. sez. 3, sent. 11/10/2017 n. 26830, Cass. civ. sez. 3, sent. 20/10/2016 n. 21258; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203);
• il pignoramento ex art. 72bis d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce “un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale” (Cass. Civ. 4/10/2011, n. 20294; cfr. Cass. Civ. 19/05/2022, n. 16236) nella quale, in quanto compatibile, trova applicazione la disciplina ordinaria del processo esecutivo;
• secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento” (Cass. Civ. 13/2/2015, n. 2857), ma “La speciale forma di pignoramento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza quindi la necessità del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione… A tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.” (Cass. Civ. 30/9/2021, n. 26549);
• se al pignoramento segue l'adempimento del terzo pignorato, questo ha immediato effetto satisfattivo del credito nella misura corrispondente a quanto versato, e la procedura è così definita e conclusa;
il pagamento, infatti, realizza il compimento dell'esecuzione forzata attraverso una sequenza abbreviata, caratterizzata dall'eliminazione della fase preparatoria del processo e dalla sovrapposizione tra la fase espropriativa e quella satisfativa, poiché produce effetti analoghi a quelli che scaturiscono dall'attuazione dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.;
• nell'ipotesi in cui, invece, l'ordine di pagamento rimanga inevaso e il creditore voglia comunque ottenere il soddisfacimento del proprio credito, l'art. 72bis prevede espressamente che debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 e, cioè, che si debba procedere secondo la sequenza procedimentale delineata dal c.p.c. per pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione;
• in caso di mancato pagamento da parte del terzo entro il termine di 60 giorni, infatti, l'atto di pignoramento esattoriale diviene inefficace;
l'art. 72-bis non prevede alcuna possibilità di proroga del termine di 60 giorni, né contiene elementi che possano far desumere che il vincolo delle somma possa persistere decorso tale termine;
l'ordinamento, infatti, non tollera vincoli “perpetui” o “sine die”, sicché non potrebbe prospettarsi, in mancanza di una specifica disposizione, una protrazione degli effetti del pignoramento;
• la stessa circolare “Modalità di iscrizione a ruolo e conseguente contributo unificato dovuto nella fase cautelare relativa alla opposizione avverso una procedura esecutiva esattoriale”, emessa dal Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2021, prescrive espressamente che: “laddove il terzo pignorato, alla scadenza del termine assegnato, non abbia dato seguito all'intimazione di pagamento, la procedura esecutiva è destinata ad esaurirsi (infruttuosamente) senza alcun intervento del giudice;
spetterà al “concessionario” (agente della riscossione) di attivare una diversa procedura esecutiva nelle forme ordinarie, laddove intenda continuare a perseguire il debitore (comb. disp. artt. 72-bis, comma 2, e art. 72, d.P.R. n. 602/1973)”;
pagina 4 di 5 • gli assunti esposti trovano ulteriore conferma nella giurisprudenza di merito, secondo cui: “per effetto del mancato adempimento da parte del terzo dell'obbligo di pagamento delle somme pignorate nel termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica dell'atto di pignoramento allo stesso, quest'ultimo è divenuto inefficace” (Trib. Lecce, ordinanza 8 luglio 2019).
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
- la doglianza sollevata in via principale dall'attrice è meritevole di accoglimento;
- i convenuti non hanno provato né dimostrato che il terzo pignorato ha provveduto al pagamento delle somme entro il termine di 60 giorni prescritto dalla normativa, e tale mancato adempimento da parte del terzo determina l'inefficacia dell'atto di pignoramento stesso;
- a fronte di quanto sopra, l'atto di pignoramento esattoriale deve essere dichiarato inefficace e le provvigioni trattenute da pari a complessivi € 5.604,68, dovranno essere Controparte_4 integralmente svincolate. Tutte le ulteriori questioni sono da ritenersi integralmente assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da contro Parte_1
, agente per la riscossione per la provincia di Milano, Controparte_3
ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_4 deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 72bis D.p.R. 602/1973 rivolto al terzo Controparte_4
- dispone lo svincolo delle somme per complessivi € 5.604,68 da parte di Controparte_4
- condanna i convenuti in solido tra loro e , agente Controparte_3 CP_3 per la riscossione per la provincia di Milano, e Controparte_1 al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, a titolo di Controparte_4 rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice. Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori. Così deciso in Monza il 9.1.2025. Il Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti
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